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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/09/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
GiudiceDott.ssa Oriana Calvo
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. 993 2024 R.G.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da Parte_1 nata a [...] il [...] C.F. C.F. 1
N.148 95041 CALTAGIRONE presso lo elettivamente domiciliato inV.LE Parte_2
studio dell'avv. GUGLIUZZA ANNALISA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
E nata a CALTAGIRONE (CT) il 19/01/1957 CF Parte_3
V.LE MARIO MILAZZO N.148 95041elettivamente domiciliato in C.F._2
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. GUGLIUZZA ANNALISA che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 15.5.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso
Il P.M. nulla opponeva ..
Il Tribunale Visto il ricorso depositato in data 23/09/2024 documentato il consenso alla separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_3 accertato che il matrimonio è stato celebrato in data 19/09/1981 e trascritto del registro degli atti civili del comune di CALTAGIRONE anno 2001 n. 200 ANNO 1981 parte II serie A;
accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo regolare;
verificata la compatibilità delle pattuizioni contenute in ricorso con le norme inderogabili regolatrici della famiglia rilevato che con particolare riferimento alla specifica pattuizione relativa al trasferimento immobiliare, che tale possibilità è ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, essendo intervenute di recente anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 21761 del 2021) chiarendo che "le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni
- mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1- bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari."
rilevato che nel caso di specie, le condizioni di validità del detto accordo fissate dalle Sezioni Unite, sono state rispettate, atteso che le parti hanno personalmente sottoscritto autonoma pattuizione confermando in sede di udienza l'accordo sul trasferimento, e hanno depositato tutta la documentazione integrativa indicata dal Tribunale.
Rilevato che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
visto il parere del PM
OMOLOGA
La separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate nelle note depositate agli atti ex. art. 127 ter c.p.c. e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
Che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D D.p.r.
3.11.2000 n. 396 ordinamento dello stato civile all'Ufficiale dello stato civile del comune di Caltagirone
DISPONE
della quota di proprietà di Parte_3 Il trasferimento in favore di Parte_1 dell'immobile sito in Caltagirone Via Moschitta n. 3 meglio descritto in ricorso e nella scrittura integrativa
Così deciso in Caltagirone il 09/09/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
GiudiceDott.ssa Oriana Calvo
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. 993 2024 R.G.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da Parte_1 nata a [...] il [...] C.F. C.F. 1
N.148 95041 CALTAGIRONE presso lo elettivamente domiciliato inV.LE Parte_2
studio dell'avv. GUGLIUZZA ANNALISA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
E nata a CALTAGIRONE (CT) il 19/01/1957 CF Parte_3
V.LE MARIO MILAZZO N.148 95041elettivamente domiciliato in C.F._2
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. GUGLIUZZA ANNALISA che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 15.5.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso
Il P.M. nulla opponeva ..
Il Tribunale Visto il ricorso depositato in data 23/09/2024 documentato il consenso alla separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_3 accertato che il matrimonio è stato celebrato in data 19/09/1981 e trascritto del registro degli atti civili del comune di CALTAGIRONE anno 2001 n. 200 ANNO 1981 parte II serie A;
accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo regolare;
verificata la compatibilità delle pattuizioni contenute in ricorso con le norme inderogabili regolatrici della famiglia rilevato che con particolare riferimento alla specifica pattuizione relativa al trasferimento immobiliare, che tale possibilità è ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, essendo intervenute di recente anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 21761 del 2021) chiarendo che "le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni
- mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1- bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari."
rilevato che nel caso di specie, le condizioni di validità del detto accordo fissate dalle Sezioni Unite, sono state rispettate, atteso che le parti hanno personalmente sottoscritto autonoma pattuizione confermando in sede di udienza l'accordo sul trasferimento, e hanno depositato tutta la documentazione integrativa indicata dal Tribunale.
Rilevato che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
visto il parere del PM
OMOLOGA
La separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate nelle note depositate agli atti ex. art. 127 ter c.p.c. e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
Che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D D.p.r.
3.11.2000 n. 396 ordinamento dello stato civile all'Ufficiale dello stato civile del comune di Caltagirone
DISPONE
della quota di proprietà di Parte_3 Il trasferimento in favore di Parte_1 dell'immobile sito in Caltagirone Via Moschitta n. 3 meglio descritto in ricorso e nella scrittura integrativa
Così deciso in Caltagirone il 09/09/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo