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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 23/01/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1031/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12755/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 000 59369 48 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 702/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica ricorso avverso la cartella di pagamento n. 100 2025 000 59369 48 000 notificata in data
06.05.2025, con la quale Agenzia delle Entrate IS chiede, per conto della Regione Campania, il pagamento della somma la somma complessiva di € 280.76 per presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione e decadenza della pretesa tributaria
Si costituisce Agenzia delle Entrate IS, che sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva relativa alle questioni relative alla fase precedente alla trasmissione del ruolo, in quanto unico titolare di tale fase è l'Ente impositore;
nel merito chiede il rigetto del ricorso, sostenendo di aver legittimamente operato.
Non si costituisce la Regione Campania, ritualmente citata in giudizio, giusta pec di consegna del 01.07.25
All'udienza odierna la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato rilevando l'omessa notifica degli atti presupposti
Ai sensi dell'art. 5, comma trentaduesimo del D.L. n. 953/82, sono obbligati al versamento della tassa automobilistica coloro che risultino proprietari del veicolo alla scadenza del termine utile per il pagamento, stabilito con decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462. Detto termine scade nell'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale d'imposta.
Come è noto, il termine per l'accertamento concesso alle Regioni in subiecta materia è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
Osserva la Corte che le argomentazioni dedotte nel ricorso non sono state smentite nella fase giudiziale contenziosa, dal momento che l'Ente ipositore non si è costituito in giudizio.
Tale situazione fattuale, oltre ad integrare l'ipotesi astrattamente prevista dall'art. 115 c.p.c., secondo al quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le argomentazioni dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e non contestate, dimostra la fondatezza dell'opposizione proposta dal contribuente.
Ciò premesso, avuto riguardo alle risultanze processuali, non risulta essere stata fornita la prova, da parte della Regione Campania, della notifica dell'avviso di accertamento posto alla base dell'impugnata ingiunzione di pagamento, che sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e, pertanto, in mancanza di tale atto, i termini di prescrizione non risultano interrotti
Pertanto, nel caso in esame, risulta decorso il termine di prescrizione
Le spese seguono la soccombenza della Regione Campania, restando compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IS, in ragione della sua estraneità alla fase precedente alla riscossione, di competenza esclusiva dell'Ente impositore
Per quanto esposto, la Corte in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese che liquida in E 150,00 oltre al rimborso CUT ed oneri acc.ri se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario . Compensa le spese nei confronti dell 'Agenzia delle Entrate
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12755/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 000 59369 48 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 702/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica ricorso avverso la cartella di pagamento n. 100 2025 000 59369 48 000 notificata in data
06.05.2025, con la quale Agenzia delle Entrate IS chiede, per conto della Regione Campania, il pagamento della somma la somma complessiva di € 280.76 per presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione e decadenza della pretesa tributaria
Si costituisce Agenzia delle Entrate IS, che sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva relativa alle questioni relative alla fase precedente alla trasmissione del ruolo, in quanto unico titolare di tale fase è l'Ente impositore;
nel merito chiede il rigetto del ricorso, sostenendo di aver legittimamente operato.
Non si costituisce la Regione Campania, ritualmente citata in giudizio, giusta pec di consegna del 01.07.25
All'udienza odierna la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato rilevando l'omessa notifica degli atti presupposti
Ai sensi dell'art. 5, comma trentaduesimo del D.L. n. 953/82, sono obbligati al versamento della tassa automobilistica coloro che risultino proprietari del veicolo alla scadenza del termine utile per il pagamento, stabilito con decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462. Detto termine scade nell'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale d'imposta.
Come è noto, il termine per l'accertamento concesso alle Regioni in subiecta materia è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
Osserva la Corte che le argomentazioni dedotte nel ricorso non sono state smentite nella fase giudiziale contenziosa, dal momento che l'Ente ipositore non si è costituito in giudizio.
Tale situazione fattuale, oltre ad integrare l'ipotesi astrattamente prevista dall'art. 115 c.p.c., secondo al quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le argomentazioni dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e non contestate, dimostra la fondatezza dell'opposizione proposta dal contribuente.
Ciò premesso, avuto riguardo alle risultanze processuali, non risulta essere stata fornita la prova, da parte della Regione Campania, della notifica dell'avviso di accertamento posto alla base dell'impugnata ingiunzione di pagamento, che sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e, pertanto, in mancanza di tale atto, i termini di prescrizione non risultano interrotti
Pertanto, nel caso in esame, risulta decorso il termine di prescrizione
Le spese seguono la soccombenza della Regione Campania, restando compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IS, in ragione della sua estraneità alla fase precedente alla riscossione, di competenza esclusiva dell'Ente impositore
Per quanto esposto, la Corte in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese che liquida in E 150,00 oltre al rimborso CUT ed oneri acc.ri se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario . Compensa le spese nei confronti dell 'Agenzia delle Entrate