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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1036/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 632/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cataldo - Casa Comunale 93017 San Cataldo CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402138240001411364 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402138240001411364 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dalla Soget s. p.a. in relazione a somme richieste per Comune di San Cataldo a titolo di IMU con riguardo agli anni d'imposta
2019 e 2020.
La ricorrente, in particolare, sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in considerazione dell'avvenuta risoluzione in data 30.11.2017 del contratto di locazione relativo all'immobile in oggetto.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di San Cataldo e la Soget s.p.a. non si costituivano in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, la ricorrente sostiene di non detenere più l'immobile in oggetto (posto in San Cataldo,
Indirizzo_1 p.1, come da avviso di accertamento impugnato), stante l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione in data 30.11.2017.
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito prova adeguata in ordine a quanto sostenuto, essendo stata depositata,
a tal fine, soltanto la stampa in data 3.01.2025 di un modello RLI telematico dal quale risulta l'avvenuta registrazione in data 29.07.2015 di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo con durata dall'1.07.2015 al 30.11.2017.
Tuttavia, non risulta anche che il contratto di locazione in questione sia relativo all'immobile in oggetto, non essendo stato depositata la copia del contratto od altra documentazione utile al fine di identificare l'immobile.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 632/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cataldo - Casa Comunale 93017 San Cataldo CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402138240001411364 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402138240001411364 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dalla Soget s. p.a. in relazione a somme richieste per Comune di San Cataldo a titolo di IMU con riguardo agli anni d'imposta
2019 e 2020.
La ricorrente, in particolare, sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in considerazione dell'avvenuta risoluzione in data 30.11.2017 del contratto di locazione relativo all'immobile in oggetto.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di San Cataldo e la Soget s.p.a. non si costituivano in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, la ricorrente sostiene di non detenere più l'immobile in oggetto (posto in San Cataldo,
Indirizzo_1 p.1, come da avviso di accertamento impugnato), stante l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione in data 30.11.2017.
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito prova adeguata in ordine a quanto sostenuto, essendo stata depositata,
a tal fine, soltanto la stampa in data 3.01.2025 di un modello RLI telematico dal quale risulta l'avvenuta registrazione in data 29.07.2015 di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo con durata dall'1.07.2015 al 30.11.2017.
Tuttavia, non risulta anche che il contratto di locazione in questione sia relativo all'immobile in oggetto, non essendo stato depositata la copia del contratto od altra documentazione utile al fine di identificare l'immobile.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.