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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
PO IE NC, RE
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 209/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Gerace 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020200020 2023 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento induttivo chiedendone la nullità poiché non aveva tenuto conto della contabilità regolarmente tenuta. L'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso poiché erano riscontrati plurimi elementi che rendevano inattendibile la contabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ometteva la presentazione della dichiarazione IVA e IRAP per l'anno di imposta 2016.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento di tipo induttivo con il quale rettificava il volume di affare dichiarato ai fini IVA e IRAP da € 56.986,00 ad € 91.046,00. Nella motivazione dell'avviso si rilevava che il volume di affari era stato accertato sulla base degli elementi raccolti in sede ispettiva, tenuto conto dell'inattendibilità della contabilità. In particolare: 1) la stessa ricorrente, ai fini Irpef, aveva indicato come ammontare dei ricavi conseguiti la somma di € 91.046,00, senza presentare alcuna dichiarazione integrativa;
2) nel registro Iva vendite erano state omesse le registrazioni del primo trimestre (numeri da 1
a 3) con conseguente inattendibilità delle liquidazioni trimestrali effettuate;
3) dai dati trasmessi dai clienti titolari di partita IVA (spesometro) erano emerse divergenze rispetto alle fatture prodotte dalla ricorrente;
4) dallo spesometro emergevano maggiori operazioni imponibili, come nel caso della società Società_1 sas la quale comunicava operazioni imponibili per € 27.000,00 a fronte di fatture prodotte dalla ricorrente per
€ 9.000,00; 5) dallo spesometro risultavano anche ulteriori clienti rispetto a quelli indicati nelle fatture in misura tale da rendere attendibili i ricavi indicati di € 91.046,00; 6) la ricorrente non aveva contestato la base imponibile ai fini Irap accertata dall'Agenzia in € 91.046,00, con conseguente acquiescenza della ripresa a tassazione.
La ricorrente impugnava l'avviso, chiedendone l'annullamento, asserendo che le fatture di vendita per
€ 56.986,00 erano complete e documentavano tutte le operazioni attive effettuate. Asseriva che l'erronea indicazione della somma di € 91.046,00 nella denuncia Irpef e la mancata presentazione della dichiarazione
Iva era dovuta a responsabilità professionale del commercialista incaricato e pertanto, in subordine, chiedeva che non le venissero applicate le sanzioni.
L'Ufficio si costituiva in giudizio riproponendo i motivi indicati nell'avviso di accertamento circa l'inattendibilità delle scritture contabili e la legittimità dell'accertamento induttivo. Riguardo alla richiesta di non applicabilità delle sanzioni per la responsabilità professionale del commercialista richiamava la giurisprudenza della
Suprema Corte sull'obbligo di vigilanza del contribuente verso il professionista incaricato e sull'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 472/97.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza veniva impugnata dalla ricorrente, la quale nel riprendere le motivazioni indicate nel procedimento di primo grado proponeva, in subordine, un ulteriore motivo e cioè il fatto che nello spesometro comunicato dalla Società_1 sas per il 2016 erano confluite due fatture per un totale di € 18.000,00 che riguardavano l'anno 2015. Pertanto chiedeva la riduzione dell'accertamento Iva per l'anno 2016.
L'Ufficio nelle deduzioni ribadiva i motivi spesi nel giudizio di primo grado ed eccepiva l'inammissibilità in appello della domanda nuova.
L'appello deve essere disatteso.
Per quanto riguarda l'accertamento induttivo ne va confermata la legittimità per i motivi sotto indicati: 1) la stessa ricorrente, ai fini Irpef, aveva indicato come ammontare dei ricavi conseguiti la somma di
€ 91.046,00, senza presentare alcuna dichiarazione integrativa;
2) nel registro Iva vendite erano state omesse le registrazioni del primo trimestre (numeri da 1 a 3) con conseguente inattendibilità delle liquidazioni trimestrali effettuate;
3) dai dati trasmessi dai clienti titolari di partita IVA (spesometro) erano emerse divergenze rispetto alle fatture prodotte dalla ricorrente;
4) dallo spesometro emergevano maggiori operazioni imponibili, come nel caso della società Società_1 sas la quale comunicava operazioni imponibili per
€ 27.000,00 a fronte di fatture prodotte dalla ricorrente per € 9.000,00; 5) dallo spesometro risultavano anche ulteriori clienti rispetto a quelli indicati nelle fatture in misura tale da rendere attendibili i ricavi indicati di
€ 91.046,00; 6) la ricorrente non aveva contestato la base imponibile ai fini Irap accertata dall'Agenzia in
€ 91.046,00, con conseguente acquiescenza della ripresa a tassazione.
La domanda subordinata di riduzione del volume di affari in base alle fatture riferite all'anno 2015, deve essere considerata una domanda nuova rispetto a quelle formulate nel ricorso di primo grado nelle quali si richiedeva di annullare l'avviso di accertamento, di dichiarare la piena deducibilità dell'Iva sugli acquisti e annullare le sanzioni irrogate. Pertanto ne va dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/92.
In relazione alla richiesta di annullamento delle sanzioni nei confronti della ricorrente per responsabilità professionale del commercialista, deve essere rilevato prima di tutto che la ricorrente non ha provato che il suddetto professionista avesse l'incarico di presentare le dichiarazioni annuali, dal momento che queste ultime possono essere presentate anche dal contribuente. Inoltre non ha dedotto né tanto meno provato la benché minima attività di controllo, richiedendo, ad esempio, le ricevute telematiche di presentazione della dichiarazione. In effetti se il contribuente avesse posto in essere tale tipo di riscontro, si sarebbe accorto, per tempo, della omessa presentazione della dichiarazione.
Non appare quindi sussistere l'assenza di colpa da parte della ricorrente di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 472/97, a tacere del fatto che l'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 472/97 richiede, per la non punibilità, che il patrocinio infedele deve essere denunciato dal contribuente;
cosa che il contribuente ha scelto di non fare.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta l'appello e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.500,00 oltre accessori se dovuti. Firenze 21 gennaio 2026 IL PRESIDENTE L'ESTENSORE - dott.
UG De RL - - AN SI LL -
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
PO IE NC, RE
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 209/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Gerace 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020200020 2023 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento induttivo chiedendone la nullità poiché non aveva tenuto conto della contabilità regolarmente tenuta. L'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso poiché erano riscontrati plurimi elementi che rendevano inattendibile la contabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ometteva la presentazione della dichiarazione IVA e IRAP per l'anno di imposta 2016.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento di tipo induttivo con il quale rettificava il volume di affare dichiarato ai fini IVA e IRAP da € 56.986,00 ad € 91.046,00. Nella motivazione dell'avviso si rilevava che il volume di affari era stato accertato sulla base degli elementi raccolti in sede ispettiva, tenuto conto dell'inattendibilità della contabilità. In particolare: 1) la stessa ricorrente, ai fini Irpef, aveva indicato come ammontare dei ricavi conseguiti la somma di € 91.046,00, senza presentare alcuna dichiarazione integrativa;
2) nel registro Iva vendite erano state omesse le registrazioni del primo trimestre (numeri da 1
a 3) con conseguente inattendibilità delle liquidazioni trimestrali effettuate;
3) dai dati trasmessi dai clienti titolari di partita IVA (spesometro) erano emerse divergenze rispetto alle fatture prodotte dalla ricorrente;
4) dallo spesometro emergevano maggiori operazioni imponibili, come nel caso della società Società_1 sas la quale comunicava operazioni imponibili per € 27.000,00 a fronte di fatture prodotte dalla ricorrente per
€ 9.000,00; 5) dallo spesometro risultavano anche ulteriori clienti rispetto a quelli indicati nelle fatture in misura tale da rendere attendibili i ricavi indicati di € 91.046,00; 6) la ricorrente non aveva contestato la base imponibile ai fini Irap accertata dall'Agenzia in € 91.046,00, con conseguente acquiescenza della ripresa a tassazione.
La ricorrente impugnava l'avviso, chiedendone l'annullamento, asserendo che le fatture di vendita per
€ 56.986,00 erano complete e documentavano tutte le operazioni attive effettuate. Asseriva che l'erronea indicazione della somma di € 91.046,00 nella denuncia Irpef e la mancata presentazione della dichiarazione
Iva era dovuta a responsabilità professionale del commercialista incaricato e pertanto, in subordine, chiedeva che non le venissero applicate le sanzioni.
L'Ufficio si costituiva in giudizio riproponendo i motivi indicati nell'avviso di accertamento circa l'inattendibilità delle scritture contabili e la legittimità dell'accertamento induttivo. Riguardo alla richiesta di non applicabilità delle sanzioni per la responsabilità professionale del commercialista richiamava la giurisprudenza della
Suprema Corte sull'obbligo di vigilanza del contribuente verso il professionista incaricato e sull'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 472/97.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza veniva impugnata dalla ricorrente, la quale nel riprendere le motivazioni indicate nel procedimento di primo grado proponeva, in subordine, un ulteriore motivo e cioè il fatto che nello spesometro comunicato dalla Società_1 sas per il 2016 erano confluite due fatture per un totale di € 18.000,00 che riguardavano l'anno 2015. Pertanto chiedeva la riduzione dell'accertamento Iva per l'anno 2016.
L'Ufficio nelle deduzioni ribadiva i motivi spesi nel giudizio di primo grado ed eccepiva l'inammissibilità in appello della domanda nuova.
L'appello deve essere disatteso.
Per quanto riguarda l'accertamento induttivo ne va confermata la legittimità per i motivi sotto indicati: 1) la stessa ricorrente, ai fini Irpef, aveva indicato come ammontare dei ricavi conseguiti la somma di
€ 91.046,00, senza presentare alcuna dichiarazione integrativa;
2) nel registro Iva vendite erano state omesse le registrazioni del primo trimestre (numeri da 1 a 3) con conseguente inattendibilità delle liquidazioni trimestrali effettuate;
3) dai dati trasmessi dai clienti titolari di partita IVA (spesometro) erano emerse divergenze rispetto alle fatture prodotte dalla ricorrente;
4) dallo spesometro emergevano maggiori operazioni imponibili, come nel caso della società Società_1 sas la quale comunicava operazioni imponibili per
€ 27.000,00 a fronte di fatture prodotte dalla ricorrente per € 9.000,00; 5) dallo spesometro risultavano anche ulteriori clienti rispetto a quelli indicati nelle fatture in misura tale da rendere attendibili i ricavi indicati di
€ 91.046,00; 6) la ricorrente non aveva contestato la base imponibile ai fini Irap accertata dall'Agenzia in
€ 91.046,00, con conseguente acquiescenza della ripresa a tassazione.
La domanda subordinata di riduzione del volume di affari in base alle fatture riferite all'anno 2015, deve essere considerata una domanda nuova rispetto a quelle formulate nel ricorso di primo grado nelle quali si richiedeva di annullare l'avviso di accertamento, di dichiarare la piena deducibilità dell'Iva sugli acquisti e annullare le sanzioni irrogate. Pertanto ne va dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/92.
In relazione alla richiesta di annullamento delle sanzioni nei confronti della ricorrente per responsabilità professionale del commercialista, deve essere rilevato prima di tutto che la ricorrente non ha provato che il suddetto professionista avesse l'incarico di presentare le dichiarazioni annuali, dal momento che queste ultime possono essere presentate anche dal contribuente. Inoltre non ha dedotto né tanto meno provato la benché minima attività di controllo, richiedendo, ad esempio, le ricevute telematiche di presentazione della dichiarazione. In effetti se il contribuente avesse posto in essere tale tipo di riscontro, si sarebbe accorto, per tempo, della omessa presentazione della dichiarazione.
Non appare quindi sussistere l'assenza di colpa da parte della ricorrente di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 472/97, a tacere del fatto che l'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 472/97 richiede, per la non punibilità, che il patrocinio infedele deve essere denunciato dal contribuente;
cosa che il contribuente ha scelto di non fare.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta l'appello e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.500,00 oltre accessori se dovuti. Firenze 21 gennaio 2026 IL PRESIDENTE L'ESTENSORE - dott.
UG De RL - - AN SI LL -