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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaglie - Via Martiri D'Ungheria 74023 Grottaglie TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7032021 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2 novembre 2024 il Comune di Grottaglie notificava all'avv. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo n. 703/2021 del 22.10.2024, relativo a IMU, anno 2021, per un importo totale di
€.473,00.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 87/2025 il contribuente impugnava il predetto avviso per i seguenti motivi:
difetto di motivazione;
infondatezza della pretesa impositiva relativa all'immobile sito in alla Indirizzo_1, piano 1, meglio identificato in catasto al fg. 56, p.lla. 289, perché acquistato con agevolazione prima casa nel 2010 e ivi residente;
difetto di motivazione in merito alla misura degli interessi applicati.
Il Comune di Grottaglie resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
L'atto impugnato riporta i dati catastali degli immobili tassati, gli importi dovuti e l'indicazione delle delibere comunali applicate ai fini della determinazione dele imposte.
La pubblicazione di atti in appositi albi degli uffici della pubblica amministrazione quando sia prevista e prescritta (come nella specie) da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e vale, di per sé, ad integrare gli estremi della presunzione assoluta (ed invincibile) di conoscenza
" erga omnes " (CdS sez. V 15 marzo 2006 n. 1370; sez. IV 10 giugno 2004 n. 3755; sez. V 15 ottobre
2003 n. 6331 e IV sez. 30 luglio 2002 n. 4075).
Le delibere devono, pertanto, ritenersi conosciute o conoscibili e non v'era alcuna esigenza che venissero allegate all'avviso di accertamento, motivato, legittimamente, per relationem (cfr., in fattispecie analoga,
Cass. 35343/2022).
Il secondo motivo è infondato.
Premesso che l'aver il ricorrente acquistato il bene con l'agevolazione prima casa è, ai fini che qui rilevano, irrilevante, va ricordato che per fruire dell'esenzione IMU è necessario che il possessore risieda e dimori stabilmente nell'immobile.
Ora, il ricorrente ha comprovato la ricorrenza del primo requisito ma non del secondo.
L'avv. Ricorrente_1 ha ben chiarito che, dei due immobili tassati, quello sito in Indirizzo_1 è adibito ad abitazione mentre il locale sito al n. 89 è adibito ad uso commerciale.
Il ricorrente ha invocato l'esenzione per il primo immobile.
Tuttavia, le bollette esibite a riprova della stabile dimora si riferiscono all'immobile sito al n. 89 e non a quello adibito ad abitazione.
Ne consegue che la documentazione prodotta dal ricorrente è totalmente inidonea a dimostrare il diritto all'esenzione.
Con le memorie illustrative il ricorrente ha dedotto che < deriva dal fatto che per anni prima della rinumerazione dei civici tutta la proprietà dei germani Ricorrente_1 veniva identificata, ai fini delle utenze, con il civico n. 89>>.
Ma come evidenziato dal Comune, la rinumerazione dei civici ha solo comportato che il n. civico dell'abitazione è stato cambiato da 77 a 91 e quello del locale commerciale da 79 a 89.
Le bollette agli atti pacificamente attengono al civico 89 ossia al locale commerciale.
Il fatto che l'immobile fosse locato non è dirimente.
Effettivamente (come rimarcato dal Comune) il contratto di locazione pone a carico del conduttore le spese per la fornitura del riscaldamento, dell'acqua, e della fogna, dell'energia elettrica, della tassa rifiuti e degli altri servizi comuni, nonché della manutenzione del climatizzatore.
Ma non consta che i rapporti di fornitura siano stati intestati al conduttore, di guisa deve ritenersi che il proprietario abbia mantenuto l'obbligo diretto di pagamento verso i gestori delle utenze, rivalendosi, poi, sul conduttore per la “quota” di sua spettanza.
Dunque, la locazione non prova che le somme di cui alle bollette non sia ascrivibili all'immobile adibito a uso commerciale (civico n. 89).
Inconferente è il fatto che gli avvisi di accertamento per il recupero dell'IMU e della Tasi, per gli anno di imposta 2017 e 2018, siano stati annullati con sentenze passate in giudicato.
Nel procedimento tributario vige il principio dell'autonomia dei periodi di imposta, per cui la sentenza con cui vengono accertati il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato anche nei giudizi riguardanti le medesime imposte per gli anni successivi, ma solo se restano invariati i presupposti di fatto e di diritto per più periodi d'imposta, laddove non ha efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fonda su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. 4855/2025).
Nella specie non sono ravvisabili “elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente” per l'ovvia considerazione che la dimora può essere stabile in un anno e non in un altro.
Il terzo motivo è infondato.
Gli interessi sono stati calcolati dal Comune con indicazione del periodo di maturazione, del numero dei giorni considerati, del tasso applicato e della legge di riferimento.
L'atto è ampiamente motivato.
In conclusione, il ricorso va rigettato. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 350,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaglie - Via Martiri D'Ungheria 74023 Grottaglie TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7032021 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2 novembre 2024 il Comune di Grottaglie notificava all'avv. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo n. 703/2021 del 22.10.2024, relativo a IMU, anno 2021, per un importo totale di
€.473,00.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 87/2025 il contribuente impugnava il predetto avviso per i seguenti motivi:
difetto di motivazione;
infondatezza della pretesa impositiva relativa all'immobile sito in alla Indirizzo_1, piano 1, meglio identificato in catasto al fg. 56, p.lla. 289, perché acquistato con agevolazione prima casa nel 2010 e ivi residente;
difetto di motivazione in merito alla misura degli interessi applicati.
Il Comune di Grottaglie resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
L'atto impugnato riporta i dati catastali degli immobili tassati, gli importi dovuti e l'indicazione delle delibere comunali applicate ai fini della determinazione dele imposte.
La pubblicazione di atti in appositi albi degli uffici della pubblica amministrazione quando sia prevista e prescritta (come nella specie) da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e vale, di per sé, ad integrare gli estremi della presunzione assoluta (ed invincibile) di conoscenza
" erga omnes " (CdS sez. V 15 marzo 2006 n. 1370; sez. IV 10 giugno 2004 n. 3755; sez. V 15 ottobre
2003 n. 6331 e IV sez. 30 luglio 2002 n. 4075).
Le delibere devono, pertanto, ritenersi conosciute o conoscibili e non v'era alcuna esigenza che venissero allegate all'avviso di accertamento, motivato, legittimamente, per relationem (cfr., in fattispecie analoga,
Cass. 35343/2022).
Il secondo motivo è infondato.
Premesso che l'aver il ricorrente acquistato il bene con l'agevolazione prima casa è, ai fini che qui rilevano, irrilevante, va ricordato che per fruire dell'esenzione IMU è necessario che il possessore risieda e dimori stabilmente nell'immobile.
Ora, il ricorrente ha comprovato la ricorrenza del primo requisito ma non del secondo.
L'avv. Ricorrente_1 ha ben chiarito che, dei due immobili tassati, quello sito in Indirizzo_1 è adibito ad abitazione mentre il locale sito al n. 89 è adibito ad uso commerciale.
Il ricorrente ha invocato l'esenzione per il primo immobile.
Tuttavia, le bollette esibite a riprova della stabile dimora si riferiscono all'immobile sito al n. 89 e non a quello adibito ad abitazione.
Ne consegue che la documentazione prodotta dal ricorrente è totalmente inidonea a dimostrare il diritto all'esenzione.
Con le memorie illustrative il ricorrente ha dedotto che < deriva dal fatto che per anni prima della rinumerazione dei civici tutta la proprietà dei germani Ricorrente_1 veniva identificata, ai fini delle utenze, con il civico n. 89>>.
Ma come evidenziato dal Comune, la rinumerazione dei civici ha solo comportato che il n. civico dell'abitazione è stato cambiato da 77 a 91 e quello del locale commerciale da 79 a 89.
Le bollette agli atti pacificamente attengono al civico 89 ossia al locale commerciale.
Il fatto che l'immobile fosse locato non è dirimente.
Effettivamente (come rimarcato dal Comune) il contratto di locazione pone a carico del conduttore le spese per la fornitura del riscaldamento, dell'acqua, e della fogna, dell'energia elettrica, della tassa rifiuti e degli altri servizi comuni, nonché della manutenzione del climatizzatore.
Ma non consta che i rapporti di fornitura siano stati intestati al conduttore, di guisa deve ritenersi che il proprietario abbia mantenuto l'obbligo diretto di pagamento verso i gestori delle utenze, rivalendosi, poi, sul conduttore per la “quota” di sua spettanza.
Dunque, la locazione non prova che le somme di cui alle bollette non sia ascrivibili all'immobile adibito a uso commerciale (civico n. 89).
Inconferente è il fatto che gli avvisi di accertamento per il recupero dell'IMU e della Tasi, per gli anno di imposta 2017 e 2018, siano stati annullati con sentenze passate in giudicato.
Nel procedimento tributario vige il principio dell'autonomia dei periodi di imposta, per cui la sentenza con cui vengono accertati il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato anche nei giudizi riguardanti le medesime imposte per gli anni successivi, ma solo se restano invariati i presupposti di fatto e di diritto per più periodi d'imposta, laddove non ha efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fonda su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. 4855/2025).
Nella specie non sono ravvisabili “elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente” per l'ovvia considerazione che la dimora può essere stabile in un anno e non in un altro.
Il terzo motivo è infondato.
Gli interessi sono stati calcolati dal Comune con indicazione del periodo di maturazione, del numero dei giorni considerati, del tasso applicato e della legge di riferimento.
L'atto è ampiamente motivato.
In conclusione, il ricorso va rigettato. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 350,00, oltre accessori come per legge.