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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2024, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 6541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]sc. B, elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Via Assarotti n. 31/6, presso lo studio dell'Avv. Claudio Biagi, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], senza CP_1 C.F._2
fissa dimora, domiciliato in Genova (GE), Via alla Casa Comunale n. 1, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni per la parte attrice: “Che la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 1 L. 6 giugno 2015 n.
55 che ha modificato l'art. 3 L.
1.12.1970 n. 898, in relazione all'art. 473 bis 47 e sgg cpc
Voglia fissare l'udienza di comparizione della ricorrente e del convenuto Sig. , CP_1
nato a [...] il [...] C.F. , senza fissa dimora e pertanto C.F._2 domiciliato in Genova, Via alla Casa Comunale 1, davanti a sé per il rituale tentativo di conciliazione e ove questo fallisca procedere alle operazioni successive finalizzate allo scioglimento del matrimonio celebrato in Genova il 26 aprile 1998 tra la ricorrente e il Sig.
. CP_1
La Sig. chiede lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: Parte_1
1) Il figlio minore sarà affidato ex art 155 cc in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
che eserciteranno ambedue la potestà genitoriale e le relative funzioni con prevalente collocazione abitativa presso la dimora della madre
2) Il Sig. verserà alla moglie per il mantenimento dei figli e la CP_1 Per_2 Per_1
somma di € 200 mensile entro il 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie e si intendono recepite così come da “verbale ex art. 47 Quater O.G. sulle spese straordinarie del Tribunale ordinario di Genova sez. IV civile – verbale della riunione del 15.09.2016” che si intende parte integrante del presente atto.
3) Il Sig. collaborerà in base ai turni della ricorrente nella gestione del figlio , CP_1 Per_1 minorenne, frequentante l'Istituto Tecnico Odontoiatrico, sempre nell'esercizio di visita del padre lo stesso potrà vedere a weekend alterni dal venerdì alla domenica salvo Per_1
miglior accordo e sempre per il bene del minore
4) trascorrerà le principali festività con i genitori con il principio dell'alternanza; in Per_1
particolare nelle vacanze natalizie trascorreranno alternativamente con un genitore il periodo compreso tra il giorno di chiusura delle scuole e la data del 30 dicembre pernottando presso lo stesso, e con l'altro alternativamente il rimanente periodo fino al giorno della riapertura delle scuole dopo la festività dell'Epifania, pernottando presso lo stesso;
nelle vacanze pasquali trascorreranno alternativamente con i genitori il periodo compreso tra il venerdì santo e il giorno del rientro a scuola, effettuando con ciascuno il pernottamento nel periodo di competenza I suddetti periodi non incideranno sull'alternanza dei weekend di competenza.
5) Il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane di ferie estive anche eventualmente non consecutive compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore. Il periodo di ferie verrà concordato tra i genitori tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro non appena le personali esigenze lavorative lo consentano, la calendarizzazione del predetto periodo di ferie. 6) La Sig. dichiara di aver già diviso ogni bene e di essere reciprocamente indipendenti Pt_1
economicamente
7) Il ricorrente chiede e autorizza il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento utile valido per l'espatrio, impegnandosi altresì a richiedere e ad autorizzare anche per il figlio minore il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento Per_1 utile valido per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/06/2024, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Genova (GE) in data
26/04/1998 con il Sig. , dalla cui unione sono nati i figli in data 17/12/1998, CP_1 Per_3
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in data 18/03/2002, maggiorenne ma Per_2
non ancora economicamente indipendente, e in data 02/05/2008 e da cui si è separata Per_1
consensualmente come da verbale di separazione del 08/02/2018 omologato dal Tribunale di
Genova in data 22/02/2018 chiedendo la conferma delle condizioni ivi stabilite.
All'udienza del 05/11/2024, svoltasi nella contumacia del convenuto nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati con matrimonio civile celebrato a Genova (GE) in data
26/04/1998, successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova
(GE) al N. 198 Parte I Serie Anno 1998 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto;
dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 17/12/1998, in data Per_3 Per_2 Per_1
18/03/2002 e in data 02/05/2008;
i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del 08/02/2018 omologato dal Tribunale di Genova in data 22/02/2018, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione, come confermato dalle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente e dall'attuale irreperibilità del convenuto;
in sede di separazione le parti hanno concordato, brevemente e per quel che qui rileva,
l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione abitativa presso la Per_2 Per_1
madre, diritto di visita del padre a weekend alternati, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento dei tre figli pari a € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritenuto che la domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Rilevato che parte ricorrente ha chiesto sostanzialmente la conferma delle predette condizioni previste in sede di separazione e concordate fra le parti;
Ritenuto che, rispetto all'epoca di separazione, la figlia è divenuta maggiorenne mentre Per_2
la figlia è divenuta economicamente autosufficiente sicché non vi è luogo a stabilire in Per_3
punto affidamento, collocazione e regime di visita della prima ed appare congrua la riduzione richiesta dalla madre in punto mantenimento dei figli;
Ritenuto per il resto che, in assenza di allegate circostanze di novità e in mancanza di opposizione del convenuto, non vi è motivo per discostarsi dalle ulteriori condizioni stabilite in sede di separazione, così come richiesto dalla ricorrente, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace e tenuto conto dell'assenza di istruttoria avendo parte attrice chiesto la mera conferma di quanto già stabilito in sede di separazione, le stesse possano rimanere a carico di quest'ultima;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Genova (GE) in data
26/04/1998 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE) al N. 198 Parte
I Serie Anno 1998 Uff. 1, tra e Parte_1 CP_1
CONFERMA l'affidamento condiviso del figlio minore nato a Genova (GE) in [...] Per_1
02/05/2008 con collocazione prevalente presso la madre;
DISPONE che il Sig. collaborerà in base ai turni della ricorrente nella gestione CP_1
del figlio minore , frequentante l'Istituto Tecnico Odontoiatrico, sempre nell'esercizio Per_1
di visita del padre a weekend alterni dal venerdì alla domenica salvo miglior accordo e sempre per il bene del minore. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore almeno 15 Per_1
giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare preventivamente tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e le principali festività seguendo il criterio dell'alternanza;
PONE a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli e l'importo mensile di € 200,00 (€ 100,00 Per_2 Per_1
per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 15/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]sc. B, elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Via Assarotti n. 31/6, presso lo studio dell'Avv. Claudio Biagi, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], senza CP_1 C.F._2
fissa dimora, domiciliato in Genova (GE), Via alla Casa Comunale n. 1, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni per la parte attrice: “Che la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 1 L. 6 giugno 2015 n.
55 che ha modificato l'art. 3 L.
1.12.1970 n. 898, in relazione all'art. 473 bis 47 e sgg cpc
Voglia fissare l'udienza di comparizione della ricorrente e del convenuto Sig. , CP_1
nato a [...] il [...] C.F. , senza fissa dimora e pertanto C.F._2 domiciliato in Genova, Via alla Casa Comunale 1, davanti a sé per il rituale tentativo di conciliazione e ove questo fallisca procedere alle operazioni successive finalizzate allo scioglimento del matrimonio celebrato in Genova il 26 aprile 1998 tra la ricorrente e il Sig.
. CP_1
La Sig. chiede lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: Parte_1
1) Il figlio minore sarà affidato ex art 155 cc in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
che eserciteranno ambedue la potestà genitoriale e le relative funzioni con prevalente collocazione abitativa presso la dimora della madre
2) Il Sig. verserà alla moglie per il mantenimento dei figli e la CP_1 Per_2 Per_1
somma di € 200 mensile entro il 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie e si intendono recepite così come da “verbale ex art. 47 Quater O.G. sulle spese straordinarie del Tribunale ordinario di Genova sez. IV civile – verbale della riunione del 15.09.2016” che si intende parte integrante del presente atto.
3) Il Sig. collaborerà in base ai turni della ricorrente nella gestione del figlio , CP_1 Per_1 minorenne, frequentante l'Istituto Tecnico Odontoiatrico, sempre nell'esercizio di visita del padre lo stesso potrà vedere a weekend alterni dal venerdì alla domenica salvo Per_1
miglior accordo e sempre per il bene del minore
4) trascorrerà le principali festività con i genitori con il principio dell'alternanza; in Per_1
particolare nelle vacanze natalizie trascorreranno alternativamente con un genitore il periodo compreso tra il giorno di chiusura delle scuole e la data del 30 dicembre pernottando presso lo stesso, e con l'altro alternativamente il rimanente periodo fino al giorno della riapertura delle scuole dopo la festività dell'Epifania, pernottando presso lo stesso;
nelle vacanze pasquali trascorreranno alternativamente con i genitori il periodo compreso tra il venerdì santo e il giorno del rientro a scuola, effettuando con ciascuno il pernottamento nel periodo di competenza I suddetti periodi non incideranno sull'alternanza dei weekend di competenza.
5) Il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane di ferie estive anche eventualmente non consecutive compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore. Il periodo di ferie verrà concordato tra i genitori tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro non appena le personali esigenze lavorative lo consentano, la calendarizzazione del predetto periodo di ferie. 6) La Sig. dichiara di aver già diviso ogni bene e di essere reciprocamente indipendenti Pt_1
economicamente
7) Il ricorrente chiede e autorizza il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento utile valido per l'espatrio, impegnandosi altresì a richiedere e ad autorizzare anche per il figlio minore il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento Per_1 utile valido per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/06/2024, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Genova (GE) in data
26/04/1998 con il Sig. , dalla cui unione sono nati i figli in data 17/12/1998, CP_1 Per_3
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in data 18/03/2002, maggiorenne ma Per_2
non ancora economicamente indipendente, e in data 02/05/2008 e da cui si è separata Per_1
consensualmente come da verbale di separazione del 08/02/2018 omologato dal Tribunale di
Genova in data 22/02/2018 chiedendo la conferma delle condizioni ivi stabilite.
All'udienza del 05/11/2024, svoltasi nella contumacia del convenuto nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati con matrimonio civile celebrato a Genova (GE) in data
26/04/1998, successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova
(GE) al N. 198 Parte I Serie Anno 1998 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto;
dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 17/12/1998, in data Per_3 Per_2 Per_1
18/03/2002 e in data 02/05/2008;
i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del 08/02/2018 omologato dal Tribunale di Genova in data 22/02/2018, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione, come confermato dalle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente e dall'attuale irreperibilità del convenuto;
in sede di separazione le parti hanno concordato, brevemente e per quel che qui rileva,
l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione abitativa presso la Per_2 Per_1
madre, diritto di visita del padre a weekend alternati, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento dei tre figli pari a € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritenuto che la domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Rilevato che parte ricorrente ha chiesto sostanzialmente la conferma delle predette condizioni previste in sede di separazione e concordate fra le parti;
Ritenuto che, rispetto all'epoca di separazione, la figlia è divenuta maggiorenne mentre Per_2
la figlia è divenuta economicamente autosufficiente sicché non vi è luogo a stabilire in Per_3
punto affidamento, collocazione e regime di visita della prima ed appare congrua la riduzione richiesta dalla madre in punto mantenimento dei figli;
Ritenuto per il resto che, in assenza di allegate circostanze di novità e in mancanza di opposizione del convenuto, non vi è motivo per discostarsi dalle ulteriori condizioni stabilite in sede di separazione, così come richiesto dalla ricorrente, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace e tenuto conto dell'assenza di istruttoria avendo parte attrice chiesto la mera conferma di quanto già stabilito in sede di separazione, le stesse possano rimanere a carico di quest'ultima;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Genova (GE) in data
26/04/1998 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE) al N. 198 Parte
I Serie Anno 1998 Uff. 1, tra e Parte_1 CP_1
CONFERMA l'affidamento condiviso del figlio minore nato a Genova (GE) in [...] Per_1
02/05/2008 con collocazione prevalente presso la madre;
DISPONE che il Sig. collaborerà in base ai turni della ricorrente nella gestione CP_1
del figlio minore , frequentante l'Istituto Tecnico Odontoiatrico, sempre nell'esercizio Per_1
di visita del padre a weekend alterni dal venerdì alla domenica salvo miglior accordo e sempre per il bene del minore. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore almeno 15 Per_1
giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare preventivamente tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e le principali festività seguendo il criterio dell'alternanza;
PONE a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli e l'importo mensile di € 200,00 (€ 100,00 Per_2 Per_1
per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 15/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni