CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6174 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile udienza del 28/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 2645/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 28.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa al posto della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2645/2022 R.G ad oggetto: morte
T R A
, nata a [...] il [...], c.f. , in proprio (quale coniuge Controparte_1 C.F._1 del de cuius) e quale esercente la patria potestà sulla minore (figlia del de cuius), nata a Persona_1
Napoli il 26.6.2009;
(figlia del de cuius), nata a [...] il [...], c.f. ; CP_2 C.F._2
(figlio del de cuius), nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_3 C.F._3
(padre del de cuius), nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_3 C.F._4
(madre del de cuius), nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_4 C.F._5
(sorella del de cuius), nata a [...] il [...], c.f. ; Persona_1 C.F._6
tutti nella qualità di eredi di , nato a [...], il [...] ed ivi deceduto il Persona_2
9.4.2015, elett.te domiciliati in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio dell'avv. Alessandro Di Dato (c.f. ) che li rappr.ta e difende, giusto mandato telematico in uno C.F._7 all'atto di citazione in appello (fax 081.0605959 - pec: ; appellanti Email_1
C O N T R O
1 , C.F. , con sede in Trento, viale A. Olivetti n. 18 - in proprio e Controparte_5 P.IVA_1 rappr l'Italia ex art. 25 D. Lgs 209/2005 di Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. entrambe rappresentate e difese
[...] P.IVA_2 sgiuntamente dall'Avv. Luigi Matteo (C.F. - fax 06.3236009 - pec: C.F._8
e dall'Avv. Giancarlo Silvestri (C.F. – fax Email_2 C.F._9
ed elettivamen studio Email_3 dell'Avv. Nicola Vella in Napoli, via Caserta al Bravo, 118, (come da procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado); appellata
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 9848/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 06.12.2021;
CONCLUSIONI
Come da note depositate in udienza.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto ritualmente notificato gli odierni appellanti convenivano in giudizio la , in Controparte_5 proprio e quale l.r.p.t. per l'Italia della esponendo che, in data 8.4.2015, alle Controparte_6 ore 22:30 circa, percorreva la via Caracciolo, in Napoli, alla guida della moto Augusta Persona_2
Brutale tg.CX55603, di sua proprietà, allorquando, nel ripartire dalla posizione di fermata al semaforo rosso, con direzione Piazza Vittoria, giunto all'altezza del civico 12/A, in corrispondenza del
[...]
veniva impattato dal veicolo SM For Two tg.EV612XE, di proprietà della convenuta Parte_1
ed assicurata per la RCA dalla , che, nel fuoriuscire in retromarcia Controparte_5 Controparte_7 dalla posizione di sosta a pettine sul lato sinistro della carreggiata, urtava con la parte posteriore destra la fiancata sinistra della moto;
a causa dell'urto, il perdeva il controllo del motoveicolo finendo Per_1 contro una autovettura AU A1 che, nel frattempo, si trovava sul lato sinistro della carreggiata. In conseguenza del sinistro la moto rimaneva gravemente danneggiata, mentre il riportava Per_1 lesioni gravissime che ne causavano, alle ore 6:20 del giorno seguente, il decesso. Il procedimento penale celebratosi in ragione della fattispecie di reato in tal guisa prodottasi, che vedeva indagati sia il conducente della SM che quello della AU, si concludeva con un provvedimento di archiviazione. Tanto premesso, ritenuto che il sinistro derivasse dall'esclusiva responsabilità del conducente la vettura SM For Two, precisavano di aver subito sia un danno jure proprio, che un danno jure hereditatis, dei quali chiedevano di essere risarciti, formulando le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al proprietario del veicolo SM For two tg. EV612XE a causa del quale è deceduto il Sig. Persona_2
2) in subordine al punto n°1 e nel caso dall'istruttoria dovesse emergere una responsabilità solidale tra il conducente del veicolo smart e il conducente del veicolo AU A1, accertare e dichiarare la responsabilità in solido degli stessi e dei rispettivi proprietari nella causazione del sinistro e per l'effetto del punto n°1 o del punto n°2;
3) condannare in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo, Rappr. gestione sinistri Controparte_7 per l'Italia c/o e in pers. del legale rapp.te p.t, quale proprietaria dei veicoli, Controparte_5 Controparte_5 al pagamento in favore degli attori di tutti i danni, morali, patrimoniali e non, diretti e indiretti, sofferti a causa del decesso del Sig. Persona_2
4) condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori del danno “catastrofale” sofferti;
2 5) condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori dei danni riportati dalla motocicletta di proprietà del de cuius;
6) Il tutto oltre rivalutazione monetaria – ove dovuta - ed interessi legali dal giorno del sinistro al saldo”; con vittoria di spese, con attribuzione”.
Si costituiva la la quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di Controparte_5 citazione per mancata quantificazione della domanda, l'errata dichiarazione del valore della controversia
- che non poteva ritenersi, come affermato dagli attori “indeterminato”, l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, l'incompetenza per valore del Tribunale, nonché l'infondatezza, nel merito, della pretesa, anche con riferimento al quantum debeatur. Dopo l'istruttoria, compendiatasi nell'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio risarcitorio proposto dal trasportato sulla moto del de cuius e della perizia redatta dal consulente nominato dalla Procura, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 18.7.21, con termini di legge per il deposito di memorie e repliche.
Con sentenza n.9848/2021 del 06.12.2021 il Tribunale di Napoli così statuiva: “condanna la convenuta
al pagamento, in favore degli attori, per le causali di cui in motivazione, delle seguenti somme: per Controparte_5 il danno jure hereditatis: - in favore di , €.3.000,00, oltre interessi calcolati come in motivazione;
- in Controparte_1 favore di e €.2.000,00 (oltre interessi calcolati come in motivazione) ciascuno;
per Controparte_3 CP_2 Per_1 il danno jure proprio: - in favore di , e di ciascuno dei genitori e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 la somma di €.50.500,00, oltre interessi calcolati come in motivazione;
in favore di ciascuno dei figli Controparte_3
e la somma di €.75.000,00, oltre interessi calcolati come in motivazione;
in favore della sorella CP_2 Per_1 la somma di €.7.000,00, oltre interessi calcolati come in motivazione;
per il danno al veicolo: - in Persona_1 favore di , €.900,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente decisione al soddisfo;
- in favore di Controparte_1
e €.600,00 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla presente decisione al Controparte_3 CP_2 Per_1 soddisfo;
condanna altresì la al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che, compensate Controparte_5 per la metà, si liquidano per la restante parte in €.7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito avv. Davide Vernillo per dichiarato anticipo”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto del 06.06.2022 , (figlio del de cuius) e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(padre del de cuius), e nella qualità di eredi Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 di , citavano in giudizio chiedendo la riforma della sentenza Persona_2 Controparte_5 suddetta alla stregua di 4 motivi di gravame oggetto di successiva disamina.
La prima udienza di comparizione delle parti veniva differita al 18.11.2022, all'esito della quale si rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Rinviata più volte d'ufficio per i medesimi incombenti in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 28.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 6.6.2022 a fronte della sentenza n.9848/2021, pubblicata il 06.12.2021, il cui termine di cui all'art 327 cpc per proporre l'appello de quo cadeva il 06.06.2022.
Con riferimento all'esame nel merito dei
3 MOTIVI DI APPELLO
Meritano di essere trattati congiuntamente il primo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale introdotto dall'appellata finalizzato ad escludere qualsivoglia responsabilità a carico dell'autoveicolo SM For two tg. EV612XE laddove: col primo rubricato “errata interpretazione dei fatti di causa che portavano il giudice di primo grado a ritenere che la vittima del sinistro contribuiva nella misura del 70% al verificarsi dello stesso”. Deducono che la sentenza è affetta da errata interpretazione dei fatti e delle norme di diritto ivi richiamate, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che la vittima del sinistro contribuiva nella misura del 70% al verificarsi dello stesso. A sostegno della modifica richiesta, rappresenta che il Giudice di prime cure non teneva conto di plurime circostanze fattuali che provavano l'esclusiva responsabilità o quanto meno una elevata percentuale di responsabilità, in capo alla conducente della SM, di proprietà ed assicurata, con le società convenute in giudizio. Circa il presunto superamento del limite massimo di velocità della motocicletta guidata da
[...]
, il consulente nominato dalla Procura, pur deducendo incidenter tantum che la moto guidata dal Per_2 viaggiava oltre il limite di velocità di 30 Km/h previsto nel tratto di strada dove avveniva Per_1
l'incidente, nulla relazionava ed indicava in merito all'effettiva velocità della moto, non effettuando simulazioni volte ad ipotizzare, con elevato grado di probabilità, detta velocità. L'unico soggetto che riferiva sulla presunta velocità di crociera della motocicletta era solo il teste
[...] he sosteneva che detta moto viaggiava a 60 Km/h; tuttavia lo stesso Giudice, aveva ritenuto Tes_1 che “…quand'anche abbia assistito al sinistro il teste non ne ha quindi avuto una percezione corretta, ovvero non ne ha comunque serbato un ricordo sufficientemente dettagliato”. Il consulente nominato dalla Procura non quantificava la velocità di impatto riferendo che essa sicuramente era superiore al limite di 30 km/h, pur se non veniva appurato se la velocità effettiva era anche di soli 31 km/h o di 50 Km/h o altro, ragion per cui la stessa non poteva essere considerata quale motivo di addebito di colpa al danneggiato. Si aggiunga che l'autovettura tipo SM For Two ha dimensioni, particolarmente ridotte, essendo lunga appena 2,7 metri, ragion per cui non è visibile se parcheggiata in adiacenza anche solo ad una berlina di normali dimensioni (in media lunga 4,3 metri); quindi per il conducente della moto investita ed in movimento, la SM era quanto meno anche difficilmente individuabile e visibile durante la manovra in retromarcia, che era repentina ed imprevedibile e non segnalata. Tanto più che il conducente della SM avrebbe dovuto prestare una attenzione maggiore operando in retromarcia, con una visione compromessa dovuta alle ridotte dimensioni dell'autovettura.
Il motivo è infondato. Invero, il Giudicante ha quantificato il contributo causale del motoveicolo condotto da Per_2 in ragione del 70% tenuto conto:
[...]
a) delle dichiarazioni del teste he la indicava come superiore a 60 km/h; Testimone_1
b) dell'esito della CTU della Procura, secondo cui il motoveicolo viaggiava ad una velocità superiore ai 30 km/h quale limite di velocità vigente in quel tratto di strada;
- dalle conclusioni del CTP della Lease Plan spa, il quale riferisce una velocità superiore ai 60 Km/h ed una velocità inferiore della SMART come desumibile: a) dall' analisi del corpo urtante e
4 antagonista: Nel caso in esame secondo il CT del PM il corpo urtante risulta costituito dal codone del motociclo (fianchetto sottosella), al momento in assetto di marcia, mentre il corpo antagonista risulta costituito dal parafango posteriore destro della vettura SM in retromarcia;
- b) dall'energia cinetica del motociclo: Orbene, è indubbio che il motociclo (vista l'elevata velocità) era caricato di considerevole energia cinetica (Ec = ½ m v²) che ad una velocità per difetto di 60 km/h può ritenersi non inferiore ai 40.000 joule;
- c) dalla forza viva della SM: Di contro volendo ipotizzare la manovra di immissione in retromarcia della SM può considerarsi una forza viva in circa 4000 joule. Quanto al teste al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il Giudicante non Testimone_1 lo ha ritenuto completamente inattendibile ma soltanto che lo stesso (quanto alla posizione del motoveicolo al momento dell'impatto con l'autovettura AU: se era ancora in equilibrio o meno) non ha avuto una percezione corretta dell'incidente, ovvero non ne ha comunque serbato un ricordo sufficientemente dettagliato. Non di meno, la velocità non moderata del motoveicolo è desunta dal Tribunale anche dalle dichiarazioni del teste e considerati i danni subiti dal motociclo condotto dal per come Tes_2 Per_1 dettagliatamente descritti nella consulenza tecnica svolta in sede penale, (…) sia in relazione a quelli derivanti dall'urto diretto contro la SM (consistiti nella separazione della targa posteriore, nel danneggiamento del portatarga, nell'arretramento della sella conducente e nella deformazione della bielletta che vincola elasticamente la coda del motociclo alla restante parte del telaio), sia a quelli derivanti dall'urto contro la AU (che causava la quasi completa rimozione del proiettore anteriore e l'arretramento degli steli della forcella, in particolare di quello destro, che a sua volta causava anche la compressione del radiatore e del telaio). Il consulente rilevava anche la presenza di tracce da abrasione su asfalto su tutti i componenti più sporgenti dalla sagoma della fiancata destra del motociclo (estremità inferiore della forcella, riparo del radiatore, punto di ancoraggio del telaio al motore, semimanubrio destro, leva freno posteriore e leva cambio) (cfr. pag. 8 e 9 sentenza). Secondo il Tribunale: La condotta del appare vieppiù censurabile, ove si consideri che questi viaggiava in Per_1 prossimità del margine sinistro della carreggiata, a distanza assai ridotta dai veicoli che sostavano nell'area di parcheggio, delimitata dalle apposite strisce blu, ivi presente. Il sinistro si verificava, quindi, a causa della violazione, da parte della vittima, sia dell'art.142 comma 1 C.d.S., ma anche dell'art.148 C.d.S. (…) appare verosimile che il fosse impegnato in una manovra di sorpasso, che Per_1 effettuava in condizione di oggettivo pericolo, rasentando i veicoli in sosta. In ogni caso, anche a voler escludere che la moto stesse sorpassando un altro veicolo, la condotta della vittima risulterebbe allora contraria all'art.143 comma 5 C.d.S. che impone, sulle strade a due o più corsie per senso di marcia, di circolare sulla corsia libera più a destra.”(cfr. pag. 11 sentenza). Per le ragioni sopra evidenziate e considerato i rilievi della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi di causa nella quasi immediatezza del sinistro e gli accertamenti compiuti dal CTU della Procura presso il Tribunale di Napoli merita il rigetto l'appello incidentale finalizzato ad escludere qualsivoglia responsabilità nel sinistro dell'autoveicolo SM For Two. Ne segue che il Tribunale ha esattamente individuato una pluralità di condotte poste in essere da tali da quantificare nel 70% il contributo causale del danneggiato alla verificazione Persona_2 dell'evento.
Col secondo motivo Rubricato “sulla errata quantificazione del quantum debeatur nella sentenza appellata” deducono che quanto liquidato nella sentenza gravata dovrà essere del riformato e riformulato a seguito della nuova individuazione della percentuale di responsabilità, ed in subordine di corresponsabilità, in 5 accoglimento del primo motivo di gravame, oltre che a seguito del riconoscimento di importi dovuti per i titoli richiesti e non riconosciuti con la sentenza gravata, (in particolare danno iure hereditatis (primo profilo) che iure proprio (secondo profilo).
L'appellante deduce che il Giudice aveva rigettato la richiesta risarcitoria formulata per il danno biologico terminale con necessità di riformare la sentenza laddove affermava: “nel caso di specie, risulta dagli atti che, tra il sinistro ed il decesso, è decorso un intervallo temporale di circa otto ore, onde nulla può riconoscersi a titolo di danno biologico terminale”. Evidenzia che trattavasi di un lasso di tempo estremamente apprezzabile durante il quale il de cuius era cosciente di essere vicino alla morte tant'è che lo riferiva, ripetutamente, alla moglie che sopraggiungeva sul luogo del sinistro e lo accompagnava in autoambulanza da un nosocomio all'altro. Sussistono gli estremi di un danno biologico terminale e di un danno morale soggettivo (danno catastrofale) sicuramente trasmissibili jure hereditatis.
Il motivo è infondato quanto al primo profilo.
Invero, secondo la Suprema Corte in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene, nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350). Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Cass. 23/10/2018 n. 26727). In sintesi la Suprema Corte ha ritenuto che la persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente;
ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (Cassazione civile sez. VI ord. - 06/10/2020, n. 21508 e Cass. 05/07/2019, n. 18056).
6 Tale ultimo tipo di pregiudizio si caratterizza per l'intensità della sofferenza interiore e per il dramma esistenziale che accompagna la consapevolezza della fine imminente della propria esistenza. La sua liquidazione non ha criteri prestabiliti ma è soggetto al criterio equitativo puro.
Quanto al secondo profilo danno patito jure proprio, la sentenza viene appellata in quanto non si è compreso quale criterio sia stato applicato nella liquidazione dei seguenti importi: “…in favore di , e di ciascuno dei genitori Controparte_1 [...]
e la somma di €.50.500,00, oltre interessi calcolati come in CP_3 Controparte_4 motivazione;
in favore di ciascuno dei figli , e la somma di Controparte_3 CP_2 Per_1
€.75.000,00, oltre interessi calcolati come in motivazione;
in favore della sorella la Persona_1 somma di €.7.000,00, oltre interessi calcolati come in motivazione”. Difatti il 30% dell'importo di € 141.075,00, richiesti per la sig.ra sorella del Sig. Persona_1
avrebbe dovuto essere € 42.322,50 e non € 7.000,00 come liquidati, con una Persona_2 differenza di ben € 35.322,50. Ancora, il 30% di € 263.340,00, richiesti per ciascuno dei genitori del defunto, avrebbe dovuto essere € 79.002,00, e non € 50.500,00 come liquidati, con una differenza di € 28.502,00. Quindi il 30% di € 310.365,00, richiesti per ciascuno dei figli del defunto, avrebbe dovuto essere € 93.109,50, e non € 75.000,00 come liquidati, con una differenza di € 18.109,50. Infine, il 30% di € 300.960,00, richiesti per la vedova, avrebbe dovuto essere € 90.288,00, e non € 50.500,00 come liquidati, con una differenza di € 39.788,00. Ciò posto, seppure la Corte di Appello volesse confermare le percentuali di responsabilità di cui alla sentenza di primo grado, comunque dovrebbe condannare i convenuti in solido al pagamento delle predette differenze in favore dei singoli come individuati ed ovvero: - in favore della sig.ra
[...]
sorella del € 35.322,50. - In favore di ciascuno dei genitori € 28.502,00. - In favore di Per_1 Per_1 ciascuno dei figli del defunto € 18.109,50. - In favore della vedova € 39.788,00.
Il motivo in parte qua è fondato. Invero, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma il danno liquidabile a titolo di danno parentale è il seguente: 1) per : Controparte_1
(Metodo del Tribunale di Roma) QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare) Il congiunto ha 35 anni, è coniuge della vittima ed era convivente. La vittima aveva 37 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare non sono presenti né altri conviventi del congiunto né altri familiari fino al 2° grado di parentela. SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2025 Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 3,5
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
7 Punti totali riconosciuti 34 IMPORTO del RISARCIMENTO € 392.672,80. In ragione del concorso causale del danneggiato il 30% di € 392.672,80 è pari ad € 117.801,84.
2) Per i figli: (di anni 15 al momento del sinistro), (di anni 12), (di CP_2 CP_3 Per_1 anni 6 il danno liquidabile è di € 381.123,60 secondo il seguente schema di calcolo: Il congiunto ha 15 anni, ha 12 anni, ha 6 anni;
è figlio della vittima ed era convivente. La vittima aveva 37 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela. SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2025 Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4,5
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 30 IMPORTO del RISARCIMENTO € 346.476,00 In ragione del concorso causale del danneggiato il 30% di € 346.476,00 è pari ad € 103.942,80.
3) Per i genitori: (anni 61 la madre e 68 il padre) non erano conviventi. La vittima aveva 37 anni al momento del decesso. Il congiunto ha rispettivamente 61 anni e 68 anni, è genitore della vittima e non era convivente. La vittima aveva 37 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela. SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2025 Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del genitore 2
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti totali riconosciuti 25,5 IMPORTO del RISARCIMENTO € 294.504,60 In ragione del concorso causale del danneggiato il 30% di € 294.504,60 è pari ad € 88.351,38 per ciascuno.
4) In favore della sorella Il congiunto ha 40 anni (al momento del sinistro), è sorella della vittima e non era convivente. La vittima aveva 37 anni.
8 Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela. SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2025 Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 3,5
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti totali riconosciuti 14 IMPORTO del RISARCIMENTO € 161.688,80
il danno liquidabile in ragione del 30% di € 161.688,80 è pari ad € 48.506,64.
Occorre precisare che gli importi sopra indicati sono stati calcolati all'attualità. Orbene, parte appellata ha dichiarato che gli importi liquidati in primo grado all'esito del giudizio innanzi al Tribunale (data pubblicazione sentenza 06/12/21) sono stati corrisposti come segue:
€ 55.685.00 alla sig.ra , Controparte_1
€ 78.875,00 al sig. , € 78.875,00 alla sig.ra , € 78.875,00 alla Controparte_3 CP_2 sig.ra Persona_1
€ 51.500,00 al sig. , ed € 51.500,00 alla sig.ra Controparte_3 Controparte_4
€ 7.137,00 alla sig.ra Persona_1
Onde poter sottrarre le somme corrisposte dall'importo dovuto, occorre rendere omogenei gli importi sopra indicati. Secondo la Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, n.1637 “la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire, "simulare" il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata. È dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto. Questo è il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, pertanto, nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
9 (c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Ciò posto ne segue che: A) a spetta: Controparte_1
- Importo liquidato all'attualità da al momento del sinistro: € 117.801,84 Parte_2
Importo da Devalutare: € 117.801,84 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Aprile 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Aprile 2015: 107,1 Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,824 Totale Devalutazione: € 20.765,73 Importo Devalutato: € 97.036,11
- acconto di € 55.685,00 pagato dicembre del 2021 che devalutato al momento del sinistro diventa : € 48.718,29; sottraendo i due importi= € 97.036,11 – € 48.718,29 = € 48.317,82;
- occorre ora maggiorare tale importo con gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 48.317,82 Data Iniziale: 08/04/2015 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2015 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 107,1 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 10.340,01 Capitale Rivalutato: € 58.657,83 Totale Colonna Giorni: 3859 Totale Interessi: € 6.914,64 Rivalutazione + Interessi: € 17.254,65 Capitale Rivalutato + Interessi: € 65.572,47
b) A ciascuno dei figli del de cuius: 10 Importo liquidato all'attualità da al momento del sinistro: € 103.942,80 Parte_2
Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Aprile 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Aprile 2015: 107,1 Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,824 Totale Devalutazione: € 18.322,70 Importo Devalutato: € 85.620,10 acconto pagato nel dicembre del 2021=€ 78.875,00 che devalutato al momento del sinistro diventa= € 64.971,17 sottraendo i due importi= : € 85.620,10 - € 64.971,17= € 20.648,83
occorre ora maggiorare tale importo con gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 20.648,83 Data Iniziale: 08/04/2015 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2015 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 107,1 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 4.418,85 Capitale Rivalutato: € 25.067,68
Totale Colonna Giorni: 3859 Totale Interessi: € 2.954,99 Rivalutazione + Interessi: € 7.373,84 Capitale Rivalutato + Interessi: € 28.022,67
c) a ciascuno dei genitori del de cuius: Importo liquidato all'attualità da Devalutare al momento del sinistro : € 88.351,38 Importo da Devalutare: € 88.351,38 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Aprile 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Aprile 2015: 107,1 Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,824
11 Totale Devalutazione: € 15.574,30 Importo Devalutato: € 72.777,08 acconto di € 51.500 pagato dicembre del 2021 da devalutare al momento del sinistro: Importo Devalutato: € 42.421,75 sottraendo i due importi= € 72.777,08- € 42.421,75 = € 30.355,33 occorre ora maggiorare tale importo con gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 30.355,33 Data Iniziale: 08/04/2015 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2015 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 107,1 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 6.496,04 Capitale Rivalutato: € 36.851,37 Totale Colonna Giorni: 3859 Totale Interessi: € 4.344,08 Rivalutazione + Interessi: € 10.840,12 Capitale Rivalutato + Interessi: € 41.195,45
d) Alla sorella del de cuius: Importo liquidato all'attualità da Devalutare al momento del sinistro: € 48.596,64 Importo da Devalutare: € 48.596,64 Dal mese di: Ottobre 2025
Al mese di: Aprile 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Aprile 2015: 107,1 Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,824 Totale Devalutazione: € 8.566,46 Importo Devalutato: € 40.030,18 acconto di € 7.000 pagato dicembre del 2021 da devalutare al momento del sinistro: Importo Devalutato: € 5.766,06
sottraendo i due importi= € 40.030,18 - € 5.766,06 = € 34.264,12 occorre ora maggiorare tale importo con gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 34.264,12 Data Iniziale: 08/04/2015
12 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2015 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 107,1 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 7.332,52 Capitale Rivalutato: € 41.596,64 Totale Colonna Giorni: 3859 Totale Interessi: € 4.903,42 Rivalutazione + Interessi: € 12.235,94 Capitale Rivalutato + Interessi: € 46.500,06
Concludendo ne segue che:
1) ha diritto di ricevere l'ulteriore importo di € 65.572,47 oltre interessi legali dalla Controparte_1 pronuncia della sentenza di primo grado al saldo;
2) ciascuno dei tre figli del de cuius ha diritto di ricevere l'ulteriore importo di € 28.022,67 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza di primo grado al saldo;
3) ciascuno dei genitori del de cuius ha diritto di ricevere l'ulteriore importo di € 41.195,45 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza di primo grado al saldo;
4) la sorella del de cuius ha diritto di ricevere l'ulteriore importo di € 46.500,06 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza di primo grado al saldo.
Col terzo motivo Rubricato “sui danni alla moto” si censura che il giudice di prime cure liquidava l'importo complessivo a titolo di risarcimento per i danni alla moto pari ad € 2.700,00, ovvero il 30% di quanto quantificato, pari ad € 9.000,00, ripartendolo per € 900,00 in favore del coniuge del de cuius ed € 600,00 ciascuno per i tre figli e Controparte_3 CP_2 Per_1
Deduce che, con l'eventuale accoglimento del primo motivo di gravame, ed il riconoscimento del 100% di responsabilità in capo alle convenute, a modifica della sentenza di primo grado gravata sul punto, andrà riconosciuto agli eredi la differenza tra l'importo di € 9.000,00 quale danno quantificato come riportato dalla motocicletta del de cuius ed € 2.700,00, come riconosciuto agli eredi, con una differenza di
€ 6.300,00 da ripartirsi riconoscendo, quanto ad 1/3, pari ad € 2.100,00, al coniuge superstite, ed € 4.200,00 da dividersi tra i 3 figli con il riconoscimento dell'importo di € 1.400,00 ciascuno, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal momento del sinistro all'effettivo soddisfo. Il motivo è assorbito.
Col quarto motivo rubricato “somme già rivalutate” si impugna la parte della sentenza di primo grado dove si legge “Tutte le somme suddette - ivi comprese quelle liquidate per il danno jure successionis - sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del 13 sinistro (devalutate in base agli indici Istat) e via via rivalutate anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo”. L'appellante precisa che nel momento in cui il giudice di primo grado liquidava gli importi di cui alla sentenza gravata, indicandoli come già rivalutati, doveva gioco forza indicare i calcoli effettuati per giungere alle singole voci di danno onde consentire il dovuto controllo. Non avendovi provveduto, in riforma della sentenza gravata sul punto, si chiede riconoscersi che, sulle somme come saranno correttamente quantificate dalla Corte di Appello, venga disposta l'applicazione della rivalutazione e degli interessi legali maturati dal momento del sinistro all'effettivo soddisfo e di tanto si chiede idonea declaratoria. Il motivo risulta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate in favore dell' appellante in applicazione del DM 147/23 e tenuto conto della pluralità di parti aventi identica situazione processuale come segue: € 35.792,13 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv.to Alessandro Di Dato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 9848/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 06.12.2021 così provvede: a) accoglie il gravame e per l'effetto condanna la in persona del l.r.p.t. a Controparte_5 corrispondere a titolo di danno patito iure proprio (quale coniuge de de cuius) Controparte_1 la somma di € 65.572,47 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza di primo grado al saldo;
a quale esercente la patria potestà sulla minore la somma di Controparte_1 Persona_1
€ 28.022,67 oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
in favore dei figli e la somma di € 28.022,67 ciascuno oltre Persona_1 Controparte_3 interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
in favore di (nato a [...] il [...]) (madre del de Controparte_3 Controparte_4 cuius) la somma di € 41.195,45 per ciascuno di essi oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
in favore di (nata a [...] il [...]) la somma di € 46.500,06 oltre Persona_1 interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna la in persona del l.r.p.t. a rifondere le spese di lite che liquida in Controparte_5 favore degli appellanti (tenuto conto della pluralità di parti difese in € 35.792,13 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv.to Alessandro Di Dato;
d) pone a carico della in persona del l.r.p.t. il raddoppio del contributo Controparte_5 unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
14
VIII sezione civile udienza del 28/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 2645/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 28.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa al posto della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2645/2022 R.G ad oggetto: morte
T R A
, nata a [...] il [...], c.f. , in proprio (quale coniuge Controparte_1 C.F._1 del de cuius) e quale esercente la patria potestà sulla minore (figlia del de cuius), nata a Persona_1
Napoli il 26.6.2009;
(figlia del de cuius), nata a [...] il [...], c.f. ; CP_2 C.F._2
(figlio del de cuius), nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_3 C.F._3
(padre del de cuius), nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_3 C.F._4
(madre del de cuius), nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_4 C.F._5
(sorella del de cuius), nata a [...] il [...], c.f. ; Persona_1 C.F._6
tutti nella qualità di eredi di , nato a [...], il [...] ed ivi deceduto il Persona_2
9.4.2015, elett.te domiciliati in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio dell'avv. Alessandro Di Dato (c.f. ) che li rappr.ta e difende, giusto mandato telematico in uno C.F._7 all'atto di citazione in appello (fax 081.0605959 - pec: ; appellanti Email_1
C O N T R O
1 , C.F. , con sede in Trento, viale A. Olivetti n. 18 - in proprio e Controparte_5 P.IVA_1 rappr l'Italia ex art. 25 D. Lgs 209/2005 di Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. entrambe rappresentate e difese
[...] P.IVA_2 sgiuntamente dall'Avv. Luigi Matteo (C.F. - fax 06.3236009 - pec: C.F._8
e dall'Avv. Giancarlo Silvestri (C.F. – fax Email_2 C.F._9
ed elettivamen studio Email_3 dell'Avv. Nicola Vella in Napoli, via Caserta al Bravo, 118, (come da procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado); appellata
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 9848/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 06.12.2021;
CONCLUSIONI
Come da note depositate in udienza.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto ritualmente notificato gli odierni appellanti convenivano in giudizio la , in Controparte_5 proprio e quale l.r.p.t. per l'Italia della esponendo che, in data 8.4.2015, alle Controparte_6 ore 22:30 circa, percorreva la via Caracciolo, in Napoli, alla guida della moto Augusta Persona_2
Brutale tg.CX55603, di sua proprietà, allorquando, nel ripartire dalla posizione di fermata al semaforo rosso, con direzione Piazza Vittoria, giunto all'altezza del civico 12/A, in corrispondenza del
[...]
veniva impattato dal veicolo SM For Two tg.EV612XE, di proprietà della convenuta Parte_1
ed assicurata per la RCA dalla , che, nel fuoriuscire in retromarcia Controparte_5 Controparte_7 dalla posizione di sosta a pettine sul lato sinistro della carreggiata, urtava con la parte posteriore destra la fiancata sinistra della moto;
a causa dell'urto, il perdeva il controllo del motoveicolo finendo Per_1 contro una autovettura AU A1 che, nel frattempo, si trovava sul lato sinistro della carreggiata. In conseguenza del sinistro la moto rimaneva gravemente danneggiata, mentre il riportava Per_1 lesioni gravissime che ne causavano, alle ore 6:20 del giorno seguente, il decesso. Il procedimento penale celebratosi in ragione della fattispecie di reato in tal guisa prodottasi, che vedeva indagati sia il conducente della SM che quello della AU, si concludeva con un provvedimento di archiviazione. Tanto premesso, ritenuto che il sinistro derivasse dall'esclusiva responsabilità del conducente la vettura SM For Two, precisavano di aver subito sia un danno jure proprio, che un danno jure hereditatis, dei quali chiedevano di essere risarciti, formulando le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al proprietario del veicolo SM For two tg. EV612XE a causa del quale è deceduto il Sig. Persona_2
2) in subordine al punto n°1 e nel caso dall'istruttoria dovesse emergere una responsabilità solidale tra il conducente del veicolo smart e il conducente del veicolo AU A1, accertare e dichiarare la responsabilità in solido degli stessi e dei rispettivi proprietari nella causazione del sinistro e per l'effetto del punto n°1 o del punto n°2;
3) condannare in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo, Rappr. gestione sinistri Controparte_7 per l'Italia c/o e in pers. del legale rapp.te p.t, quale proprietaria dei veicoli, Controparte_5 Controparte_5 al pagamento in favore degli attori di tutti i danni, morali, patrimoniali e non, diretti e indiretti, sofferti a causa del decesso del Sig. Persona_2
4) condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori del danno “catastrofale” sofferti;
2 5) condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori dei danni riportati dalla motocicletta di proprietà del de cuius;
6) Il tutto oltre rivalutazione monetaria – ove dovuta - ed interessi legali dal giorno del sinistro al saldo”; con vittoria di spese, con attribuzione”.
Si costituiva la la quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di Controparte_5 citazione per mancata quantificazione della domanda, l'errata dichiarazione del valore della controversia
- che non poteva ritenersi, come affermato dagli attori “indeterminato”, l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, l'incompetenza per valore del Tribunale, nonché l'infondatezza, nel merito, della pretesa, anche con riferimento al quantum debeatur. Dopo l'istruttoria, compendiatasi nell'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio risarcitorio proposto dal trasportato sulla moto del de cuius e della perizia redatta dal consulente nominato dalla Procura, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 18.7.21, con termini di legge per il deposito di memorie e repliche.
Con sentenza n.9848/2021 del 06.12.2021 il Tribunale di Napoli così statuiva: “condanna la convenuta
al pagamento, in favore degli attori, per le causali di cui in motivazione, delle seguenti somme: per Controparte_5 il danno jure hereditatis: - in favore di , €.3.000,00, oltre interessi calcolati come in motivazione;
- in Controparte_1 favore di e €.2.000,00 (oltre interessi calcolati come in motivazione) ciascuno;
per Controparte_3 CP_2 Per_1 il danno jure proprio: - in favore di , e di ciascuno dei genitori e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 la somma di €.50.500,00, oltre interessi calcolati come in motivazione;
in favore di ciascuno dei figli Controparte_3
e la somma di €.75.000,00, oltre interessi calcolati come in motivazione;
in favore della sorella CP_2 Per_1 la somma di €.7.000,00, oltre interessi calcolati come in motivazione;
per il danno al veicolo: - in Persona_1 favore di , €.900,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente decisione al soddisfo;
- in favore di Controparte_1
e €.600,00 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla presente decisione al Controparte_3 CP_2 Per_1 soddisfo;
condanna altresì la al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che, compensate Controparte_5 per la metà, si liquidano per la restante parte in €.7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito avv. Davide Vernillo per dichiarato anticipo”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto del 06.06.2022 , (figlio del de cuius) e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(padre del de cuius), e nella qualità di eredi Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 di , citavano in giudizio chiedendo la riforma della sentenza Persona_2 Controparte_5 suddetta alla stregua di 4 motivi di gravame oggetto di successiva disamina.
La prima udienza di comparizione delle parti veniva differita al 18.11.2022, all'esito della quale si rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Rinviata più volte d'ufficio per i medesimi incombenti in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 28.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 6.6.2022 a fronte della sentenza n.9848/2021, pubblicata il 06.12.2021, il cui termine di cui all'art 327 cpc per proporre l'appello de quo cadeva il 06.06.2022.
Con riferimento all'esame nel merito dei
3 MOTIVI DI APPELLO
Meritano di essere trattati congiuntamente il primo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale introdotto dall'appellata finalizzato ad escludere qualsivoglia responsabilità a carico dell'autoveicolo SM For two tg. EV612XE laddove: col primo rubricato “errata interpretazione dei fatti di causa che portavano il giudice di primo grado a ritenere che la vittima del sinistro contribuiva nella misura del 70% al verificarsi dello stesso”. Deducono che la sentenza è affetta da errata interpretazione dei fatti e delle norme di diritto ivi richiamate, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che la vittima del sinistro contribuiva nella misura del 70% al verificarsi dello stesso. A sostegno della modifica richiesta, rappresenta che il Giudice di prime cure non teneva conto di plurime circostanze fattuali che provavano l'esclusiva responsabilità o quanto meno una elevata percentuale di responsabilità, in capo alla conducente della SM, di proprietà ed assicurata, con le società convenute in giudizio. Circa il presunto superamento del limite massimo di velocità della motocicletta guidata da
[...]
, il consulente nominato dalla Procura, pur deducendo incidenter tantum che la moto guidata dal Per_2 viaggiava oltre il limite di velocità di 30 Km/h previsto nel tratto di strada dove avveniva Per_1
l'incidente, nulla relazionava ed indicava in merito all'effettiva velocità della moto, non effettuando simulazioni volte ad ipotizzare, con elevato grado di probabilità, detta velocità. L'unico soggetto che riferiva sulla presunta velocità di crociera della motocicletta era solo il teste
[...] he sosteneva che detta moto viaggiava a 60 Km/h; tuttavia lo stesso Giudice, aveva ritenuto Tes_1 che “…quand'anche abbia assistito al sinistro il teste non ne ha quindi avuto una percezione corretta, ovvero non ne ha comunque serbato un ricordo sufficientemente dettagliato”. Il consulente nominato dalla Procura non quantificava la velocità di impatto riferendo che essa sicuramente era superiore al limite di 30 km/h, pur se non veniva appurato se la velocità effettiva era anche di soli 31 km/h o di 50 Km/h o altro, ragion per cui la stessa non poteva essere considerata quale motivo di addebito di colpa al danneggiato. Si aggiunga che l'autovettura tipo SM For Two ha dimensioni, particolarmente ridotte, essendo lunga appena 2,7 metri, ragion per cui non è visibile se parcheggiata in adiacenza anche solo ad una berlina di normali dimensioni (in media lunga 4,3 metri); quindi per il conducente della moto investita ed in movimento, la SM era quanto meno anche difficilmente individuabile e visibile durante la manovra in retromarcia, che era repentina ed imprevedibile e non segnalata. Tanto più che il conducente della SM avrebbe dovuto prestare una attenzione maggiore operando in retromarcia, con una visione compromessa dovuta alle ridotte dimensioni dell'autovettura.
Il motivo è infondato. Invero, il Giudicante ha quantificato il contributo causale del motoveicolo condotto da Per_2 in ragione del 70% tenuto conto:
[...]
a) delle dichiarazioni del teste he la indicava come superiore a 60 km/h; Testimone_1
b) dell'esito della CTU della Procura, secondo cui il motoveicolo viaggiava ad una velocità superiore ai 30 km/h quale limite di velocità vigente in quel tratto di strada;
- dalle conclusioni del CTP della Lease Plan spa, il quale riferisce una velocità superiore ai 60 Km/h ed una velocità inferiore della SMART come desumibile: a) dall' analisi del corpo urtante e
4 antagonista: Nel caso in esame secondo il CT del PM il corpo urtante risulta costituito dal codone del motociclo (fianchetto sottosella), al momento in assetto di marcia, mentre il corpo antagonista risulta costituito dal parafango posteriore destro della vettura SM in retromarcia;
- b) dall'energia cinetica del motociclo: Orbene, è indubbio che il motociclo (vista l'elevata velocità) era caricato di considerevole energia cinetica (Ec = ½ m v²) che ad una velocità per difetto di 60 km/h può ritenersi non inferiore ai 40.000 joule;
- c) dalla forza viva della SM: Di contro volendo ipotizzare la manovra di immissione in retromarcia della SM può considerarsi una forza viva in circa 4000 joule. Quanto al teste al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il Giudicante non Testimone_1 lo ha ritenuto completamente inattendibile ma soltanto che lo stesso (quanto alla posizione del motoveicolo al momento dell'impatto con l'autovettura AU: se era ancora in equilibrio o meno) non ha avuto una percezione corretta dell'incidente, ovvero non ne ha comunque serbato un ricordo sufficientemente dettagliato. Non di meno, la velocità non moderata del motoveicolo è desunta dal Tribunale anche dalle dichiarazioni del teste e considerati i danni subiti dal motociclo condotto dal per come Tes_2 Per_1 dettagliatamente descritti nella consulenza tecnica svolta in sede penale, (…) sia in relazione a quelli derivanti dall'urto diretto contro la SM (consistiti nella separazione della targa posteriore, nel danneggiamento del portatarga, nell'arretramento della sella conducente e nella deformazione della bielletta che vincola elasticamente la coda del motociclo alla restante parte del telaio), sia a quelli derivanti dall'urto contro la AU (che causava la quasi completa rimozione del proiettore anteriore e l'arretramento degli steli della forcella, in particolare di quello destro, che a sua volta causava anche la compressione del radiatore e del telaio). Il consulente rilevava anche la presenza di tracce da abrasione su asfalto su tutti i componenti più sporgenti dalla sagoma della fiancata destra del motociclo (estremità inferiore della forcella, riparo del radiatore, punto di ancoraggio del telaio al motore, semimanubrio destro, leva freno posteriore e leva cambio) (cfr. pag. 8 e 9 sentenza). Secondo il Tribunale: La condotta del appare vieppiù censurabile, ove si consideri che questi viaggiava in Per_1 prossimità del margine sinistro della carreggiata, a distanza assai ridotta dai veicoli che sostavano nell'area di parcheggio, delimitata dalle apposite strisce blu, ivi presente. Il sinistro si verificava, quindi, a causa della violazione, da parte della vittima, sia dell'art.142 comma 1 C.d.S., ma anche dell'art.148 C.d.S. (…) appare verosimile che il fosse impegnato in una manovra di sorpasso, che Per_1 effettuava in condizione di oggettivo pericolo, rasentando i veicoli in sosta. In ogni caso, anche a voler escludere che la moto stesse sorpassando un altro veicolo, la condotta della vittima risulterebbe allora contraria all'art.143 comma 5 C.d.S. che impone, sulle strade a due o più corsie per senso di marcia, di circolare sulla corsia libera più a destra.”(cfr. pag. 11 sentenza). Per le ragioni sopra evidenziate e considerato i rilievi della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi di causa nella quasi immediatezza del sinistro e gli accertamenti compiuti dal CTU della Procura presso il Tribunale di Napoli merita il rigetto l'appello incidentale finalizzato ad escludere qualsivoglia responsabilità nel sinistro dell'autoveicolo SM For Two. Ne segue che il Tribunale ha esattamente individuato una pluralità di condotte poste in essere da tali da quantificare nel 70% il contributo causale del danneggiato alla verificazione Persona_2 dell'evento.
Col secondo motivo Rubricato “sulla errata quantificazione del quantum debeatur nella sentenza appellata” deducono che quanto liquidato nella sentenza gravata dovrà essere del riformato e riformulato a seguito della nuova individuazione della percentuale di responsabilità, ed in subordine di corresponsabilità, in 5 accoglimento del primo motivo di gravame, oltre che a seguito del riconoscimento di importi dovuti per i titoli richiesti e non riconosciuti con la sentenza gravata, (in particolare danno iure hereditatis (primo profilo) che iure proprio (secondo profilo).
L'appellante deduce che il Giudice aveva rigettato la richiesta risarcitoria formulata per il danno biologico terminale con necessità di riformare la sentenza laddove affermava: “nel caso di specie, risulta dagli atti che, tra il sinistro ed il decesso, è decorso un intervallo temporale di circa otto ore, onde nulla può riconoscersi a titolo di danno biologico terminale”. Evidenzia che trattavasi di un lasso di tempo estremamente apprezzabile durante il quale il de cuius era cosciente di essere vicino alla morte tant'è che lo riferiva, ripetutamente, alla moglie che sopraggiungeva sul luogo del sinistro e lo accompagnava in autoambulanza da un nosocomio all'altro. Sussistono gli estremi di un danno biologico terminale e di un danno morale soggettivo (danno catastrofale) sicuramente trasmissibili jure hereditatis.
Il motivo è infondato quanto al primo profilo.
Invero, secondo la Suprema Corte in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene, nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350). Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Cass. 23/10/2018 n. 26727). In sintesi la Suprema Corte ha ritenuto che la persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente;
ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (Cassazione civile sez. VI ord. - 06/10/2020, n. 21508 e Cass. 05/07/2019, n. 18056).
6 Tale ultimo tipo di pregiudizio si caratterizza per l'intensità della sofferenza interiore e per il dramma esistenziale che accompagna la consapevolezza della fine imminente della propria esistenza. La sua liquidazione non ha criteri prestabiliti ma è soggetto al criterio equitativo puro.
Quanto al secondo profilo danno patito jure proprio, la sentenza viene appellata in quanto non si è compreso quale criterio sia stato applicato nella liquidazione dei seguenti importi: “…in favore di , e di ciascuno dei genitori Controparte_1 [...]
e la somma di €.50.500,00, oltre interessi calcolati come in CP_3 Controparte_4 motivazione;
in favore di ciascuno dei figli , e la somma di Controparte_3 CP_2 Per_1
€.75.000,00, oltre interessi calcolati come in motivazione;
in favore della sorella la Persona_1 somma di €.7.000,00, oltre interessi calcolati come in motivazione”. Difatti il 30% dell'importo di € 141.075,00, richiesti per la sig.ra sorella del Sig. Persona_1
avrebbe dovuto essere € 42.322,50 e non € 7.000,00 come liquidati, con una Persona_2 differenza di ben € 35.322,50. Ancora, il 30% di € 263.340,00, richiesti per ciascuno dei genitori del defunto, avrebbe dovuto essere € 79.002,00, e non € 50.500,00 come liquidati, con una differenza di € 28.502,00. Quindi il 30% di € 310.365,00, richiesti per ciascuno dei figli del defunto, avrebbe dovuto essere € 93.109,50, e non € 75.000,00 come liquidati, con una differenza di € 18.109,50. Infine, il 30% di € 300.960,00, richiesti per la vedova, avrebbe dovuto essere € 90.288,00, e non € 50.500,00 come liquidati, con una differenza di € 39.788,00. Ciò posto, seppure la Corte di Appello volesse confermare le percentuali di responsabilità di cui alla sentenza di primo grado, comunque dovrebbe condannare i convenuti in solido al pagamento delle predette differenze in favore dei singoli come individuati ed ovvero: - in favore della sig.ra
[...]
sorella del € 35.322,50. - In favore di ciascuno dei genitori € 28.502,00. - In favore di Per_1 Per_1 ciascuno dei figli del defunto € 18.109,50. - In favore della vedova € 39.788,00.
Il motivo in parte qua è fondato. Invero, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma il danno liquidabile a titolo di danno parentale è il seguente: 1) per : Controparte_1
(Metodo del Tribunale di Roma) QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare) Il congiunto ha 35 anni, è coniuge della vittima ed era convivente. La vittima aveva 37 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare non sono presenti né altri conviventi del congiunto né altri familiari fino al 2° grado di parentela. SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2025 Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 3,5
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
7 Punti totali riconosciuti 34 IMPORTO del RISARCIMENTO € 392.672,80. In ragione del concorso causale del danneggiato il 30% di € 392.672,80 è pari ad € 117.801,84.
2) Per i figli: (di anni 15 al momento del sinistro), (di anni 12), (di CP_2 CP_3 Per_1 anni 6 il danno liquidabile è di € 381.123,60 secondo il seguente schema di calcolo: Il congiunto ha 15 anni, ha 12 anni, ha 6 anni;
è figlio della vittima ed era convivente. La vittima aveva 37 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela. SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2025 Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4,5
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 30 IMPORTO del RISARCIMENTO € 346.476,00 In ragione del concorso causale del danneggiato il 30% di € 346.476,00 è pari ad € 103.942,80.
3) Per i genitori: (anni 61 la madre e 68 il padre) non erano conviventi. La vittima aveva 37 anni al momento del decesso. Il congiunto ha rispettivamente 61 anni e 68 anni, è genitore della vittima e non era convivente. La vittima aveva 37 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela. SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2025 Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del genitore 2
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti totali riconosciuti 25,5 IMPORTO del RISARCIMENTO € 294.504,60 In ragione del concorso causale del danneggiato il 30% di € 294.504,60 è pari ad € 88.351,38 per ciascuno.
4) In favore della sorella Il congiunto ha 40 anni (al momento del sinistro), è sorella della vittima e non era convivente. La vittima aveva 37 anni.
8 Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela. SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2025 Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 3,5
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti totali riconosciuti 14 IMPORTO del RISARCIMENTO € 161.688,80
il danno liquidabile in ragione del 30% di € 161.688,80 è pari ad € 48.506,64.
Occorre precisare che gli importi sopra indicati sono stati calcolati all'attualità. Orbene, parte appellata ha dichiarato che gli importi liquidati in primo grado all'esito del giudizio innanzi al Tribunale (data pubblicazione sentenza 06/12/21) sono stati corrisposti come segue:
€ 55.685.00 alla sig.ra , Controparte_1
€ 78.875,00 al sig. , € 78.875,00 alla sig.ra , € 78.875,00 alla Controparte_3 CP_2 sig.ra Persona_1
€ 51.500,00 al sig. , ed € 51.500,00 alla sig.ra Controparte_3 Controparte_4
€ 7.137,00 alla sig.ra Persona_1
Onde poter sottrarre le somme corrisposte dall'importo dovuto, occorre rendere omogenei gli importi sopra indicati. Secondo la Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, n.1637 “la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire, "simulare" il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata. È dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto. Questo è il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, pertanto, nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
9 (c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Ciò posto ne segue che: A) a spetta: Controparte_1
- Importo liquidato all'attualità da al momento del sinistro: € 117.801,84 Parte_2
Importo da Devalutare: € 117.801,84 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Aprile 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Aprile 2015: 107,1 Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,824 Totale Devalutazione: € 20.765,73 Importo Devalutato: € 97.036,11
- acconto di € 55.685,00 pagato dicembre del 2021 che devalutato al momento del sinistro diventa : € 48.718,29; sottraendo i due importi= € 97.036,11 – € 48.718,29 = € 48.317,82;
- occorre ora maggiorare tale importo con gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 48.317,82 Data Iniziale: 08/04/2015 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2015 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 107,1 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 10.340,01 Capitale Rivalutato: € 58.657,83 Totale Colonna Giorni: 3859 Totale Interessi: € 6.914,64 Rivalutazione + Interessi: € 17.254,65 Capitale Rivalutato + Interessi: € 65.572,47
b) A ciascuno dei figli del de cuius: 10 Importo liquidato all'attualità da al momento del sinistro: € 103.942,80 Parte_2
Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Aprile 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Aprile 2015: 107,1 Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,824 Totale Devalutazione: € 18.322,70 Importo Devalutato: € 85.620,10 acconto pagato nel dicembre del 2021=€ 78.875,00 che devalutato al momento del sinistro diventa= € 64.971,17 sottraendo i due importi= : € 85.620,10 - € 64.971,17= € 20.648,83
occorre ora maggiorare tale importo con gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 20.648,83 Data Iniziale: 08/04/2015 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2015 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 107,1 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 4.418,85 Capitale Rivalutato: € 25.067,68
Totale Colonna Giorni: 3859 Totale Interessi: € 2.954,99 Rivalutazione + Interessi: € 7.373,84 Capitale Rivalutato + Interessi: € 28.022,67
c) a ciascuno dei genitori del de cuius: Importo liquidato all'attualità da Devalutare al momento del sinistro : € 88.351,38 Importo da Devalutare: € 88.351,38 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Aprile 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Aprile 2015: 107,1 Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,824
11 Totale Devalutazione: € 15.574,30 Importo Devalutato: € 72.777,08 acconto di € 51.500 pagato dicembre del 2021 da devalutare al momento del sinistro: Importo Devalutato: € 42.421,75 sottraendo i due importi= € 72.777,08- € 42.421,75 = € 30.355,33 occorre ora maggiorare tale importo con gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 30.355,33 Data Iniziale: 08/04/2015 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2015 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 107,1 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 6.496,04 Capitale Rivalutato: € 36.851,37 Totale Colonna Giorni: 3859 Totale Interessi: € 4.344,08 Rivalutazione + Interessi: € 10.840,12 Capitale Rivalutato + Interessi: € 41.195,45
d) Alla sorella del de cuius: Importo liquidato all'attualità da Devalutare al momento del sinistro: € 48.596,64 Importo da Devalutare: € 48.596,64 Dal mese di: Ottobre 2025
Al mese di: Aprile 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Aprile 2015: 107,1 Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,824 Totale Devalutazione: € 8.566,46 Importo Devalutato: € 40.030,18 acconto di € 7.000 pagato dicembre del 2021 da devalutare al momento del sinistro: Importo Devalutato: € 5.766,06
sottraendo i due importi= € 40.030,18 - € 5.766,06 = € 34.264,12 occorre ora maggiorare tale importo con gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 34.264,12 Data Iniziale: 08/04/2015
12 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2015 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 107,1 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 7.332,52 Capitale Rivalutato: € 41.596,64 Totale Colonna Giorni: 3859 Totale Interessi: € 4.903,42 Rivalutazione + Interessi: € 12.235,94 Capitale Rivalutato + Interessi: € 46.500,06
Concludendo ne segue che:
1) ha diritto di ricevere l'ulteriore importo di € 65.572,47 oltre interessi legali dalla Controparte_1 pronuncia della sentenza di primo grado al saldo;
2) ciascuno dei tre figli del de cuius ha diritto di ricevere l'ulteriore importo di € 28.022,67 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza di primo grado al saldo;
3) ciascuno dei genitori del de cuius ha diritto di ricevere l'ulteriore importo di € 41.195,45 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza di primo grado al saldo;
4) la sorella del de cuius ha diritto di ricevere l'ulteriore importo di € 46.500,06 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza di primo grado al saldo.
Col terzo motivo Rubricato “sui danni alla moto” si censura che il giudice di prime cure liquidava l'importo complessivo a titolo di risarcimento per i danni alla moto pari ad € 2.700,00, ovvero il 30% di quanto quantificato, pari ad € 9.000,00, ripartendolo per € 900,00 in favore del coniuge del de cuius ed € 600,00 ciascuno per i tre figli e Controparte_3 CP_2 Per_1
Deduce che, con l'eventuale accoglimento del primo motivo di gravame, ed il riconoscimento del 100% di responsabilità in capo alle convenute, a modifica della sentenza di primo grado gravata sul punto, andrà riconosciuto agli eredi la differenza tra l'importo di € 9.000,00 quale danno quantificato come riportato dalla motocicletta del de cuius ed € 2.700,00, come riconosciuto agli eredi, con una differenza di
€ 6.300,00 da ripartirsi riconoscendo, quanto ad 1/3, pari ad € 2.100,00, al coniuge superstite, ed € 4.200,00 da dividersi tra i 3 figli con il riconoscimento dell'importo di € 1.400,00 ciascuno, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal momento del sinistro all'effettivo soddisfo. Il motivo è assorbito.
Col quarto motivo rubricato “somme già rivalutate” si impugna la parte della sentenza di primo grado dove si legge “Tutte le somme suddette - ivi comprese quelle liquidate per il danno jure successionis - sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del 13 sinistro (devalutate in base agli indici Istat) e via via rivalutate anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo”. L'appellante precisa che nel momento in cui il giudice di primo grado liquidava gli importi di cui alla sentenza gravata, indicandoli come già rivalutati, doveva gioco forza indicare i calcoli effettuati per giungere alle singole voci di danno onde consentire il dovuto controllo. Non avendovi provveduto, in riforma della sentenza gravata sul punto, si chiede riconoscersi che, sulle somme come saranno correttamente quantificate dalla Corte di Appello, venga disposta l'applicazione della rivalutazione e degli interessi legali maturati dal momento del sinistro all'effettivo soddisfo e di tanto si chiede idonea declaratoria. Il motivo risulta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate in favore dell' appellante in applicazione del DM 147/23 e tenuto conto della pluralità di parti aventi identica situazione processuale come segue: € 35.792,13 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv.to Alessandro Di Dato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 9848/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 06.12.2021 così provvede: a) accoglie il gravame e per l'effetto condanna la in persona del l.r.p.t. a Controparte_5 corrispondere a titolo di danno patito iure proprio (quale coniuge de de cuius) Controparte_1 la somma di € 65.572,47 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza di primo grado al saldo;
a quale esercente la patria potestà sulla minore la somma di Controparte_1 Persona_1
€ 28.022,67 oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
in favore dei figli e la somma di € 28.022,67 ciascuno oltre Persona_1 Controparte_3 interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
in favore di (nato a [...] il [...]) (madre del de Controparte_3 Controparte_4 cuius) la somma di € 41.195,45 per ciascuno di essi oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
in favore di (nata a [...] il [...]) la somma di € 46.500,06 oltre Persona_1 interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna la in persona del l.r.p.t. a rifondere le spese di lite che liquida in Controparte_5 favore degli appellanti (tenuto conto della pluralità di parti difese in € 35.792,13 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv.to Alessandro Di Dato;
d) pone a carico della in persona del l.r.p.t. il raddoppio del contributo Controparte_5 unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
14