TAR Milano, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 1322
TAR
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2025
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CS
Decreto cautelare 17 ottobre 2025
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CS
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione del Disciplinare di Gara

    Il ricorso principale è dichiarato inammissibile per carenza d'interesse, poiché anche accogliendo la censura sull'errata attribuzione di punti al controinteressato, la ricorrente non otterrebbe comunque l'aggiudicazione. Le altre censure sono infondate.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è assorbita dal rigetto del ricorso principale.

  • Rigettato
    Nullità, annullamento, caducazione o inefficacia del contratto

    La domanda è assorbita dal rigetto del ricorso principale.

  • Improcedibile
    Contestazione punteggi attribuiti all'ATI NC per sub-criteri A.2.1 e A.2.3

    Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per carenza d'interesse, sebbene alcune censure siano state ritenute fondate.

  • Improcedibile
    Contestazione punteggio sub-criterio B.1.1

    La censura è assorbita e non decisiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 1322
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1322
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo