CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 39155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39155 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Cuomo che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e l'avv.to Massimo NF che ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16/9/2024 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 21/4/2022, dichiarò non doversi procedere nei confronti di AC LO in ordine al reato di cui all'art. 44 comma 1 lett. c) d.P.R. 380/01 contestato al capo A) in relazione agli abusi sulla particella 1137 in quanto era intervenuto il permesso in sanatoria ex articolo 36 d.P.R. 380/01 e lo assolse dal reato di cui all'art. 181 comma 1 d.lvo. 42/2004 contestato al capo B) in relazione "alle opere realizzate sulla particella 1137 perché non punibili per intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica" e, concesse le attenuanti generiche, rideterminò la pena in relazione a tutti i reati contestati con riferimento Penale Sent. Sez. 3 Num. 39155 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 29/10/2025 alle opere realizzate sulla particella 1136 in mesi due e giorni 15 di arresto ed euro 12.000,00 d'ammenda. La sospensione condizionale della pena fu subordinata allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per mesi due presso il Comune di residenza o viciniore. 2. Avverso il suddetto provvedimento AC LO, ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/01. Si assume che l'imputato si era limitato a ristrutturare una "buca già esistente" sull'erroneo presupposto che l'intervento rientrasse fra quelli che non necessitavano di permessi o autorizzazioni. Si richiama, quindi, la deposizione di AT e il parere espresso dal medesimo per sostenere che: AC non aveva effettuato lo sbancamento;
la buca era già esistente;
l'intervento non necessitava del preventivo rilascio del permesso di costruire. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione dell'art. 131 cod. pen. Si deduce che: la "fossa era preesistente"; l'imputato l'aveva solamente "rivestita"; era stato ripristinato lo status quo ante. Si assume, quindi, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità, dalla Corte territoriale esclusa sull'erroneo presupposto che AC avesse effettuato lo scavo. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 165 e 597 cod. proc. pen. Si deduce che il Tribunale aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla demolizione e riduzione in pristino delle opere abusive. La riforma della sentenza e la riduzione in pristino effettuata da AC prima della sentenza di primo grado avevano determinato che quella parte della decisione dovesse ritenersi caducata. La Corte d'appello, invece, aveva modificato la condizione sospensiva, introducendone una nuova e differente senza che fosse intervenuta l'impugnazione del PM. 3. Il processo, fissato originariamente all'udienza del 23/6/2025, è stato rinviato a oggi in accoglimento della richiesta di rinvio trasmessa dall'avv.to NF. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre. 1. I provvedimenti resi nelle fasi di merito, in relazione al reato edilizio ritenuto in relazione all'intervento eseguito sulla particella 1136 integrano, sostanzialmente, l'ipotesi c.d. «doppia conforme», essendosi limitato il perito nominato dalla Corte territoriale a condividere il giudizio espresso nella sentenza appellata in ordine alla riconducibilità delle opere alla fattispecie incriminatrice contestata sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), saldandosi quello di appello, nella sua struttura argomentativa, a quello di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultimo sia adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove, le sentenze possono essere lette congiuntamente, in vista del controllo di legittimità, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 4, n. 34696 del 24/9/2025,P.; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valeria, Rv. 252615; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). 1.1 Ebbene, la sentenza di primo grado, sul punto richiamata da quella di appello, si era confrontata con la deposizione dell'ing. AT disattendendone le valutazioni circa la non necessità del titolo abilitante per la realizzazione delle opere in valutazione con motivazione priva di incongruenze e aderente a consolidati orientamenti di legittimità. Tale argomentazione è ignorata dal ricorso che richiama la deposizione del teste senza confrontarsi con le considerazioni dei giudici di merito che, invece, avevano ritenuto che l'intervento, per l'imponenza delle opere realizzate, essendo in corso di realizzazione un muro in cemento armato dell'altezza di m. 3,5, per il massiccio uso di cemento e armature in ferro, per l'assenza di opere idriche preposte a garantire il coinvolgimento delle acque meteoriche e per l'inesistenza di un manufatto preesistente necessitavano del rilascio del permesso di costruire. 1.2 Il motivo risulta pertanto inammissibile per aspecificità. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto, e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). 4 2. Aspecifico risulta anche il secondo motivo del ricorso. Il ricorrente lamenta che l'imputato si era limitato a rivestire la fosse preesistente a fronte di una motivazione della Corte territoriale che aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità considerando le dimensioni e l'impatto ambientale del manufatto in corso di realizzazione e la natura dell'intervento. 3. È fondato il terzo motivo del ricorso. Il Tribunale aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla demolizione e alla riduzione in pristino delle opere abusive. La sentenza impugnata dà atto che la demolizione delle opere realizzate sulla particella 1136 era stata già seguita ma poi ignora la spontanea riduzione in pristino dell'area e, conseguentemente, l'incidenza di tale condotta sull'obbligo cui il Tribunale aveva condizionato la sospensione della pena e impone al ricorrente, ai medesimi fini, di prestare attività non retribuita. Sennonché, come osservato dal ricorrente, l'obbligo cui il Tribunale aveva condizionato il beneficio risultava già adempiuto e non vi è ragione per escludere, ai fini della verifica della condizione, la rilevanza delle condotte intervenute prima del passaggio in giudicato della sentenza. Questa Corte, in relazione al motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva lamentato che non si era tenuto conto dei versamenti da lui effettuati prima del passaggio in giudicato della sentenza ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo cui era stata condizionata la sospensione della pena, ossia il versamento delle somme spettanti alla figlia a titolo di mantenimento dalla data di emissione del provvedimento presidenziale provvisorio emesso in sede civile nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi al compimento della maggiore età della figlia stessa, ha chiarito che non vi era "alcuna ragione giuridica.., per escludere dal computo dei versamenti rilevanti, ai fini di detta verifica, quelli eseguiti in epoca precedente all'emissione della sentenza penale di condanna" e che, conseguentemente, doveva ritenersi "erronea... l'affermazione del giudice dell'esecuzione, secondo la quale non potrebbero imputarsi all'adempimento i versamenti effettuati nei mesi e negli anni antecedenti ( Sez. 1, n. 8285 del 24/11/2020 (dep. 2021), Mancin). Tale principio appare attagliarsi anche al caso di specie, creando la sostituzione dell'obbligo cui il Tribunale aveva subordinato la sospensione della pena operata dalla Corte territoriale una ingiustificata disparità di trattamento fra colui che non aveva atteso la sentenza di condanna e aveva demolito le opere abusive, che per godere della sospensione è anche obbligato a prestare attività non retribuita, e il reo rimasto inerte, cui la sola demolizione delle opere permetterà di godere del beneficio. La sentenza va quindi annullata limitatamente al punto che subordina la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, condizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in data 29/10/2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Cuomo che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e l'avv.to Massimo NF che ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16/9/2024 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 21/4/2022, dichiarò non doversi procedere nei confronti di AC LO in ordine al reato di cui all'art. 44 comma 1 lett. c) d.P.R. 380/01 contestato al capo A) in relazione agli abusi sulla particella 1137 in quanto era intervenuto il permesso in sanatoria ex articolo 36 d.P.R. 380/01 e lo assolse dal reato di cui all'art. 181 comma 1 d.lvo. 42/2004 contestato al capo B) in relazione "alle opere realizzate sulla particella 1137 perché non punibili per intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica" e, concesse le attenuanti generiche, rideterminò la pena in relazione a tutti i reati contestati con riferimento Penale Sent. Sez. 3 Num. 39155 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 29/10/2025 alle opere realizzate sulla particella 1136 in mesi due e giorni 15 di arresto ed euro 12.000,00 d'ammenda. La sospensione condizionale della pena fu subordinata allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per mesi due presso il Comune di residenza o viciniore. 2. Avverso il suddetto provvedimento AC LO, ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/01. Si assume che l'imputato si era limitato a ristrutturare una "buca già esistente" sull'erroneo presupposto che l'intervento rientrasse fra quelli che non necessitavano di permessi o autorizzazioni. Si richiama, quindi, la deposizione di AT e il parere espresso dal medesimo per sostenere che: AC non aveva effettuato lo sbancamento;
la buca era già esistente;
l'intervento non necessitava del preventivo rilascio del permesso di costruire. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione dell'art. 131 cod. pen. Si deduce che: la "fossa era preesistente"; l'imputato l'aveva solamente "rivestita"; era stato ripristinato lo status quo ante. Si assume, quindi, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità, dalla Corte territoriale esclusa sull'erroneo presupposto che AC avesse effettuato lo scavo. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 165 e 597 cod. proc. pen. Si deduce che il Tribunale aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla demolizione e riduzione in pristino delle opere abusive. La riforma della sentenza e la riduzione in pristino effettuata da AC prima della sentenza di primo grado avevano determinato che quella parte della decisione dovesse ritenersi caducata. La Corte d'appello, invece, aveva modificato la condizione sospensiva, introducendone una nuova e differente senza che fosse intervenuta l'impugnazione del PM. 3. Il processo, fissato originariamente all'udienza del 23/6/2025, è stato rinviato a oggi in accoglimento della richiesta di rinvio trasmessa dall'avv.to NF. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre. 1. I provvedimenti resi nelle fasi di merito, in relazione al reato edilizio ritenuto in relazione all'intervento eseguito sulla particella 1136 integrano, sostanzialmente, l'ipotesi c.d. «doppia conforme», essendosi limitato il perito nominato dalla Corte territoriale a condividere il giudizio espresso nella sentenza appellata in ordine alla riconducibilità delle opere alla fattispecie incriminatrice contestata sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), saldandosi quello di appello, nella sua struttura argomentativa, a quello di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultimo sia adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove, le sentenze possono essere lette congiuntamente, in vista del controllo di legittimità, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 4, n. 34696 del 24/9/2025,P.; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valeria, Rv. 252615; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). 1.1 Ebbene, la sentenza di primo grado, sul punto richiamata da quella di appello, si era confrontata con la deposizione dell'ing. AT disattendendone le valutazioni circa la non necessità del titolo abilitante per la realizzazione delle opere in valutazione con motivazione priva di incongruenze e aderente a consolidati orientamenti di legittimità. Tale argomentazione è ignorata dal ricorso che richiama la deposizione del teste senza confrontarsi con le considerazioni dei giudici di merito che, invece, avevano ritenuto che l'intervento, per l'imponenza delle opere realizzate, essendo in corso di realizzazione un muro in cemento armato dell'altezza di m. 3,5, per il massiccio uso di cemento e armature in ferro, per l'assenza di opere idriche preposte a garantire il coinvolgimento delle acque meteoriche e per l'inesistenza di un manufatto preesistente necessitavano del rilascio del permesso di costruire. 1.2 Il motivo risulta pertanto inammissibile per aspecificità. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto, e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). 4 2. Aspecifico risulta anche il secondo motivo del ricorso. Il ricorrente lamenta che l'imputato si era limitato a rivestire la fosse preesistente a fronte di una motivazione della Corte territoriale che aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità considerando le dimensioni e l'impatto ambientale del manufatto in corso di realizzazione e la natura dell'intervento. 3. È fondato il terzo motivo del ricorso. Il Tribunale aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla demolizione e alla riduzione in pristino delle opere abusive. La sentenza impugnata dà atto che la demolizione delle opere realizzate sulla particella 1136 era stata già seguita ma poi ignora la spontanea riduzione in pristino dell'area e, conseguentemente, l'incidenza di tale condotta sull'obbligo cui il Tribunale aveva condizionato la sospensione della pena e impone al ricorrente, ai medesimi fini, di prestare attività non retribuita. Sennonché, come osservato dal ricorrente, l'obbligo cui il Tribunale aveva condizionato il beneficio risultava già adempiuto e non vi è ragione per escludere, ai fini della verifica della condizione, la rilevanza delle condotte intervenute prima del passaggio in giudicato della sentenza. Questa Corte, in relazione al motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva lamentato che non si era tenuto conto dei versamenti da lui effettuati prima del passaggio in giudicato della sentenza ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo cui era stata condizionata la sospensione della pena, ossia il versamento delle somme spettanti alla figlia a titolo di mantenimento dalla data di emissione del provvedimento presidenziale provvisorio emesso in sede civile nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi al compimento della maggiore età della figlia stessa, ha chiarito che non vi era "alcuna ragione giuridica.., per escludere dal computo dei versamenti rilevanti, ai fini di detta verifica, quelli eseguiti in epoca precedente all'emissione della sentenza penale di condanna" e che, conseguentemente, doveva ritenersi "erronea... l'affermazione del giudice dell'esecuzione, secondo la quale non potrebbero imputarsi all'adempimento i versamenti effettuati nei mesi e negli anni antecedenti ( Sez. 1, n. 8285 del 24/11/2020 (dep. 2021), Mancin). Tale principio appare attagliarsi anche al caso di specie, creando la sostituzione dell'obbligo cui il Tribunale aveva subordinato la sospensione della pena operata dalla Corte territoriale una ingiustificata disparità di trattamento fra colui che non aveva atteso la sentenza di condanna e aveva demolito le opere abusive, che per godere della sospensione è anche obbligato a prestare attività non retribuita, e il reo rimasto inerte, cui la sola demolizione delle opere permetterà di godere del beneficio. La sentenza va quindi annullata limitatamente al punto che subordina la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, condizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in data 29/10/2025 Il Consigliere estensore