Sentenza 11 febbraio 2026
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
TAR Milano, Sez. I, sent. del 2 aprile 2026, n. 1538. Occorre brevemente richiamare il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di avvalimento e di subappalto necessario. Secondo la consolidata giurisprudenza, entrambi gli istituti rappresentano dei “moduli organizzativi alternativamente idonei a garantire l'ampliamento della possibilità di partecipazione alle gare anche a soggetti in apice sforniti dei requisiti di partecipazione” (ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2675/2014 e n. 1224/2014; CGUE, 5 aprile 2017, C-298/15, punti 47 e ss.; CGUE, 14 gennaio 2016, C-234/14, punto 28; CGUE, 10 ottobre 2013, C 94/12, punto 31). Come noto, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03801/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3801 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da IC Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B033C18EF7, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi e Stefano Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace e Alice Castrogiovanni, con domicilio digitale come PEC dal Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano e Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, non costituite in giudizio;
Società Italiana Acetilene e Derivati S.I.A.D. S.p.A. e Medigas Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IO LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Adami e Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 704 del 10 settembre 2025 avente ad oggetto “ IA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche - Annullamento dell'aggiudicazione del lotto 13 della procedura nei confronti di IC Srl”, nonché della nota 8 settembre 2025 del Responsabile Unico di Progetto contenente la “Proposta di annullamento dell'aggiudicazione del lotto 13 della procedura nei confronti di IC Srl ”;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da IO LI s.r.l. il 24 ottobre 2025:
per l’annullamento
- di tutti i verbali di gara e tutti gli atti della procedura di gara, e, comunque, qualsivoglia altro atto e provvedimento di gara con cui, e nella parte in cui, tutti tali provvedimenti hanno ammesso e non, invece, escluso dalla procedura la ricorrente MedicAir Italia S.r.l.,
e, conseguentemente,
il ricorso principale venga dichiarato inammissibile e/o improcedibile e/o, comunque, infondato e, quindi, respinto, anche in accoglimento del presente ricorso incidentale, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese;
con espressa riserva di motivi aggiunti al presente ricorso incidentale;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Società Italiana Acetilene E Derivati S.I.A.D. s.p.a. il 4 novembre 2025:
per l’annullamento:
- della determinazione n. 704 del 10 settembre 2025 avente ad oggetto “ IA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche - Annullamento dell’aggiudicazione del lotto 13 della procedura nei confronti di IC Srl ”;
- della nota 8 settembre 2025 del Responsabile Unico di Progetto contenente la “ Proposta di annullamento dell’aggiudicazione del lotto 13 della procedura nei confronti di IC Srl ”;
- del verbale della seduta della Commissione giudicatrice del 28 luglio 2025 e, per quanto occorrer possa, altresì tutti i precedenti verbali delle sedute della Commissione giudicatrice - esclusivamente per le parti relative al lotto 13 della gara di cui sopra - ed esclusivamente per le parti relative alla valutazione ed all’ammissione dell’offerta tecnica di IC Italia S.r.l.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IC Italia S.r.l. il 16 dicembre 2025:
per l’annullamento, previa sospensiva,
- della determinazione n. 936 del 3 novembre 2025 avente ad oggetto “ IA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche - Nuova aggiudicazione del lotto 13 della procedura ” (doc. 42) nonché della pregressa nota del RUP Protocollo IA.2025.0090876 del 30 ottobre 2025 avente ad oggetto la “ Proposta di nuova aggiudicazione del lotto 13 della procedura ” (doc. 43), entrambi depositati il 3 novembre 2025 da IA.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Italiana Acetilene e Derivati S.I.A.D. S.p.a., di Medigas Italia S.r.l., dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A. e di IO LI S.r.l.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e i ricorsi incidentali proposti dalle ricorrenti incidentali IO LI S.r.l. e Società Italiana Acetilene e Derivati S.I.A.D. S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NA Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determinazione n. 97 del 31 gennaio 2024, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (d’ora in poi solo IA) ha pubblicato il bando di gara con oggetto “ procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche ” (gara IA_2023_013 - CIG B033C18EF7).
2. La gara era suddivisa in 13 lotti, e il lotto n. 13, oggetto del presente giudizio, riguardava le ASST Melegnano e della Martesana, la ASST Nord Milano e la ASST Ovest Milanese, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 32.384.264,50, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica.
4. Con il verbale della seduta pubblica amministrativa del 13 maggio 2024 (doc. 14), il seggio di gara dava atto che per il lotto 13 erano pervenute le offerte di IC Italia s.r.l. e del costituendo RTI IO LI, con Società Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. (d’ora in poi solo S.I.A.D.) e Medigas Italia s.r.l. (d’ora in poi solo RTI IO LI)
5. Espletata la gara, la società ricorrente IC Italia s.r.l. otteneva 50,73 punti (di cui 20,73 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica) posizionandosi al primo posto in graduatoria, seguita dal costituendo RTI IO LI, che otteneva punti 48,8 (di cui 40,3 punti per l’offerta tecnica e 8,5 punti per l’offerta economica), con una differenza di punteggio rispetto alla prima graduata pari a 1,93 punti.
6. Con nota del 28 gennaio 2025, IO LI s.r.l. comunicava alla stazione appaltante che “ La Scrivente ha appreso, consultando la Banca Dati AIFA, che la società IC S.r.l. non è in possesso di Autorizzazione all’Immissione in Commercio per la miscela interessata .”.
7. Quindi, con nota protocollo IA.2025.0010876 del 05/02/2025, IA informava la società ricorrente che, “ con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al lotto 13 nel quale si chiede la fornitura di gas medicinali tecnici e criogenici, tra i quali viene annoverata la miscela SI 50% + SS 50%, è stato segnalato da un Operatore Economico che IC non è titolare dell’AIC per la miscela offerta ” e, pertanto, la invitava a fornire l’autorizzazione entro il 10 febbraio 2025.
8. La società ricorrente IC Italia s.r.l. provvedeva a riscontrare la nota di IA con la comunicazione del 6 febbraio 2025 (doc. 16) nella quale precisava, facendo anche riferimento ai quesiti pubblicati (doc. 5), che “ 1) MedicAir Italia S.r.l. non è titolare dell’AIC per la miscela SI 50% + SS 50%, ma - essendo produttore farmaceutico autorizzato alla sua distribuzione e commercializzazione - la società si rifornisce da un terzo produttore titolare di AIC per la messa a disposizione di bombole contenenti la miscela SI 50% + SS 50% A.I.C. prevista in Procedura.
2) Tale informazione è peraltro riportata correttamente nell’offerta MedicAir, all’interno della documentazione tecnica presentata in sede di Gara - nel file denominato “Elenco Bombole” (che si riallega per praticità) - ove, in corrispondenza della miscela 50% SI 50% protossido A.I.C., è espressamente riportata la codifica A.I.C del prodotto 041095100, la quale riconduceva al titolare di detta miscela.
All’interno del citato file, si evince chiaramente che tutti i prodotti con titolarità AIC di MedicAir Italia S.r.l. hanno la codifica con numero iniziale 039, mentre la suddetta miscela dispone di una codifica differente”.
9. Con nota dell’11 febbraio 2025, IA comunicava alla IO LI s.r.l. che, fatte le opportune verifiche, con riferimento alla comunicazione del 28 gennaio 2025, “ non si riscontra quanto da voi lamentato ”.
10. Con successiva nota del 17 febbraio 2025, IO LI insisteva sul punto, chiedendo ad IA “ di voler fornire evidenza delle verifiche effettuate a riprova del possesso, in capo alla società IC S.r.l., dei requisiti di legge previsti per poter regolarmente eseguire forniture della miscela SS di TO + SI 50% + 50% e, quindi che si abbia garanzia del fatto che la ditta concorrente abbia offerto ciò che può fornire ”.
11. Con note di protocollo IA.2025.0028565 del 28 marzo 2025 e protocollo IA.2025.0032862 del 09/04/2025, la stazione appaltante aveva inoltre chiesto chiarimenti alla IC Italia sull’offerta economica.
12. Sennonché, con Determinazione n. 397 del 14 maggio 2025, la stazione appaltante aggiudicava il lotto 13 in favore dell’odierna ricorrente IC Italia S.r.l., aggiudicazione tempestivamente impugnata con i ricorsi R.G. N. 1959/2025 e N. 2060/2025, proposti rispettivamente da IO LI s.r.l. e poi, insieme, dalla S.I.A.D. e Medigas Italia s.r.l., in proprio e quali componenti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese.
13. Dopo la proposizione dei citati ricorsi, la stazione appaltante, con determinazione n. 498 del 16 giugno 2025, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, quest’ultimo poi annullato in autotutela con la determinazione n. 704 del 10 settembre 2025.
14. Con ricorso notificato il 10 ottobre 2025 e ritualmente depositato, la società ricorrente ha quindi impugnato per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, la citata determinazione n. 704 del 10 settembre 2025, deducendo due motivi di illegittimità e, in subordine, un terzo motivo di ricorso.
15. Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante, IO LI s.r.l. e la S.I.A.D. s.p.a. con Medigas Italia s.r.l., depositando documenti, memorie e repliche ex art. 73 c.p.a., con cui hanno domandato il rigetto del ricorso.
16. Successivamente, IO LI s.r.l. e S.I.A.D. s.p.a. assieme a Medigas Italia s.r.l. hanno proposto ricorsi incidentali, con atti depositati rispettivamente il 24 ottobre 2025 e il 4 novembre 2025, con i quali hanno formulato censure in ragione delle quali – a loro dire – la società ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa.
17. Nel frattempo, IA, effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti, con determinazione n. 936 del 3 novembre 2025 avente ad oggetto “ IA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche - Nuova aggiudicazione del lotto 13 della procedura ” (doc. 42) ha aggiudicato il lotto 13 in favore del costituendo RTI IO LI.
18. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025, la società ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare.
19. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 dicembre 2025, IC Italia ha poi impugnato la nuova aggiudicazione disposta da IA a favore del RTI IO LI, domandandone l’annullamento e il subentro nel contratto.
20. Con tale ultimo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha formulato ulteriori quattro graduati motivi di illegittimità, nonché, con domanda incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. ha censurato la mancata produzione documentale da parte di IA a fronte dell’istanza di accesso del 1°dicembre 2025.
21. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche.
22. Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 12 gennaio 2025, la società ricorrente IC Italia s.r.l. ha lamentato la palese violazione dell’obbligo di stand still , dal momento che – a suo dire – sarebbe stato stipulato il contratto con l’attivazione “primo lotto” in data 23 dicembre 2025.
23. Sul punto hanno replicato le parti resistenti, con memorie di replica del 15 e 16 gennaio 2026, con le quali hanno sostenuto che nel caso di specie troverebbe applicazione l’art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, che escluderebbe espressamente l’applicazione del termine dilatorio nel caso di appalti aggiudicati in base ad un accordo quadro.
24. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, dopo lunga discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.Per ragioni di ordine logico va esaminato dapprima il secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamenta la “ Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 1, lett. oo, art. 6 e art. 8 Dlgs 219/06; DM 29 febbraio 2008; Violazione del Disciplinare di gara. Violazione del Capitolato tecnico. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 70, 107 e 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti e per manifesta illogicità. Violazione della par condicio. Violazione del principio di risultato di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e violazione del principio di buona fede di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 36/2023. Violazione di legge per violazione falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione all’art. 21. Eccesso di potere per illogicità manifesta della motivazione, perplessità e impossibilità della comprensione dell’iter logico motivazionale. Violazione degli artt. 1470 e seguenti e 1559 cc. ”: in sintesi, la società ricorrente sostiene che l’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio) debba essere riferita al farmaco e non al fornitore, essendo, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 219/2006, “ il medicinale a dover ottenere l’autorizzazione AIFA all’immissione in commercio ” (p. 13 ricorso); inoltre, aggiunge che la prescrizione del capitolato di cui al paragrafo 2 (doc. 4, pag. 4) secondo cui “ Il Fornitore dovrà essere obbligatoriamente in possesso della A.I.C. – Autorizzazione Immissione in Commercio – relativamente ai farmaci che lo richiedono per legge ” riguarderebbe solo il fatto, previsto dalla legge, che il farmaco fornito alle ASST debba essere stato sottoposto a valutazione ai fini del rilascio dell’AIC; quindi, l’offerta di IC, in particolare con riferimento all’elenco delle bombole (doc. 7) menzionerebbe espressamente l’AIC rilasciata a SO per il farmaco DO. A dire della ricorrente, tale interpretazione risulterebbe conclamata dal fatto che uno degli operatori partecipanti alla procedura, Sico S.p.a., nella stessa situazione della ricorrente, si sarebbe invece aggiudicata i lotti 4, 8 e 11; diversamente si sarebbe in presenza di un’incredibile e inspiegabile disparità di trattamento. La società ricorrente afferma inoltre che l’art.11 del disciplinare di gara deve essere letto alla luce dei comunicati AIFA del 3 e 10 aprile 2015; quindi, la dichiarazione di subappalto presentata dalla società ricorrente le consentirebbe di effettuare le attività necessarie alla consegna e ritiro delle bombole sigillate contenenti il farmaco DO, che vengono fornite a IC da SO S.p.a., in virtù di contratti continuativi di cooperazione, come per precedenti procedure di appalto, tanto che in magazzino IC disporrebbe di svariate bombole di DO (docc. 9, 10 e 12, 13). Contesta infine il rilievo effettuato dal RUP in ordine al fatto che IC non avrebbe dichiarato di voler subappaltare il “ riempimento delle bombole e della Fornitura della miscela ”, dal momento che la mancata dichiarazione di subappalto in tal senso sarebbe perfettamente conforme all’art. 11 del disciplinare, il quale, come da comunicati AIFA, vieterebbe il subappalto “ della fornitura dei gas medici ” e ciò in quanto, secondo AIFA, i “ Titolari di AIC di gas medicinali non potranno più riempire bombole di proprietà di terzi ”; il RUP confonderebbe due istituti che devono essere tenuti distinti e cioè quello della “fornitura” e quello del “subappalto”. IC conclude affermando che il farmaco DO offerto nel presente appalto sulla base del contratto sottoscritto con SO S.p.a. (doc. 10) si configurerebbe nell’ambito dello schema legale della vendita ex art. 1470 cod. civ. o della somministrazione ex art. 1559 cod. civ. e non del subappalto.
2. Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
2.1. Occorre innanzitutto chiarire le delicate questioni che vengono in rilievo nell’odierno contenzioso, non potendo il Collegio fare a meno di evidenziare la confusione nella formulazione letterale dell’impugnata determinazione n. 704 del 10 settembre 2025.
2.2. Come noto, con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, preparati industrialmente e destinati ad essere immessi in commercio sul territorio nazionale.
2.3. Per quanto qui d’interesse, l’art. 1, comma 1, lett. oo) del citato decreto definisce gas medicinale: “ ogni medicinale costituito da una o più sostanze attive gassose miscelate o meno ad eccipienti gassosi ”.
2.4. Condizione per l’immissione in commercio sul territorio nazionale dei medicinali è che essi abbiano ottenuto “ un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007 ” (art. 6, comma 1, d. lgs. n. 219/2006).
2.5. Il comma 3, dell’art. 6 del d.lgs. n. 219/2006, prevede inoltre che “ Il titolare dell'AIC è responsabile della commercializzazione del medicinale ”, prevendo un inscindibile legame tra titolare di AIC e fornitore del farmaco, responsabile esclusivo della messa in commercio dello stesso.
2.6. L’AIC è rilasciata in Italia dall’Agenzia del farmaco (AIFA), su domanda presentata conformemente all'allegato 1 al decreto n. 219/06, indicato come «allegato tecnico sulla domanda di AIC», nella quale il richiedente indica, inter alia : “ a) nome o ragione sociale e domicilio o sede legale del richiedente e del produttore, se diverso dal primo; in caso di coproduzione, dovranno essere specificate, oltre alle sedi degli stabilimenti, italiani o esteri, le fasi di produzione e di controllo di pertinenza di ciascuno di essi….. ” (art. 8, comma 3, d. lgs. n. 219/06), ciò vuol dire che mentre il titolare di AIC può non coincidere con il produttore del medicinale, quest’ultimo è sempre titolare di AIC, dovendo il farmaco prodotto essere verificato dall’AIFA per essere commercializzato o dallo stesso produttore o dal distributore titolare di AIC dello specifico farmaco.
2.7. Con riferimento all'AIC dei gas medicinali, il decreto del Ministero della Salute del 29 febbraio 2008 (contenente disposizioni di attuazione dell’articolo 6 – comma 4 bis del d. lgs. n. 219/2006) aveva fissato termini diversi di presentazione delle domande di rilascio dell’AIC, al fine di consentire alle aziende produttrici di gas medicinali e all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di provvedere con gradualità, rispettivamente, alla predisposizione del dossier di supporto della domanda di A.I.C. e all'espletamento delle procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione.
2.8. Con il comunicato del 3 aprile 2015 e con il chiarimento del 15 aprile 2025, rivolti ai produttori di gas medicinali, AIFA ha specificato che “ Il titolare AIC assume di fatto la responsabilità dell’immissione in commercio del gas medicinale, confezionato in bombole o in contenitori criogenici, che devono essere di proprietà dello stesso titolare di AIC. Pertanto, al fine di assicurare la qualità e la piena conformità del gas medicinale immesso sul mercato, i produttori non possono più riempire bombole di proprietà di terzi (farmacie, ospedali, autoambulanze, ecc.) su richiesta di questi ultimi, ma devono utilizzare esclusivamente bombole proprie o appartenenti al Titolare AIC, in accordo alle confezioni autorizzate al rilascio dell’AIC ”, quindi il fornitore di bombole di gas coincide necessariamente con il produttore del gas, titolare di AIC.
2.9. Nella fattispecie, per quanto riguarda l’oggetto della fornitura, il punto 1 del capitolato di gara (doc.4, pag. 4) specifica che “ Il presente capitolato disciplina l’affidamento della fornitura di gas medicinali, (…..) ivi inclusi produzione, erogazione, nonché gestione e distribuzione dei serbatoi mobili e monitoraggio ambientale e analitico dei gas nelle sale operatorie (…..) a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (…..)” e al punto 2 (Fornitura di gas) prescrive che “ Il Fornitore dovrà essere obbligatoriamente in possesso della A.I.C. – Autorizzazione Immissione in Commercio – relativamente ai farmaci che lo richiedono per legge.
Tale fornitura sarà espletata: (…)
- attraverso la fornitura di contenitori mobili (stroller o altro dispositivo mobile) e bombole di diverse capacità, eventualmente anche dotati di valvole e riduttore ” (doc. 4 pagg. 5 e 6).
2.10. Vale la pena evidenziare che la previsione del punto 2 del capitolato di gara è strettamente connessa al citato comma 3, dell’art. 6 del d.lgs. n. 219/2006, che prevede la responsabilità esclusiva del titolare dell’AIC per la commercializzazione del farmaco.
2.11. In continuità con l’indirizzo tracciato dall’AIFA, l’art. 11 del disciplinare di gara (doc. 3) prevede che “ Con riferimento a ciascun lotto, il subappalto è disciplinato dall’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i e dalla lex specialis di gara (…) ” e, per quanto qui d’interesse, il secondo comma afferma che “ Non è inoltre ammesso il subappalto della fornitura dei gas medici, tecnici e criogenici e non del servizio di fornitura e installazione delle bombole, compreso il ritiro di quelle esauste o viceversa, ciò in considerazione dei comunicati AIFA del 03.04.2015 e del 10.04.2015 (…) ” e, infine, il terzo comma prevede che “ Il concorrente dovrà indicare, all’atto dell’offerta, le parti (…) della fornitura e/o del servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato ”.
2.12. Il citato terzo comma richiama chiaramente il testo dell’art. 119, comma 4, del d. lgs. 36/2023, il quale prevede che “ I soggetti affidatari dei contratti…possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: (…)
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati ….le parti di servizi e forniture che si intende subappaltare ”. Nel caso di specie, il disciplinare di gara vietava il subappalto di fornitura di gas medicinali, mentre ammetteva il subappalto di “ fornitura ( e installazione )” delle bombole di gas al produttore in possesso di AIC. In altre parole, conformemente ai comunicati AIFA, il disciplinare richiedeva “ obbligatoriamente ” il possesso di un requisito tecnico (l’AIC) in capo ai fornitori di gas e delle miscele di gas. L’operatore economico, ove sprovvisto del requisito tecnico per uno o più tipi di gas, avrebbe potuto comunque partecipare alla gara ricorrendo allo strumento previsto dal citato art.11, indicando all’atto dell’offerta la parte di fornitura di bombole di gas medicinale da subappaltare al produttore-fornitore titolare di AIC, configurandosi in questo caso il subappalto come “necessario” o “qualificante”.
2.13. Come correttamente ricordato anche da parte ricorrente, IA, a pag. 43 del doc. 5 (Chiarimenti) ha confermato che “ è attività subappaltabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 ” il servizio di “ fornitura e installazione delle bombole compreso il ritiro di quelle esauste o viceversa, ovvero il servizio di distribuzione dei recipienti mobili ai reparti è attività subappaltabile ”, escludendo chiaramente dal subappalto solo la fornitura del gas medicinale.
2.14. Oggetto dell’odierno contenzioso è la fornitura della miscela al 50% di ossigeno e 50% di protossido di azoto (denominata DO).
2.15. Nella descrizione in fatto del ricorso (pag. 6), la società ricorrente ammette di aver documentato la titolarità delle AIC rilasciate da AIFA, con numero di codifica iniziale 039, per “ l’ossigeno, l’azoto, il protossido d’azoto e l’aria gas medicinale e cioè i farmaci indicati nel presente appalto ” mentre per il farmaco DO, qui in contestazione, IC Italia “ ha indicato l’intenzione di fornire tale medicinale dotato di AIC n. 041095100 costituito da “Bombola da 10 lt con valvola riduttrice completa di cappellotto e caricata con miscela SI 50% e protossido al 50%”. Tale farmaco, denominato “DO” ha ottenuto l’AIC rilasciata a SO PA con determinazione V & A. n. 1957 del 12 novembre 2013 in GU n. 292 del 13 dicembre 2013 - Suppl. Ordinario n. 84, successivamente aggiornata con determina AAM/PPA n. 425/23 in GU 150 del 29 giugno 2023 (doc. 9). Il prodotto è acquistato abitualmente da IC dalla predetta società SO PA, secondo ordini che vengono inviati alla stessa, in base alle prescrizioni ricevute dalle Aziende Sanitarie aggiudicanti tramite apposite gare e sulla base di uno specifico accordo con SO PA (doc. 10)”.
2.16. Tali affermazioni trovano riscontro negli atti versati in causa; in particolare, IC Italia s.r.l., con nota Prot. UG-153/MITA/COR/25/TM-SIRCLA del 6 febbraio 2025 (doc. 16), con la quale ha riscontrato la richiesta di chiarimenti di IA del 5 febbraio 2025, ha specificato alla stazione appaltante che “ 1) MedicAir Italia S.r.l. non è titolare dell’AIC per la miscela SI 50% + SS 50%, ma - essendo produttore farmaceutico autorizzato alla sua distribuzione e commercializzazione - la società si rifornisce da un terzo produttore titolare di AIC per la messa a disposizione di bombole contenenti la miscela SI 50% + SS 50% A.I.C. prevista in Procedura.
2) Tale informazione è peraltro riportata correttamente nell’offerta MedicAir, all’interno della documentazione tecnica presentata in sede di Gara - nel file denominato “Elenco Bombole” (che si riallega per praticità) - ove, in corrispondenza della miscela 50% SI 50% protossido A.I.C., è espressamente riportata la codifica A.I.C del prodotto 041095100, la quale riconduceva al titolare di detta miscela.
All’interno del citato file, si evince chiaramente che tutti i prodotti con titolarità AIC di MedicAir Italia S.r.l. hanno la codifica con numero iniziale 039, mentre la suddetta miscela dispone di una codifica differente ”.
2.17. Con nota di Prot. UG-548/MITA/PA/24/MC-SIRCLA del 29 aprile 2024 (doc. 23), la società ricorrente ha dichiarato che, “ ai sensi dell’art. 119 comma 3 d) D. Lgs. 36/2023, parte delle attività di supporto logistico e di magazzino, ivi inclusa la consegna, il ritiro, l’installazione dei dispositivi, la formazione all’uso, l’assistenza tecnica e le attività accessorie” - potranno essere eseguite in collaborazione con Società con le quali sono in essere contratti continuativi di cooperazione e servizio oppure “accordi di governance ”.
2.18. La società ricorrente (pag. 17 ricorso) afferma inoltre che “ Tale dichiarazione di subappalto consente di effettuare le attività necessarie alla consegna e ritiro delle bombole sigillate contenenti il farmaco DO che vengono fornite a IC da SO PA in base agli accordi sopra menzionati, già ritualmente posti in essere ed eseguiti anche per precedenti procedure di appalto, tanto che in magazzino IC dispone di svariate bombole di DO (docc. 9, 10 e 12, 13) ”.
2.19. Orbene, l’art. 119 del nuovo Codice dei contratti pubblici, rubricato “Subappalto”, prevede al comma 3, lett. d), che “ non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: […] d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. […] ”.
2.20. Con l’attuale formulazione dell’art. 119, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, il Legislatore ha inteso delimitare in maniera espressa l’oggetto del contratto continuativo di cooperazione alle sole prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie, chiarendo i diversi ambiti di utilizzo e la differente finalità di tali forme di collaborazione rispetto al contratto di subappalto.
2.21. La giurisprudenza individua il discrimen , tra la figura del subappalto e quella dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, non solo nella specificità delle prestazioni, ma anche nella diversità degli effetti giuridici dei due tipi di contratto. Le prestazioni alla base dei due contratti sono, infatti, dirette a destinatari diversi: nel caso del subappalto, il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni del contratto stipulato con la stazione appaltante, sostituendosi all'affidatario, sicché le prestazioni sono rivolte alla stazione appaltante; nell'altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell'aggiudicatario che le riceve, inserendole nell'organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all'Amministrazione appaltante. I due contratti sono, quindi, diversi quantomeno sul piano funzionale (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2025, n. 2622; id. sez. 17 aprile 2023, n. 3856).
2.22. Nel caso di specie, dall’offerta tecnica di IC, nel file denominato “ Elenco Bombole ” (doc. 7), in corrispondenza della miscela 50% SI 50% protossido A.I.C., è espressamente riportata l’AIC del produttore e fornitore del farmaco (SO s.p.a.), quindi, IC avrebbe - ex art. 119, comma 4, lett. c) del d.lgs. 36/2023 - dovuto esplicitare nella propria offerta che si sarebbe avvalsa di SO s.p.a. per la fornitura del farmaco DO.
2.23. Certo è, invece, che IC Italia s.r.l. non ha né dichiarato nell’offerta né subappaltato la fornitura delle bombole di DO al produttore SO s.p.a., titolare di AIC, con il quale IC ha invece concluso un accordo (doc. 10) per regolare i rapporti interni, tra produttore e distributore del farmaco in questione.
2.24. Il Collegio osserva infatti che a pag. 22 del ricorso IC rappresenta che “ Dalla lettura dell’accordo sottoscritto in data 31 gennaio – 24 febbraio 2020 con SO PA (doc. 10) si evince che IC si configura come distributore per la fornitura del “DO”, e viene specificato che il prodotto è confezionato dalle officine farmaceutiche inserite nel dossier di SO ed in recipienti di proprietà di SO (art. 1). È di rilievo inoltre l’indicazione che l’accordo concerne le forniture di un prodotto che SO mette a disposizione di IC per consegna a IC, per la successiva distribuzione (art. 2). È altresì specificato che le officine di SO sono in possesso di autorizzazione alla produzione e sono inserite nel dossier AIC e che IC è in possesso di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di gas medicinali (art. 3)….. IC dal canto suo si impegna a distribuire il prodotto in applicazione alle norme vigenti ed in particolare al DLgs 219/06 (art. 8) ”.
2.25. Premesso tutto ciò, nella fattispecie, il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione ha accolto la proposta di annullamento formulata dal RUP sulla base delle valutazioni, sulle doglianze riportate nei ricorsi ricevuti, espresse dalla Commissione Giudicatrice, riconvocata dallo stesso RUP.
2.26. La motivazione del provvedimento evidenzia che il RUP “• in qualità di Responsabile Unico del Progetto, relativamente alla doglianza, presente in entrambi i ricorsi ricevuti, circa il mancato possesso da parte di IC dell’AIC per il prodotto offerto in relazione al SS d’TO e SI (miscela 50% ossigeno e miscela 50% protossido):
a. analizzato personalmente che il codice AIC associato al prodotto Miscela 50% ossigeno e 50% protossido offerto da IC Srl è corrispondente al nome commerciale “DO”, prodotto della società SOL SpA;
b. visto che IC Srl ha previsto il subappalto unicamente del servizio di fornitura e installazione delle bombole, compreso il ritiro di quelle esauste o viceversa e non del riempimento delle bombole e della Fornitura della miscela;
c. dalla busta Amministrativa di IC Srl non si hanno evidenze circa la scelta di volersi avvalere di altra società titolare di AIC per la messa a disposizione di bombole contenenti la miscela SI 50% + SS 50% A.I.C.;
d. considerate che la "messa a disposizione" delle bombole comprende, da lex specialis, anche altre attività come il riempimento delle bombole stesse;
e. considerato che la fornitura della Miscela 50% ossigeno e 50% protossido non può essere considerata prestazione secondaria, accessoria o sussidiaria;”.
2.27. Quindi, in sostanza, il provvedimento di annullamento è motivato in ragione del fatto che il fornitore del farmaco DO non è IC ma SO s.p.a., titolare dell’AIC, e che IC non ha dichiarato di avvalersi del subappalto.
2.28. Per quanto riguarda l’esigua incidenza della fornitura di DO sull’importo complessivo dell’appalto, si osserva che ciò costituisce, invece, ulteriore argomento per sostenere la facile percorribilità del subappalto, cosa che la ricorrente non ha fatto.
2.29. Tuttavia la tesi di parte ricorrente sul carattere accessorio e secondario della fornitura di DO non può essere condivisa, dal momento che l’oggetto principale dell’appalto era la “ fornitura di gas medicinali ”, quindi di tutti i gas, a prescindere dalla quantità, trattandosi di farmaci destinati complessivamente alle strutture sanitarie; mentre la tesi della ricorrente porterebbe al frazionamento dell’oggetto del contratto.
2.30. Rimane invece incontestato il fatto che IC Italia s.r.l. non è in possesso dell’AIC necessaria per la fornitura del farmaco DO, deficit che la stessa società ricorrente, ai fini della partecipazione alla gara, avrebbe potuto colmare subappaltando (necessariamente) la fornitura delle bombole di miscela al produttore di gas, SO s.p.a., titolare di AIC.
2.31. Secondo la giurisprudenza " Il subappalto "necessario" o "qualificante" presenta delle peculiarità rispetto al subappalto c.d. ordinario. Difatti, mentre nelle ipotesi di subappalto "classico" o "facoltativo" l'affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell'appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale (essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione), il subappalto necessario si caratterizza, al contrario, per la circostanza che il concorrente non possiede tutte le qualifiche relative alle lavorazioni previste dal bando; il subappalto si configura allora come "necessario" perché l'affidamento in subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tale tipo di prestazioni " (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 12 ottobre 2023, n. 15165).
2.32. Come correttamente affermato dalla stazione appaltante, con memoria depositata il 3 novembre 2025, la mancata dichiarazione del subappalto (qualificante) non è un vizio meramente formale, ma si traduce in un difetto strutturale dell’offerta (tecnica), idoneo a determinare l’esclusione dalla gara; e non solo perché – secondo la tesi della stazione appaltante - ciò renderebbe impossibile verificare la corrispondenza tra fornitore e titolare dell’AIC, ma perché l’operatore è privo del requisito tecnico richiesto dal disciplinare di gara.
2.33. Inoltre, dal punto di vista giuridico, con il subappalto, il produttore SO s.p.a. sarebbe stato responsabile, in solido con IC, dell’esecuzione della fornitura nei confronti della stazione appaltante, ex art. 119, comma 6, del d. lgs. n. 36/2023, circostanza non trascurabile trattandosi di fornitura di farmaci.
2.34. Secondo la consolidata giurisprudenza, l’operatore economico ha l’onere di dichiarare espressamente la volontà di avvalersi del c.d. subappalto “necessario”, non essendo sufficiente la generica dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in quanto si tratta di modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione (Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8761; id. sez., 1 luglio 2022, n. 5491).
2.35. Va, pertanto, condiviso il pertinente richiamo giurisprudenziale operato dalla stazione appaltante, che ha ricordato come il subappalto necessario rappresenti – unitamente all’avvalimento - uno dei “ moduli organizzativi alternativamente idonei a garantire l'ampliamento della possibilità di partecipazione alle gare anche a soggetti in apice sforniti dei requisiti di partecipazione ” e che la giurisprudenza lo considera un elemento essenziale dell’offerta.
2.36. Non è, invece, pertinente la richiamata sentenza n. 4162/2018 del Consiglio di Stato da parte della società ricorrente, atteso che tale sentenza riguardava il radiofarmaco, di cui alla comunicazione di AIFA del 24 marzo 2017, quindi, vicenda del tutto diversa dalla fattispecie in esame.
2.37. Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto all’operatore Sico s.p.a., anch’esso asseritamente sprovvisto di AIC per il farmaco DO, il Collegio osserva che si tratta di lotti diversi, in particolare dei lotti 4, 8 e 11.
2.38. La giurisprudenza afferma che in caso di gara di appalto divisa per lotti, ogni lotto è di regola impermeabile alle vicende procedurali e processuali degli altri lotti (T.A.R. Liguria, Genova, 17 gennaio 2024, n. 19).
2.39. Tuttavia, per quanto riguarda il lotto 8, questo è stato aggiudicato a Sico s.p.a. in RTI con la società Linde Medicale s.r.l., le quali nella “Relazione ampiezza di gamma bombole” (doc. 66) hanno indicato le bombole gas AIC che avrebbero messo a disposizione: Sico s.p.a., n. 420 bombole, con AIC per gas di ossigeno e azoto; Linde s.r.l., n. 286 bombole, tra le quali n.3 bombole di DO con AIC (pagg. 6 e 7).
2.40. La società ricorrente ha prodotto in causa le AIC rilasciate a Sico, che corrispondono al gas che Sico si è impegnata a fornire; mentre non risulta provata la carenza di AIC in capo alla Linde.
2.41. Nel lotto 11 la Sico s.p.a. è in ATI con IO LI, quest’ultima in possesso dell’AIC per il farmaco oggetto di gara; quindi, la censura è infondata.
2.42. Per il lotto 4, invece, la stazione appaltante si è limitata a ritenere irrilevante il richiamo ad altri lotti o all’offerta di Sico, senza però argomentare.
2.43. Dagli atti versati in causa, risulta plausibile quanto sostenuto dalla società ricorrente in relazione a tale lotto, ma ciò non sana l’offerta della società ricorrente, che resta pertanto illegittima, salvo in ogni caso il riesame degli atti del lotto 4 da parte della stazione appaltante.
3. Si può ora passare all’esame del primo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente deduce la “ Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 7, 9 e 10 L. 241/90 in relazione all’art. 21 nonies). Mancata instaurazione del confronto procedimentale ai fini dell’assunzione del provvedimento di autotutela e mancata valutazione della memoria partecipativa spontaneamente presentata da IC. Violazione dell’art. 5 Dlgs 36/23 e del principio di buona fede dell’affidamento” ; in sintesi, la società ricorrente IC lamenta la violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo, di buona fede e di tutela dell’affidamento; a suo dire, il RUP avrebbe prima confermato espressamente la validità dell’offerta in esito alla minuziosa valutazione della congruità della stessa (doc. 14 e doc. 17bis) e poi avrebbe inspiegabilmente mutato il proprio orientamento, proponendo al direttore generale l’annullamento dell’aggiudicazione, violando così l’art. 7 della L. 241/90 per aver omesso di comunicare l’avvio del procedimento. Inoltre, la stazione appaltante non avrebbe minimamente confutato gli argomenti dedotti in replica alle tesi addotte dai concorrenti in sede giudiziaria, inviate anche direttamente ai rappresentanti dell’Ente (vedi doc. 21), tutto ciò anche in violazione dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento (art. 5 d. lgs. 36/2023).
3.1. Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
3.2. Viene qui all’esame il tema dell’esercizio del potere di autotutela nelle procedure di evidenza pubblica.
3.3. La giurisprudenza ha affermato che tale potere di autotutela trova un solido fondamento normativo nella previsione dell’art. 21 nonies , comma 1, della L. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell’affidamento di una pubblica commessa (Consiglio di Stato, sez. III; 22 marzo 2017, n. 1310).
3.4. Ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/90 nel testo applicabile ratione temporis “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies , esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ”.
3.5. Il d. lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) prevede, al comma 2 dell’art. 18, che, divenuta efficace l’aggiudicazione, è “ fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela ” della stazione appaltante.
3.6. L’Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 8 del 17 ottobre 2017, ha affermato che “ l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio postula l’apprezzamento di un presupposto – per così dire – ‘rigido’ (l’illegittimità dell’atto da annullare) e di due ulteriori presupposti riferiti a concetti indeterminati, da apprezzare discrezionalmente dall’amministrazione (si tratta della ragionevolezza del termine di esercizio del potere di ritiro e dell’interesse pubblico alla rimozione, unitamente alla considerazione dell’interesse dei destinatari – Cons. Stato, VI, 27 gennaio 2017, n. 341 -)” e che il fondamento di tali ulteriori presupposti va individuato nella garanzia della tutela dell’affidamento dei destinatari circa la certezza e la stabilità degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento illegittimo, mediante una valutazione discrezionale volta alla ricerca del giusto equilibrio tra il ripristino della legalità violata e la conservazione dell’assetto regolativo impresso dal provvedimento viziato ”.
3.7. Quanto ai termini entro i quali esercitare il potere di autotutela, l’art. 21 nonies della L. 241/90 stabilisce che l’annullamento debba intervenire entro un termine ragionevole, elastico, e se si tratta di provvedimenti favorevoli, non oltre 12 mesi (oggi 6 mesi, come sostituito dall’art.1 della Legge n. 182 del 3 dicembre 2025). L’adozione di un termine rigido o elastico comporta delle conseguenze applicative rilevanti: nel caso di termine rigido la tutela dell’affidamento è assoluta, in quanto il superamento del termine preclude il potere e quindi impedisce che la valorizzazione dell’interesse pubblico possa giustificare la compressione dell’interesse privato.
3.8. Tuttavia, il comma 2 bis dell’art. 21 nonies della L. 241/90 autorizza il superamento del termine di cui al comma 1: a) sia in presenza di “ false rappresentazioni dei fatti ”; b) sia in caso di “ dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci ”, cioè nelle ipotesi in cui ci sia stato un comportamento doloso equiparabile alla colpa grave e più in generale in caso di malafede oggettiva (Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2018, n. 3940), perché ciò esclude che si sia in presenza di un legittimo affidamento.
3.9. In relazione alle procedure di evidenza pubblica, non vi è dubbio che l’aggiudicazione sia provvedimento idoneo a far sorgere un affidamento qualificato e che, pertanto, la stazione appaltante debba comunicare l’avvio del procedimento di autotutela (Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273).
3.10. Deve evidenziarsi che la comunicazione di avvio del procedimento ha lo scopo di rendere edotto il destinatario di tale comunicazione della pendenza del procedimento, affinché questi sia messo in condizione di prenderne parte e, a tale proposito, risulta opportuno ai fini della decisione richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le norme in materia di partecipazione procedimentale devono essere interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico i principi di legalità, imparzialità e buon andamento e i corollari di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, con la conseguenza che neppure la mancata comunicazione di avvio del procedimento può determinare l'annullamento del provvedimento, quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza aliunde dei fatti posti a fondamento del provvedimento sfavorevole ai suoi interessi (Consiglio di Stato sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6410; sez. VI, 4 ottobre 2024 n. 8010; sez. V, 02 febbraio 2022, n. 724; sez. V, 22 luglio 2019, n. 5168).
3.11. Quanto alle ricadute della violazione dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990 sulla legittimità provvedimento, l’art. 21 octies , comma 2, della citata legge prevede che “ 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” e con specifico riferimento alla violazione dell’art. 7 , prosegue affermando che “ Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
3.12. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non si ravvisano i profili di illegittimità dedotti dalla società ricorrente.
3.13. In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione delle garanzie partecipative, parte ricorrente ha affermato di aver avuto tempestiva notizia della sospensione dell’aggiudicazione per il lotto 13, con la determina n. 488 del 16 giugno 2025; quindi, essa è venuta aliunde a conoscenza dei fatti che hanno condotto all’annullamento.
3.14. Con la citata determina n. 488, infatti, la stazione appaltante aveva rappresentato all’aggiudicataria l’esigenza del riesame dell’offerta alla luce delle doglianze espresse in sede di ricorso, sicché essa è da ritenersi equivalente alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame finalizzato all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.
3.15. Risulta dagli atti, inoltre, l’avvenuta interlocuzione dialettica tra IC e la stazione appaltante, dal momento che parte ricorrente, con nota del 4 luglio 2025, ha trasmesso alla stazione appaltante copia delle memorie prodotte nei giudizi proposti dal RTI IO LI e SIAD per contestare le doglianze e la sospensione del provvedimento; dalle quali emerge inconfutabilmente la carenza di AIC per il farmaco DO, sicché ogni argomento dedotto da parte ricorrente risulta con essa assorbita.
3.16. Ciò detto, esclusa nella fattispecie la violazione delle garanzie partecipative, non assume alcun rilievo l’art. 21 octies della L. 241 del 1990 richiamato da parte ricorrente per sostenere l’illegittimità dell’annullamento.
3.17. Sul punto basti osservare che, volendo aderire alla tesi di parte ricorrente sulla natura discrezionale del provvedimento impugnato, trova qui applicazione la seconda parte del citato articolo, con salvezza della legittimità dell’atto impugnato, dal momento che, per le ragioni sopra esposte nell’esaminare il secondo motivo, la stazione appaltante ha dimostrato in giudizio che l'eventuale apporto partecipativo della società ricorrente al procedimento non avrebbe potuto condurre all'adozione di un atto avente un contenuto dispositivo diverso da quello impugnato.
3.18. Non si ravvisa inoltre la lesione del principio del legittimo affidamento e di buona fede, dal momento che nel caso di specie l’illegittimità dell’aggiudicazione - per violazione delle norme imperative sulla sicurezza dei farmaci che prescrivono il possesso dell’AIC in capo al fornitore - sarebbe stata agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti (art. 5, comma 3, d. lgs. 36/2023); inoltre, la tempestiva proposizione dei due ricorsi, seguita dalla sospensione dell’aggiudicazione, si possono ritenere circostanze idonee a minare l’affidamento del concorrente nella conclusione del contratto, considerato il breve intervallo temporale trascorso tra la contestata aggiudicazione e l’annullamento, nel rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 21 nonies L. 241/90, e comunque non oltre i dodici mesi (applicabile ratione temporis ) dall’adozione dell’atto.
3.19. Il Collegio rileva, inoltre, che le sentenze richiamate da parte ricorrente sulle garanzie partecipative non sono pertinenti, riferendosi esse al diverso provvedimento di revoca ex art. 21 quinquies della L. 241/90, con il quale l’Amministrazione rimuove atti inopportuni, mentre nel caso di specie la stazione appaltante ha eliminato un atto ab origine illegittimo.
4. Con il terzo, subordinato, motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta l’ illegittimità e/o nullità del capitolato tecnico (doc. 4) con particolare riferimento al paragrafo 2 nella parte in cui prevede che “ Il Fornitore dovrà essere obbligatoriamente in possesso della A.I.C. – Autorizzazione Immissione in Commercio – relativamente ai farmaci che lo richiedono per legge (…)”, ove debba essere inteso come giustificativo del provvedimento, illegittimità e/o nullità del disciplinare di gara con particolare riferimento all’art. 11 nella parte in cui prevede che “Non è inoltre ammesso il subappalto della fornitura dei gas medici, tecnici e criogenici e non del servizio di fornitura e installazione delle bombole, compreso il ritiro di quelle esauste o viceversa, ciò in considerazione dei comunicati AIFA del 03.04.2015 e del 10.04.2015 (…) richiamato da Aria nelle premesse della proposta del provvedimento impugnato, ancorché non assunto a chiara motivazione dello stesso, ove debba essere inteso come giustificativo del provvedimento per illogicità manifesta della prescrizione, per violazione del DLgs 219/06 nonché per violazione del principio di tassatività della clausole di esclusione di cui all’art. 10 DLgs 36/23 ”: in sintesi, la società ricorrente sostiene che la previsione del citato par. 2 del capitolato “ Il Fornitore dovrà essere obbligatoriamente in possesso della A.I.C. – Autorizzazione Immissione in Commercio – relativamente ai farmaci che lo richiedono per legge ” impedirebbe la partecipazione alla gara agli operatori che non siano titolari di AIC per tutti i gas richiesti dall’appalto, ma che possano ottenerne la disponibilità acquistando il gas dotato di AIC sul mercato; aggiunge inoltre che tale paragrafo sarebbe nullo per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione nonché del principio di massima partecipazione, del risultato, impugnando in tal senso i chiarimenti relativi all’interpretazione delle clausole forniti dalla stazione appaltante.
4.1. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione, sollevata dalle resistenti con le relative memorie depositate in giudizio del 3 novembre 2025 e ribadite con le repliche, di tardività della censura sul carattere escludente della clausola, atteso che il motivo è infondato.
4.2. Il Collegio non ravvisa la sussistenza dei dedotti profili di illegittimità, dal momento che la contestata prescrizione, da un lato è conforme alle citate norme imperative poste a presidio dell’interesse pubblico alla sicurezza dei farmaci per la salute umana (d.lgs. n. 219/2006 e comunicati AIFA); dall’altro essa non impediva affatto la partecipazione alla gara.
4.3. Il disciplinare di gara, in conformità con le citate norme imperative, consentiva infatti all’operatore - non titolare dell’AIC per tutti i gas - di partecipare alla gara, indicando il subappaltatore titolare dell’AIC.
4.4. Non si tratta, come è evidente, di una inammissibile, atipica, causa di esclusione, ma della prescrizione di un semplice onere, cioè di un comportamento esigibile, che l’operatore non ha invece tenuto, sicché le ragioni dell’annullamento dell’aggiudicazione e dell’esclusione sono, nel caso di specie, e in forza del principio di autoresponsabilità, da imputare alla società ricorrente.
5. Risulta accolta, infine, l’istanza di accesso agli atti, che sono stati versati in causa, sicché è cessata la materia del contendere.
6. In conclusione, il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti proposti da IC Italia s.r.l. devono essere respinti.
7. Quanto appena evidenziato, in relazione alle proposte domande demolitorie, conduce al rigetto delle ulteriori domande avanzate dalla società ricorrente.
8. Dall’infondatezza dei gravami proposti dalla ricorrente principale consegue inoltre la declaratoria d’improcedibilità dei ricorsi incidentali.
9. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso ex articolo 116, comma 2, c.p.a.;
- respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;
- respinge le ulteriori domande, di riedizione della gara, di dichiarazione dell’inefficacia della convenzione e risarcitoria;
- dichiara improcedibili i ricorsi incidentali.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 (seimila/00) a favore della stazione appaltante IA s.p.a., € 9.000,00 (novemila/00) a favore della IO LI s.r.l. e € 9.000,00 (novemila/00) a favore delle due società S.I.A.D. s.p.a. e Medigas Italia s.r.l., oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO UE, Presidente
NA Di LO, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA Di LO | IO UE |
IL SEGRETARIO