Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00655/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Mastropaolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliata ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l’annullamento
del Decreto Prot. N. -OMISSIS- REP -OMISSIS-, emesso dal Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle D'Aosta, notificato il 22.12.2021, con il quale si dispone la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa all'assistente capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché ad ogni eventuale ulteriore provvedimento non altrimenti noto o conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l’atto del 16 marzo 2026 con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. ND AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, in qualità di assistente capo della Polizia di Stato, ha impugnato, con istanza cautelare, il provvedimento di sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale di cui al d.l. n. 44/2021.
2. A seguito della rituale costituzione dell’Amministrazione intimata, il Tribunale ha rigettato, con ordinanza n. -OMISSIS-, l’istanza di sospensiva proposta dal ricorrente.
3. Con atto notificato il 16 marzo 2026, e depositato in pari data, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso al legale di parte ricorrente, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della possibilità di definire il giudizio con dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
5. Il ricorso è improcedibile.
La rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente non è rituale, giacché proposta in violazione del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 84, co. 3 cod. proc. amm. Essa costituisce tuttavia idoneo presupposto per la declaratoria di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (sul punto ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 09/06/2022, n. 4717; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 04/10/2021, n. 6225).
Il ricorrente ha infatti espressamente dedotto di non aver interesse a coltivare l’impugnazione (pag. 2 dell’atto depositato il 16.3.2026).
6. Le ragioni poste a fondamento della rinuncia al ricorso e il contegno processuale serbato dall’Amministrazione resistente, che non si è formalmente opposta all’istanza di controparte in punto spese, giustificano l’integrale compensazione dei costi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
ND AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AR | RO RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.