CASS
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2025, n. 15846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15846 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da RI Vittorio TA AR - Presidente - Sent. n. sez. 395/2025 RE NO UP – 26/03/2025 AN RI LO LA R.G.N. 2671/2025 IC UO - Relatore - LO LL ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da OD EL nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 15 novembre 2024 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IC UO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Mario OD, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
1. Oggetto del ricorso è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano, confermando la condanna di EL OD per i reati fiscali contestati ai capi 38 e 39, per il reato di autoriciclaggio (contestato al capo 50) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 5 e 10), confermando, conseguentemente, le statuizioni civili pronunciate in primo grado nonché la confisca del profitto del reato, in accoglimento della richiesta di concordato presentata ai sensi dell’art. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15846 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 26/03/2025 2 599- cod. proc. pen., ha rideterminato in anni due e mesi dieci di reclusione la pena irrogata. 2. Il ricorso si articola in un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di bancarotta di cui ai capi 5 e 10 quale soggetto nella veste di amministratore di diritto della Gusto s.r.l., mentre egli doveva ritenersi concorrente e come tale doveva essere assolto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., come avvenuto per altri coimputati. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il giudice di secondo grado, infatti, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. E ciò in quanto, in linea generale, l'obbligo della motivazione deve essere concretamente rapportato al , che, a fronte della rinuncia ai motivi di appello, limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia ( , Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Principio la cui validità è stata espressamente riconosciuta anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481). Cosicché, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;
mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 3. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC UO RI Vittorio TA AR
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IC UO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Mario OD, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
1. Oggetto del ricorso è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano, confermando la condanna di EL OD per i reati fiscali contestati ai capi 38 e 39, per il reato di autoriciclaggio (contestato al capo 50) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 5 e 10), confermando, conseguentemente, le statuizioni civili pronunciate in primo grado nonché la confisca del profitto del reato, in accoglimento della richiesta di concordato presentata ai sensi dell’art. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15846 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 26/03/2025 2 599- cod. proc. pen., ha rideterminato in anni due e mesi dieci di reclusione la pena irrogata. 2. Il ricorso si articola in un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di bancarotta di cui ai capi 5 e 10 quale soggetto nella veste di amministratore di diritto della Gusto s.r.l., mentre egli doveva ritenersi concorrente e come tale doveva essere assolto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., come avvenuto per altri coimputati. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il giudice di secondo grado, infatti, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. E ciò in quanto, in linea generale, l'obbligo della motivazione deve essere concretamente rapportato al , che, a fronte della rinuncia ai motivi di appello, limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia ( , Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Principio la cui validità è stata espressamente riconosciuta anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481). Cosicché, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;
mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 3. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC UO RI Vittorio TA AR