TAR Milano, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 681
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 1, lett. oo, art. 6 e art. 8 Dlgs 219/06; DM 29 febbraio 2008; Violazione del Disciplinare di gara. Violazione del Capitolato tecnico. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 70, 107 e 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti e per manifesta illogicità. Violazione della par condicio. Violazione del principio di risultato di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e violazione del principio di buona fede di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 36/2023. Violazione di legge per violazione falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione all’art. 21. Eccesso di potere per illogicità manifesta della motivazione, perplessità e impossibilità della comprensione dell’iter logico motivazionale. Violazione degli artt. 1470 e seguenti e 1559 cc.)

    Il motivo è infondato perché la normativa impone che il titolare dell'AIC sia responsabile della commercializzazione del medicinale, creando un legame inscindibile tra titolare di AIC e fornitore. La ricorrente non è titolare dell'AIC per il farmaco in questione e non ha dichiarato di avvalersi del subappalto qualificante. La fornitura di gas medicinali non può essere considerata prestazione secondaria, accessoria o sussidiaria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 7, 9 e 10 L. 241/90 in relazione all’art. 21 nonies). Mancata instaurazione del confronto procedimentale ai fini dell’assunzione del provvedimento di autotutela e mancata valutazione della memoria partecipativa spontaneamente presentata da IC. Violazione dell’art. 5 Dlgs 36/23 e del principio di buona fede dell’affidamento.

    Il motivo è infondato. La ricorrente ha avuto notizia della sospensione dell'aggiudicazione e ha potuto interloquire con la stazione appaltante. La stazione appaltante ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L'illegittimità dell'aggiudicazione era agevolmente rilevabile, escludendo un legittimo affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità e/o nullità del capitolato tecnico (paragrafo 2) e del disciplinare di gara (art. 11)

    Il motivo è infondato. La prescrizione è conforme alle norme imperative sulla sicurezza dei farmaci e non impediva la partecipazione alla gara, consentendo il subappalto al titolare di AIC. La mancata indicazione del subappaltatore è imputabile alla ricorrente per violazione del principio di autoresponsabilità.

  • Rigettato
    Motivi aggiunti al ricorso principale

    Le doglianze sono infondate per le stesse ragioni esposte nell'esame del ricorso principale.

  • Altro
    Istanza di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.

    La materia del contendere è cessata in quanto gli atti sono stati versati in causa.

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Commentario1

  • 1Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    TAR Milano, Sez. I, sent. del 2 aprile 2026, n. 1538. Occorre brevemente richiamare il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di avvalimento e di subappalto necessario. Secondo la consolidata giurisprudenza, entrambi gli istituti rappresentano dei “moduli organizzativi alternativamente idonei a garantire l'ampliamento della possibilità di partecipazione alle gare anche a soggetti in apice sforniti dei requisiti di partecipazione” (ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2675/2014 e n. 1224/2014; CGUE, 5 aprile 2017, C-298/15, punti 47 e ss.; CGUE, 14 gennaio 2016, C-234/14, punto 28; CGUE, 10 ottobre 2013, C 94/12, punto 31). Come noto, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 681
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 681
Data del deposito : 11 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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