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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 6993 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023,
avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali
vertente
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ARGENTO RAIMONDO e dell'avv. MARIA
CAIAFA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Portici (NA)
al Corso Garibaldi n. 162 come da procura in calca all'atto di citazione in opposizione,
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. MASSIMEI
GIANLUCA e dell'avv. PADOVANI STEFANO, elettivamente domiciliato in Bologna alla Via Della Beverara n. 19 come da procura
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 1 di 13 in atti,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03/02/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21/07/2023 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1875/2023 del
26/05/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord con il quale gli è stato ingiunto il pagamento per la somma di euro 26.265,42 oltre interessi come da ricorso e spese del procedimento monitorio, così concludendo:
“Voglia L'ill.mo Tribunale di Napoli Nord, contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare l'inammissibilità, illegittimità,
nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, per violazione delle norme
che regolano il procedimento monitorio e segnatamente per difetto dei
presupposti di fatto e documentali per la concessione del decreto
opposto di cui agli artt. 633, 634 e 636 c.p.c.; - accertare e dichiarare
la carenza di legittimazione attiva della per Controparte_1
i su esposti motivi in narrativa che abbiansi qui per ripetuti e trascritti,
con ogni conseguenza ed effetto di Legge;
In caso di mancato
accoglimento di quanto appena su richiesto, in via principale e nel
merito: - Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere
della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità,
l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 2 di 13 adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa che abbiansi qui per ripetute e trascritte;
- Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto
ingiuntivo opposto;
- Condannare la parte opposta al pagamento delle
spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatta anticipazione”.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
che, contestando gli avversi assunti, concludeva in via principale
[...]
per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 01/02/2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c.
e la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione del 03/02/2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189
c.p.c..
A tale udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Ciò precisato, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1.1. Mette conto evidenziare, in via preliminare, che il giudizio di opposizione – che è una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato – non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 3 di 13 domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass.
civ., sez. III, 25 marzo 2008, n. 7821; Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993,
n. 7448).
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente,
ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (in questo senso, la fondamentale Cass. civ., Sez. Un.,
7 luglio 1993 n. 7448 in Giust. civ. 1993, I, 2041: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice
di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
- e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del
provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione,
il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del
giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 4 di 13 condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”).
In linea generale v'è da dire che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In buona sostanza, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase monitoria, spettando invece all'opponente, convenuto in senso sostanziale, la prova dei fatti, impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa fatta valere in giudizio (si v., di recente, Cass., n. 14640/2018, Cass., n. 5071/2011 e
Cass., n. 5759/2009; cfr., ex multiis, Cass., n. 16340/2009; Cass., n.
12765/2007; Cass., n. 2421/2006; Cass., n. 24815/2005; Cass., n.
14556/2004; Cass., n. 17371/2003; Cass., Sez. Un., n. 7448/1993), con facoltà per il giudicante di attingere al materiale probatorio prodotto tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto nel giudizio
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 5 di 13 a cognizione piena, non potendosi decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. Cass., n. 11419/2009), ferma restando la piena utilizzabilità della documentazione allegata al ricorso monitorio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 14475/2015) alla luce del cd. Principio di non dispersione della prova.
Resta dunque fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cass.
civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 in Foro it. 2002, I, 770, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia
che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può
limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore
convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
1.2. Orbene, fatta questa precisazione, è opportuno fissare l'oggetto della domanda avanzata in fase monitoria.
Prima di far ciò, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata ex art. 164, comma 1 e 4 c.p.c., in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 6 di 13 citazione e dei documenti allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto. Tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione della invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa. Parte convenuta ha apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio, sicché l'atto introduttivo non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità (cfr. Cass. n. 11751 del 15/05/2013; Cass. n. 365
del 14/01/2003).
1.3. Va pure rigettata la richiesta, avanzata dall'opponente, di declaratoria di contumacia di parte opposta, posto che a norma degli artt.
166 e 167 c.p.c. la tempestività della costituzione in giudizio incide solo sull'ammissibilità delle domande riconvenzionali o eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, nella fattispecie non proposte.
2.1. Nel merito, parte opposta agiva in sede monitoria in base ad una proposta di contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, accettata dal cliente, e sul successivo contratto di noleggio stipulato tra i due, per il pagamento della somma di €
26.265,42, come risultante dalle fatture azionate in via monitoria, dall'estratto conto e dagli estratti registri iva vendite.
L'ingiunto proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: (1) la carenza di legittimazione processuale in capo all'opposta; (2) la carenza
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 7 di 13 documentale: mancanza di prova scritta, credito né liquido, né esigibile;
(3) l'inefficacia o comunque la non operatività della clausola risolutiva espressa convenuta all'art. 14 lett. a del contratto.
2.2. Tale ultima eccezione risulta smentita per tabulas, avendo la parte opposta dimostrato di aver spedito al domicilio dell'opponente missiva del 26/06/2019 (notificata il 4.07.2019) con la quale ha manifestato l'intenzione, inequivocabile, di volersi avvalere della predetta clausola ai fini della risoluzione del contratto di noleggio relativo alla vettura targata FE212NX.
L'eccezione è dunque immeritevole di seguito.
2.3. Mentre la prima eccezione è stata rinunciata in corso di causa, in quanto mai riproposta nel prosieguo del giudizio e finanche all'udienza di rimessione della causa in decisione, alla quale, come è noto, la parte con nota conclusiva è tenuta a riproporre le conclusioni che intende sottoporre al Tribunale “nei limiti di quelle già formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 171 ter c.p.c.” (cfr. l'art. 189 c.p.c. richiamato dall'art. 281 quinquies c.p.c.).
Anch'essa va dunque rigettata.
2.4. Venendo, quindi, al merito, parte opponente evidenzia come “parte
opposta non [abbia] prodotto alcuna documentazione che possa
provare la sussistenza del contratto di noleggio, né dato fondamento
alle causali riportate nelle singole fatture, determinando una inevitabile
e giusta declaratoria di infondatezza del credito per cui era stata chiesta
l'ingiunzione di pagamento”.
Contrariamente a tale assunto si osserva che l'opposta ha adeguatamente
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 8 di 13 assolto il proprio onere probatorio documentando la stipula del contratto di noleggio a lungo termine del 20.09.2018 unitamente alla sottoscrizione da parte dell'opponente delle condizioni generali di contratto in data del 15.09.2016, sottoscrizione da quest'ultimo mai disconosciuta.
Ha inoltre comprovato la fideiussione a garanzia del rapporto contrattuale rilasciata in data del 20.09.2018 da sino a Parte_2
concorrenza dell'importo di euro 5526,96, fondando la propria pretesa creditoria su alcune fatture versate in atti, sull'estratto conto e sugli estratti registri iva, deducendo l'inadempimento dell'opponente.
Parte opponente non ha poi mai contestato la consegna e l'utilizzazione del veicolo targato FE212NX né ha mai disconosciuto la firma apposta in calce alle condizioni generali di contratto, limitandosi a contestare da un lato le singole fatture poste a base della pretesa monitoria e, dall'altro lato, una asserita duplicazione della pretesa creditoria, affermando a tal uopo che la somma garantita da fideiussione (per € 5.526,96) è stata inopinatamente aggiunta a quella risultante dalle predette fatture.
2.5. Ora, è noto che la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo
634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 9 di 13 dimostrazione aliunde (si vedano ex plurimis Cass., n. 299 del 2016,
Cass., n. 20802 del 2011 e Cass., n. 17050 del 2011: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo la fattura commerciale si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione fra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può
assurgere a prova del contratto, ma al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata).
E' dunque pacifico che la fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto (così da ultimo Cass. civ., sez. II, 04/10/2024, n.
26048). Se ciò è vero, è altrettanto vero anche che la mancata contestazione specifica della stessa può comportare l'effetto della
“relevatio ab onere probandi” (così Trib. Napoli, sez. XII, 01/12/2022,
n. 10747; Trib. Napoli Nord, sez. II, 13/04/2023, n. 1561).
2.6. Nel caso che ci occupa, come peraltro già evidenziato, al netto della contestazione operata avverso le fatture esibite da parte opposta, parte opponente non ha tuttavia minimamente contestato il rapporto
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 10 di 13 contrattuale intessuto con la prima, che può dunque ritenersi pacifico oltre che comprovato dalla documentazione in atti.
In ordine al quantum della pretesa creditoria, la contestazione di parte opponente, sia pur circostanziata, è apparsa generica ed insufficiente ad infirmare la documentazione probatoria esibita da parte opposta.
2.7. In definitiva, risultano allegati al fascicolo monitorio dalla società
ingiungente i documenti posti a fondamento dell'azione, ed in particolare il contratto di locazione ed i relativi allegati nonché le fatture come detto non specificamente contestate.
Quindi, ex latere creditoris, la ingiungente ha comprovato la ragione del proprio credito e la causale a fondamento dell'ingiunzione.
Ex latere debitoris, invece, non è stata fornita la prova dell'adempimento di quanto dovuto: l'opposizione è stata infatti limitata alla contestazione della non debenza del credito in quanto non documentalmente certo e quindi esigibile.
2.8. Tanto premesso, alla luce delle considerazioni che precedono,
occorre concludere che il creditore opposto ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, avendo fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre l'opponente non ha dimostrato il fatto estintivo costituito dall'integrale pagamento di quanto dovuto o in subordine la non spettanza di quanto richiesto, con assorbimento di ogni altra questione pur proposta in questa sede.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 co. 1°
c.p.c..
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 11 di 13 3. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo Parte_1
facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri minimi per tutte le fasi processuali espletate (con esclusione quindi della fase istruttoria), alla luce della non complessità della vicenda processuale,
secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Pt_1
contro con
[...] Controparte_1
l'intervento di così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
che qui si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali,
oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 18/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art.
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 12 di 13 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 6993 /2023 R.G – Sentenza Pagina 13 di 13