Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4796 del 2025, proposto da
OL MB, rappresentato e difeso dall'avvocato IC LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IC LI, rappresentata e difesa dal sé medesima, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, via XXIII Settembre 1845 n. 109;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulle sentenze n. 5636/2024 e n. 3495/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. LU OS e udito l’Avvocato dello stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
In via preliminare, il Collegio osserva che il presente ricorso per l’ottemperanza è stato proposto per conseguire l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro: la n. 5636/2024 e la n. 3495/2025.
L’azione è volta a ottenere sia l’adempimento della condanna in forma specifica a favore del Dott. OL MB (relativa all’erogazione della “carta docente”), sia il pagamento delle spese di lite liquidate in entrambi i provvedimenti a favore del difensore, Avv. IC LI, dichiaratasi antistataria.
In data 05.12.2025 si costituisce con atto di mera forma il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
In data 13.04.2026 i ricorrenti depositano memoria difensiva.
All’udienza del 22.04.2026 l’affare viene trattenuto in decisione.
Con riferimento alla domanda proposta dall’Avv. LI in proprio, quale procuratore antistatario, per il pagamento delle spese legali liquidate nelle sentenze n. 5636/2024 e n. 3495/2025, il Collegio ne deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Dalla memoria depositata in data 13 aprile 2026, la stessa parte ricorrente ha dato atto che, nelle more del giudizio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto al pagamento integrale delle somme dovute a tale titolo.
La cessazione della materia del contendere costituisce una causa di estinzione del giudizio che si verifica quando, nel corso del processo, sopravviene una situazione che elimina ogni ragione di contrasto tra le parti, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per aver il ricorrente ottenuto il bene della vita che si prefiggeva con l’azione intentata. Tale pronuncia, a differenza della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, presuppone il pieno e integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata.
Nel caso di specie, l’avvenuto pagamento da parte dell’Amministrazione resistente ha integralmente soddisfatto la pretesa creditoria del difensore antistatario, determinando il venir meno di qualsiasi interesse a una pronuncia di merito su tale capo della domanda.
Pertanto, in relazione alla richiesta di pagamento delle spese di lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne, invece, la domanda proposta nell’interesse del Dott. OL MB, volta a ottenere l’ottemperanza delle statuizioni relative alla “ carta docente ”, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dello ius postulandi in capo al difensore.
L’atto introduttivo del giudizio precisa che la procura alle liti è stata “ rilasciata in foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto ”. Tuttavia, dall’esame degli atti di causa, emerge che tale procura non è stata materialmente allegata al ricorso depositato, né risulta presente nella relazione di notifica del ricorso medesimo.
Ai sensi dell’art. 83, terzo comma, del Codice di procedura civile, la procura speciale può essere apposta in calce o a margine di specifici atti processuali e, qualora rilasciata su foglio separato, questo deve essere “ congiunto materialmente all’atto cui si riferisce ”. La mancata produzione della procura, che costituisce il fondamento del potere rappresentativo del difensore, determina un vizio insanabile che incide sulla stessa ammissibilità dell’atto.
La giurisprudenza ha chiarito che l’assenza di un’idonea procura alle liti comporta la carenza dello ius postulandi in capo al difensore e, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso, non trattandosi di una mera irregolarità formale sanabile.
Nel caso di specie, l’omesso deposito della procura speciale, non solo non allegata al ricorso ma neppure menzionata o inclusa negli atti di notifica, vizia insanabilmente il ricorso per la parte relativa alla pretesa del Dott. MB, imponendone una declaratoria di inammissibilità.
In considerazione dell’andamento complessivo della controversia, si ritiene opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta dall’Avv. IC LI, in qualità di difensore antistatario, per il pagamento delle spese di lite liquidate nelle sentenze del Tribunale di Milano n. 5636/2024 e n. 3495/2025;
- dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla domanda proposta nell’interesse del Dott. OL MB;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR TA, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
LU OS, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LU OS | BR TA |
IL SEGRETARIO