Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1006
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza del beneficio consortile

    La Corte ritiene applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui l'onere probatorio è posto in capo alla pubblica amministrazione. Nel caso di specie, l'amministrazione non ha dimostrato la fondatezza della pretesa, non avendo chiamato in giudizio il consorzio per fornire prova contraria.

  • Rigettato
    Omessa notifica di atti presupposti

    La Corte disattende l'eccezione relativa alla notifica di atti presupposti, poiché la cartella di pagamento è il primo atto di esercizio della pretesa, escludendo problemi di notifica di atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1006
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1006
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo