Art. 13.
Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza tecnica sullo svolgimento delle linee e dei servizi.
Il predetto Ministero, d'intesa con il Ministero del tesoro e con quello delle partecipazioni statali, ha facolta' di procedere ad ispezioni e controlli, nonche' di chiedere dati, elementi e documenti o di prendere in esame registri, libri, corrispondenza ed ogni altro documento che sia ritenuto necessario.
La vigilanza di cui ai precedenti commi e' fatta nell'interesse della societa' e le spese relative graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, da farsi affluire alla entrata dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessita', con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza tecnica sullo svolgimento delle linee e dei servizi.
Il predetto Ministero, d'intesa con il Ministero del tesoro e con quello delle partecipazioni statali, ha facolta' di procedere ad ispezioni e controlli, nonche' di chiedere dati, elementi e documenti o di prendere in esame registri, libri, corrispondenza ed ogni altro documento che sia ritenuto necessario.
La vigilanza di cui ai precedenti commi e' fatta nell'interesse della societa' e le spese relative graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, da farsi affluire alla entrata dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessita', con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.