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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/12/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1643/25 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
TA SI che la rappresenta e difende permandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in CI presso lo studio dell'avv. Rostella Controparte_1
Verri che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Conclusioni: le parti private come da conclusioni congiunte rese all'udienza del 19.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 06.06.2025 , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione di convivenza con , dalla quale Controparte_1 il 03.05.2022 è nato il figlio , ha dedotto che ella attualmente vive Per_1
a Potenza, unitamente al figlio, presso l'abitazione dei propri genitori;
che dal 27.10.2023 lavora part-time con mansioni di receptionist presso la
“Fitness Potenza S.S.D.L. A.R.L.”; che il resistente lavora con mansioni di agente di Polizia a Policoro, abita in località Tinchi (MT) e ha una capacità reddituale maggiore di quella di essa ricorrente.
Ha chiesto che siano disposti: l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso di lei;
la regolazione della frequentazione padre-figlio secondo il prospetto proposto;
l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento per la prole di 400 euro mensili, o altra differente somma ritenuta di giustizia, oltre alla metà delle spese straordinarie;
l'attribuzione dell'assegno unico universale per la prole ad entrambi i genitori, ciascuno per la metà.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha dedotto che egli è proprietario di un'abitazione in Crotone;
che lavora come agente scelto della Polizia di Stato con retribuzione netta mensile di circa 1.700 euro;
che ha contratto un mutuo per l'acquisto dell'immobile di Crotone, per il quale versa una rata mensile di 374,26 euro, e un prestito personale con rata mensile di 256,41 euro.
Ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con prevalente collocazione presso l'abitazione materna;
che il contributo di mantenimento a suo carico sia determinato in 250 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che l'assegno unico universale per la prole sia interamente percepito dalla ricorrente;
che la propria frequentazione con il figlio sia regolata secondo il prospetto proposto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
19.11.2025 queste hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo nelle more raggiunto e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
L'accordo sulle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore è riportato nel verbale di udienza del 19.11.2025, come di seguito trascritto:
“Affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
- La regolazione della frequentazione con il genitore non collocatario secondo il seguente prospetto: previa consegna alla madre, per ogni successivo bimestre, dei propri turni di lavoro e di riposo, il padre incontrerà e terrà con sé il bambino nel suo giorno libero settimanale, a
Potenza, dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena, riconducendolo dalla madre entro le 20:30 nel periodo scolastico ed entro le 21:30 d'estate; a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì al pomeriggio della domenica;
in occasione dei fine settimana di spettanza paterna, la madre, all'uscita di scuola del venerdì, condurrà il bambino dal padre a CI e il padre lo ricondurrà a casa della madre la domenica entro le 20:30 in periodo scolastico ed entro le 21:30 durante il periodo estivo.
Per le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre incontrerà e terrà con sé il figlio dal 30 dicembre al 1° gennaio e, l'anno successivo, dal 24 dicembre al 26 dicembre;
il giorno dell'epifania il bambino sarà alternativamente un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, il padre incontrerà e terrà con sé il figlio la domenica e il lunedì di Pasqua.
Gli altri giorni festivi dell'anno, religiosi e non religiosi, saranno trascorsi, alternativamente, un anno con l'uno e l'altro anno con l'altro genitore.
Per le vacanze estive, il bambino starà con il padre una settimana consecutiva a luglio e una settimana consecutiva ad agosto, da comunicare alla madre entro il 20 giugno di ogni anno.
In occasione di ogni incontro, la madre condurrà il bambino dal padre a
CI e il padre lo ricondurrà presso la casa materna al termine del periodo.
Ogni giorno il padre comunicherà al telefono o in videochiamata con il bambino in orario compreso tra le 19:00 e le 20:00 e la madre si adopererà per ricevere e mantenere la chiamata senza altre interferenze. Allo stesso modo, la madre si tratterrà con il bambino al telefono o in videochiamata nei periodi di permanenza del figlio con il padre.
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con l'importo di 300 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
Le spese straordinarie per il figlio, come indicate e disciplinate dalle linee- guida del C.N.F., sono a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà;
L'assegno unico universale per la prole sarà percepito interamente dalla madre collocataria”.
L'accordo raggiunto dai dai genitori, come appena trascritto, non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative.
Esso risponde all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come risultante dalla prodotta documentazione,
l'importo del contributo di mantenimento a carico del padre è proporzionato alla rispettiva capacità economica delle parti, nonché all'età e alle correlate esigenze di vita del minore.
Per le ragioni esposte, l'accordo medesimo va omologato e regolerà tra le parti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
L'accordo giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
06.06.2025 così provvede:
a) omologa l'accordo con cui le parti hanno concordato le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, come integralmente trascritto in motivazione;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente est.