Art. 10.
L' articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre:
a) i natanti di cui al primo comma dell'articolo 13 e quelli di cui al terzo comma dello stesso articolo, se a remi;
b) i natanti di cui al secondo comma dell'articolo 13, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 6 o gli anni 14 in occasione di regate, a condizione che risulti iscritto a corsi organizzati dalla Lega navale o dalla Federazione italiana della vela;
c) i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, se a vela, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 14;
d) i natanti a motore di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero a vela con motore ausiliario, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 16 o, nelle competizioni motonautiche, gli anni 18.
In occasione di manifestazioni sportive, di regate e di relativi
allenamenti, organizzati dai circoli nautici riconosciuti dalla Federazione italiana della vela, dalla Federazione italiana motonautica e dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana, nessuna abilitazione e' richiesta per condurre i natanti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e la relativa navigazione e' consentita anche oltre il limite stabilito per ciascuna categoria".
L' articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre:
a) i natanti di cui al primo comma dell'articolo 13 e quelli di cui al terzo comma dello stesso articolo, se a remi;
b) i natanti di cui al secondo comma dell'articolo 13, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 6 o gli anni 14 in occasione di regate, a condizione che risulti iscritto a corsi organizzati dalla Lega navale o dalla Federazione italiana della vela;
c) i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, se a vela, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 14;
d) i natanti a motore di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero a vela con motore ausiliario, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 16 o, nelle competizioni motonautiche, gli anni 18.
In occasione di manifestazioni sportive, di regate e di relativi
allenamenti, organizzati dai circoli nautici riconosciuti dalla Federazione italiana della vela, dalla Federazione italiana motonautica e dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana, nessuna abilitazione e' richiesta per condurre i natanti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e la relativa navigazione e' consentita anche oltre il limite stabilito per ciascuna categoria".