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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 39388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39388 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA AL ON D'AU R.G.N. 26130/2025 IO AN SENTENZA sul ricorso proposto da: ET RE nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA IG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/04/2025 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 01/10/2024, che aveva condannato RE ET per il reato di furto in abitazione, riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2.L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’omessa traduzione dell’imputato, detenuto in carcere per altra causa. Rappresenta che la Corte territoriale, pur essendo a conoscenza dello stato di detenzione del ET, non ne ha disposto la traduzione, in assenza della espressa rinuncia a comparire dell’imputato; che, dunque, la sentenza di appello è nulla.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto alla prova certa della penale responsabilità. Rileva che la motivazione sul punto del provvedimento impugnato è scarna ed insufficiente;
che, invero, il ET è stato ritenuto responsabile solo sulla base delle dichiarazioni rese dal figlio della persona offesa, senza che ne sia stata verificata la veridicità; che le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale collidono sotto plurimi profili con le argomentazioni rese dal giudice della cautela, che non convalidava l’arresto dell’odierno ricorrente, ritenendo indispensabili ulteriori accertamenti in ordine alle dichiarazioni rese dalle persone offese;
che la sottrazione della somma di millecento cinquanta euro, ritenuto elemento incontrovertibile dal giudice di primo grado, non trova conforto in nessuna delle successive dichiarazioni testimoniali, anche in considerazione del fatto che la somma rinvenuta nella disponibilità del ET era pari a soli Penale Sent. Sez. 4 Num. 39388 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: D'AU ON Data Udienza: 25/11/2025 cinquecentocinquanta euro;
che, anche con riferimento al rinvenimento della refurtiva, vi è contrasto tra due diverse ricostruzioni: la prima, secondo la quale la refurtiva sarebbe stata rinvenuta in presenza degli agenti operanti e la seconda, secondo cui il rinvenimento sarebbe intervenuto prima dell’arrivo delle Forze dell’ordine; che nella disponibilità dell’imputato non venivano rinvenuti arnesi atti allo scasso, circostanza questa che mal si concilia con i segni di effrazione sulla porta dell’abitazione della persona offesa;
che le lesioni personali patite dal ET, mal si conciliano con la sua caduta a terra, riferita dal figlio della persona offesa, risultando piuttosto compatibili con una violenta aggressione subita dall’odierno ricorrente, che si era recato nell’immobile per distribuire volantini pubblicitari.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione alla discrasia tra il calcolo della pena effettuato in sentenza e quello risultante dal dispositivo. Evidenzia che, mentre nella motivazione la pena finale veniva determinata in anni due mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa, il dispositivo reca la condanna dell’imputato alla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro ottocento di multa;
che, dunque, deve essere applicata la pena individuata in melius nella motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, nel caso di specie il giudizio di primo grado è stato celebrato con le forme del rito abbreviato e, pertanto, la Corte territoriale ha proceduto in camera di consiglio. Orbene, per il giudizio camerale di appello, l’art. 599, comma 2, cod. proc. pen. (con disposizione analoga a quella prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.) prevede che il legittimo impedimento dell’imputato comporti il rinvio dell’udienza solo se l’imputato abbia manifestato la volontà di comparire. Nel giudizio camerale di appello, dunque, non vige la regola generale che si applica al rito ordinario, secondo la quale l’imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, status questo che determina l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, ma vige la regola opposta, per cui l’imputato detenuto ha l’onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836 – 01), potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad essere presente (Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hernni c. Italia). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata, avendo avuto più volte occasione di affermare il principio di diritto secondo cui, nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto, comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l’udienza (Sez. 2, n. 34940 del 09/10/2025, Messina, n.m.; Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, LL PO DE Yonathan, Rv. 276658 – 01; Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Pipolo, Rv. 259936 – 01; Sez. 2, n. 5950 del 22/01/2014, Renna, Rv. 258212 – 01; Sez. 6, n. 29833 del 02/07/2012, Marchetta, Rv. 253255 – 01). Nel caso di specie, l’imputato, giudicato in primo grado nelle forme del giudizio abbreviato, in occasione della celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, era detenuto per altra causa e non risulta che abbia manifestato la volontà di presenziare 2 all’udienza; né per le ragioni sopra esposte aveva diritto ad essere “avvisato della facoltà di essere tradotto in udienza” (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione).
1.2. Il secondo motivo non è consentito. Ed invero, è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sotto questo profilo è aspecifico, confrontandosi solo apparentemente con la trama argomentativa del provvedimento impugnato;
senza tacere che è costituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche. Va innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due decisioni di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella della Corte di assise sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01). Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (cfr., Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, CH Wenjian, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler 3 sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso oggetto di scrutinio, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di responsabilità del ET, precisando che le perplessità manifestate dal giudice della convalida risultano superate dall’istruttoria svolta successivamente, che ha visto escussi a sommarie informazioni testimoniali le due persone offese CA LI IN e NA De OS, nonchè ER RO IN, figlio della prima;
che detti soggetti, superata la concitazione del momento, hanno reso una ricostruzione dei fatti chiara, puntuale e coerente, oltre che del tutto sovrapponibile, che – a giudizio dei giudici dell’appello – fuga le incertezze evidenziate dalla difesa sia in relazione alla esatta quantificazione del denaro sottratto che al momento in cui lo stesso veniva rinvenuto all’interno della borsa dell’imputato; che non vi sono motivi per dubitare della credibilità dei dichiaranti, non essendo emersi motivi di astio o di rancore nei confronti dell’odierno ricorrente, così come non è ipotizzabile che abbiano voluto giustificare una ipotetica aggressione portata al ET, che non trova alcuna plausibile spiegazione;
che, invece, l’alibi dell’imputato, secondo il quale si trovava all’interno dello stabile per distribuire volantini, è risultato del tutto inverosimile, non essendo gli stessi stati rinvenuti. Va, poi, aggiunto che il mancato rinvenimento di attrezzi atti allo scasso non è stato ritenuto dirimente sulla base di un apprezzamento in fatto, effettuato a seguito della visione del materiale fotografico relativo alla porta della abitazione della De OS, che è sorretto da una motivazione che non risulta illogica, per cui non è sindacabile in questa sede. Ebbene, la difesa si misura solo in apparenza con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale, che risultano dirimenti. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si osserva che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01). Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01).
1.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Va, invero, ribadito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza va risolto nel senso della prevalenza del primo (che è l'atto con il quale si estrinseca la volontà del giudice) sulla 4 seconda, che ha solo una funzione strumentale (tra le tante, Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177 – 01; Sez. 2, n. 25530 del 20/05/2008, Laini, Rv. 240649 – 01). Nel caso di specie, effettivamente si ravvisa un contrasto tra la pena finale indicata in motivazione e quella statuita in dispositivo. Tuttavia, appare evidente che l’indicazione della pena di anni due e mesi otto di reclusione, indicata in motivazione, è frutto di un mero errore materiale, di un lapsus calami, se solo si considera che, effettuando la riduzione di un terzo per la scelta del rito della pena di anni quattro e mesi tre di reclusione, si perviene alla pena finale di anni due mesi dieci di reclusione, che è quella indicata correttamente in dispositivo. Dunque, il contrasto è più apparente che reale.
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ON D'AU UGO BELLINI 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA IG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/04/2025 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 01/10/2024, che aveva condannato RE ET per il reato di furto in abitazione, riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2.L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’omessa traduzione dell’imputato, detenuto in carcere per altra causa. Rappresenta che la Corte territoriale, pur essendo a conoscenza dello stato di detenzione del ET, non ne ha disposto la traduzione, in assenza della espressa rinuncia a comparire dell’imputato; che, dunque, la sentenza di appello è nulla.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto alla prova certa della penale responsabilità. Rileva che la motivazione sul punto del provvedimento impugnato è scarna ed insufficiente;
che, invero, il ET è stato ritenuto responsabile solo sulla base delle dichiarazioni rese dal figlio della persona offesa, senza che ne sia stata verificata la veridicità; che le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale collidono sotto plurimi profili con le argomentazioni rese dal giudice della cautela, che non convalidava l’arresto dell’odierno ricorrente, ritenendo indispensabili ulteriori accertamenti in ordine alle dichiarazioni rese dalle persone offese;
che la sottrazione della somma di millecento cinquanta euro, ritenuto elemento incontrovertibile dal giudice di primo grado, non trova conforto in nessuna delle successive dichiarazioni testimoniali, anche in considerazione del fatto che la somma rinvenuta nella disponibilità del ET era pari a soli Penale Sent. Sez. 4 Num. 39388 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: D'AU ON Data Udienza: 25/11/2025 cinquecentocinquanta euro;
che, anche con riferimento al rinvenimento della refurtiva, vi è contrasto tra due diverse ricostruzioni: la prima, secondo la quale la refurtiva sarebbe stata rinvenuta in presenza degli agenti operanti e la seconda, secondo cui il rinvenimento sarebbe intervenuto prima dell’arrivo delle Forze dell’ordine; che nella disponibilità dell’imputato non venivano rinvenuti arnesi atti allo scasso, circostanza questa che mal si concilia con i segni di effrazione sulla porta dell’abitazione della persona offesa;
che le lesioni personali patite dal ET, mal si conciliano con la sua caduta a terra, riferita dal figlio della persona offesa, risultando piuttosto compatibili con una violenta aggressione subita dall’odierno ricorrente, che si era recato nell’immobile per distribuire volantini pubblicitari.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione alla discrasia tra il calcolo della pena effettuato in sentenza e quello risultante dal dispositivo. Evidenzia che, mentre nella motivazione la pena finale veniva determinata in anni due mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa, il dispositivo reca la condanna dell’imputato alla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro ottocento di multa;
che, dunque, deve essere applicata la pena individuata in melius nella motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, nel caso di specie il giudizio di primo grado è stato celebrato con le forme del rito abbreviato e, pertanto, la Corte territoriale ha proceduto in camera di consiglio. Orbene, per il giudizio camerale di appello, l’art. 599, comma 2, cod. proc. pen. (con disposizione analoga a quella prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.) prevede che il legittimo impedimento dell’imputato comporti il rinvio dell’udienza solo se l’imputato abbia manifestato la volontà di comparire. Nel giudizio camerale di appello, dunque, non vige la regola generale che si applica al rito ordinario, secondo la quale l’imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, status questo che determina l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, ma vige la regola opposta, per cui l’imputato detenuto ha l’onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836 – 01), potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad essere presente (Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hernni c. Italia). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata, avendo avuto più volte occasione di affermare il principio di diritto secondo cui, nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto, comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l’udienza (Sez. 2, n. 34940 del 09/10/2025, Messina, n.m.; Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, LL PO DE Yonathan, Rv. 276658 – 01; Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Pipolo, Rv. 259936 – 01; Sez. 2, n. 5950 del 22/01/2014, Renna, Rv. 258212 – 01; Sez. 6, n. 29833 del 02/07/2012, Marchetta, Rv. 253255 – 01). Nel caso di specie, l’imputato, giudicato in primo grado nelle forme del giudizio abbreviato, in occasione della celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, era detenuto per altra causa e non risulta che abbia manifestato la volontà di presenziare 2 all’udienza; né per le ragioni sopra esposte aveva diritto ad essere “avvisato della facoltà di essere tradotto in udienza” (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione).
1.2. Il secondo motivo non è consentito. Ed invero, è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sotto questo profilo è aspecifico, confrontandosi solo apparentemente con la trama argomentativa del provvedimento impugnato;
senza tacere che è costituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche. Va innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due decisioni di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella della Corte di assise sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01). Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (cfr., Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, CH Wenjian, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler 3 sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso oggetto di scrutinio, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di responsabilità del ET, precisando che le perplessità manifestate dal giudice della convalida risultano superate dall’istruttoria svolta successivamente, che ha visto escussi a sommarie informazioni testimoniali le due persone offese CA LI IN e NA De OS, nonchè ER RO IN, figlio della prima;
che detti soggetti, superata la concitazione del momento, hanno reso una ricostruzione dei fatti chiara, puntuale e coerente, oltre che del tutto sovrapponibile, che – a giudizio dei giudici dell’appello – fuga le incertezze evidenziate dalla difesa sia in relazione alla esatta quantificazione del denaro sottratto che al momento in cui lo stesso veniva rinvenuto all’interno della borsa dell’imputato; che non vi sono motivi per dubitare della credibilità dei dichiaranti, non essendo emersi motivi di astio o di rancore nei confronti dell’odierno ricorrente, così come non è ipotizzabile che abbiano voluto giustificare una ipotetica aggressione portata al ET, che non trova alcuna plausibile spiegazione;
che, invece, l’alibi dell’imputato, secondo il quale si trovava all’interno dello stabile per distribuire volantini, è risultato del tutto inverosimile, non essendo gli stessi stati rinvenuti. Va, poi, aggiunto che il mancato rinvenimento di attrezzi atti allo scasso non è stato ritenuto dirimente sulla base di un apprezzamento in fatto, effettuato a seguito della visione del materiale fotografico relativo alla porta della abitazione della De OS, che è sorretto da una motivazione che non risulta illogica, per cui non è sindacabile in questa sede. Ebbene, la difesa si misura solo in apparenza con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale, che risultano dirimenti. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si osserva che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01). Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01).
1.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Va, invero, ribadito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza va risolto nel senso della prevalenza del primo (che è l'atto con il quale si estrinseca la volontà del giudice) sulla 4 seconda, che ha solo una funzione strumentale (tra le tante, Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177 – 01; Sez. 2, n. 25530 del 20/05/2008, Laini, Rv. 240649 – 01). Nel caso di specie, effettivamente si ravvisa un contrasto tra la pena finale indicata in motivazione e quella statuita in dispositivo. Tuttavia, appare evidente che l’indicazione della pena di anni due e mesi otto di reclusione, indicata in motivazione, è frutto di un mero errore materiale, di un lapsus calami, se solo si considera che, effettuando la riduzione di un terzo per la scelta del rito della pena di anni quattro e mesi tre di reclusione, si perviene alla pena finale di anni due mesi dieci di reclusione, che è quella indicata correttamente in dispositivo. Dunque, il contrasto è più apparente che reale.
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ON D'AU UGO BELLINI 5