TAR Napoli, sez. IX, sentenza 28/04/2026, n. 2731
TAR
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
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TAR
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione ed elusione del giudicato amministrativo

    Il Tribunale ha respinto la domanda di ottemperanza ritenendo che l'Amministrazione abbia rinnovato il procedimento nel rispetto del contenuto conformativo del decisum, emendando la graduatoria dal criterio anagrafico e che l'obbligo restitutorio sia stato imposto dalla sentenza n. -OMISSIS-, non impugnata dai ricorrenti.

  • Rigettato
    Violazione del principio del "one shot temperato" e degli obblighi istruttori

    Il Tribunale ha respinto la domanda di ottemperanza ritenendo che l'Amministrazione abbia rinnovato il procedimento nel rispetto del contenuto conformativo del decisum, emendando la graduatoria dal criterio anagrafico e che l'obbligo restitutorio sia stato imposto dalla sentenza n. -OMISSIS-, non impugnata dai ricorrenti.

  • Rigettato
    Violazione delle regole istruttorie fissate dalla sentenza n. -OMISSIS- e della normativa in materia di assegni di cura

    Il Tribunale ha respinto la domanda di ottemperanza ritenendo che l'Amministrazione abbia rinnovato il procedimento nel rispetto del contenuto conformativo del decisum, emendando la graduatoria dal criterio anagrafico e che l'obbligo restitutorio sia stato imposto dalla sentenza n. -OMISSIS-, non impugnata dai ricorrenti.

  • Rigettato
    Richiesta di restituzione delle somme percepite in forza di provvedimenti cautelari

    Il Tribunale ha respinto la domanda di ottemperanza ritenendo che l'Amministrazione abbia rinnovato il procedimento nel rispetto del contenuto conformativo del decisum, emendando la graduatoria dal criterio anagrafico e che l'obbligo restitutorio sia stato imposto dalla sentenza n. -OMISSIS-, non impugnata dai ricorrenti.

  • Inammissibile
    Vizi di legittimità del nuovo provvedimento amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto sussistere un possibile profilo di inammissibilità della domanda di annullamento per omessa notifica ai controinteressati, dando avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a. e rinviando l'esame della questione.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata dell'Amministrazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la condotta dell'Amministrazione non integri i presupposti della responsabilità aggravata, tenuto conto degli specifici effetti conformativi della sentenza n. -OMISSIS-.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 28/04/2026, n. 2731
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2731
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo