Art. 1.
I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze piu' di 100 lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenuti ad occupare nella proporzione dell'1 per cento vedove ed orfani di guerra e vedove ED orfani di caduti per causa di servizio.
Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'.
I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze piu' di 100 lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenuti ad occupare nella proporzione dell'1 per cento vedove ed orfani di guerra e vedove ED orfani di caduti per causa di servizio.
Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'.