Ordinanza cautelare 6 ottobre 2025
Decreto cautelare 17 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3419 del 2025, proposto da NC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4CEB07E63, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CO Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea e Giovanni Tavernise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale del 06/08/2025 e della comunicazione di aggiudicazione definitiva di pari data, con cui l'Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. (di seguito ATM) ha aggiudicato in via definitiva al CO Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali (di seguito il CO GISA) la gara per «l'affidamento del servizio di Facility Management per la linea M4» (appalto - CIG. B4CEB07E63);
- di tutti i verbali delle sedute di gara e segnatamente del verbale n. 1 relativo alle sedute del 03/04/2025, del 07/04/2025, del 10/04/2025 e dell'11/04/2025, n. 2 del 29/04/2025, n. 3 relativo alle sedute del 07/05/2025; 16/05/2025; 22/05/2025; 27/05/2025; 29/05/2025; 30/05/2025; 03/06/2025; 11/06/2025; 12/06/2025; 13/06/2025, nonché del verbale di verifica della congruità del costo della manodopera, ove esistente, non noto alla deducente;
- del provvedimento di indizione della gara/determina a contrarre, non noto alla deducente;
- ove occorrer possa del bando e del disciplinare di gara;
- ove occorrer possa delle precisazioni rese de ATM in corso di gara;
- nonché di ogni altro provvedimento allo stesso connesso e/o collegato e/o riconducibile,
e la condanna
dell'Ente resistente al risarcimento in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente economico nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa
nonché,
- per la declaratoria di nullità, annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, con conseguente adozione dei provvedimenti di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010 ed espressa richiesta di subentro nel contratto;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CO Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali il 13 ottobre 2025:
per l'annullamento in parte qua , del verbale n. 3 in cui sono state annotate le valutazioni della commissione sulle offerte tecniche e riportati i relativi punteggi;
- di eventuali verbali delle sedute riservate in cui si sono registrate le valutazioni delle offerte tecniche dei concorrenti, non pubblicati e non conosciuti dal presente controinteressato;
- di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e/o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CO Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali e di Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale CO Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IL Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato in data 18 dicembre 2024, la stazione appaltante Azienda Trasporti Milanese (ATM) aveva indetto una procedura aperta telematica per «l’affidamento del servizio di Facility Management per la linea M4» (CIG. B4CEB07E63), di importo complessivo stimato pari a € 7.627.000,00, oltre IVA (doc. 9 ric.), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con 70 punti da attribuirsi all’offerta tecnica e 30 punti da assegnarsi in relazione all’offerta economica).
2. Il 18 febbraio 2025, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ATM aveva rettificato il disciplinare (doc. 6), modificando parzialmente anche i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, fissando il nuovo termine di presentazione delle offerte al 1° aprile 2025 (doc. 10).
3. Alla procedura avevano partecipato otto concorrenti, tra i quali l’A.T.I. NC odierna ricorrente e il controinteressato CO G.I.S.A. (d’ora in poi solo CO GISA), che aveva indicato la SPD S.r.l. quale consorziata esecutrice.
4. All’esito delle operazioni di gara, il CO controinteressato era risultato primo in graduatoria con 94,285 punti (di cui 69 punti attribuiti all’offerta tecnica e 25,285 punti all’offerta economica), mentre la ricorrente si era classificata seconda, con 90,077 punti (di cui 61 punti assegnati all’offerta tecnica e 29,077 punti all’offerta economica) con uno stacco di 4,208 punti dalla prima graduata.
5. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 5 settembre 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente ha domandato, previa istanza cautelare, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva datato 6 agosto 2025, con cui l’Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. ha affidato al CO GISA il servizio di Facility Management per la linea metropolitana M4, formulando altresì domanda risarcitoria.
6. Si sono costituite in giudizio l’ATM e il consorzio controinteressato, depositando ex art. 73 c.p.a. documenti e memorie.
7. Con ordinanza n. 1107 pubblicata il 6 ottobre 2025, questo Collegio ha respinto la domanda cautelare avendo << Ritenuto che il ricorso non si presti ad un favorevole apprezzamento, seppur nella delibazione sommaria della fase cautelare, considerato che:
- il TI NC – MO non risulta in possesso delle certificazioni Carbon footprint ma in possesso di validazioni, e non risulta aver presentato la relazione sintetica descrittiva dei servizi licenziati Ecolab, richieste dal disciplinare di gara;
Ritenuto, pertanto, insussistente il fumus boni iuris;
Ritenuto, altresì, insussistente il periculum in mora, atteso che il pregiudizio grave e irreparabile è prospettato in termini ipotetici, come perdita di chance di ottenere il bene della vita, e comunque di carattere economico e pertanto sempre riparabile >> . Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso tale ordinanza (ricorso numero: 7966/2025, ord. n. 4051/2025) << Considerato che il pregiudizio lamentato non integra i necessari requisiti del danno grave e irreparabile >>.
8. Successivamente, con atto notificato il 6 ottobre 2025, il controinteressato CO GISA ha proposto ricorso incidentale, con cui ha contestato i (massimi) punteggi assegnati al TI NC in relazione ai sub-criteri A.2.1, A.2.3 e B.1.1; secondo il ricorrente incidentale il TI NC avrebbe dovuto ottenere un punteggio nettamente più basso, tale da farlo posizionare al terzo posto, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (tutt’al più, a restare al secondo posto, con un divario maggiore rispetto all’attuale, che non gli permetterebbe comunque di ottenere l’aggiudicazione).
9. Il 16 febbraio 2026, ATM ha depositato l’estratto del contratto di appalto sottoscritto il 10 ottobre 2025 tra le parti.
10. In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno infine depositato memorie e repliche.
11. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2025, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Con un unico motivo di ricorso, articolato in più censure, la società ricorrente si duole per la “ 1. Violazione e falsa applicazione del Disciplinare di Gara. Violazione e falsa applicazione del principio di risultato. Violazione del divieto di aggravio del procedimento. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ingiustizia manifesta ”. In sintesi, la ricorrente sostiene che la Commissione di gara, in fase di valutazione delle offerte tecniche, avrebbe disatteso, sotto plurimi profili, la vincolante legge di gara e, in particolare, che:
a) il disciplinare di gara avrebbe individuato quale criterio di valutazione, unicamente la conformità alla norma UNI EN ISO 14064; quindi, sarebbero stati assegnati illegittimamente 3 punti alla controinteressata, in possesso della diversa certificazione UNI EN ISO 14067 e negati 3 punti alla ricorrente, che avrebbe presentato sia con riferimento alla mandataria, sia in relazione alla mandante, rituali Verification Statement , che – a suo dire - secondo la norma UNI EN ISO 14064 sarebbero « equivalenti al termine di certificato utilizzato ad esempio per i sistemi di gestione della qualità »; infine, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante avrebbero illegittimamente modificato la lex specialis di gara;
b) per il criterio di valutazione A.1.3 «Licenza Ecolabel» (in relazione al quale il disciplinare di gara assegnava 3 punti in caso di possesso di licenza con punteggio almeno pari a 26; 2 punti in caso di possesso di licenza e 0 punti in caso di mancato possesso di licenza) la licenza richiesta avrebbe dovuto essere posseduta « dal CO e dalla/dalle consorziata/esecutrice/i che svolge/svolgono il servizio di pulizia »; secondo la ricorrente la Commissione di gara avrebbe attribuito 3 punti al controinteressato nonostante questo avesse presentato la licenza Ecolabel solo della consorziata esecutrice SPD e non del CO (docc. 5 e 12 ric.) e 0 punti alla ricorrente per non avere questa fornito « alcuna descrizione sintetica dei servizi licenziati, né tabelle di dettaglio allegate alla licenza Ecolabel » (doc. 5), ciò sarebbe contrario al principio del risultato, a causa di una lettura meramente formalistica della legge di gara; lamenta infine la ricorrente che nella fattispecie sarebbe mancata la motivazione, essendosi la Commissione limitata ad attestare che « la società non fornisce alcuna descrizione sintetica dei servizi licenziati né tabelle di dettaglio allegate alla licenza Ecolabel. Considerata l’assenza dei servizi licenziati, viene attribuito un punteggio pari a 0 »;
c) con riferimento all’attribuzione del punteggio relativo D.1.2 «Sistemi premianti per il personale» per il quale il disciplinare di gara richiedeva ai concorrenti di descrivere in maniera esaustiva « la tipologia e il funzionamento dei meccanismi di incentivazione del personale operativo (es. criteri di attribuzione dei premi, frequenza, riconoscimenti previsti, etc.) e allegare relazione descrittiva e documentazione a comprova di quanto offerto ad esempio regolamenti interni aziendali o altri documenti interni che ne normano l’attuazione » (doc. 6 ric., pag. 14), attribuendo un punteggio pari a 2 punti in presenza di un sistema premiante e 0 punti in caso di assenza di un sistema premiante; la Commissione giudicante avrebbe attribuito alla ricorrente punteggio pari a 0 (mentre avrebbe attribuito al CO controinteressato il punteggio massimo pari a 2 punti) sulla base della seguente motivazione, cioè che « producono una relazione relativa ad entrambe le società facenti parte dell’ATI ma non producono documentazione a comprova » (cfr. doc. 5); la pretesa della Commissione di gara che i concorrenti comprovassero già in sede di offerta e prima dell’aggiudicazione l’attuazione del sistema premiante sarebbe illegittima perché i sistemi premianti sarebbero requisiti di esecuzione dell’appalto e non sarebbero riferiti all’offerta, quindi devono essere provati nella fase di esecuzione del contratto.
Infine, per asserita completezza, la ricorrente impugna espressamente l’art. 7.5 del disciplinare di gara, nella parte in cui, con riferimento alla licenza Ecobel, richiedeva ai concorrenti di produrre, oltre alla copia della licenza Ecolabel, anche la più volte citata relazione sintetica descrittiva dei servizi licenziati.
2. Preliminarmente e in termini generali va rammentato che le valutazioni delle Commissioni di gara costituiscono manifestazioni di giudizio espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della illogicità manifesta, del travisamento dei fatti e dell'errore di fatto.
3. Nel delineato contesto, la qui condivisa giurisprudenza amministrativa ha affermato che: " La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità.
Il giudizio amministrativo - pena la sua inevitabile esondazione dall'alveo della legittimità e l'indebita invasione della sfera di merito riservata all'amministrazione - non può risolversi in una nuova attribuzione di punteggio e in un nuovo computo analiticamente svolto punto per punto per ciascun prodotto e per ciascun servizio contenuti nelle offerte tecniche delle imprese litiganti, e ciò in specie quando, nel quadro di un appalto caratterizzato da una particolare complessità degli elementi di valutazione, la critica si spinge fino a livelli, per così dire, atomistici nell'analisi dei contenuti delle forniture e dei servizi proposti. Per evitare lo sconfinamento nel campo del merito, il giudizio amministrativo deve invece concentrarsi sull'insieme unitario, sistemico delle offerte tecniche, e considerare esclusivamente in quest'ottica l'assenza di profili evidenti di eccesso di potere che minino la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione, ad esempio quando non siano state rilevate macroscopiche differenze quali-quantitative dei prodotti offerti e il giudizio appaia nel suo complesso oggettivamente sbilanciato e sviato in favore di uno dei concorrenti a discapito dell'altro " (v., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, 29 ottobre 2024, n. 8621).
4. Ad abundantiam , deve rammentarsi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa va condotta lungo il versante della sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità: di conseguenza qualora, in materia di appalti pubblici, il ricorso non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria, ma sia argomentato (come accade nella specie) sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, esso deve essere sorretto dalla dimostrazione che, se le operazioni si fossero svolte legittimamente e correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (Consiglio di Stato, sez. V, 19 luglio 2024, n. 6504; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 10 marzo 2026, n. 1166).
5. Per quanto riguarda i chiarimenti resi e pubblicati dalla stazione appaltante, è pacifico in giurisprudenza che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della procedura di gara sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella lex specialis , avendo essi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva. I chiarimenti della stazione appaltante possono, infatti, costituire interpretazione autentica con cui l’Amministrazione spiega la propria volontà provvedimentale, meglio delucidando le previsioni della lex specialis : ciò è tuttavia consentito soltanto nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un conflitto tra i chiarimenti forniti dall’Amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite, dovendo, in caso di contrasto, darsi prevalenza alle clausole della lex specialis e al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono. I chiarimenti non sono invece ammissibili allorquando, mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, in quanto in tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati: ne consegue che i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle né integrarle, assumendo le previsioni della legge di gara carattere vincolante per la Commissione giudicatrice. Dette fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante. Con i chiarimenti non sono, dunque, possibili operazioni manipolative, potendo essi solo contribuire, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato o la ratio , violandosi altrimenti il rigoroso principio formale della lex specialis , posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (Consiglio di Stato sez. III, 12 dicembre 2025, n. 9835; Consiglio di Stato sez. V, 2 maggio 2025, n. 3716; Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2023, n. 9254; Consiglio di. Stato, sez. V, 5 settembre 2023, n. 8176; id., sez. III, 28 settembre 2020, n. 5708).
6. È quindi nei predetti – e ristretti - limiti di sindacato che vanno verificate le censure proposte da parte ricorrente: esse sono nel complesso infondate sulla base delle considerazioni che seguono.
7. Per quanto riguarda le censure relative al possesso delle certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14064 e UNI EN ISO 14067), occorre premettere che nella versione originaria del disciplinare di gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, veniva richiesto ai partecipanti il possesso della certificazione UNI EN ISO 14067 (doc. 9 fasc. ric.), mentre nella versione modificata, al punto 7.5 A.1.4. del disciplinare era stata indicata la certificazione UNI EN ISO 14064 (doc. 6 fasc. ric.). Le certificazioni riguardano entrambe le misure di mitigazioni delle concentrazioni di gas ad effetto serra (GHG). L’una (UNI EN ISO 14064) attiene all’organizzazione dell’impresa. L’altra (UNI EN ISO 14067) attiene alla determinazione dell’impronta di carbonio di uno specifico prodotto o servizio.
7.1. Risulta dalla documentazione in atti che la stazione appaltante in data 18 febbraio 2025 ha pubblicato l’Avviso contenente “ Modifica ai documenti di gara e riapertura dei termini di presentazione dell’offerta ” (doc.10 ric.), indicando i punti del disciplinare oggetto di modifica e, in particolare, per quel che rileva nella fattispecie, il punto 7.5 Offerta Tecnica, specificando che il “ Disciplinare di gara_Rev.1”… annulla e sostituisce il documento “01-Discsiplinare di gara ”.
7.2. Successivamente alla rettifica, ATM ha reso tre precisazioni in merito agli atti di gara: il 24 febbraio (doc. 7 ric.), il 27 febbraio (doc. 8 ric.) ed il 26 marzo 2025 (doc. 6 – GISA).
7.3. Per quanto riguarda le certificazioni UNI EN ISO, con il Quesito n. 64, un operatore, avendo rilevato la discrasia tra quanto previsto nel bando originario (UNI EN ISO 14067) e quanto richiesto nella versione aggiornata (UNI EN ISO 14064) aveva chiesto alla stazione appaltante “ conferma, pertanto, che si tratti di un refuso ”.
7.4. A fronte del citato quesito, la stazione appaltante aveva chiarito che il punteggio tecnico, pari a 3 punti, “ sarà attribuito in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14064 o della certificazione UNI EN ISO 14067 ” (doc. 7 ric.); inoltre, dopo la pubblicazione di tale precisazione, alla richiesta di un operatore circa l’intenzione di rettificare il disciplinare, ATM aveva risposto che “ Le precisazioni sono parte integrante della documentazione di gara ” (Quesito 79: “ Dal momento che i chiarimenti non possono integrare o variare la documentazione di gara, alla luce del chiarimento n. 64, si chiede di voler rettificare il disciplinare di gara, precisando che è possibile produrre in via alternativa la certificazione UNI EN ISO 14064 o la certificazione UNI EN ISO 14067 ”).
7.5. È evidente che tale modus operandi della stazione appaltante contrasta con le coordinate ermeneutiche della granitica giurisprudenza richiamata, atteso che la stazione appaltante con i chiarimenti resi a fronte dei Quesiti n. 64 e n. 79 ha integrato e modificato la chiara previsione del nuovo bando di gara, la quale richiedeva il possesso della certificazione UNI EN ISO 14064 e non più la certificazione UNI EN ISO 14067 indicata nel bando annullato e sostituito dal nuovo. Inoltre, la stazione appaltante ha errato ritenendo non necessaria la modifica del disciplinare di gara, nonostante l’ input dell’operatore che aveva chiesto, correttamente, con il quesito n. 79, di rettificarlo. È vero che “ Le precisazioni sono parte integrante della documentazione di gara ”, ma solo quando le precisazioni restano nel perimetro dell’interpretazione della clausola della lex specialis di gara, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, perché il chiarimento ha determinato una inammissibile novazione della clausola.
7.6. È opinione consolidata, che trova applicazione nella fattispecie, quella richiamata anche da parte ricorrente, secondo la quale « le prescrizioni stabilite nella lex specialis delle gare vincolano non solo i concorrenti, ma anche le stazioni appaltanti che sono tenute a conformarsi, senza margine di discrezionalità, al bando di gara che non può essere disapplicato » (Cons. Stato Sez. IV, 07.04.2025, n. 2950; in termini, tra le tante Cons. Stato, Sez. III, 14.06.2024, n. 5375: Cons. Stato, Sez. V, 27.03.2024, n. 2888; Cons. Stato, Sez. V, 27.03.2024, n. 2888), sì che nel caso in esame e sotto questo aspetto la stazione appaltante non si è conformata al contenuto del disciplinare.
7.7. Il Collegio rileva inoltre che, con la memoria depositata il 29 settembre 2025, la stazione appaltante ha rappresentato che “ seppure nell’ambito di una più ampia revisione del Disciplinare era stata sostituita la norma tecnica UNI EN ISO 14067 con la UNI EN ISO 14064, il suo interesse era comunque quello di premiare le misure di mitigazioni delle concentrazioni di gas ad effetto serra, sia che ciò avvenisse attraverso la conformità del prodotto che dell’organizzazione ”, riguardando le due norme tecniche (UNI EN ISO 14067 e 14064) le misure di mitigazioni delle concentrazioni di gas ad effetto serra (GHG). Tale affermazione, oltre a escludere che si sia trattato di un refuso, si traduce in un’inammissibile motivazione postuma.
7.8. Nella fattispecie, quindi, come condivisibilmente affermato dalla ricorrente, la stazione appaltante ha erroneamente attribuito 3 punti al controinteressato CO per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14067, 3 punti che vanno decurtati dai 94,285 punti e quindi il punteggio del controinteressato sarà necessariamente pari a 91,285 punti.
7.9. Assume a questo punto portata decisiva la censura di parte ricorrente sulla – asseritamente illegittima - mancata attribuzione di 3 punti in relazione al possesso, in capo ad ATI NC, della certificazione UNI EN ISO 14064.
7.10. Preliminarmente, si osserva che il disciplinare di gara prevedeva che “ Ai fini dell’attribuzione del punteggio (massimo 3 punti): in caso di ATI la certificazione (UNI EN ISO 14064) dovrà essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento; in caso di Consorzi stabili dal CO e dalla/dalle consorziata/e esecutrice/i; in caso di consorzio ordinario dal consorzio ” (doc. 6 ric., pag. 19 del disciplinare).
7.11. La stazione appaltante ha attribuito all’ATI ricorrente il punteggio pari a 0 (zero) punti in quanto “ LANCAR: presenta una dichiarazione "GHG Inventory Report Verification Statement " e non una Certificazione; GEMMO S.P.A: presenta un "Allegato alla Opinione di Verifica" e non una Certificazione ” (doc. 5 ric. – Verbale n. 3).
7.12. Secondo la società ricorrente, la stazione appaltante avrebbe erroneamente escluso l’equivalenza degli attestati/opinioni di verifica/validazioni alla certificazione UNI EN ISO 14064, dal momento che tale norma tecnica non contemplerebbe il rilascio di certificazioni, ma unicamente quello di attestati/opinioni di verifica/validazioni, che, come sarebbe stato precisato dalla Circolare informativa DC n. 40/2024 di Accredia, sarebbero equivalenti « al termine di certificato utilizzato ad esempio per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) o dell’ambiente (ISO 14001) ». Tale equivalenza sarebbe stata accertata anche da questo T.A.R. con la sentenza n. 851 del 10 marzo 2025.
7.13. Orbene, il Collegio rileva che parte ricorrente omette di riferire che la citata sentenza è stata appellata e riformata dal Consiglio di Stato (sez. III, 20 ottobre 2025, n. 2025), sicché è venuto meno l’argomento principale sul quale essa ha costruito la propria tesi difensiva.
7.14. In ogni caso, ammesso anche che la Circolare Accredia n. 40/2024 equipari la dichiarazione " GHG Inventory Report Verification Statement ” all’opinione di verifica e poi quest’ultima alla certificazione, nella fattispecie la MO S.p.a. ha presentato solo un " Allegato alla Opinione di Verifica ", documento evidentemente diverso sia dalla dichiarazione di verifica del rapporto sull’inventario dei gas serra (GHG Inventory Report Verification Statement) e sia dall’opinione di verifica, e quindi non equivalente alla certificazione richiesta dal bando di gara per tutte le imprese costituenti l’ATI.
7.15. Ne consegue che all’ATI ricorrente non spetta il punteggio preteso (3 punti), e ciò basterebbe per affermare, con riferimento al “segmento ricorsuale” in considerazione, che il giudizio è nell’insieme inammissibile per carenza d’interesse, perché non viene superata la prova di resistenza.
7.16. Tuttavia, la società NC ha formulato censure ulteriori, che vanno esaminate e decise per rendere certa la pronuncia finale di inammissibilità del ricorso.
7.17. Per quanto riguarda il criterio di valutazione A.1.3 «Licenza Ecolabel», il motivo è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
7.18. Innanzitutto, in generale, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, nei consorzi stabili, come nel caso di specie, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria “ per l’ammissione alle procedure di affidamento ” di appalti di servizi e fornitura sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, mentre “ per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ” le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi (requisiti di ordine speciale) “ sono posseduti, in caso di lavori o servizi, dalla consorziata esecutrice ” (comma 3 art. cit.).
7.19. L’art. 8.1 (lett. A.1.3) del disciplinare di gara assegnava massimo 3 punti in caso di possesso della licenza Ecolabel, prevedendo che “ Ai fini dell’attribuzione del punteggio: in caso di ATI la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento che svolgono servizi di pulizia; in caso di Consorzi stabili dal CO e dalla/dalle consorziata/e esecutrice/i che svolge/svolgono il servizio di pulizia; in caso di consorzio ordinario dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici che svolge/svolgono il servizio di pulizia ”.
7.20. Su tale questione, ATM aveva precisato (precisazione n. 76 - doc. 7) che “ nell’ipotesi in cui il CO stabile intenda eseguire le prestazioni attraverso le proprie consorziate esecutrici designate, si ritiene doverosa l’attribuzione del punteggio tecnico previsto a fronte del possesso della licenza Ecolabel in capo alla/e consorziata/e esecutrice/i e non anche, in aggiunta, al CO Stabile ”.
7.21. In questo caso, la stazione appaltante ha correttamente interpretato e non modificato la clausola del disciplinare di gara, chiarendone il significato nel senso che il possesso della licenza Ecolabel – ai fini dell’attribuzione dei 3 punti – era richiesto in capo alle imprese esecutrici delle prestazioni, e non in capo al CO stabile non esecutore.
7.22. Il disciplinare di gara, all’art. 7.5, A.1.3 richiedeva inoltre ai concorrenti – ai fini dell’attribuzione del punteggio - di « allegare copia della licenza Ecolabel (UE) relativi ad una divisione, un dipartimento, un ramo d’azienda o alla società per i servizi di pulizia e relazione sintetica descrittiva dei servizi licenziati », cosa che non ha fatto la ricorrente, sicché essa non può dolersi per aver ottenuto zero punti, dal momento che la produzione di una relazione descrittiva è attività non gravosa ma esigibile dall’operatore del settore.
7.23. Va quindi condiviso l’assunto della stazione appaltante e del consorzio controinteressato, secondo cui nella fattispecie trova applicazione il principio di autoresponsabilità, in forza del quale ciascun concorrente “ sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2024, n. 2372; Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9), conseguenza che nel caso di specie si è inverata nell’attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) per aver la ricorrente omesso di produrre la relazione, sicché anche la censura sul vizio di motivazione è priva di fondamento e va respinta.
7.24. Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, richiamata correttamente dalla stazione appaltante con la memoria depositata in giudizio il 29 settembre 2025, il punteggio numerico espresso sui singoli elementi di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’ iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllare la logicità e la congruità dell’azione amministrativa (v., “ex plurimis”, Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2024 n. 4410).
7.25. Quanto infine all’attribuzione del punteggio relativo al p. D.1.2 - «Sistemi premianti per il personale», ATM ha rappresentato che l’ATI NC non ha ricevuto il relativo punteggio avendo prodotto una relazione recante una previsione pro-futuro, e non la dimostrazione dell’avvenuta implementazione dei meccanismi di incentivazione del personale operativo. La stazione appaltante evidenzia al riguardo che la ricorrente non contesterebbe il dato di fatto di non avere in corso di esecuzione un sistema premiante ma riterrebbe illegittima “ la pretesa della Commissione di gara che i concorrenti comprovassero già in sede di offerta e prima dell’aggiudicazione l’attuazione del sistema premiante ” (pag. 16).
7.26. L’assunto di parte ricorrente, secondo cui non può richiedersi all’offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l'esecuzione delle prestazioni programmate, non può essere condiviso, dal momento che il disciplinare di gara fa letteralmente e chiaramente riferimento – ai fini dell’attribuzione dei punteggio in discorso – a “ strumenti adottati ” (pag. 22 del disciplinare), dove in tale sintagma il participio passato va interpretato nel senso di “utilizzato” o “messo in atto” e quindi “già” adottato e oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.
7.27. Non appare, pertanto, attinente al punto in discussione la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, atteso che essa riguarda casi diversi, relativi ai requisiti di esecuzione dell’appalto, mentre qui si tratta di elementi di valutazione dell’offerta e, a differenza della società ricorrente, il consorzio ha indicato i sistemi premianti da esso applicati, ottenendo 2 punti (doc. 19).
7.28. Ciò è coerente con quanto affermato dalla stazione appaltante, la quale, a sostegno della correttezza del suo operato, ha evidenziato, ad esempio, che per il criterio A.5.1. finalizzato a premiare l’utilizzo di un call center nell’esecuzione dell’appalto, la ricorrente ha ricevuto il massimo punteggio previsto a fronte, come recita il verbale n. 3 (doc. 4), della mera “ dichiarazione di previsione di utilizzo di un call center interno con le caratteristiche tecniche richieste dalla ST ATM gestito con propri mezzi e personale interno + relazione descrittiva ”, trattandosi in quel caso di requisito di esecuzione.
8. Sulla base delle considerazioni svolte finora appare del tutto evidente che la fondatezza della prima censura, relativa alla illegittima attribuzione di tre punti alla controinteressata (su cui sopra, p. 7.5.), non basta per sovvertire il risultato della procedura di gara, non consentendo alla società ricorrente di superare la prova di resistenza, atteso che il punteggio del controinteressato CO (91,285) – così come decurtato dei 3 punti non spettanti perché esso non era in possesso della certificazione UNI EN ISO 14064 – non consente alla ricorrente (con 90,077 punti) di ottenere il bene della vita anelato, sicché il ricorso va nel suo complesso dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.
9. Fermo restando quanto detto, per ragioni di completezza di esame della controversia va esaminato anche il ricorso incidentale il quale, in astratto, e fermo quanto si preciserà nel dispositivo, potrebbe trovare accoglimento per le ragioni ed entro i limiti specificati di seguito.
9.1. Con tale ricorso, il controinteressato CO GISA ha in primo luogo contestato l’attribuzione all’ATI ricorrente dei punteggi per i sub-criteri A.2.1, A.2.3 e B.1.1 da parte della stazione appaltante.
9.2. Per il sub-criterio A.2.1 «Adeguatezza della struttura organizzativa», il disciplinare prevedeva l’assegnazione dei seguenti punteggi: - ottimo: 4 punti; - buono: 2 punti; - sufficiente: 1 punto; - insufficiente o mancanza di relazione descrittiva: 0 punti; e richiedeva di “(allegare relazione descrittiva riportante Numero e nominativi delle risorse dedicate esclusivamente alla commessa in argomento per attività di back office tecnico amministrativo…) ”.
9.3. Il ricorrente incidentale contesta l’attribuzione alla ricorrente principale di punti 4 per tale sub-criterio, poiché – a suo dire – quest’ultima non avrebbe indicato risorse da impiegare esclusivamente per attività di Back office.
9.4. La censura è fondata.
9.5. Con la memoria depositata il 23 febbraio 2026, la ricorrente ha contestato l’interpretazione elaborata dal ricorrente incidentale, fornendo la diversa interpretazione secondo cui il disciplinare non avrebbe fatto riferimento all’” «impiego di risorse esclusivamente dedicate alla commessa per l’attività di Back office tecnico amministrativo» ma più in generale al «numero di risorse esclusivamente dedicate per commessa» ”. Quindi, essa ha affermato che il Responsabile del Servizio - come emergerebbe dall’organigramma riportato a pag. 3 dell’offerta dell’esponente, riprodotto graficamente nel ricorso incidentale avversario – “ è figura che coincide con il Gestore del Servizio ”…..che ha “ anche funzioni di attività di back office tecnico amministrativo ”.
9.6. Il Collegio, nel condividere quanto affermato dal ricorrente incidentale, rileva che nell’estratto dell’offerta tecnica dell’ATI NC (doc. 18 ric. incid.) non risultano i nominativi delle risorse dedicate esclusivamente all’attività di Back office, che il disciplinare chiaramente aveva richiesto, sicché la censura va accolta.
9.7. Per quanto riguarda il sub-criterio A.2.3, il disciplinare premiava con 4 punti le competenze di progettazione (doc. 2 ric. inc. pag. 12), prevedendo che i commissari avrebbero attribuito il punteggio sulla scorta dei seguenti criteri:
“Impegno a mettere a disposizione progettisti abilitati per tutti e tre gli ambiti (impianti elettrici, strutture civili e impianti idraulici): 4 punti;
Impegno a mettere a disposizione progettisti abilitati per due ambiti: 2 punto;
Impegno a mettere a disposizione progettisti abilitati per un ambito: 1 punto;
Mancato impegno o nessun progettista abilitato: 0 punti.”
9.8. La commissione avrebbe attribuito 4 punti al TI NC sulla scorta della seguente motivazione “ L'ATI dichiara impegno a mettere a disposizione 3 progettisti abilitati per tutti e tre gli ambiti + i relativi cv; pur non producendo l'iscrizione agli albi professionali, 2 cv contengono indicazione degli estremi dell'iscrizione all'Albo professionale che, poiché l'Albo è pubblico, è stata verificata dalla Commissione ” (verbale n. 3 – doc. 8 ric. incid. pag. 4).
9.9. Anche il motivo di ricorso incidentale appena riassunto è fondato, e ciò per le seguenti ragioni.
9.10. A parte la mancata allegazione da parte della società ricorrente – che pure era richiesta dal disciplinare di gara - dei certificati di iscrizione all’Albo degli Ingegneri, risulta dagli atti prodotti in giudizio dal CO ricorrente incidentale che solo due Ingegnere sono iscritte all’Albo professionale e solo per il settore industriale, quindi appare errata l’attribuzione dei 4 punti.
9.11. Non merita pregio la tesi della ricorrente principale basata sul richiamato parere n. 992 del 02/03/2011 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulle competenze degli iscritti all’Albo degli Ingegneri, dal momento che qui è in contestazione l’“abilitazione”, cioè il riconoscimento formale che attesta la competenza e che si ottiene dopo aver superato il relativo esame. Pertanto, la tesi della ricorrente principale è destituita di fondamento, non avendo essa dimostrato il possesso delle abilitazioni per tutti e tre gli ambiti in capo agli ingegneri da essa designati.
9.12. Infine, con la terza censura il ricorrente incidentale contesta il punteggio attribuito alla ricorrente per il sub-criterio B.1.1. il quale però riguarda valutazioni strettamente tecnico-discrezionali rimesse alla stazione appaltante e, comunque, si tratta di censura che può essere assorbita perché non è decisiva.
10. Concludendo, il ricorso principale è inammissibile.
11. Quanto appena evidenziato, in relazione all’inammissibilità del ricorso, conduce al rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dalla società ricorrente e alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale per carenza d’interesse ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo.
12. Le spese processuali, che seguono il principio della soccombenza sul piano sostanziale, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara inammissibile il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del CO Stabile G.I.S.A., che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato versato da quest’ultimo per il ricorso incidentale proposto, mentre compensa le spese con l'Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. in ragione dei profili di fondatezza del ricorso principale, su cui v. il p. 7.5..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
IL Di LO, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL Di LO | Marco LL |
IL SEGRETARIO