Ordinanza collegiale 25 marzo 2024
Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Ordinanza collegiale 3 novembre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02967/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1020 del 2024, proposto da:
Comune di Barano d’Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla via Santa Lucia, 81;
Istituto Comprensivo “Anna Baldino”, Circolo Didattico di Barano d'Ischia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi l.r.p.t., non costituiti in giudizio;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Viviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
OS Di LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Petrone e Cristina Buono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
a) - della delibera n. 816 del 29 dicembre 2023, con la quale la Giunta Regionale della Campania, nell’approvare il “dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell''offerta formativa, anno scolastico 2024/2025", ha anche disposto "l’accorpamento", dal prossimo anno scolastico, del Circolo Didattico di Barano d’Ischia all’Istituto Comprensivo I.C. Anna Baldino;
b) - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del Comune ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Regione Campania, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e della Città Metropolitana di Napoli;
Visto l’atto d’intervento ad adiuvandum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
TO
Il Comune ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avverso i quali articolava censure di violazione di legge, di violazione del giusto procedimento e d’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, depositando documentazione pertinente al gravame.
Interveniva, ad adiuvandum, Di LA OS, nella qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto del Circolo Didattico di Barano d’Ischia.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, con memoria in cui resisteva all’impugnativa, chiedendone il rigetto.
Si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza n. 1952 del 25.03.2024, la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio, e dunque, dopo il deposito di memoria difensiva per l’Amministrazione Scolastica (che concludeva, “previa declaratoria del difetto di legittimazione attiva del Comune di Barano d’Ischia e, in via subordinata, declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Amm.ne scolastica”, per il rigetto, in ogni caso, dell’avversa domanda, poiché infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio) la Sezione pronunciava ordinanza n. 946 del 9.05.2024. con la quale, “Rilevato che: - per come di recente evidenziato da questa Sezione in caso analogo (cfr., ordinanza cautelare di questo Collegio n.704 del 2024), quanto agli atti impugnati – aventi natura di programmazione ed organizzazione – sussistono stringenti limiti al sindacato di questo Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. III, 11/02/2013, n.771; sul punto cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 2.11.2020, n. 6750; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2.9.2020, n. 529); - comunque, nell’ambito del perimetro del vaglio giurisdizionale, anche alla luce delle deduzioni svolte dalle resistenti Amministrazioni nelle rispettive memorie, gli atti impugnati non paiono, prima facie, inficiati dai vizi dedotti in ricorso (sostanzialmente riconducili alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere), tanto più che l’azione della Regione si è svolta entro margini di solo residua discrezionalità, a causa della riforma di cui all’art. 1, commi 557 e 558, l. 29 dicembre 2022, n. 197 e relativo D.I. n. 127/2023, dovendo attuare i dettami statali in termini di contingentamento dei dirigenti e DSGA e le linee guida imposte dal PNRR”; e “Ritenuto: - per l’effetto, che non sussistano i presupposti per l’invocata tutela cautelare; - alla luce della novità e peculiarità della questione, di dover compensare le spese della presente fase”; respingeva l’istanza cautelare e compensava le spese della fase cautelare tra le parti.
Con successiva ordinanza collegiale, n. 7116 del 3.11.2025, la Sezione, “considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla persistenza, in capo al Comune ricorrente, dell’interesse ad una decisione sul merito del ricorso, posto che la pretesa, azionata in giudizio, si riferisce ad un anno scolastico ormai decorso; Ritenuto di dover assegnare alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie, vertenti su quest'unica questione. Ritenuto doversi rinviare, per il prosieguo, alla udienza pubblica del 6.05.2026”, assegnava alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione, indicata nella parte motiva e rinviava, per il prosieguo, alla udienza pubblica del 6.05.2026.
Pervenivano quindi, rispettivamente in data 7.10-6.11.2025 e in data 11.11.2025, memorie in cui il Comune ricorrente e l’interveniente ad adiuvandum dichiaravano il proprio sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, nel merito, del gravame.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2026, lo stesso era trattenuto in decisione.
TT
Rileva il Tribunale che, in disparte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva variamente sollevate in giudizio, per la regola della ragione più liquida vanno tenute presenti le dichiarazioni con cui parte ricorrente e parte interveniente ad adiuvandum rappresentano il proprio sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito del ricorso, il quale va quindi, in ossequio al principio dispositivo che permea di sé il processo amministrativo, dichiarato improcedibile con la formula corrispondente.
Le spese di lite, per la natura in rito della decisione e per la stessa concreta evoluzione del giudizio, vanno compensate tra tutte le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato, ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO