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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE II CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 7466/2023 R.G. promossa da
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe elettivamente domiciliate in Torino, Corso C.F._2
Castelfidardo n. 9, presso lo studio dell'avv. Germana Frizone, che le rappresenta e difende per procura alle liti 22.3.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
ATTRICI contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Torino, Controparte_1 C.F._3
Piazza Carlo Emanuele II n. 13, presso lo studio dell'avv. Roberto Ferrero, che la rappresenta e difende per procura alle liti 16.2.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di nullità di testamento olografo per difetto di autografia e/o sottoscrizione ex art. 606 c.c.; domanda di annullamento di testamento per vizio della volontà ovvero costrizione psicofisica ex artt. 591 e 624 c.c.; azione di riduzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 19 - Accertare e dichiarare la non autenticità della autografia e/o la sottoscrizione della scheda testamentaria, come richiesto ex art. 606 c.c.;
- Accertare e dichiarare per quanto possa occorrere se ritenuto, il vizio della volontà del disponente rilevante ai fini dell'art. 591 c.c.;
- Accertare e dichiarare l'eventuale stato di costrizione psicofisica cui è stato sottoposto il disponente nei termini di cui all'art. 624 c.c., e per l'effetto:
- Dichiarare ed affermare che il testamento olografo del Sig. , nato a Persona_1
Torino il 6 Agosto 1942, residente in [...] e deceduto a Torino il
10 marzo 2022, redatto il 19 Dicembre 2021, pubblicato con atto Notaio Dott.
Repertorio N. 16.193, Raccolta n. 12.146, il 7 Aprile 2022, è affetto Persona_2 da nullità per mancato rispetto della forma prevista o soggetto ad annullamento per vizio della volontà della disponente a mente del combinato disposto degli artt. 428 e 591 n. 3 del cod. civ., ovvero che esso testamento è stato formato in stato di costrizione psicofisica, nel senso inteso dall'art. 624 c.c. e conseguentemente
- Pronunciarne la nullità o l'annullamento con la conseguente apertura della successione legittima in favore delle attrici, previo accertamento della loro qualità di eredi e per l'effetto;
- Dichiararsi la nullità ed inefficacia degli eventuali atti dispositivi compiuti dalla convenuta ed aventi ad oggetto beni mobili ed immobili facenti parte della successione come meglio anteriormente descritti ed ordinarne la pronta restituzione;
IN SUBORDINE E NEL MERITO
- Accertare la consistenza, composizione e valore della massa ereditaria relicta;
- Accertare e dichiarare che le Sigg.re e sono eredi Parte_1 Parte_2 legittimarie pretermesse rispetto all'eredità morendo dismessa dal Sig. Persona_1
;
[...]
- Accertare e dichiarare che il testamento del Sig. contiene una Persona_1 disposizione lesiva della porzione di legittima spettante al coniuge ed Parte_1 alla figlia che, sono, allo stato, eredi legittimarie pretermesse e per Parte_2
l'effetto
- Dichiararne l'inefficacia nella parte eccedente la quota di cui il testatore poteva disporre;
pagina 2 di 19 - Accertare e dichiarare che le attrici, ciascuna per le quote di sua spettanza, hanno diritto complessivamente alla quota di 2/3 dell'eredità in discussione;
- Reintegrare la quota spettante per legge alle Sigg.re e Parte_1 Parte_2
accogliendo l'azione di riduzione che esse propongono, in subordine nel presente
[...] giudizio ex art. 533 s.s. c.c. nei confronti delle disposizioni testamentarie lasciate dal
Sig. e conseguentemente Persona_1
- Disporsi la riduzione testamentaria nella misura di 2/3 ex art. 537, 554 c.c. dell'intero patrimonio relitto del Sig. a favore delle legittimarie e pertanto ridursi Persona_1 alla quota di 1/3 la parte spettante all'erede universale per testamento;
- Condannare alla restituzione alla massa ereditaria quanto percepito dalla convenuta, in forza delle disposizioni testamentarie, quale giacenza sul conto corrente del de cuius, quali crediti di lavoro dallo stesso de cuius vantati ed ogni altra attività della massa morendo dismessa;
- Condannarla altresì a rifondere, secondo la propria quota, quanto sino ad oggi anticipato dalle attrici per debiti ereditari, somma quantificata in Eu. 12.913,99;
- Accertare e dichiarare in ogni caso la sussistenza del diritto di abitazione in capo alla coniuge superstite a mente dell'art. 540 comma II c.c. trattandosi della casa coniugale di proprietà esclusiva del disponente;
- Ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria, laddove costituita con riguardo ai beni tutti caduti in successione, meglio identificati al punto 33) delle premesse dell'atto di citazione, e con riguardo ad ogni altro bene ricadente nella massa ereditaria, con conseguente assegnazione;
IN OGNI CASO
- Condannare la convenuta alla rifusione delle spese legali tutte sostenute nel presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre alle spese di mediazione e alle spese di
CTU integralmente anticipate dalle attrici,
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere le prova orali per testimoni sulle circostanze di cui in atto di citazione come capitolate nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 cpc con i testimoni nelle medesime memorie indicati;
pagina 3 di 19 - Ammettersi consulenza tecnica di ufficio ai fini della valutazione dell'immobile e dell'intera massa ereditaria morendo dismessa”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale Accertata e dichiarata la validità del testamento olografo redatto dal sig.
e datato 19.12.2021, respingersi, per le causali in narrativa, le Persona_1 domande attoree tutte poiché destituite di fondamento alcuno. In subordine In caso di accoglimento della domanda attorea di riduzione ex art. 533 c.c., determinarsi l'ammontare della quota disponibile di un 1/3 spettante alla signora Controparte_1 secondo i criteri riportati nella comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, condannare le attrici alla rifusione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4.4.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , onde ottenere pronuncia di
[...] Controparte_1 accertamento della nullità del testamento olografo redatto da - Persona_1 rispettivamente, coniuge e padre - in data 19.12.2021 e pubblicato in data 7.4.2022 con atto a Notaio Dott. di tale testamento, in particolare, hanno Persona_2 lamentato il difetto di autografia, nonchè l'essere stato redatto dal de cuius in stato di incapacità di intendere e di volere ovvero di costrizione psicofisica.
Le attrici hanno allegato a fondamento delle proprie pretese i seguenti fatti:
- , nato a [...] il [...], decedeva a Torino in data 10.3.2022, Persona_1 avendo disposto delle proprie sostanze con testamento olografo datato 19.12.2021, pubblicato il 7.4.2022 con atto Notaio Dott. Rep. n. 16.193 Racc. n. Persona_2
12.146;
- in tale testamento, il de cuius nominava propria erede universale , con Controparte_1 la quale aveva in passato intrattenuto una relazione;
- nel 2019 egli aveva cominciato a manifestare rilevanti problemi di salute, di cui aveva informato la figlia (in particolare la malattia aveva intaccato la funzionalità di reni e prostata), peggiorati nel corso del 2021, anno in cui veniva ricoverato, in condizioni definite dal medico di base “comatose”, presso l'Ospedale IZ, dal 14.11.2021 al
17.12.2021;
pagina 4 di 19 - da tale periodo, la situazione clinica di subiva un progressivo Persona_1 peggioramento, venendogli diagnosticata una neoplasia ai reni ed una rilevante embolia, e progressivamente veniva meno la capacità di deambulazione, deglutizione e favella;
- durante il ricovero, la figlia aveva riscontrato la presenza della convenuta e dei di lei familiari, in particolare del fratello , i quali, in più di un'occasione, gestivano Per_3 anche i rapporti del paziente con l'ospedale e tutte le comunicazioni a riguardo, tentando altresì di impedire i rapporti tra il padre e la figlia, anche telefonici;
- sempre durante il ricovero, il de cuius aveva manifestato la volontà di conferire una procura generale notarile alla figlia, la quale aveva chiesto ai sanitari se fosse possibile l'accesso del Notaio per la redazione dell'atto, ma aveva poi appreso che il padre era stato dimesso in data 17.12.2021 – prelevato da un sedicente nipote, in attesa di intervento chirurgico programmato per il 24.12.2021;
- la figlia, allarmata dalla notizia, apprendeva che il padre era stato trasportato dalla e dai suoi familiari presso l'immobile sito in Torino, via Arnaldo da Brescia n. 7, CP_1 condotto in locazione dal de cuius e che per anni aveva costituito il suo ufficio, immobile privo di cucina, di arredo letto e di strumenti medici di supporto per soggetto non deambulante, e successivamente veniva a conoscenza del fatto che il padre aveva rifiutato l'intervento chirurgico programmato per il 24.12.2021, contro il parere dei sanitari;
- in data 21.1.2022, era stato nuovamente ricoverato presso Persona_1
l'Ospedale Molinette di Torino e sottoposto ad intervento chirurgico;
- la figlia veniva poi informata del fatto che nel corso di tale secondo ricovero il padre aveva subito un attacco cardiaco e contratto una grave forma di polmonite e che, nonostante i medici avessero evidenziato la necessità di un ricovero in RSA, il padre era stato prelevato dalla e nuovamente trasferito presso l'immobile di via Arnaldo CP_1 da Brescia;
- dal mese di febbraio 2022 ella non riusciva più a mettersi in contatto con il padre, il quale non riusciva più ad articolare alcun discorso, e le veniva, inoltre, negato qualsiasi accesso all'immobile di via Arnaldo da Brescia n. 7, ragione per cui nel marzo 2022 decideva di chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, ma in data 9.3.2022 riceveva pagina 5 di 19 comunicazione del decesso del padre presso l'Ospedale Molinette, ove era stato trasportato d'urgenza dalla;
CP_1
- a seguito del decesso la figlia veniva contattata dalla convenuta e dai suoi famigliari. i quali richiedevano il ritiro di alcuni beni giacenti presso lo studio di Via Arnaldo da
Brescia n. 7, e, recatasi presso l'ufficio la sig.ra apprendeva che il padre era Per_1 stato lasciato privo di cure, in un ambiente degradato e sporco, privo di cucina, senza alcun strumento di ausilio, abbandonato a se stesso.
Quanto alla domanda proposta in via principale, le attrici hanno sostenuto:
- la falsità del testamento olografo datato 19.12.2021, producendo, a sostegno della doglianza, una perizia grafologica;
- diversamente l'essere stato tale testamento redatto in condizione di incapacità di intendere e di volere da , il quale (hanno affermato parti attrici) Persona_1 quanto meno negli ultimi sei mesi di vita si trovava in gravissimo stato di salute, progressivamente non più in grado di deambulare, deglutire e parlare, affetto da diabete mellito, ed aveva contratto altresì una grave forma di polmonite, nonché subito un arresto cardiaco in occasione del primo ricovero ospedaliero;
- ancora, l'esser stata la redazione di tale testamento frutto di violenza rilevante ai sensi dell'art. 624 c.c.
Parti attrici hanno pertanto domandato, in via principale, l'accertamento della nullità del testamento olografo di ai sensi dell'art. 606 c.c. per non autenticità Persona_1 della autografia e/o della sottoscrizione della scheda testamentaria, ovvero l'annullamento del testamento per vizio della volontà di intendere e di volere del de cuius in base all'art. 591 c.c. ovvero per stato di costrizione psicofisica del disponente, ai sensi dell'art. 624 c.c., con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima e dichiarazione di nullità e inefficacia degli eventuali atti dispositivi compiuti dalla parte convenuta, aventi ad oggetto beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio ereditario, e la condanna alla restituzione di tali beni;
in subordine, essendo le disposizioni testamentarie lesive della quota loro riservata quali eredi legittimarie pretermesse, hanno proposto l'azione di riduzione (elencando i beni caduti in successione e le passività gravanti sulla massa ereditaria, in assenza di donazioni) ed pagina 6 di 19 hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria laddove costituita con riguardo ai beni tutti caduti in successione.
2. La convenuta si è costituita con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta datata 6.6.2023, così esponendo le proprie difese.
Quanto alla relazione affettiva con il de cuius, ella ha sostenuto che questi già da tempo era separato “di fatto” dalla moglie, con la quale aveva interrotto ogni rapporto affettivo e di convivenza da oltre trent'anni, pur consentendole di abitare nell'immobile di via Vela
n. 45 (da cui, pur proprietario esclusivo, si era allontanato in seguito alla separazione), mentre era legato da una solida e duratura relazione affettiva ultraventennale con la convenuta, relazione vissuta pubblicamente, con stabile convivenza, dapprima nell'appartamento di via Arnaldo da Brescia n. 9, poi, a partire dal 2015, nell'alloggio (di maggiore metratura) sito al n. 7 della stessa via, dotato di ogni comfort tipico di un'abitazione.
Quanto allo stato di salute del de cuius e ai fatti precedenti al suo decesso, la convenuta ha esposto che le attrici da diversi anni avevano cessato di interessarsi alle condizioni di salute del sig. ; ha, inoltre, contestato quanto affermato dalle controparti in Per_1 relazione alle condotte escludenti da loro narrate (ed attribuite a lei e ai suoi familiari), allegando, viceversa, che i sanitari provvedevano ad aggiornare anche Parte_2
sulle condizioni di salute del padre, tanto durante il primo ricovero, quanto durante
[...] il secondo, ed ha parimenti contestato di aver assunto alcuna decisione sul percorso chirurgico e terapeutico del de cuius, il quale, viceversa, aveva effettuato in completa autonomia e consapevolezza le scelte relative alle proprie cure, ivi inclusi il rifiuto dell'intervento programmato per il 24.12.2021 e la scelta di trascorrere la convalescenza nell'appartamento di via Arnaldo da Brescia, assistito dalla compagna.
La convenuta ha contestato altresì:
- che durante il periodo di ricovero il de cuius avesse maturato difficoltà nel parlare;
- che egli avesse manifestato la volontà di conferire alla figlia procura notarile, e che questa si fosse interessata al riguardo presso l'Ospedale;
- che questa fosse venuta a conoscenza delle dimissioni ospedaliere del padre solo in data 17.12.2021, risultando invece dalla cartella clinica che ella era stata informata dall'Azienda ospedaliera già in data 10.12.2021;
pagina 7 di 19 - che il sig. avesse perso la capacità di deambulazione, avendo viceversa Per_1 ripreso la mobilizzazione mediante ausili ortopedici;
- che l'appartamento di via Arnaldo da Brescia fosse sfornito di quanto necessario, essendo viceversa dotato di presidi ortopedici;
- che la figlia, a seguito delle dimissioni del padre, avesse avuto difficoltà a mettersi in contatto con lui il quale non era più in grado di articolare parola, avendo viceversa la prima organizzato un incontro con il Dott. nel dicembre 2021 e Controparte_2 avendo accompagnato personalmente il padre presso una concessionaria di Settimo
Torinese per svolgere un'operazione nel gennaio 2022;
- che, quanto al secondo ricovero ospedaliero, si trattasse di ricovero d'urgenza, in quanto, viceversa, dopo il rifiuto dell'intervento chirurgico programmato per il dicembre
2021, il sig. aveva acquisito il parere di altri medici specialisti e aveva poi Per_1 deciso di sottoporsi all'intervento presso l'Ospedale Molinette, con ricovero in data
1.2.2022.
La convenuta ha poi fatto presente che in occasione dei controlli di pre- ospedalizzazione, in data 21.01.2022 il de cuius aveva riferito di trovarsi in uno stato di generale benessere e dopo le dimissioni (21.02.2022) aveva poi deciso di tornare presso la propria abitazione per trascorrervi la convalescenza assistito dalla propria compagna e dal personale medico che gli avrebbe fatto visita a domicilio;
quanto, infine, all'ultimo ricovero nel marzo 2022, ha dichiarato che all'aggravarsi dei problemi nella deglutizione del compagno, il 9 marzo 2022 su indicazione della logopedista ella aveva contattato il 118 per trasferirlo presso il reparto dell'Ospedale Molinette (dal quale era stato dimesso), ove il 10 marzo il sig. era mancato. Per_1
ha, infine, dichiarato che, dopo aver rinvenuto il testamento olografo Controparte_1 per cui è causa, con lettera raccomandata 14.4.2022 aveva manifestato alle odierne attrici la propria disponibilità, qualora avessero avuto intenzione di esperire azione di riduzione della disposizione testamentaria che la nominava erede universale, di raggiungere un accordo stragiudiziale per la reintegrazione della loro quota di legittima, ed aveva loro chiesto – invano - di consegnarle tutti i beni mobili e immobili caduti in successione, di immetterla nel possesso dei beni immobili, nonché (con successiva raccomandata) di restituirle i propri effetti personali presenti nell'appartamento di pagina 8 di 19 Alassio;
ha inoltre riferito di avere scoperto, in data 11.3.2022, che la moglie e la figlia del de cuius, in possesso di bancomat e codice PIC inerenti al conto corrente Unicredit
n. 100837485, avevano effettuato ingenti prelievi di denaro, appropriandosi indebitamente della somma di € 14.645,55, ed ha contestato i prelievi di denaro e pagamenti allegati dalle attrici, riferite al periodo novembre 2021 – febbraio 2022, come anche il presunto utilizzo di denaro del de cuius da parte della compagna durante i periodi di degenza dello stesso.
Così esposte in fatto le proprie difese, la convenuta – dato atto dei procedimenti penali pendenti (l'uno per appropriazione indebita a carico di e Parte_1 Parte_2
, l'altro a suo carico con richiesta di archiviazione da parte del PM) - ha concluso
[...] domandando, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di validità del testamento olografo redatto da in data 19.12.2021 con rigetto delle Persona_1 domande attoree, e in subordine, in caso di accoglimento della domanda di riduzione proposta da controparte, la determinazione dell'ammontare della quota disponibile di
1/3, da attribuirsi alla medesima convenuta (contestando che l'immobile di Via Vela potesse essere considerato come familiare, in relazione alla richiesta della moglie di riconoscimento del diritto di abitazione ex art. 540 2° comma c.c.), con condanna delle controparti alla refusione delle spese di giudizio.
3. In corso di causa, tentata con esito negativo la conciliazione all'udienza di prima comparizione, è stata disposta CTU grafologica in ordine alla riconducibilità del testamento al de cuius; quindi, depositata la relazione peritale e respinti i rilievi critici di parte attrice essendo stato valutato esaustivo l'elaborato depositato dal CTU, sono state ritenute ammissibili le produzioni documentali di parte convenuta (docc. 27 e 28), in quanto successive allo scadere dei termini ex art. 171 ter c.p.c.
Ammessi alcuni dei capitoli di prova orali formulati dalle parti ed escussi i testi intimati, è stata fissata udienza per la remissione della causa in decisione quanto alla domanda principale di nullità/annullamento della scheda testamentaria, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 189
c.p.c.: quindi con ordinanza 30.6.2025, preso atto delle note scritte, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate ex artt. 189 e 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, 1° comma c.p.c.
pagina 9 di 19 ***
4. Sulla domanda di nullità del testamento olografo per difetto di autografia o sottoscrizione
Le attrici hanno proposto, in via principale, domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità del testamento olografo attribuito a , deceduto a Torino il Persona_1
10.3.2022, testamento datato 19.12.2021 e pubblicato con atto del Notaio dott. in data 7.4.2022. Persona_2
Con tale testamento (doc. 2 fasc. attoreo), il de cuius ha disposto delle proprie sostanze, nominando quale erede universale e così disponendo: “andranno a lei Controparte_1 la proprietà dell'alloggio di via Vincenzo Vela 45 sito in Torino al piano 3 della su citata
V. Vincenzo Vela 45 di mia proprietà. Andranno alla Signorina la Controparte_1 cifra depositata sul conto UNICREDIT di C. Sommelier relativo alla scheda allegata […]
Lascio sempre, a , le cifre maturate e dovutemi dalla ditta Controparte_1
CARNIVAL TOYS srl di Godo V. Goldoni 1 e quelle della ditta ROSSI ROSA di FORMIA
V. Industrie, lascio inoltre la proprietà dell'auto BMW z.18 targata EY575EX. Queste sono le mie volontà nella condizione di intendere e volere”.
Parti attrici lamentano, in particolare e in primo luogo, il difetto di autografia della scheda testamentaria, allegando, a sostegno della propria pretesa, la perizia grafologica, datata
3.6.2022 (doc. 5), del Dott. il quale, richiesto di verificare se la Persona_4 scrittura del testamento 'appartenga integralmente (testo, data e sottoscrizione) alla capacità grafica del de cuius', così ha concluso: “Il complesso di alcune contrastanti caratteristiche grafologiche presenti nella scrittura del testamento in verifica e nella diversità di stesura di alcuni tratti grafici della firma - il tutto correlato alla grave situazione patologica e psico-fisica di cui soffriva il signor alla data Persona_1 portata dallo stesso testamento in verifica 19/12/2021 - consente di sottolineare la necessità di “attenzionare” il testamento in verifica in quanto:
- la sicurezza grafo-esecutiva nella stesura delle componenti letterali e numeriche del testamento non è rilevabile, in pari grado, nelle modalità grafo-esecutive delle tre firme autografe eseguite negli stessi giorni;
- per quanto è rilevabile dalla lettura della scheda testamentaria, la presenza di inserimenti letterali non comuni in un testamento e in particolare la presenza di
pagina 10 di 19 “reiterazioni nelle espressioni di volontà”, portano a sospettare di essere in presenza di un testo dettato o ricopiato da modello predisposto;
- il movimento di sintesi del nome “ ” della firma in verifica presenta modalità di Per_1 stesura lente, a tratti staccati e con assi sinistrorsi e non in continuità esecutiva e con assi destrorsi/verticali come era uso eseguire il signor;
Persona_1
- la data al primo rigo presenta dimensionalità maggiori delle componenti letterali e numeriche rispetto alle altre lettere e numeri della successiva scrittura testamentaria;
questo porta a supporre momenti diversi di stesura o presenza di diversa mano di scritto, situazione quest'ultima maggiormente avvalorata dal fatto che i numeri “2”, della data al primo rigo, sono eseguiti in modalità strutturale e con torsioni diverse da tutti gli altri numeri “2” presenti nella scheda testamentaria stessa;
- il quadro di fragilità e debilitazione psico-fisica del signor , così Persona_1 come documentato nella cartella clinica di ricovero H IZ dal 17/11/2021 al
14/12/2021 (“In considerazione della fragilità del quadro clinico vengono prescritti a domicilio ausili necessari e viene impostata la richiesta di attivazione ADR per la prosecuzione della riabilitazione motoria. Diagnosi Principale: TEP in TVP arto inferiore destro;
IRA su IRC;
verosimile neoplasia ureterale sinistra ostruttiva.“), possono aver influito sulle spontanee volontà decisionali del de cuius.”
Ora, in corso di causa, ritenuta opportuna l'acquisizione di un parere tecnico in merito all'autografia della scheda testamentaria prodotta dalle attrici, si è proceduto a nominare in qualità di CTU la Dott.ssa grafologa giudiziaria, la quale, svolte le Persona_5 operazioni peritali nel contraddittorio con i c.t.p. nominati dalle parti, ha proceduto all'espletamento dell'incarico illustrando compiutamente - nell'elaborato peritale depositato in data 11.7.2024 - le operazioni svolte e i relativi aspetti metodologici.
La relazione depositata dà diffusamente conto delle operazioni di verificazione della scheda testamentaria per cui è causa, effettuate mediante l'utilizzo delle numerose scritture di comparazione prodotte in giudizio, ivi inclusa la documentazione medica relativa ai ricoveri ospedalieri del de cuius nei periodi di gennaio-febbraio 2021 e gennaio-febbraio 2022, anche tenendo conto, in adesione alle indicazioni formulate nel quesito giudiziale, delle condizioni di salute, fisiche e psichiche del , quali Per_1 risultanti dalla documentazione clinica prodotta in atti: “Il gruppo comparativo si
pagina 11 di 19 compone di manoscrittura ampia e qualitativamente variata ...”, nel dettaglio illustrata dal CTU (pagg. 33 e ss. relazione) ed “è costituito da campioni di scrittura di testo e firme, diffuse in un ampio arco temporale e che soprattutto coprono a forbice la data del testamento. Ciò ha consentito di apprezzare l'evolversi della scrittura da prima a dopo la data del testamento, così da poter considerare la capacità grafica nel momento topico sotto esame, appunto il 19/12/2021” (pag. 78).
Rispetto, in particolare, a tale ultimo profilo, va evidenziato che il CTU si è soffermato del tutto opportunamente sulla questione della eventuale incidenza delle condizioni cliniche del sulle di lui capacità grafologiche: trattasi, infatti, di valutazione Per_1 funzionale non all'accertamento della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento – essendo tale valutazione estranea al quesito di cui all'ordinanza di nomina 5.10.2023, bensì all'accertamento dell'autografia del testamento, nel momento in cui la progressione delle condizioni di salute del , Per_1 come risultante dalla documentazione clinica prodotta in atti, è tenuta in considerazione quale fattore che potrebbe, in ipotesi, aver inciso sulla di lui grafia.
Trattasi, peraltro, di argomentazione allegata in prima battuta dal CTP delle parti attrici, il quale aveva rilevato una non coerenza della grafia del testamento rispetto alla condizione psico-fisica del nel periodo prossimo al 19.12.2021. Per_1
In particolare, come ricordato dalle attrici in comparsa conclusionale, il CTP aveva evidenziato “come cinque giorni prima della data portata dal testamento in verifica
(19.12.2021), dalla sottoscrizione del alla lettera di dimissioni dell'Ospedale Per_1
IZ datata 14.12.2021, emerga un quadro di fragilità e debilitazione psicofisica, situazione che ha influito, al di là di quanto si è riferito circa i fatti specifici, sulle normali capacità grafomotorie, determinando insicurezza nella conduzione dei gesti grafici” e che, viceversa, “Questa situazione grafo-motoria, presente nelle tre firme autografe rese dal Sig. dal 9.12.2021 al 24.12.2021, non trova corrispondenza nella Persona_1 sicurezza del movimento grafico presente nella firma della scheda testamentaria in verifica datata 19.12.2021”.
Il CTU ha assunto, sul punto, diversa posizione, concludendo che le problematiche di salute che affliggevano il de cuius, risultanti dalla documentazione medica in atti, non incidevano sulle capacità grafo-motorie del medesimo: “Contrariamente a quanto
pagina 12 di 19 afferma il dott. a pag.7 della sua ctp, le firme del 9 e del 13 dicembre Per_4 dimostrano la capacità esecutiva del de cuius proprio nel periodo vicino alla data del testamento, capacità che persiste al di là della problematiche di salute che certamente esistevano ma compromettevano altri ambiti” (pag. 50).
La conclusione del CTU, anche su tale specifico aspetto, deve essere integralmente condivisa, in quanto adeguatamente fondata sul contenuto della refertazione medica prodotta in atti (e, quindi, su valutazioni operate non dal CTU, bensì dal medico refertante) e sull'analisi grafologica delle scritture di comparazione risalenti a periodo prossimo alla data del testamento, oltre che correttamente argomentata sul piano logico-formale, anche, e puntualmente, in relazione alle osservazioni critiche formulate dal CTP delle parti attrici: “In conclusione, quanto emerso dai referti medici e dalle dichiarazioni esposte nei verbali di SIT è stato posto in relazione con lo studio del ductus nella sequenza temporale, per poter formare un quadro completo della situazione di salute in rapporto alla capacità grafica nei vari momenti disposti a forbice prima e dopo il 19 dicembre 2021, data del testamento. L'accertamento ha evidenziato un quadro di stabilità psichica, capacità di intendere e di volere per comprensione ed espressione, assenza di deficit cognitivi e abilità integra di eseguire movimenti attivi degli arti superiori con nessun deficit motorio. La valutazione è completata dalle prove grafiche delle firme in un arco temporale con focus sul periodo prima/dopo la data del testamento, dal quale si è accertata la mantenuta integrità. Le firme del periodo fine
2021, inizio 2022 rappresentano una funzionalità grafica capace, espressa con rapidità
e proprietà del mezzo, disordine e poca cura ma dovuti a trasandatezza e impeto, non a incertezza, incapacità o stentatezza emersa solo da fine gennaio e poi a febbraio 2022”
(pag. 63).
Rileva poi qui riportare la seguente ulteriore puntualizzazione del CTU, in replica alle osservazioni del CTP attoreo: il disaccordo rispetto a quest'ultimo in ordine alla incidenza delle condizioni cliniche del de cuius “non ha origine da una valutazione interpretativa di questo CTU ma si deduce da quanto trascritto sui vari referti delle cartelle cliniche degli ospedali IZ e Molinette e da testimonianze mediche dai verbali di SIT a fronte di visite direttamente effettuate sul soggetto quando era in vita”
(cfr. pag. 86), avendo il CTU utilizzato quanto alla parte 'medica' “un approccio
pagina 13 di 19 constatativo di quanto dichiarato e refertato, considerando se la situazione di salute del
come da testimonianze possa dirsi coerente con la qualità della grafia coeva”, Per_1
e riscontrando che “la grafia è risultata compatibile con le capacità di autodeterminarsi testimoniata su tutti i verbali di SIT;
le patologie in atto non hanno intaccato la capacità di scrivere, se non nelle ultimissime firme risalenti al febbraio” (cfr. pag. 78).
La CTU ha quindi concluso che “Il testamento a nome datato 19 Persona_1 dicembre 2021 è stato scritto e sottoscritto dal pugno del de cuius Persona_1 ed è pertanto giudicato autografo”, giudizio espresso “con il massimo grado di confidenza tecnica”: come già osservato in corso di causa, la relazione depositata deve considerarsi esaustiva, per la completezza delle indagini e degli accertamenti compiuti, delle motivazioni ed argomentazioni svolte, anche con riferimento ai rilievi critici di parte attrice.
Si condivide pertanto la conclusione formulata dal CTU circa l'autografia del testamento di datato 19.12.2021, nonché della sottoscrizione ad esso apposta. Persona_1
Ne consegue il rigetto della domanda di nullità del testamento predetto per difetto di forma ex art. 606 c.c.
***
5. Sulla domanda di annullamento del testamento olografo per stato di incapacità di intendere e di volere del de cuius
Le parti attrici hanno proposto, altresì, domanda di annullamento del testamento lamentando che versasse, all'epoca della redazione della scheda Persona_1 testamentaria, in stato di incapacità di intendere e di volere, in considerazione delle severe condizioni psico-fisiche dovute alla progressione delle patologie che lo affliggevano.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata: le allegazioni di parte attrice, infatti, appaiono contrastanti con le valutazioni espresse nella documentazione medica depositata in atti, nonché inidonee a fondare una diversa valutazione circa lo stato di capacità di intendere e di volere del paziente alla data del 19.12.2021.
Né lo stato di incapacità allegato dalle attrici potrebbe desumersi in re ipsa dalle critiche situazioni di salute in cui versava il de cuius, risultando, di converso, dalla documentazione medica, che tali condizioni, seppure severe, non abbiano inciso sulle pagina 14 di 19 capacità cognitive e volitive del de cuius, almeno in epoca immediatamente prossima alla redazione del testamento.
Risulta dalla documentazione relativa al primo ricovero ospedaliero (doc. 3 fasc. attoreo e doc. 1 parte convenuta) che il sig. fosse, dall'ingresso in data 17.11.2021 fin Per_1 alle dimissioni il 14.12.2021, sempre vigile, cosciente, lucido, collaborante (anche 'molto collaborante' il 10.12.2021, 'Esegue in autonomia somministrazione dell'eparina, paziente riferisce di non aver letto l'opuscolo. Esegue la manovra solo con l'ascolto dei passaggi') ed orientato, e che, in occasione della visita fisiatrica del 10.12.2021, avesse riferito di vivere con la compagna, 'una figlia, autonomo al domicilio, riferisce di essere ancora lavorativamente attivo (attività a carattere amministrativo-consulenza)'.
In senso coerente risulta quanto dichiarato dalla Dott.sa medico di base del Per_6 [...]
, assunta a s.i.t. nell'ambito del procedimento penale (doc. 2 parte convenuta), Per_1 rispetto all'appuntamento che aveva preceduto il primo ricovero del novembre 2021, ovvero “Era lucido e non aveva difficoltà cognitive. Interagiva in modo usuale”; ancora:
“Quando il 17 novembre 2021 vidi per l'ultima volta le sue capacità Persona_1 mentali, d'intendere e volere, erano integre. Dopo le sue dimissioni – era gennaio 2022
– sentii al telefono al quale chiesi spiegazioni del perché non avesse Persona_1 scelto un periodo di riabilitazione in struttura. mi rispose che aveva Persona_1 preferito rientrare alla sua abitazione in Torino, dove avrebbe organizzato la sua riabilitazione […] Anche in questa circostanza le capacità mentali, d'intendere e volere di
erano integre”. Persona_1
Ancora, in senso coerente, è quanto dichiarato a s.i.t. dalla Dott.ssa che aveva Per_7 incontrato e conosciuto il nel corso del ricovero ospedaliero del novembre Per_1
2021: “Durante il ricovero si è sempre presentato vigile, Persona_1 discretamente orientato e abbastanza collaborante. Non è mai stato in coma o obnubilato. Mi sembrava sempre vigile. mi sembrava avesse Persona_1 compreso la gravità della sua malattia” (doc. 3 parte convenuta).
Dello stesso tenore, infine, quanto dichiarato a s.i.t. dalla Dott.ssa , in riferimento CP_2 agli appuntamenti avvenuti in data 16.12.2021 e 20.12.2021 al domicilio del de cuius:
“Per quanto mi riguarda quello che gli chiedevo lo faceva. Non mi Controparte_3 fece intendere di essere in difficoltà. Non mi sembrava che fosse incapace di intendere
pagina 15 di 19 e volere e se non capiva qualcosa mi chiedeva di ripetere la spiegazione. […] Secondo me per quello che poteva essere in quei due incontri, le sue capacità Controparte_3 mentali, d'intendere e volere, erano integre. Io l'ho solo trovato molto provato emotivamente per la sua situazione di salute, soffriva particolarmente anche in considerazione che fu un uomo molto dinamico per il tipo di lavoro che faceva” (doc. 7 parte convenuta).
Rileva al riguardo osservare che per giurisprudenza consolidata “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass. n.
1593/17).
Occorre poi dare atto che alla medesima conclusione è giunto, nel procedimento penale relativo ai fatti per cui è causa (Proc. n. 9489/2022 R.G.N.R.), il G.i.p. del Tribunale di
Torino, il quale in data 7.10.2023 ha pronunciato, su richiesta del PM, ordinanza di archiviazione così motivando: dalle “informazioni assunte (da , , Per_7 Per_6
e , il risultava nei mesi precedenti alla morte Per_8 CP_2 Per_1 perfettamente capace di intendere e di volere”, egli aveva “potuto disporre come meglio riteneva della proprie finanze”, “come osservato dal PM le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti fanno escludere che sussistano gli estremi della circonvenibilità essendo state le medesimi concordi che il era pienamente Per_1 nel possesso delle sue facoltà mentali. Del resto, è emerso come la relazione tra il
[...]
e l'indagata fosse di lunga durata e come il abbia lavorato fino Per_1 Per_1 all'ultimo mentre la neoplasia ai reni non è una patologia tale da compromettere di per sé le facoltà intellettive” e “neppure vi sono elementi che possano giustificare un approfondimento degli altri reati ipotizzati (..) e di falsificazione di testamento” (doc. 27 parte convenuta).
***
6. Sulla domanda di annullamento del testamento olografo per costrizione psicofisica del de cuius ex art. 624 c.c.
pagina 16 di 19 Parti attrici hanno, inoltre, domandato l'annullamento del testamento olografo di
[...]
ai sensi dell'art. 624 c.c., allegando che il predetto atto dispositivo sarebbe il frutto Per_1 di uno stato di coazione psicologica cui il de cuius sarebbe stato soggetto nel periodo successivo alle prime dimissioni ospedaliere, versando in stato di “prostrazione e soggezione” alla convenuta e ai di lei familiari.
La domanda deve essere rigettata, in quanto gli elementi acquisiti all'esito dell'istruzione probatoria non consentono di ritenere sussistenti i presupposti fattuali di operatività dell'art. 624 c.c.
Non è stato dimostrato, ma soltanto allegato - in modo del tutto generico - dalle attrici, che la convenuta ovvero i di lei familiari abbiano posto in essere specifiche condotte di minaccia ovvero contribuito a determinare una concreta situazione di coazione psicologica, idonea ad incidere, in senso determinante, sulla volontà di disporre per testamento del de cuius (cfr. Cass. n. 14011/08 e Cass. n. 254/85).
In proposito, il fatto, allegato dalle attrici, che il sarebbe stato costretto a Per_1 trascorrere il periodo di convalescenza lontano dalla moglie e dalla figlia e in Parte_2 ambiente del tutto inadeguato alle sue necessità – circostanze, peraltro, entrambe contestate dalla parte convenuta e che non hanno trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria processuale (vedasi, in particolare, il doc. 7 di parte convenuta, da cui risulta il fatto che abbia ben avuto occasione di partecipare al periodo di Parte_2 convalescenza del padre), si ritiene comunque insufficiente a dimostrare che l'impugnato testamento sia stato il frutto di una vis compulsiva imputabile alla convenuta o a terzi: la volontà testamentaria risulta, comunque, coerente alla natura e alla risalenza del rapporto affettivo che legava il de cuius e la convenuta (cfr. in particolare le dichiarazioni del teste quanto alla convivenza del de cuius con “la sig.ra Tes_1
”), né sono stati comunque articolati dalle attrici specifici capitoli di prova (cfr. CP_1 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.)in relazione all'onere probatorio su di loro gravante quanto alla domanda in esame.
Anche sotto tale profilo, dunque, deve essere rigettata la domanda di annullamento del testamento proposta dalle parti attrici.
***
7. Sulle spese di lite
pagina 17 di 19 La natura definitiva della presente sentenza quanto alle domande attoree sopra esaminate (cfr. Cass. SU n. 10242/21) impone la regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza.
Ne consegue la condanna delle attrici soccombenti sulle domande esaminate, in solido tra di loro, alla refusione a parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in osservanza dei criteri posti dal D.M. n. 55/2014 (come novellato dal D.M. 147/2022), in base al valore indeterminato della controversia, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, di istruttoria/di trattazione e decisionale.
Dato atto del provvedimento di ammissione della convenuta al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non si opera la riduzione di cui all'art. 130 DPR n. 115/02, giacchè “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n.
115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. Cass. n. 777/21 e Cass. n.
22017/18).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulle domande sopra esaminate:
- rigetta la domanda di nullità del testamento olografo di , nato a Persona_1
Torino il 6.8.1942 e deceduto a Torino il 10.3.2022, redatto il 19.12.2021, pubblicato con atto Notaio Dott. Rep. n. 76193 Racc. n. 1146 del 7.4.2022; Persona_2
pagina 18 di 19 - rigetta le domande di annullamento del predetto testamento ex artt. 591 e 624 c.c.;
- condanna e , in solido tra di loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite, che liquida in Euro 10.860,00 per compensi Controparte_1 oltre 15% Spese Generali, IVA e C.P.A. come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR n. 115/02;
- dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio con riferimento alle domande non oggetto della presente sentenza.
Torino, 24.7.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
Minuta redatta dalla MOT Dott.ssa Laura Brizi.
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE II CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 7466/2023 R.G. promossa da
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe elettivamente domiciliate in Torino, Corso C.F._2
Castelfidardo n. 9, presso lo studio dell'avv. Germana Frizone, che le rappresenta e difende per procura alle liti 22.3.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
ATTRICI contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Torino, Controparte_1 C.F._3
Piazza Carlo Emanuele II n. 13, presso lo studio dell'avv. Roberto Ferrero, che la rappresenta e difende per procura alle liti 16.2.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di nullità di testamento olografo per difetto di autografia e/o sottoscrizione ex art. 606 c.c.; domanda di annullamento di testamento per vizio della volontà ovvero costrizione psicofisica ex artt. 591 e 624 c.c.; azione di riduzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 19 - Accertare e dichiarare la non autenticità della autografia e/o la sottoscrizione della scheda testamentaria, come richiesto ex art. 606 c.c.;
- Accertare e dichiarare per quanto possa occorrere se ritenuto, il vizio della volontà del disponente rilevante ai fini dell'art. 591 c.c.;
- Accertare e dichiarare l'eventuale stato di costrizione psicofisica cui è stato sottoposto il disponente nei termini di cui all'art. 624 c.c., e per l'effetto:
- Dichiarare ed affermare che il testamento olografo del Sig. , nato a Persona_1
Torino il 6 Agosto 1942, residente in [...] e deceduto a Torino il
10 marzo 2022, redatto il 19 Dicembre 2021, pubblicato con atto Notaio Dott.
Repertorio N. 16.193, Raccolta n. 12.146, il 7 Aprile 2022, è affetto Persona_2 da nullità per mancato rispetto della forma prevista o soggetto ad annullamento per vizio della volontà della disponente a mente del combinato disposto degli artt. 428 e 591 n. 3 del cod. civ., ovvero che esso testamento è stato formato in stato di costrizione psicofisica, nel senso inteso dall'art. 624 c.c. e conseguentemente
- Pronunciarne la nullità o l'annullamento con la conseguente apertura della successione legittima in favore delle attrici, previo accertamento della loro qualità di eredi e per l'effetto;
- Dichiararsi la nullità ed inefficacia degli eventuali atti dispositivi compiuti dalla convenuta ed aventi ad oggetto beni mobili ed immobili facenti parte della successione come meglio anteriormente descritti ed ordinarne la pronta restituzione;
IN SUBORDINE E NEL MERITO
- Accertare la consistenza, composizione e valore della massa ereditaria relicta;
- Accertare e dichiarare che le Sigg.re e sono eredi Parte_1 Parte_2 legittimarie pretermesse rispetto all'eredità morendo dismessa dal Sig. Persona_1
;
[...]
- Accertare e dichiarare che il testamento del Sig. contiene una Persona_1 disposizione lesiva della porzione di legittima spettante al coniuge ed Parte_1 alla figlia che, sono, allo stato, eredi legittimarie pretermesse e per Parte_2
l'effetto
- Dichiararne l'inefficacia nella parte eccedente la quota di cui il testatore poteva disporre;
pagina 2 di 19 - Accertare e dichiarare che le attrici, ciascuna per le quote di sua spettanza, hanno diritto complessivamente alla quota di 2/3 dell'eredità in discussione;
- Reintegrare la quota spettante per legge alle Sigg.re e Parte_1 Parte_2
accogliendo l'azione di riduzione che esse propongono, in subordine nel presente
[...] giudizio ex art. 533 s.s. c.c. nei confronti delle disposizioni testamentarie lasciate dal
Sig. e conseguentemente Persona_1
- Disporsi la riduzione testamentaria nella misura di 2/3 ex art. 537, 554 c.c. dell'intero patrimonio relitto del Sig. a favore delle legittimarie e pertanto ridursi Persona_1 alla quota di 1/3 la parte spettante all'erede universale per testamento;
- Condannare alla restituzione alla massa ereditaria quanto percepito dalla convenuta, in forza delle disposizioni testamentarie, quale giacenza sul conto corrente del de cuius, quali crediti di lavoro dallo stesso de cuius vantati ed ogni altra attività della massa morendo dismessa;
- Condannarla altresì a rifondere, secondo la propria quota, quanto sino ad oggi anticipato dalle attrici per debiti ereditari, somma quantificata in Eu. 12.913,99;
- Accertare e dichiarare in ogni caso la sussistenza del diritto di abitazione in capo alla coniuge superstite a mente dell'art. 540 comma II c.c. trattandosi della casa coniugale di proprietà esclusiva del disponente;
- Ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria, laddove costituita con riguardo ai beni tutti caduti in successione, meglio identificati al punto 33) delle premesse dell'atto di citazione, e con riguardo ad ogni altro bene ricadente nella massa ereditaria, con conseguente assegnazione;
IN OGNI CASO
- Condannare la convenuta alla rifusione delle spese legali tutte sostenute nel presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre alle spese di mediazione e alle spese di
CTU integralmente anticipate dalle attrici,
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere le prova orali per testimoni sulle circostanze di cui in atto di citazione come capitolate nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 cpc con i testimoni nelle medesime memorie indicati;
pagina 3 di 19 - Ammettersi consulenza tecnica di ufficio ai fini della valutazione dell'immobile e dell'intera massa ereditaria morendo dismessa”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale Accertata e dichiarata la validità del testamento olografo redatto dal sig.
e datato 19.12.2021, respingersi, per le causali in narrativa, le Persona_1 domande attoree tutte poiché destituite di fondamento alcuno. In subordine In caso di accoglimento della domanda attorea di riduzione ex art. 533 c.c., determinarsi l'ammontare della quota disponibile di un 1/3 spettante alla signora Controparte_1 secondo i criteri riportati nella comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, condannare le attrici alla rifusione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4.4.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , onde ottenere pronuncia di
[...] Controparte_1 accertamento della nullità del testamento olografo redatto da - Persona_1 rispettivamente, coniuge e padre - in data 19.12.2021 e pubblicato in data 7.4.2022 con atto a Notaio Dott. di tale testamento, in particolare, hanno Persona_2 lamentato il difetto di autografia, nonchè l'essere stato redatto dal de cuius in stato di incapacità di intendere e di volere ovvero di costrizione psicofisica.
Le attrici hanno allegato a fondamento delle proprie pretese i seguenti fatti:
- , nato a [...] il [...], decedeva a Torino in data 10.3.2022, Persona_1 avendo disposto delle proprie sostanze con testamento olografo datato 19.12.2021, pubblicato il 7.4.2022 con atto Notaio Dott. Rep. n. 16.193 Racc. n. Persona_2
12.146;
- in tale testamento, il de cuius nominava propria erede universale , con Controparte_1 la quale aveva in passato intrattenuto una relazione;
- nel 2019 egli aveva cominciato a manifestare rilevanti problemi di salute, di cui aveva informato la figlia (in particolare la malattia aveva intaccato la funzionalità di reni e prostata), peggiorati nel corso del 2021, anno in cui veniva ricoverato, in condizioni definite dal medico di base “comatose”, presso l'Ospedale IZ, dal 14.11.2021 al
17.12.2021;
pagina 4 di 19 - da tale periodo, la situazione clinica di subiva un progressivo Persona_1 peggioramento, venendogli diagnosticata una neoplasia ai reni ed una rilevante embolia, e progressivamente veniva meno la capacità di deambulazione, deglutizione e favella;
- durante il ricovero, la figlia aveva riscontrato la presenza della convenuta e dei di lei familiari, in particolare del fratello , i quali, in più di un'occasione, gestivano Per_3 anche i rapporti del paziente con l'ospedale e tutte le comunicazioni a riguardo, tentando altresì di impedire i rapporti tra il padre e la figlia, anche telefonici;
- sempre durante il ricovero, il de cuius aveva manifestato la volontà di conferire una procura generale notarile alla figlia, la quale aveva chiesto ai sanitari se fosse possibile l'accesso del Notaio per la redazione dell'atto, ma aveva poi appreso che il padre era stato dimesso in data 17.12.2021 – prelevato da un sedicente nipote, in attesa di intervento chirurgico programmato per il 24.12.2021;
- la figlia, allarmata dalla notizia, apprendeva che il padre era stato trasportato dalla e dai suoi familiari presso l'immobile sito in Torino, via Arnaldo da Brescia n. 7, CP_1 condotto in locazione dal de cuius e che per anni aveva costituito il suo ufficio, immobile privo di cucina, di arredo letto e di strumenti medici di supporto per soggetto non deambulante, e successivamente veniva a conoscenza del fatto che il padre aveva rifiutato l'intervento chirurgico programmato per il 24.12.2021, contro il parere dei sanitari;
- in data 21.1.2022, era stato nuovamente ricoverato presso Persona_1
l'Ospedale Molinette di Torino e sottoposto ad intervento chirurgico;
- la figlia veniva poi informata del fatto che nel corso di tale secondo ricovero il padre aveva subito un attacco cardiaco e contratto una grave forma di polmonite e che, nonostante i medici avessero evidenziato la necessità di un ricovero in RSA, il padre era stato prelevato dalla e nuovamente trasferito presso l'immobile di via Arnaldo CP_1 da Brescia;
- dal mese di febbraio 2022 ella non riusciva più a mettersi in contatto con il padre, il quale non riusciva più ad articolare alcun discorso, e le veniva, inoltre, negato qualsiasi accesso all'immobile di via Arnaldo da Brescia n. 7, ragione per cui nel marzo 2022 decideva di chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, ma in data 9.3.2022 riceveva pagina 5 di 19 comunicazione del decesso del padre presso l'Ospedale Molinette, ove era stato trasportato d'urgenza dalla;
CP_1
- a seguito del decesso la figlia veniva contattata dalla convenuta e dai suoi famigliari. i quali richiedevano il ritiro di alcuni beni giacenti presso lo studio di Via Arnaldo da
Brescia n. 7, e, recatasi presso l'ufficio la sig.ra apprendeva che il padre era Per_1 stato lasciato privo di cure, in un ambiente degradato e sporco, privo di cucina, senza alcun strumento di ausilio, abbandonato a se stesso.
Quanto alla domanda proposta in via principale, le attrici hanno sostenuto:
- la falsità del testamento olografo datato 19.12.2021, producendo, a sostegno della doglianza, una perizia grafologica;
- diversamente l'essere stato tale testamento redatto in condizione di incapacità di intendere e di volere da , il quale (hanno affermato parti attrici) Persona_1 quanto meno negli ultimi sei mesi di vita si trovava in gravissimo stato di salute, progressivamente non più in grado di deambulare, deglutire e parlare, affetto da diabete mellito, ed aveva contratto altresì una grave forma di polmonite, nonché subito un arresto cardiaco in occasione del primo ricovero ospedaliero;
- ancora, l'esser stata la redazione di tale testamento frutto di violenza rilevante ai sensi dell'art. 624 c.c.
Parti attrici hanno pertanto domandato, in via principale, l'accertamento della nullità del testamento olografo di ai sensi dell'art. 606 c.c. per non autenticità Persona_1 della autografia e/o della sottoscrizione della scheda testamentaria, ovvero l'annullamento del testamento per vizio della volontà di intendere e di volere del de cuius in base all'art. 591 c.c. ovvero per stato di costrizione psicofisica del disponente, ai sensi dell'art. 624 c.c., con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima e dichiarazione di nullità e inefficacia degli eventuali atti dispositivi compiuti dalla parte convenuta, aventi ad oggetto beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio ereditario, e la condanna alla restituzione di tali beni;
in subordine, essendo le disposizioni testamentarie lesive della quota loro riservata quali eredi legittimarie pretermesse, hanno proposto l'azione di riduzione (elencando i beni caduti in successione e le passività gravanti sulla massa ereditaria, in assenza di donazioni) ed pagina 6 di 19 hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria laddove costituita con riguardo ai beni tutti caduti in successione.
2. La convenuta si è costituita con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta datata 6.6.2023, così esponendo le proprie difese.
Quanto alla relazione affettiva con il de cuius, ella ha sostenuto che questi già da tempo era separato “di fatto” dalla moglie, con la quale aveva interrotto ogni rapporto affettivo e di convivenza da oltre trent'anni, pur consentendole di abitare nell'immobile di via Vela
n. 45 (da cui, pur proprietario esclusivo, si era allontanato in seguito alla separazione), mentre era legato da una solida e duratura relazione affettiva ultraventennale con la convenuta, relazione vissuta pubblicamente, con stabile convivenza, dapprima nell'appartamento di via Arnaldo da Brescia n. 9, poi, a partire dal 2015, nell'alloggio (di maggiore metratura) sito al n. 7 della stessa via, dotato di ogni comfort tipico di un'abitazione.
Quanto allo stato di salute del de cuius e ai fatti precedenti al suo decesso, la convenuta ha esposto che le attrici da diversi anni avevano cessato di interessarsi alle condizioni di salute del sig. ; ha, inoltre, contestato quanto affermato dalle controparti in Per_1 relazione alle condotte escludenti da loro narrate (ed attribuite a lei e ai suoi familiari), allegando, viceversa, che i sanitari provvedevano ad aggiornare anche Parte_2
sulle condizioni di salute del padre, tanto durante il primo ricovero, quanto durante
[...] il secondo, ed ha parimenti contestato di aver assunto alcuna decisione sul percorso chirurgico e terapeutico del de cuius, il quale, viceversa, aveva effettuato in completa autonomia e consapevolezza le scelte relative alle proprie cure, ivi inclusi il rifiuto dell'intervento programmato per il 24.12.2021 e la scelta di trascorrere la convalescenza nell'appartamento di via Arnaldo da Brescia, assistito dalla compagna.
La convenuta ha contestato altresì:
- che durante il periodo di ricovero il de cuius avesse maturato difficoltà nel parlare;
- che egli avesse manifestato la volontà di conferire alla figlia procura notarile, e che questa si fosse interessata al riguardo presso l'Ospedale;
- che questa fosse venuta a conoscenza delle dimissioni ospedaliere del padre solo in data 17.12.2021, risultando invece dalla cartella clinica che ella era stata informata dall'Azienda ospedaliera già in data 10.12.2021;
pagina 7 di 19 - che il sig. avesse perso la capacità di deambulazione, avendo viceversa Per_1 ripreso la mobilizzazione mediante ausili ortopedici;
- che l'appartamento di via Arnaldo da Brescia fosse sfornito di quanto necessario, essendo viceversa dotato di presidi ortopedici;
- che la figlia, a seguito delle dimissioni del padre, avesse avuto difficoltà a mettersi in contatto con lui il quale non era più in grado di articolare parola, avendo viceversa la prima organizzato un incontro con il Dott. nel dicembre 2021 e Controparte_2 avendo accompagnato personalmente il padre presso una concessionaria di Settimo
Torinese per svolgere un'operazione nel gennaio 2022;
- che, quanto al secondo ricovero ospedaliero, si trattasse di ricovero d'urgenza, in quanto, viceversa, dopo il rifiuto dell'intervento chirurgico programmato per il dicembre
2021, il sig. aveva acquisito il parere di altri medici specialisti e aveva poi Per_1 deciso di sottoporsi all'intervento presso l'Ospedale Molinette, con ricovero in data
1.2.2022.
La convenuta ha poi fatto presente che in occasione dei controlli di pre- ospedalizzazione, in data 21.01.2022 il de cuius aveva riferito di trovarsi in uno stato di generale benessere e dopo le dimissioni (21.02.2022) aveva poi deciso di tornare presso la propria abitazione per trascorrervi la convalescenza assistito dalla propria compagna e dal personale medico che gli avrebbe fatto visita a domicilio;
quanto, infine, all'ultimo ricovero nel marzo 2022, ha dichiarato che all'aggravarsi dei problemi nella deglutizione del compagno, il 9 marzo 2022 su indicazione della logopedista ella aveva contattato il 118 per trasferirlo presso il reparto dell'Ospedale Molinette (dal quale era stato dimesso), ove il 10 marzo il sig. era mancato. Per_1
ha, infine, dichiarato che, dopo aver rinvenuto il testamento olografo Controparte_1 per cui è causa, con lettera raccomandata 14.4.2022 aveva manifestato alle odierne attrici la propria disponibilità, qualora avessero avuto intenzione di esperire azione di riduzione della disposizione testamentaria che la nominava erede universale, di raggiungere un accordo stragiudiziale per la reintegrazione della loro quota di legittima, ed aveva loro chiesto – invano - di consegnarle tutti i beni mobili e immobili caduti in successione, di immetterla nel possesso dei beni immobili, nonché (con successiva raccomandata) di restituirle i propri effetti personali presenti nell'appartamento di pagina 8 di 19 Alassio;
ha inoltre riferito di avere scoperto, in data 11.3.2022, che la moglie e la figlia del de cuius, in possesso di bancomat e codice PIC inerenti al conto corrente Unicredit
n. 100837485, avevano effettuato ingenti prelievi di denaro, appropriandosi indebitamente della somma di € 14.645,55, ed ha contestato i prelievi di denaro e pagamenti allegati dalle attrici, riferite al periodo novembre 2021 – febbraio 2022, come anche il presunto utilizzo di denaro del de cuius da parte della compagna durante i periodi di degenza dello stesso.
Così esposte in fatto le proprie difese, la convenuta – dato atto dei procedimenti penali pendenti (l'uno per appropriazione indebita a carico di e Parte_1 Parte_2
, l'altro a suo carico con richiesta di archiviazione da parte del PM) - ha concluso
[...] domandando, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di validità del testamento olografo redatto da in data 19.12.2021 con rigetto delle Persona_1 domande attoree, e in subordine, in caso di accoglimento della domanda di riduzione proposta da controparte, la determinazione dell'ammontare della quota disponibile di
1/3, da attribuirsi alla medesima convenuta (contestando che l'immobile di Via Vela potesse essere considerato come familiare, in relazione alla richiesta della moglie di riconoscimento del diritto di abitazione ex art. 540 2° comma c.c.), con condanna delle controparti alla refusione delle spese di giudizio.
3. In corso di causa, tentata con esito negativo la conciliazione all'udienza di prima comparizione, è stata disposta CTU grafologica in ordine alla riconducibilità del testamento al de cuius; quindi, depositata la relazione peritale e respinti i rilievi critici di parte attrice essendo stato valutato esaustivo l'elaborato depositato dal CTU, sono state ritenute ammissibili le produzioni documentali di parte convenuta (docc. 27 e 28), in quanto successive allo scadere dei termini ex art. 171 ter c.p.c.
Ammessi alcuni dei capitoli di prova orali formulati dalle parti ed escussi i testi intimati, è stata fissata udienza per la remissione della causa in decisione quanto alla domanda principale di nullità/annullamento della scheda testamentaria, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 189
c.p.c.: quindi con ordinanza 30.6.2025, preso atto delle note scritte, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate ex artt. 189 e 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, 1° comma c.p.c.
pagina 9 di 19 ***
4. Sulla domanda di nullità del testamento olografo per difetto di autografia o sottoscrizione
Le attrici hanno proposto, in via principale, domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità del testamento olografo attribuito a , deceduto a Torino il Persona_1
10.3.2022, testamento datato 19.12.2021 e pubblicato con atto del Notaio dott. in data 7.4.2022. Persona_2
Con tale testamento (doc. 2 fasc. attoreo), il de cuius ha disposto delle proprie sostanze, nominando quale erede universale e così disponendo: “andranno a lei Controparte_1 la proprietà dell'alloggio di via Vincenzo Vela 45 sito in Torino al piano 3 della su citata
V. Vincenzo Vela 45 di mia proprietà. Andranno alla Signorina la Controparte_1 cifra depositata sul conto UNICREDIT di C. Sommelier relativo alla scheda allegata […]
Lascio sempre, a , le cifre maturate e dovutemi dalla ditta Controparte_1
CARNIVAL TOYS srl di Godo V. Goldoni 1 e quelle della ditta ROSSI ROSA di FORMIA
V. Industrie, lascio inoltre la proprietà dell'auto BMW z.18 targata EY575EX. Queste sono le mie volontà nella condizione di intendere e volere”.
Parti attrici lamentano, in particolare e in primo luogo, il difetto di autografia della scheda testamentaria, allegando, a sostegno della propria pretesa, la perizia grafologica, datata
3.6.2022 (doc. 5), del Dott. il quale, richiesto di verificare se la Persona_4 scrittura del testamento 'appartenga integralmente (testo, data e sottoscrizione) alla capacità grafica del de cuius', così ha concluso: “Il complesso di alcune contrastanti caratteristiche grafologiche presenti nella scrittura del testamento in verifica e nella diversità di stesura di alcuni tratti grafici della firma - il tutto correlato alla grave situazione patologica e psico-fisica di cui soffriva il signor alla data Persona_1 portata dallo stesso testamento in verifica 19/12/2021 - consente di sottolineare la necessità di “attenzionare” il testamento in verifica in quanto:
- la sicurezza grafo-esecutiva nella stesura delle componenti letterali e numeriche del testamento non è rilevabile, in pari grado, nelle modalità grafo-esecutive delle tre firme autografe eseguite negli stessi giorni;
- per quanto è rilevabile dalla lettura della scheda testamentaria, la presenza di inserimenti letterali non comuni in un testamento e in particolare la presenza di
pagina 10 di 19 “reiterazioni nelle espressioni di volontà”, portano a sospettare di essere in presenza di un testo dettato o ricopiato da modello predisposto;
- il movimento di sintesi del nome “ ” della firma in verifica presenta modalità di Per_1 stesura lente, a tratti staccati e con assi sinistrorsi e non in continuità esecutiva e con assi destrorsi/verticali come era uso eseguire il signor;
Persona_1
- la data al primo rigo presenta dimensionalità maggiori delle componenti letterali e numeriche rispetto alle altre lettere e numeri della successiva scrittura testamentaria;
questo porta a supporre momenti diversi di stesura o presenza di diversa mano di scritto, situazione quest'ultima maggiormente avvalorata dal fatto che i numeri “2”, della data al primo rigo, sono eseguiti in modalità strutturale e con torsioni diverse da tutti gli altri numeri “2” presenti nella scheda testamentaria stessa;
- il quadro di fragilità e debilitazione psico-fisica del signor , così Persona_1 come documentato nella cartella clinica di ricovero H IZ dal 17/11/2021 al
14/12/2021 (“In considerazione della fragilità del quadro clinico vengono prescritti a domicilio ausili necessari e viene impostata la richiesta di attivazione ADR per la prosecuzione della riabilitazione motoria. Diagnosi Principale: TEP in TVP arto inferiore destro;
IRA su IRC;
verosimile neoplasia ureterale sinistra ostruttiva.“), possono aver influito sulle spontanee volontà decisionali del de cuius.”
Ora, in corso di causa, ritenuta opportuna l'acquisizione di un parere tecnico in merito all'autografia della scheda testamentaria prodotta dalle attrici, si è proceduto a nominare in qualità di CTU la Dott.ssa grafologa giudiziaria, la quale, svolte le Persona_5 operazioni peritali nel contraddittorio con i c.t.p. nominati dalle parti, ha proceduto all'espletamento dell'incarico illustrando compiutamente - nell'elaborato peritale depositato in data 11.7.2024 - le operazioni svolte e i relativi aspetti metodologici.
La relazione depositata dà diffusamente conto delle operazioni di verificazione della scheda testamentaria per cui è causa, effettuate mediante l'utilizzo delle numerose scritture di comparazione prodotte in giudizio, ivi inclusa la documentazione medica relativa ai ricoveri ospedalieri del de cuius nei periodi di gennaio-febbraio 2021 e gennaio-febbraio 2022, anche tenendo conto, in adesione alle indicazioni formulate nel quesito giudiziale, delle condizioni di salute, fisiche e psichiche del , quali Per_1 risultanti dalla documentazione clinica prodotta in atti: “Il gruppo comparativo si
pagina 11 di 19 compone di manoscrittura ampia e qualitativamente variata ...”, nel dettaglio illustrata dal CTU (pagg. 33 e ss. relazione) ed “è costituito da campioni di scrittura di testo e firme, diffuse in un ampio arco temporale e che soprattutto coprono a forbice la data del testamento. Ciò ha consentito di apprezzare l'evolversi della scrittura da prima a dopo la data del testamento, così da poter considerare la capacità grafica nel momento topico sotto esame, appunto il 19/12/2021” (pag. 78).
Rispetto, in particolare, a tale ultimo profilo, va evidenziato che il CTU si è soffermato del tutto opportunamente sulla questione della eventuale incidenza delle condizioni cliniche del sulle di lui capacità grafologiche: trattasi, infatti, di valutazione Per_1 funzionale non all'accertamento della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento – essendo tale valutazione estranea al quesito di cui all'ordinanza di nomina 5.10.2023, bensì all'accertamento dell'autografia del testamento, nel momento in cui la progressione delle condizioni di salute del , Per_1 come risultante dalla documentazione clinica prodotta in atti, è tenuta in considerazione quale fattore che potrebbe, in ipotesi, aver inciso sulla di lui grafia.
Trattasi, peraltro, di argomentazione allegata in prima battuta dal CTP delle parti attrici, il quale aveva rilevato una non coerenza della grafia del testamento rispetto alla condizione psico-fisica del nel periodo prossimo al 19.12.2021. Per_1
In particolare, come ricordato dalle attrici in comparsa conclusionale, il CTP aveva evidenziato “come cinque giorni prima della data portata dal testamento in verifica
(19.12.2021), dalla sottoscrizione del alla lettera di dimissioni dell'Ospedale Per_1
IZ datata 14.12.2021, emerga un quadro di fragilità e debilitazione psicofisica, situazione che ha influito, al di là di quanto si è riferito circa i fatti specifici, sulle normali capacità grafomotorie, determinando insicurezza nella conduzione dei gesti grafici” e che, viceversa, “Questa situazione grafo-motoria, presente nelle tre firme autografe rese dal Sig. dal 9.12.2021 al 24.12.2021, non trova corrispondenza nella Persona_1 sicurezza del movimento grafico presente nella firma della scheda testamentaria in verifica datata 19.12.2021”.
Il CTU ha assunto, sul punto, diversa posizione, concludendo che le problematiche di salute che affliggevano il de cuius, risultanti dalla documentazione medica in atti, non incidevano sulle capacità grafo-motorie del medesimo: “Contrariamente a quanto
pagina 12 di 19 afferma il dott. a pag.7 della sua ctp, le firme del 9 e del 13 dicembre Per_4 dimostrano la capacità esecutiva del de cuius proprio nel periodo vicino alla data del testamento, capacità che persiste al di là della problematiche di salute che certamente esistevano ma compromettevano altri ambiti” (pag. 50).
La conclusione del CTU, anche su tale specifico aspetto, deve essere integralmente condivisa, in quanto adeguatamente fondata sul contenuto della refertazione medica prodotta in atti (e, quindi, su valutazioni operate non dal CTU, bensì dal medico refertante) e sull'analisi grafologica delle scritture di comparazione risalenti a periodo prossimo alla data del testamento, oltre che correttamente argomentata sul piano logico-formale, anche, e puntualmente, in relazione alle osservazioni critiche formulate dal CTP delle parti attrici: “In conclusione, quanto emerso dai referti medici e dalle dichiarazioni esposte nei verbali di SIT è stato posto in relazione con lo studio del ductus nella sequenza temporale, per poter formare un quadro completo della situazione di salute in rapporto alla capacità grafica nei vari momenti disposti a forbice prima e dopo il 19 dicembre 2021, data del testamento. L'accertamento ha evidenziato un quadro di stabilità psichica, capacità di intendere e di volere per comprensione ed espressione, assenza di deficit cognitivi e abilità integra di eseguire movimenti attivi degli arti superiori con nessun deficit motorio. La valutazione è completata dalle prove grafiche delle firme in un arco temporale con focus sul periodo prima/dopo la data del testamento, dal quale si è accertata la mantenuta integrità. Le firme del periodo fine
2021, inizio 2022 rappresentano una funzionalità grafica capace, espressa con rapidità
e proprietà del mezzo, disordine e poca cura ma dovuti a trasandatezza e impeto, non a incertezza, incapacità o stentatezza emersa solo da fine gennaio e poi a febbraio 2022”
(pag. 63).
Rileva poi qui riportare la seguente ulteriore puntualizzazione del CTU, in replica alle osservazioni del CTP attoreo: il disaccordo rispetto a quest'ultimo in ordine alla incidenza delle condizioni cliniche del de cuius “non ha origine da una valutazione interpretativa di questo CTU ma si deduce da quanto trascritto sui vari referti delle cartelle cliniche degli ospedali IZ e Molinette e da testimonianze mediche dai verbali di SIT a fronte di visite direttamente effettuate sul soggetto quando era in vita”
(cfr. pag. 86), avendo il CTU utilizzato quanto alla parte 'medica' “un approccio
pagina 13 di 19 constatativo di quanto dichiarato e refertato, considerando se la situazione di salute del
come da testimonianze possa dirsi coerente con la qualità della grafia coeva”, Per_1
e riscontrando che “la grafia è risultata compatibile con le capacità di autodeterminarsi testimoniata su tutti i verbali di SIT;
le patologie in atto non hanno intaccato la capacità di scrivere, se non nelle ultimissime firme risalenti al febbraio” (cfr. pag. 78).
La CTU ha quindi concluso che “Il testamento a nome datato 19 Persona_1 dicembre 2021 è stato scritto e sottoscritto dal pugno del de cuius Persona_1 ed è pertanto giudicato autografo”, giudizio espresso “con il massimo grado di confidenza tecnica”: come già osservato in corso di causa, la relazione depositata deve considerarsi esaustiva, per la completezza delle indagini e degli accertamenti compiuti, delle motivazioni ed argomentazioni svolte, anche con riferimento ai rilievi critici di parte attrice.
Si condivide pertanto la conclusione formulata dal CTU circa l'autografia del testamento di datato 19.12.2021, nonché della sottoscrizione ad esso apposta. Persona_1
Ne consegue il rigetto della domanda di nullità del testamento predetto per difetto di forma ex art. 606 c.c.
***
5. Sulla domanda di annullamento del testamento olografo per stato di incapacità di intendere e di volere del de cuius
Le parti attrici hanno proposto, altresì, domanda di annullamento del testamento lamentando che versasse, all'epoca della redazione della scheda Persona_1 testamentaria, in stato di incapacità di intendere e di volere, in considerazione delle severe condizioni psico-fisiche dovute alla progressione delle patologie che lo affliggevano.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata: le allegazioni di parte attrice, infatti, appaiono contrastanti con le valutazioni espresse nella documentazione medica depositata in atti, nonché inidonee a fondare una diversa valutazione circa lo stato di capacità di intendere e di volere del paziente alla data del 19.12.2021.
Né lo stato di incapacità allegato dalle attrici potrebbe desumersi in re ipsa dalle critiche situazioni di salute in cui versava il de cuius, risultando, di converso, dalla documentazione medica, che tali condizioni, seppure severe, non abbiano inciso sulle pagina 14 di 19 capacità cognitive e volitive del de cuius, almeno in epoca immediatamente prossima alla redazione del testamento.
Risulta dalla documentazione relativa al primo ricovero ospedaliero (doc. 3 fasc. attoreo e doc. 1 parte convenuta) che il sig. fosse, dall'ingresso in data 17.11.2021 fin Per_1 alle dimissioni il 14.12.2021, sempre vigile, cosciente, lucido, collaborante (anche 'molto collaborante' il 10.12.2021, 'Esegue in autonomia somministrazione dell'eparina, paziente riferisce di non aver letto l'opuscolo. Esegue la manovra solo con l'ascolto dei passaggi') ed orientato, e che, in occasione della visita fisiatrica del 10.12.2021, avesse riferito di vivere con la compagna, 'una figlia, autonomo al domicilio, riferisce di essere ancora lavorativamente attivo (attività a carattere amministrativo-consulenza)'.
In senso coerente risulta quanto dichiarato dalla Dott.sa medico di base del Per_6 [...]
, assunta a s.i.t. nell'ambito del procedimento penale (doc. 2 parte convenuta), Per_1 rispetto all'appuntamento che aveva preceduto il primo ricovero del novembre 2021, ovvero “Era lucido e non aveva difficoltà cognitive. Interagiva in modo usuale”; ancora:
“Quando il 17 novembre 2021 vidi per l'ultima volta le sue capacità Persona_1 mentali, d'intendere e volere, erano integre. Dopo le sue dimissioni – era gennaio 2022
– sentii al telefono al quale chiesi spiegazioni del perché non avesse Persona_1 scelto un periodo di riabilitazione in struttura. mi rispose che aveva Persona_1 preferito rientrare alla sua abitazione in Torino, dove avrebbe organizzato la sua riabilitazione […] Anche in questa circostanza le capacità mentali, d'intendere e volere di
erano integre”. Persona_1
Ancora, in senso coerente, è quanto dichiarato a s.i.t. dalla Dott.ssa che aveva Per_7 incontrato e conosciuto il nel corso del ricovero ospedaliero del novembre Per_1
2021: “Durante il ricovero si è sempre presentato vigile, Persona_1 discretamente orientato e abbastanza collaborante. Non è mai stato in coma o obnubilato. Mi sembrava sempre vigile. mi sembrava avesse Persona_1 compreso la gravità della sua malattia” (doc. 3 parte convenuta).
Dello stesso tenore, infine, quanto dichiarato a s.i.t. dalla Dott.ssa , in riferimento CP_2 agli appuntamenti avvenuti in data 16.12.2021 e 20.12.2021 al domicilio del de cuius:
“Per quanto mi riguarda quello che gli chiedevo lo faceva. Non mi Controparte_3 fece intendere di essere in difficoltà. Non mi sembrava che fosse incapace di intendere
pagina 15 di 19 e volere e se non capiva qualcosa mi chiedeva di ripetere la spiegazione. […] Secondo me per quello che poteva essere in quei due incontri, le sue capacità Controparte_3 mentali, d'intendere e volere, erano integre. Io l'ho solo trovato molto provato emotivamente per la sua situazione di salute, soffriva particolarmente anche in considerazione che fu un uomo molto dinamico per il tipo di lavoro che faceva” (doc. 7 parte convenuta).
Rileva al riguardo osservare che per giurisprudenza consolidata “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass. n.
1593/17).
Occorre poi dare atto che alla medesima conclusione è giunto, nel procedimento penale relativo ai fatti per cui è causa (Proc. n. 9489/2022 R.G.N.R.), il G.i.p. del Tribunale di
Torino, il quale in data 7.10.2023 ha pronunciato, su richiesta del PM, ordinanza di archiviazione così motivando: dalle “informazioni assunte (da , , Per_7 Per_6
e , il risultava nei mesi precedenti alla morte Per_8 CP_2 Per_1 perfettamente capace di intendere e di volere”, egli aveva “potuto disporre come meglio riteneva della proprie finanze”, “come osservato dal PM le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti fanno escludere che sussistano gli estremi della circonvenibilità essendo state le medesimi concordi che il era pienamente Per_1 nel possesso delle sue facoltà mentali. Del resto, è emerso come la relazione tra il
[...]
e l'indagata fosse di lunga durata e come il abbia lavorato fino Per_1 Per_1 all'ultimo mentre la neoplasia ai reni non è una patologia tale da compromettere di per sé le facoltà intellettive” e “neppure vi sono elementi che possano giustificare un approfondimento degli altri reati ipotizzati (..) e di falsificazione di testamento” (doc. 27 parte convenuta).
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6. Sulla domanda di annullamento del testamento olografo per costrizione psicofisica del de cuius ex art. 624 c.c.
pagina 16 di 19 Parti attrici hanno, inoltre, domandato l'annullamento del testamento olografo di
[...]
ai sensi dell'art. 624 c.c., allegando che il predetto atto dispositivo sarebbe il frutto Per_1 di uno stato di coazione psicologica cui il de cuius sarebbe stato soggetto nel periodo successivo alle prime dimissioni ospedaliere, versando in stato di “prostrazione e soggezione” alla convenuta e ai di lei familiari.
La domanda deve essere rigettata, in quanto gli elementi acquisiti all'esito dell'istruzione probatoria non consentono di ritenere sussistenti i presupposti fattuali di operatività dell'art. 624 c.c.
Non è stato dimostrato, ma soltanto allegato - in modo del tutto generico - dalle attrici, che la convenuta ovvero i di lei familiari abbiano posto in essere specifiche condotte di minaccia ovvero contribuito a determinare una concreta situazione di coazione psicologica, idonea ad incidere, in senso determinante, sulla volontà di disporre per testamento del de cuius (cfr. Cass. n. 14011/08 e Cass. n. 254/85).
In proposito, il fatto, allegato dalle attrici, che il sarebbe stato costretto a Per_1 trascorrere il periodo di convalescenza lontano dalla moglie e dalla figlia e in Parte_2 ambiente del tutto inadeguato alle sue necessità – circostanze, peraltro, entrambe contestate dalla parte convenuta e che non hanno trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria processuale (vedasi, in particolare, il doc. 7 di parte convenuta, da cui risulta il fatto che abbia ben avuto occasione di partecipare al periodo di Parte_2 convalescenza del padre), si ritiene comunque insufficiente a dimostrare che l'impugnato testamento sia stato il frutto di una vis compulsiva imputabile alla convenuta o a terzi: la volontà testamentaria risulta, comunque, coerente alla natura e alla risalenza del rapporto affettivo che legava il de cuius e la convenuta (cfr. in particolare le dichiarazioni del teste quanto alla convivenza del de cuius con “la sig.ra Tes_1
”), né sono stati comunque articolati dalle attrici specifici capitoli di prova (cfr. CP_1 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.)in relazione all'onere probatorio su di loro gravante quanto alla domanda in esame.
Anche sotto tale profilo, dunque, deve essere rigettata la domanda di annullamento del testamento proposta dalle parti attrici.
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7. Sulle spese di lite
pagina 17 di 19 La natura definitiva della presente sentenza quanto alle domande attoree sopra esaminate (cfr. Cass. SU n. 10242/21) impone la regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza.
Ne consegue la condanna delle attrici soccombenti sulle domande esaminate, in solido tra di loro, alla refusione a parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in osservanza dei criteri posti dal D.M. n. 55/2014 (come novellato dal D.M. 147/2022), in base al valore indeterminato della controversia, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, di istruttoria/di trattazione e decisionale.
Dato atto del provvedimento di ammissione della convenuta al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non si opera la riduzione di cui all'art. 130 DPR n. 115/02, giacchè “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n.
115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. Cass. n. 777/21 e Cass. n.
22017/18).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulle domande sopra esaminate:
- rigetta la domanda di nullità del testamento olografo di , nato a Persona_1
Torino il 6.8.1942 e deceduto a Torino il 10.3.2022, redatto il 19.12.2021, pubblicato con atto Notaio Dott. Rep. n. 76193 Racc. n. 1146 del 7.4.2022; Persona_2
pagina 18 di 19 - rigetta le domande di annullamento del predetto testamento ex artt. 591 e 624 c.c.;
- condanna e , in solido tra di loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite, che liquida in Euro 10.860,00 per compensi Controparte_1 oltre 15% Spese Generali, IVA e C.P.A. come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR n. 115/02;
- dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio con riferimento alle domande non oggetto della presente sentenza.
Torino, 24.7.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
Minuta redatta dalla MOT Dott.ssa Laura Brizi.
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