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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1006/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 629/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042600268000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5995/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240042600268000 (€ 408,88, notificata in data 30.09.2024, riferita al contributo consortile 2023 del Consorzio_1
.
Censura la cartella per mancanza del beneficio consortile (anche con riferimento alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 188/2018), nonché per omessa notifica di atti presupposti.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 14, comma 6 bis del d.lgs n. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
In ogni caso l'Agenzia deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione riferita al comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992: la cartella, infatti, è il primo atto di esercizio della pretesa, per cui non si pongono problemi di notifica di atti presupposti (sebbene la censura sia erroneamente contenuta nel ricorso).
Nel merito ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto conto che la resistente non ha provveduto a chiamare in giudizio il Consorzio_2 ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 629/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042600268000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5995/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240042600268000 (€ 408,88, notificata in data 30.09.2024, riferita al contributo consortile 2023 del Consorzio_1
.
Censura la cartella per mancanza del beneficio consortile (anche con riferimento alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 188/2018), nonché per omessa notifica di atti presupposti.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 14, comma 6 bis del d.lgs n. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
In ogni caso l'Agenzia deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione riferita al comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992: la cartella, infatti, è il primo atto di esercizio della pretesa, per cui non si pongono problemi di notifica di atti presupposti (sebbene la censura sia erroneamente contenuta nel ricorso).
Nel merito ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto conto che la resistente non ha provveduto a chiamare in giudizio il Consorzio_2 ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.