Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, escludendo quindi l'illegittimità del fermo per tale motivo.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale (anni 2010, 2014)

    La Corte ha ritenuto che non sia maturato il termine prescrizionale, anche in considerazione degli atti interruttivi notificati.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale (tasse automobilistiche)

    La Corte ha ritenuto che non sia maturato il termine prescrizionale, anche in considerazione degli atti interruttivi notificati.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale (IMU, diritti camerali)

    La Corte ha ritenuto che non sia maturato il termine prescrizionale, anche in considerazione degli atti interruttivi notificati.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale (sanzioni e interessi)

    La Corte ha ritenuto che non sia maturato il termine prescrizionale, anche in considerazione degli atti interruttivi notificati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 21
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo