Sentenza 13 aprile 2010
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 18/12/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pag. 1 a 5 Repubblica Italiana 204/2025 In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Composta dai Sigg. magistrati:
Dott. MO SA Presidente Dott. Aurelio Laino Consigliere Dott. AN Comite Consigliere relatore Dott.ssa Petrucci Stefania Consigliere Dott.ssa Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente sentenza
sull’appello iscritto al n. 40863/R.G., proposto dall’I.N.P.D.A.P., ora Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Marinuzzi Dario, con domicilio fisico eletto a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell’Avvocatura Centrale dell’Ente:
appellante contro
SS nata il omissis a SS:
appellata avverso e per l’annullamento/riforma della sentenza n. 240/2010, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, pubblicata il 13 aprile 2010.
Visti: l’appello e gli atti tutti di causa;
Pag. 2 a 5 Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Scippa Serena, il relatore Cons. Comite AN.
Svolgimento del processo I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per il Veneto ha accolto, a spese di lite compensate, la domanda della sig.ra SS e, per l’effetto, ha dichiarato il diritto della medesima a
“ottenere al compimento dell’età pensionabile prevista dall’ordinamento di appartenenza, le variazioni percentuali in misura intera dell’indennità integrativa speciale, oltre agli accessori del credito ai sensi della sent. n. 10/QM/2002 delle SS.RR., il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale da farsi decorrere come in motivazione”.
II. Avverso la sentenza de qua ha proposto gravame l’IN (ora INPS), notificato il 23 maggio 2011 presso i patroni domiciliatari di prime cure della pensionata, nel quale afferma che “anche per il periodo precedente il 1° gennaio 1995, le variazioni percentuali devono applicarsi sull’unico importo di pensione in quanto il conglobamento tra le due voci del trattamento (pensione base e indennità integrativa speciale), realizzato dal 1° gennaio 1995, è stato sostanzialmente anticipato a meri fini perequativi dall’art. 21 della l. 730/1983”.
III. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2013, il Collegio, avendo il difensore dell’INPS esibito il certificato di morte dell’appellata, avvenuta il 17 dicembre 2011, ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi dell’art. 300 c.p.c.
IV. Con decreto del 10 giugno 2025, il Presidente della Sezione prima giurisdizionale centrale di appello ha fissato l’udienza del 5 dicembre 2025, dandone comunicazione con posta certificata il 18 giugno seguente all’Istituto previdenziale.
Pag. 3 a 5 V. Alla pubblica udienza odierna, non rappresentate le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
[1] Il processo è da dichiarare estinto, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Il 12 marzo 2013, il difensore dell’INPS ha esibito il certificato di morte dell’appellata e l’adita Sezione ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi dell’art. 300 c.p.c., disposizione applicabile al giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico, consentito dall’art. 26 del r.d. 1038 del 1933, alle norme e ai termini della procedura civile, regolamento poi abrogato, con l’entrata in vigore (il 7 ottobre 2016) del Codice di giustizia contabile, dall’art. 4, co. 1, lett.
a) dell’allegato 3 al d.lgs. 174/2016. Ciò premesso, rileva il Collegio che dal momento dell’interruzione si determina una stasi processuale in grado di assicurare alla parte colpita dall’evento interruttivo il tempo per provvedere alla propria difesa e consentire, alla parte non attinta da detto evento, di proseguire il processo, ove perduri il proprio interesse. Il processo, perciò, può riprendere il suo corso solo se viene riattivato dalla parte interessata.
Infatti, il periodo di interruzione si conclude e il processo riprende il suo corso normale se, entro il termine perentorio di legge, la parte si attiva per proseguire o riassumere lo stesso; di contra, il processo si estingue (art. 305 c.p.c.) e la competenza a dichiarare l’estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione (Cass. n.
2040/1984). In specie, trovano applicazione le norme del Codice di giustizia contabile, previste con contenuto identico nel Codice di rito civile, statuenti che: “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre Pag. 4 a 5 mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue” (art. 109, co.6 c.g.c., art. 305 c.p.c.).
Detto termine decorre dalla data della dichiarazione (12 marzo 2013) o della notificazione dell’evento alle altre parti (Cass. 15004/2024 e 773/2013), in ogni caso dalla c.d. conoscenza legale dell’interruzione (Corte cost. 261/2010, Cass. 3783/2012). Il termine di tre mesi è rispettato se in tale lasso di tempo la parte interessata deposita l’atto di riassunzione nella segreteria della Sezione presso la quale pende il processo, successivamente da notificare alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell’udienza (art. 20 delle norme di attuazione al c.g.c. di cui allegato n. 2). In specie, il processo di appello, non essendo stato riassunto nei termini perentori di legge, è da dichiarare estinto, operando l’estinzione di diritto e potendo, perciò, essere dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza (art. 111, commi 1 e 4 c.g.c., art. 307 c.p.c.). Tra gli effetti della stessa vi è il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (artt. 111, co. 6 c.g.c. e 310, co. 2 c.p.c.).
Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite del giudizio estinto restano, invece, a carico delle parti che le hanno sostenute (artt. 111, co. 8 c.g.c. e 310 co. 4 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara estinto il processo di cui all’appello I.N.P.D.A.P., ora I.N.P.S., contro SS e iscritto al n. 40863/R.G., con passaggio in giudicato della sent.
240/2010 della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto. Nulla per le spese di giustizia. Non luogo a provvedere per quelle di lite.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Pag. 5 a 5 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 5 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente F.to AN Comite F.to MO SA Depositata in Segreteria il 18/12/2025 Il Dirigente F.to MO Biagi