Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO ZÌ, Condominio “Parco della Cittadella” in persona del legale rappresentante pro tempore , MVM Advisor S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Sebastiano Stefano Astuto, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 37;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, non costituita in giudizio;
Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Scarpulla, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Comunale in Siracusa, Via Tommaso Gargallo n. 67 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avv.scarpulla@pec.it;
nei confronti
SE ZZ, non costituito in giudizio;
RT TO RD, non costituito in giudizio;
avverso e per l'annullamento di
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
1.- D.D.G. n. 144 del 6 aprile 2023 con cui il Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza della Regione Siciliana ha provveduto allo scorrimento della graduatoria contributo relativo all’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c della O.C.D.P.C. N. 344/2016;
2.- D.D.G. N. 479 del 3 agosto 2023 con cui il Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza della Regione Siciliana ha provveduto allo scorrimento della graduatoria contributo relativo all’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c della O.C.D.P.C. N. 344/2016;
3.- D.D.G. n. 140 del 28 marzo 2024 con cui il Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza della Regione Siciliana ha provveduto allo scorrimento della graduatoria contributo relativo all’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c della O.C.D.P.C. N. 344/2016;
4.- di ogni altro atto e/o provvedimento ivi compresi eventuali ulteriori provvedimenti di scorrimenti della graduatoria emessi dal Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza della Regione Siciliana allo stato non conosciuti;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 ottobre 2025:
1.- nota/provvedimento del 3 luglio 2025 prot. n. 0159963 con la quale il Comune di Siracusa rileva che il progetto presentato dall’architetto TO ZÌ e dal Condominio Parco della Cittadella “… non rispetta le indicazioni e prescrizioni degli allegati all'OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, che sono finalizzate specificamente all’erogazione del contributo richiesto …”;
2.- nota/provvedimento dell’11 luglio 2025 prot. n. 31927 con la quale il Dipartimento Protezione Civile “… inoltra con valore di notifica l’allegata nota prot. n. 159963 in data 03.07.2025, con cui il Settore Edilizia Privata del Comune di Siracusa ha dato riscontro alla richiesta di questo DRPC Sicilia prot. n. 23844 del 26.05.2025, emessa in ottemperanza a quanto disposto dal TAR di Catania con sentenza n. 1085/2025… ” e afferma che per le motivazioni contenute nella nota datata 03.07.2025 “… questo DRPC Sicilia non può procedere all’erogazione del contributo richiesto …”;
3.- di ogni altro atto antecedente, successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresi, ove occorra, l’Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 344 del 9 maggio 2016 e, in particolare, gli articoli 9, 11 e l’allegato 5 laddove dovessero essere interpretati nel senso di escludere l’esistenza dei presupposti per l’erogazione di finanziamento per il “rafforzamento locale” degli edifici con più di quattro piani fuori terra.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile e del Comune di Siracusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. GI SE TO DA e uditi per le parti il difensore della parte ricorrente e il difensore del Comune resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha rappresentato quanto segue.
Il dottor TO ZÌ, con istanze del 28 agosto 2017, ha richiesto due contributi - ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), dell’ordinanza del 9 maggio 2016 n. 344 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - entrambi per conto del condominio “Parco della Cittadella” sito in Siracusa, il primo avente ad oggetto il “miglioramento sismico”, il secondo riguardante il “rafforzamento locale” dell’edificio condominiale.
Il Dipartimento Protezione Civile, con decreto dirigenziale del 20 settembre 2018 n. 644/S3, ha approvato e rese pubbliche le “ …graduatorie ex articolo 14, comma 6 dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016 come da allegati al presente decreto e relative all’edilizia strategica, all’edilizia scolastica e all’edilizia privata… ”; il progetto presentato dall’architetto ZÌ è rientrato nella predetta graduatoria sia con riferimento al progetto di rafforzamento locale che in quella di miglioramento sismico.
Le predette istanze non sono rientrate, in un primo momento, tra gli interventi finanziabili; tuttavia, successivamente il Dipartimento della Protezione Civile, con D.D.G. del 26 febbraio 2020 n. 030/s03, ha dichiarato - tra gli interventi finanziabili - quello presentato dall’architetto Virzi per il rafforzamento locale degli appartamenti facenti parte del condominio “Parco della Cittadella” per una somma complessiva di € 952.000,00.
Il Comune di Siracusa, con nota del 19 maggio 2020 prot. n. 58321 (trasmessa il successivo 16 giugno 2020) ha comunicato al dottor ZÌ l’accoglimento dell’istanza invitandolo a presentare il progetto di intervento entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della nota stessa; quindi, previa approvazione all’unanimità del progetto da parte dell’assemblea condominiale del “Parco della Cittadella”, l’istante ha predisposto il progetto, trasmettendolo al Comune di Siracusa (ufficio ricostruzione) con nota del 9 settembre 2020, unitamente ai suoi allegati (il progetto con i relativi allegati è stato inoltre successivamente inviato anche all’ufficio urbanistica del Comune).
Non essendo pervenuta alcuna informazione in merito al completamento della procedura di finanziamento, l’architetto ZÌ, con istanza inviata via PEC il 18 giugno 2024, ha presentato domanda di accesso ad entrambe le amministrazioni.
Il Comune di Siracusa ha riscontrato la domanda di accesso con nota del 15 luglio 2024 rilevando che “ …1) agli atti non è presente alcun atto o provvedimento autorizzativo; 2) si invia copia della trasmissione dell’istanza pervenuta al Comune di Siracusa dal Sig. Virzi Prot. n. 124306 del 09/09/2020; nessun altro atto è stato predisposto dallo scrivente Ente; 3) nessuna competenza ha questo Ufficio in relazione a tutti gli altri atti richiesti in quanto predisposti dal competente Dipartimento Regionale di Protezione Civile… ” mentre il Dipartimento Protezione Civile, con nota del 17 luglio 2024, ha rappresentato - in sintesi - di aver comunicato al Comune di Siracusa con nota prot. n. 15910 del 18 aprile 2023 “l’elenco delle ditte escluse dalla graduatoria regionale ai sensi del DDG 26 febbraio 2020 n. 30, tra cui la ditta in indirizzo… ”, precisando conclusivamente che “ …nessuna comunicazione di avvenuto adempimento della ditta in parola è mai pervenuta da parte del Comune di Siracusa allo scrivente DRPC Sicilia…”.
La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso (iscritto al n. r.g. 1921/2024) avverso il provvedimento di esclusione, ricorso accolto con sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 31 marzo 2025, n. 1085 “ …con il conseguente annullamento del provvedimento del 18.04.2023 prot. 0015910/S.03/DRPC del Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione Siciliana e la conseguente regressione del procedimento nel rispetto delle prescrizioni conformative contenute nella presente pronuncia, facendosi quindi salve le ulteriori determinazioni della Amministrazione regionale procedente e dell’Amministrazione comunale coinvolta nel procedimento… ”.
Non avendo, tuttavia, il Dipartimento Protezione Civile ed il Comune di Siracusa - ciascuno per le proprie competenze - dato corso all’esecuzione della sentenza con l’esame della domanda presentata e la concessione del finanziamento, con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha avversato i provvedimenti di scorrimento della graduatoria (approvata con decreto dirigenziale del 20 settembre 2018 n. 644/S3) in epigrafe, paventando il timore che per effetto degli scorrimenti e della fruizione delle somme risulterebbe impedito l’accesso al finanziamento.
2. Si è costituita in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, ovvero di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha rappresentato che successivamente alla proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, il Dipartimento Protezione Civile - con nota del 26 maggio 2025 prot. n. 0023844 - ha chiesto al Comune di Siracusa “… la trasmissione del progetto approvato e il correlato provvedimento autorizzatorio così come previsto dall’articolo 8 del decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia n. 30/2020 notificato al Comune di Siracusa con nota prot. n. 10517 del 28 febbraio 2020, affinchè si possa procedere all’istruttoria necessaria all’erogazione del contributo richiesto dalla ditta ZÌ TO …”.
Il Dipartimento Protezione Civile, con nota dell’11 luglio 2025, ha inoltrato “… con valore di notifica l’allegata nota prot. n. 159963 in data 03.07.2025, con cui il Settore Edilizia Privata del Comune di Siracusa ha dato riscontro alla richiesta di questo DRPC Sicilia prot. n. 23844 del 26.05.2025, emessa in ottemperanza a quanto disposto dal TAR di Catania con sentenza n. 1085/2025… ”, affermando che per le motivazioni contenute nella nota datata 3 luglio 2025 “… questo DRPC Sicilia non può procedere all’erogazione del contributo richiesto …”.
Dopo aver precisato che il condominio Parco della Cittadella ha comunque avviato i lavori per i quali è stato chiesto il finanziamento (SCIA del 28 agosto 2025), la parte ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti, ha avanzato le ulteriori domande in epigrafe.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Siracusa chiedendo la declaratoria di improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità e infondatezza del gravame in fatto e in diritto.
5. Le parti hanno depositato nel fascicolo del giudizio scritti difensivi e corredo documentale.
6. All’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come da verbale, preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato il possibile difetto di competenza territoriale del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, essendo stata impugnata anche l’ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 344 del 9 maggio 2016.
Su richiesta dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Premesso che ai sensi dell’art. 15, comma 1, cod. proc. amm. “ Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado […]”, il Collegio ritiene che la competenza in ordine alla controversia in esame debba essere declinata in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per le ragioni di seguito specificate.
7.1. In via preliminare, va osservato che con ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha avversato “ ove occorra, l’Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 344 del 9 maggio 2016 e, in particolare, gli articoli 9, 11 e l’allegato 5 laddove dovessero essere interpretati nel senso di escludere l’esistenza dei presupposti per l’erogazione di finanziamento per il “rafforzamento locale” degli edifici con più di quattro piani fuori terra ” (cfr. pag. 2 del ricorso per motivi aggiunti); in particolare, la parte ricorrente ha manifestato la volontà di impugnare “ cautelativamente gli articoli 9, 11 e l’allegato 5 dell’O.C.D.P.C. 344/2016 nell’ipotesi in cui si ritenga che tale atto amministrativo determini l’automatica esclusione dal finanziamento degli interventi di rafforzamento locale degli edifici con piani fuori terra superiori a quattro. In tale ipotesi gli articoli 9, 11 e l’allegato 5 dell’O.C.D.P.C. 344/2016 sarebbero illegittimi per illogicità e ingiustizia manifesta (oltre che per le figure sintomatiche di cui in epigrafe). E ciò in quanto, come sopra rilevato, la presenza di “gravi carenze strutturali” dell’edificio – condizione questa che esclude il finanziamento di interventi di rafforzamento locale – non può essere desunta solamente dall’altezza di un edificio ” (cfr. pag. 7 del ricorso per motivi aggiunti).
All’uopo, lo stesso mezzo di gravame è stato notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
7.2. Ciò premesso, l’art. 13, comma 4- bis , cod. proc. amm. stabilisce che “ La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza ”.
Per costante giurisprudenza, ai sensi della riportata disposizione, allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale periferico adito, siano impugnati atti adottati dall'autorità centrale, aventi effetti estesi all'intero territorio nazionale (come nel caso in esame, quanto alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016), il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, “ a tal fine non rilevando la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 28 febbraio 2023, n. 2051; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 3260; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 luglio 2024, n. 4212), poiché tale questione riguarda il merito del gravame e lo spostamento della competenza territoriale “ si verifica per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un'autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 20 gennaio 2026, n. 1113; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, ord. 8 novembre 2024, n. 1572; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, ord. 10 settembre 2025, n. 2900).
In sintesi, per il sopra descritto meccanismo di attrazione alla competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è irrilevante l’eventuale circostanza che “ si tratti di impugnazione a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico, dovendo detta questione essere scrutinata dal giudice del merito territorialmente competente ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Toscana, sez. I, 31 dicembre 2025, n. 2132; T.A.R. Umbria, sez. I, 10 giugno 2024, n. 436).
Parimenti irrilevante, ai predetti fini, è la circostanza che “ l’impugnativa sia svolta in via subordinata ed eventuale ad una determinata interpretazione, giacché la medesima impugnativa determina comunque una situazione di inscindibilità processuale ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. 27 giugno 2025, n. 4792; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, ord. 23 giugno 2025, n. 256; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, ord. 6 settembre 2024, n. 2379).
Per le ragioni sopra evidenziate, dunque, la competenza - in relazione al giudizio iscritto al n. r.g. 951/2025 - deve essere declinata in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
8. Quanto alla forma della presente decisione il Collegio ritiene opportuno ribadire il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui quando l’incompetenza territoriale è dichiarata - come nell’ipotesi di specie - all’esito del giudizio di merito, la pronuncia deve essere adottata con sentenza (cfr., ex plurimis , cit. T.A.R. Toscana, sez. I, 31 dicembre 2025, n. 2132; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 19 marzo 2025, n. 952; T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 febbraio 2025, n. 3488; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 8 gennaio 2025, n. 12; T.A.R. Sardegna, sez. I, 2 luglio 2024, n. 515; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 31 maggio 2024, n. 3508; T.A.R. Basilicata, sez. I, 13 novembre 2023, n. 656; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 giugno 2022, n. 1824).
Resta ferma la facoltà di riassumere il giudizio innanzi al giudice dichiarato competente, in analogia a quanto previsto dall’art. 15, comma 4, cod. proc. amm..
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti stante la natura della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ove il ricorso potrà essere riassunto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AN ON, Presidente
GI SE TO DA, Primo Referendario, Estensore
TO Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SE TO DA | ES AN ON |
IL SEGRETARIO