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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/09/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2523/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IRPEF-ALTRO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IRPEF-ALTRO 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IRAP 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IRAP 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5121/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500003803000, notificata da Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 26/02/2025, opposta per la parte relativa a debiti di natura tributaria, portati da n. 19 (diciannove) cartelle di pagamento e n. 2
(due) avvisi di accertamento, atti dettagliatamente indicati nel ricorso.
Parte ricorrente deduce che prima della notifica del provvedimento opposto non sono stati portati a conoscenza gli atti presupposti.
Quindi, con distinto motivo di gravame, deduce che, in riferimento alla annualità 2010 e 2014, è maturato il termine di prescrizione decennale, tenuto conto che non è stato medio tempore notificato alcun atto idoneo ad interromperlo;
censura, inoltre, l'atto, con riferimento alle pretese per tassa automobilistica
(anni 2006-2015-2016-2017-2019 e 2021) per maturata prescrizione triennale, nonché per maturata prescrizione quinquennale per le pretese riferite all'imposta municipale unica (IMU) e ai diritti camerali.
Da ultimo eccepisce, comunque, in via gradata, la maturata prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi per gli atti sottesi a quello opposto e indicati, nel ricorso, con i nn. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16,
17 e 19. Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo che l'avviso di accertamento n. n.
TD7010901705/2015 è stato notificato in data 03/07/2015 alla figlia del contribuente, familiare convivente
(allegata documentazione), mentre, con riferimento all'avviso di accertamento n. TD7010700362/2021,
l'Agenzia ha rappresentato essere “ … in corso le operazioni di reperimento … “, con “ … riserva di produrre in giudizio la relativa prova di notifica “.
Quindi deduce la decennalità del termine prescrizionale per i crediti erariali e l'irretrattabilità del credito nell'ipotesi di pretesa attivata con intimazioni successive alle cartelle (o agli avvisi) e non opposti (con richiamo, sul punto, a giurisprudenza di legittimità).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo che le cartelle presupposte sono state regolarmente notificate al ricorrente, nonché che, di seguito, sono stati notificati ulteriori atti, interruttivi del termine prescrizionale e fondati su tutte le cartelle (tali atti vengono dettagliatamente elencati); inoltre l'Agenzia fa riferimento alla sospensione del decorso del termine prescrizionale per effetto della disciplina emergenziale (art. 68, comma 1,2,2 bis e 4 bis D.L. n. 18/20 - art
12 D. Lgs n. 159/15).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione ha idoneamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, per cui, oltre ad essere infondata la doglianza sulla notifica delle cartelle, non
è poi maturato il temine prescrizionale per i vari crediti pretesi (ed indipendentemente dalla diversità del termine distintamente previsto per gli stessi, non maturato per alcun tributo richiesto).
Per quanto riguarda le difese dell'Agenzia delle Entrate si rileva che la stessa ha idoneamente dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento n. TD7010901705/2015, mentre non ha dato corso alla riserva
(contenuta nelle controdeduzioni) di dimostrare la notifica dell'avviso di accertamento n.
TD7010700362/2021.
Ciò, comunque, non comporta diverse conclusioni in relazione all'esito (di rigetto) del ricorso, tenuto conto che la pretesa contenuta in detto avviso è stata successivamente azionata con atti interruttivi del termine prescrizionale non opposti.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 500,00 (cinquecento) per ciascuna parte resistente.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/09/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2523/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IRPEF-ALTRO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IRPEF-ALTRO 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IRAP 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 IRAP 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500003803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5121/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500003803000, notificata da Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 26/02/2025, opposta per la parte relativa a debiti di natura tributaria, portati da n. 19 (diciannove) cartelle di pagamento e n. 2
(due) avvisi di accertamento, atti dettagliatamente indicati nel ricorso.
Parte ricorrente deduce che prima della notifica del provvedimento opposto non sono stati portati a conoscenza gli atti presupposti.
Quindi, con distinto motivo di gravame, deduce che, in riferimento alla annualità 2010 e 2014, è maturato il termine di prescrizione decennale, tenuto conto che non è stato medio tempore notificato alcun atto idoneo ad interromperlo;
censura, inoltre, l'atto, con riferimento alle pretese per tassa automobilistica
(anni 2006-2015-2016-2017-2019 e 2021) per maturata prescrizione triennale, nonché per maturata prescrizione quinquennale per le pretese riferite all'imposta municipale unica (IMU) e ai diritti camerali.
Da ultimo eccepisce, comunque, in via gradata, la maturata prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi per gli atti sottesi a quello opposto e indicati, nel ricorso, con i nn. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16,
17 e 19. Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo che l'avviso di accertamento n. n.
TD7010901705/2015 è stato notificato in data 03/07/2015 alla figlia del contribuente, familiare convivente
(allegata documentazione), mentre, con riferimento all'avviso di accertamento n. TD7010700362/2021,
l'Agenzia ha rappresentato essere “ … in corso le operazioni di reperimento … “, con “ … riserva di produrre in giudizio la relativa prova di notifica “.
Quindi deduce la decennalità del termine prescrizionale per i crediti erariali e l'irretrattabilità del credito nell'ipotesi di pretesa attivata con intimazioni successive alle cartelle (o agli avvisi) e non opposti (con richiamo, sul punto, a giurisprudenza di legittimità).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo che le cartelle presupposte sono state regolarmente notificate al ricorrente, nonché che, di seguito, sono stati notificati ulteriori atti, interruttivi del termine prescrizionale e fondati su tutte le cartelle (tali atti vengono dettagliatamente elencati); inoltre l'Agenzia fa riferimento alla sospensione del decorso del termine prescrizionale per effetto della disciplina emergenziale (art. 68, comma 1,2,2 bis e 4 bis D.L. n. 18/20 - art
12 D. Lgs n. 159/15).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione ha idoneamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, per cui, oltre ad essere infondata la doglianza sulla notifica delle cartelle, non
è poi maturato il temine prescrizionale per i vari crediti pretesi (ed indipendentemente dalla diversità del termine distintamente previsto per gli stessi, non maturato per alcun tributo richiesto).
Per quanto riguarda le difese dell'Agenzia delle Entrate si rileva che la stessa ha idoneamente dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento n. TD7010901705/2015, mentre non ha dato corso alla riserva
(contenuta nelle controdeduzioni) di dimostrare la notifica dell'avviso di accertamento n.
TD7010700362/2021.
Ciò, comunque, non comporta diverse conclusioni in relazione all'esito (di rigetto) del ricorso, tenuto conto che la pretesa contenuta in detto avviso è stata successivamente azionata con atti interruttivi del termine prescrizionale non opposti.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 500,00 (cinquecento) per ciascuna parte resistente.