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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6117/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to BARBIERI C.F._1
MARIA;
RICORRENTE
E
, nato il 03/08/1968 in NAPOLI (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MOCERINO ARIANNA
RESISTENTE
con l'intervento DEla
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza trattata in modalità cartolare il
05.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 04.12.2024, chiedeva di pronunciare la Parte_1 separazione da , con il quale aveva contratto in matrimonio il 23.03.1996 in RE CP_1 DE EC. Dall'unione sono nati i figli (22.12.1999) e (03.05.2001). La ricorrente Per_1 Per_2 chiedeva altresì di assegnare la casa coniugale alla stessa e di porre a carico DE resistente la somma di € 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
2. Ritualmente citato, si costituiva ed eccepiva che le parti erano addivenute ad un CP_1 accordo.
3. Le parti, con istanza DE 01.04.2025, depositavano in atti accordo sottoscritto dalle stesse e rinunciavano alla comparizione in udienza, chiedendo altresì l'anticipazione DEl'udienza calendarizzata per il 04.06.2025. Il Giudice, preso atto DEl'intervenuto accordo, disponeva l'anticipazione DEl'udienza al 05.05.2025 prevedendo la sostituzione DEla suddetta udienza mediante il deposito di note scritte. Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti con cui chiedevano che il Tribunale pronunciasse la separazione alle condizioni di cui all'accordo, il
Giudice riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
4. Risulta assicurata la partecipazione DE pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi DEl'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio DE pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante DE suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione DEla rimessione DEla causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato DE processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti. 2 Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione DEla convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione DE matrimonio, contratto in data 23.03.1996 in RE DE EC (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile DE rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
2. Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico le condizioni espresse nei patti e depositate in atti e testualmente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e i quali già vivono separati, Parte_1 CP_1 con obbligo reciproco DE rispetto e DEl'assistenza morale e materiale ordinando l'annotazione DEla sentenza nel
Registro di Stato Civile DE Comune di RE NU (Napoli) ufficio 1 anno 1996, atto n. 58, parte II, serie A;
2) assegnare la casa coniugale sita in San Sebastiano al Vesuvio – via Luca Giordano n. 29, primo piano, composto di tre ani ed accessori, con lastrico solare di pertinenza esclusiva, riportato in catasto fabbricati DE comune di San Sebastiano al Vesuvio al foglio 7, particella 351, sub. 112, piano t-1 categoria A/3 classe 4° vani 6 rendita catastale euro 495,80 con i mobili che l'arredano, in comunione legale tra i coniugi, alla Sig.ra la quale vi abiterà unitamente ai figli sino al raggiungimento DEl'indipendenza economica di Parte_1 entrambi ed al loro definitivo allontanamento dalla residenza familiare;
3) Porre a carico DE aig. ed a favore DEla sig.ra il pagamento di un assegno CP_1 Parte_1 mensili DEl'importo di Euro 350,00 (eurotrecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (nella misura di euro 100,00 mensili) e (nella misura di euro 250,00 mensili)), maggiorenni Per_1 Per_2 ma non indipendenti economicamente;
il sig. concorrerà, altresì, al pagamento, nella misura DE CP_1
50% DEle occorrende spese straordinarie per i figli e intendendosi per spese straordinarie quelle Per_1 Per_2 declinate nel protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Nola ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di
Nola, il cui contenuto è stato reso noto alle parti. Espressamente i Sig.ri si impegnano ed obbligano Parte_2
a concorrere, altresì, nella misura DE 50% ciascuno a sostenere ogni spesa – iscrizione, retta, master, materiale didattico ecc. – relativa ai percorsi universitari già in itinere dei figli e;
Per_1 Per_2
4) Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi i quali sono entrambi economicamente indipendenti;
5) Compensare le spese ed i compensi tra i costituiti difensori i quali rinunciano alla solidarietà professionale;
6) Emettere ogni altro provvedimento DE caso.
- I Sigg.ri e chiedono, altresì, che venga dato atto DEle ulteriori pattuizioni ed Parte_1 CP_1 impegni irrevocabili che con il presente atto assumono e che qui di seguito si riportano:
3 7) I Sigg.ri e convengono che il giardino adiacente l'appartamento su indicato Parte_1 CP_1 adibito a residenza familiare, riportato in catasto terreni DE detto Comune di San Sebastiano al Vesuvio, al foglio
7 particella 375 are 4.74, frutteto, DEl'estensione di mq. 515 circa ed in comunione legale tra i coniugi continui ad essere utilizzato per il parcheggio DEle autovetture DE nucleo familiare in numero non superiore a quattro (una vettura per ciascun componente), laddove il piccolo manufatto ivi esistente verrà concesso dalle parti in uso gratuito ai figli, e sino al raggiungimento DEl'indipendenza economica di entrambi ed al loro definitivo Per_1 Per_2 allontanamento dalla residenza familiare;
8) I Sigg.ri – ferma l'assegnazione DEl'appartamento (punto n. 2) e l'uso DE giardino (punto n. Pt_1 CP_1
4) si attribuiscono reciprocamente il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili suddetti nel caso in cui ciascuno di essi, comproprietari al 50%, si determinerà ad alienare uno o entrambi i beni. A tal fine le parti convengono che il comproprietario che intende vendere comunichi con raccomandata A/R la propria volontà al comproprietario – prelazionario con specifica indicazione DEle condizioni, DE prezzo (adeguato al mercato immobiliare), DE termine di consegna e DEle modalità di pagamento. Il comproprietario – prelazionario, nel termine di due mesi, dovrà comunicare con raccomandata A/R la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione e nei successivi tre mesi concludere la compravendita. In mancanza di comunicazione ovvero in caso di mancato esercizio DE diritto di prelazione e successiva alienazione a prezzo difforme (inferiore) da quello comunicato il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata e/o irregolare osservanza DE diritto di prelazione convenzionale ivi istituito;
9) I Sigg.ri e dichiarano di avere definito tra loro ogni rapporto a contenuto Parte_1 CP_1 economico avendo proceduto alle reciproche attribuzioni e compensazioni;
nulla avranno, pertanto, a pretendere reciprocamente relativamente ad ogni altro bene, mobile e/o immobile, credito facente capo agli stessi”.
Il Tribunale, dunque, preso atto DEle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza.
3. Tenuto conto DEle conclusioni congiunte presentate e DEl'espressa richiesta DEle parti, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale di e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in RE DE EC (NA) in data 23.03.1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile DE Comune di RE DE EC (atto n. 58, parte II, serie 4 A, anno 1996);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia DE contendere su ogni altra domanda;
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla Cancelleria in copia autentica all'ufficiale DElo stato civile DE Comune di RE DE EC (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento DElo Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione DElo Stato civile);
f) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio DE 08/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6117/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to BARBIERI C.F._1
MARIA;
RICORRENTE
E
, nato il 03/08/1968 in NAPOLI (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MOCERINO ARIANNA
RESISTENTE
con l'intervento DEla
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza trattata in modalità cartolare il
05.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 04.12.2024, chiedeva di pronunciare la Parte_1 separazione da , con il quale aveva contratto in matrimonio il 23.03.1996 in RE CP_1 DE EC. Dall'unione sono nati i figli (22.12.1999) e (03.05.2001). La ricorrente Per_1 Per_2 chiedeva altresì di assegnare la casa coniugale alla stessa e di porre a carico DE resistente la somma di € 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
2. Ritualmente citato, si costituiva ed eccepiva che le parti erano addivenute ad un CP_1 accordo.
3. Le parti, con istanza DE 01.04.2025, depositavano in atti accordo sottoscritto dalle stesse e rinunciavano alla comparizione in udienza, chiedendo altresì l'anticipazione DEl'udienza calendarizzata per il 04.06.2025. Il Giudice, preso atto DEl'intervenuto accordo, disponeva l'anticipazione DEl'udienza al 05.05.2025 prevedendo la sostituzione DEla suddetta udienza mediante il deposito di note scritte. Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti con cui chiedevano che il Tribunale pronunciasse la separazione alle condizioni di cui all'accordo, il
Giudice riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
4. Risulta assicurata la partecipazione DE pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi DEl'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio DE pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante DE suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione DEla rimessione DEla causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato DE processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti. 2 Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione DEla convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione DE matrimonio, contratto in data 23.03.1996 in RE DE EC (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile DE rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
2. Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico le condizioni espresse nei patti e depositate in atti e testualmente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e i quali già vivono separati, Parte_1 CP_1 con obbligo reciproco DE rispetto e DEl'assistenza morale e materiale ordinando l'annotazione DEla sentenza nel
Registro di Stato Civile DE Comune di RE NU (Napoli) ufficio 1 anno 1996, atto n. 58, parte II, serie A;
2) assegnare la casa coniugale sita in San Sebastiano al Vesuvio – via Luca Giordano n. 29, primo piano, composto di tre ani ed accessori, con lastrico solare di pertinenza esclusiva, riportato in catasto fabbricati DE comune di San Sebastiano al Vesuvio al foglio 7, particella 351, sub. 112, piano t-1 categoria A/3 classe 4° vani 6 rendita catastale euro 495,80 con i mobili che l'arredano, in comunione legale tra i coniugi, alla Sig.ra la quale vi abiterà unitamente ai figli sino al raggiungimento DEl'indipendenza economica di Parte_1 entrambi ed al loro definitivo allontanamento dalla residenza familiare;
3) Porre a carico DE aig. ed a favore DEla sig.ra il pagamento di un assegno CP_1 Parte_1 mensili DEl'importo di Euro 350,00 (eurotrecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (nella misura di euro 100,00 mensili) e (nella misura di euro 250,00 mensili)), maggiorenni Per_1 Per_2 ma non indipendenti economicamente;
il sig. concorrerà, altresì, al pagamento, nella misura DE CP_1
50% DEle occorrende spese straordinarie per i figli e intendendosi per spese straordinarie quelle Per_1 Per_2 declinate nel protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Nola ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di
Nola, il cui contenuto è stato reso noto alle parti. Espressamente i Sig.ri si impegnano ed obbligano Parte_2
a concorrere, altresì, nella misura DE 50% ciascuno a sostenere ogni spesa – iscrizione, retta, master, materiale didattico ecc. – relativa ai percorsi universitari già in itinere dei figli e;
Per_1 Per_2
4) Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi i quali sono entrambi economicamente indipendenti;
5) Compensare le spese ed i compensi tra i costituiti difensori i quali rinunciano alla solidarietà professionale;
6) Emettere ogni altro provvedimento DE caso.
- I Sigg.ri e chiedono, altresì, che venga dato atto DEle ulteriori pattuizioni ed Parte_1 CP_1 impegni irrevocabili che con il presente atto assumono e che qui di seguito si riportano:
3 7) I Sigg.ri e convengono che il giardino adiacente l'appartamento su indicato Parte_1 CP_1 adibito a residenza familiare, riportato in catasto terreni DE detto Comune di San Sebastiano al Vesuvio, al foglio
7 particella 375 are 4.74, frutteto, DEl'estensione di mq. 515 circa ed in comunione legale tra i coniugi continui ad essere utilizzato per il parcheggio DEle autovetture DE nucleo familiare in numero non superiore a quattro (una vettura per ciascun componente), laddove il piccolo manufatto ivi esistente verrà concesso dalle parti in uso gratuito ai figli, e sino al raggiungimento DEl'indipendenza economica di entrambi ed al loro definitivo Per_1 Per_2 allontanamento dalla residenza familiare;
8) I Sigg.ri – ferma l'assegnazione DEl'appartamento (punto n. 2) e l'uso DE giardino (punto n. Pt_1 CP_1
4) si attribuiscono reciprocamente il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili suddetti nel caso in cui ciascuno di essi, comproprietari al 50%, si determinerà ad alienare uno o entrambi i beni. A tal fine le parti convengono che il comproprietario che intende vendere comunichi con raccomandata A/R la propria volontà al comproprietario – prelazionario con specifica indicazione DEle condizioni, DE prezzo (adeguato al mercato immobiliare), DE termine di consegna e DEle modalità di pagamento. Il comproprietario – prelazionario, nel termine di due mesi, dovrà comunicare con raccomandata A/R la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione e nei successivi tre mesi concludere la compravendita. In mancanza di comunicazione ovvero in caso di mancato esercizio DE diritto di prelazione e successiva alienazione a prezzo difforme (inferiore) da quello comunicato il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata e/o irregolare osservanza DE diritto di prelazione convenzionale ivi istituito;
9) I Sigg.ri e dichiarano di avere definito tra loro ogni rapporto a contenuto Parte_1 CP_1 economico avendo proceduto alle reciproche attribuzioni e compensazioni;
nulla avranno, pertanto, a pretendere reciprocamente relativamente ad ogni altro bene, mobile e/o immobile, credito facente capo agli stessi”.
Il Tribunale, dunque, preso atto DEle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza.
3. Tenuto conto DEle conclusioni congiunte presentate e DEl'espressa richiesta DEle parti, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale di e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in RE DE EC (NA) in data 23.03.1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile DE Comune di RE DE EC (atto n. 58, parte II, serie 4 A, anno 1996);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia DE contendere su ogni altra domanda;
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla Cancelleria in copia autentica all'ufficiale DElo stato civile DE Comune di RE DE EC (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento DElo Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione DElo Stato civile);
f) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio DE 08/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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