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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza del 12.05.2025 nella causa iscritta al N. di R.G. 3516 del 2024.
Per il è presente l'Avv. Saltelli, che conclude per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 con vittoria di spese di lite. Si riporta agli atti e ai documenti prodotti. Alle ore 12.26, il Giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 3516/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di opposizione introdotta con ricorso in riassunzione depositato in data 20.02.2024 Par
, cod. fiscale , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, is. G7, presso lo studio dell'Avv. Dario
Scognamillo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in riassunzione
RICORRENTE
CONTRO
partita Iva , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Tito Livio n. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Guido Saltelli e Pasquale Verde
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione n.
20230489200000031, emessa in data 09.02.2023, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, e notificata in data 21.02.2023 (cfr.doc. 1 convenuto), con cui il Controparte_1 ha ingiunto ad il pagamento di € 14.652,00 (comprensiva di oneri di riscossione, Parte_2 pari a € 300,00, e spese della procedura, pari a € 26,25).
Il credito vantato dal deriva da due ordinanze ingiunzione: - la n. CP_1
20220489200000414 del 25.02.2022, con cui è stata applicata al la sanzione Pt_2 amministrativa di € 6.250,00 ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 10 della legge n. 287 del 1991
(cfr. doc. 4 ; - la n. 20220489200000415 del 25.02.2022 con cui è stata applicata al CP_1
la sanzione amministrativa di € 1.250,00, per la violazione dell'art. 86 del regio decreto Pt_2
773 del 1931 (TULPS) sanzionata dall'art. 17 bis dell'anzidetto regio decreto (cfr. doc. 6
. CP_1
L'ordinanza n. 20220489200000414 richiama il verbale di accertamento n. 7672 del
05.07.2018, con cui fu contestato al l'esercizio di un'attività di somministrazione di Pt_2 alimenti e bevande di tipo b senza rispettare la normativa edilizia e urbanistica (doc. 2
1 convenuto), mentre l'ordinanza 20220489200000415 richiama il verbale di accertamento n.
7673, elevato al trasgressore in pari data e relativo all'apertura di uno stabilimento di bagni pubblici (piscina) senza la prescritta SCIA (cfr. doc. 3 convenuto).
L'opposizione è stata proposta dinanzi al giudice di pace di Napoli con ricorso depositato in data 30.03.2023. Il giudice di pace si è dichiarato incompetente per materia con ordinanza del
01.12.2023 e il ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale. Pt_2
§ 1.1. A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto che: - le due ordinanze alla base Pt_2 del credito ingiunto non gli erano mai state notificate;
- vi era una manifesta sproporzione tra l'importo delle due sanzioni amministrative applicategli, pari a complessivi € 7.540,00, e quello oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 20230489200000031, pari a € 14.652,00; - con verbale n. 07672, gli era stata contestata la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 287/1991, perché la struttura era stata dichiarata abusiva;
- con sentenza n. 5390 del 2011, il Tar Campania si era già espresso sul punto, annullando il provvedimento di demolizione del manufatto sede del suo locale, che quindi non poteva considerarsi abusivo. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ingiunzione impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Il si è costituito, replicando che: - le due ordinanze ingiunzione erano Controparte_1 state regolarmente notificate alla controparte;
- l'importo ingiunto era comprensivo delle maggiorazioni dovute per il mancato tempestivo pagamento (cfr. art. 27 della legge n. 689 del
1981). Ciò replicato, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
*****
§ 2. L'opposizione è parzialmente fondata.
Il ha depositato gli avvisi di ricevimento relativi alle notificazioni delle due Controparte_1 ordinanze ingiunzione, da cui era sorto il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata dal . Le due notificazioni sono state eseguite ai sensi della legge n. 890 del Pt_2
1982. Dall'esame dei rispettivi avvisi di ricevimento si evince che, in entrambi i casi, il plico non
è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario. Inoltre, negli avvisi risultano attestati: - il deposito del plico presso il punto di ritiro in data 13.05.2022; - la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito in data 06.05.2022; - il mancato ritiro del plico entro 10 giorni dalla data di spedizione della c.d. C.A.D.; - la restituzione dell'avviso al mittente in data
24.05.2022. In atti sono presenti anche gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito, che sono state immesse nella cassetta postale in data 16.05.2022.
Ciò posto le due notificazioni sono affette da nullità per i motivi di seguito esposti.
Il procedimento ex art. 8 della legge n. 890 del 1982 postula l'accertamento della temporanea assenza del destinatario e della mancanza o temporanea assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego postale, sicché “l'omessa attestazione circa la sussistenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti impedisce la verifica dell'effettiva presenza delle condizioni di legge e non consente all'atto di raggiungere il suo scopo” (cfr. Cass., sez. III, n. 25031 del 10/10/2008; in senso conforme Cass., sez. III, n. 10998 del 19/05/2011; Cass., sez. V, n. 1210 del
17/01/2022). Ebbene, nel caso in esame non risulta l'effettuazione dell'accertamento
2 concernente l'eventuale presenza delle altre persone abilitate a ricevere il plico secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982; l'agente postale, infatti, nulla ha attestato circa la loro assenza o mancanza. Ne consegue la nullità della notificazione, in quanto, prima di procedere al deposito del piego e all'invio della raccomandata informativa, l'agente postale avrebbe dovuto sincerarsi della mancanza o temporanea assenza delle altre persone abilitate dalla legge a ricevere l'atto (persona di famiglia anche temporaneamente convivente, addetto alla casa o a servizio del destinatario, portiere dello stabile).
Tuttavia, la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione non rende inesistente il credito vantato dal ma ha come unico effetto quello di consentire all'interessato di impugnare CP_1
l'ordinanza ingiunzione nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento ossia nel termine di 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto presupposto. In altri termini, il trasgressore recupera la possibilità di opporsi all'ordinanza ingiunzione, attivando l'opposizione prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, ma deve comunque rispettare il termine perentorio ivi previsto. Inoltre, il ricorrente ha l'onere di dedurre, non soltanto la mancanza o l'invalidità della notificazione dell'ordinanza, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui omessa deduzione consegue l'inammissibilità dell'opposizione (cfr. Cass., sez. II, 02/05/2025, n. 11571; Cass., sez. III,
10/02/2021, n.3318).
Nel caso in esame l'ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 21.02.2023 (cfr.doc.
1 convenuto), mentre l'opposizione è stata proposta in data 30.03.2023, come dichiarato dal difensore dell'opponente all'udienza del 04.07.2024.
Peraltro, l'unico motivo di merito, oltre ad essere sfornito di adeguato supporto probatorio, non essendovi prova del fatto che la sentenza del T.A.R. della Campania n. 5390 del 2011 si riferisca proprio al manufatto oggetto del verbale n. 7672, non coglie neanche nel segno, atteso che la contestazione non è fondata sull'abusività del manufatto, bensì sulla diversa destinazione d'uso cui esso era adibito (struttura abitativa adibita a bar).
Dunque, alla luce di quanto precede, va rilevato che l'opposizione recuperatoria è inammissibile e che il credito vantato dal a titolo di sanzione amministrativa, è pari a CP_1 complessivi € 7.540,00.
§ 3. L'opposizione è invece fondata per ciò che concerne la maggiorazione prevista dall'art. ex art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981. Infatti, a causa della nullità delle notificazioni delle due ordinanze ingiunzione, la sanzione è divenuta esigibile scaduto il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento, momento in cui il è venuto a Pt_2 conoscenza del credito vantato dal Prima del 21.02.2023, l'opponente non era in mora, CP_1 non essendo a conoscenza del debito a suo carico, né quest'ultimo era esigibile, atteso che il termine di pagamento di 30 giorni decorre dalla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione
(cfr. art. 18, comma 4, della legge n. 689 del 1981).
In conclusione, va dichiarata l'inefficacia dell'ingiunzione n. 20230489200000031, emessa in data 09.02.2023, nella parte in cui ingiunge il pagamento di un importo superiore a € 7.540,00,
3 oltre la maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981 con decorrenza dal 21.02.2023.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
[... a) in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che il credito vantato dal CP_1 nei confronti di ammonta a € 7.540,00, oltre la maggiorazione prevista CP_1 Parte_2 dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981 con decorrenza dal 21.02.2023 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'ingiunzione n. 20230489200000031 del 09.02.2023 nella parte in cui ingiunge il pagamento di somme superiori a quelle dianzi indicate;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 12.05.2025 Il Giudice
4
Per il è presente l'Avv. Saltelli, che conclude per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 con vittoria di spese di lite. Si riporta agli atti e ai documenti prodotti. Alle ore 12.26, il Giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 3516/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di opposizione introdotta con ricorso in riassunzione depositato in data 20.02.2024 Par
, cod. fiscale , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, is. G7, presso lo studio dell'Avv. Dario
Scognamillo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in riassunzione
RICORRENTE
CONTRO
partita Iva , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Tito Livio n. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Guido Saltelli e Pasquale Verde
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione n.
20230489200000031, emessa in data 09.02.2023, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, e notificata in data 21.02.2023 (cfr.doc. 1 convenuto), con cui il Controparte_1 ha ingiunto ad il pagamento di € 14.652,00 (comprensiva di oneri di riscossione, Parte_2 pari a € 300,00, e spese della procedura, pari a € 26,25).
Il credito vantato dal deriva da due ordinanze ingiunzione: - la n. CP_1
20220489200000414 del 25.02.2022, con cui è stata applicata al la sanzione Pt_2 amministrativa di € 6.250,00 ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 10 della legge n. 287 del 1991
(cfr. doc. 4 ; - la n. 20220489200000415 del 25.02.2022 con cui è stata applicata al CP_1
la sanzione amministrativa di € 1.250,00, per la violazione dell'art. 86 del regio decreto Pt_2
773 del 1931 (TULPS) sanzionata dall'art. 17 bis dell'anzidetto regio decreto (cfr. doc. 6
. CP_1
L'ordinanza n. 20220489200000414 richiama il verbale di accertamento n. 7672 del
05.07.2018, con cui fu contestato al l'esercizio di un'attività di somministrazione di Pt_2 alimenti e bevande di tipo b senza rispettare la normativa edilizia e urbanistica (doc. 2
1 convenuto), mentre l'ordinanza 20220489200000415 richiama il verbale di accertamento n.
7673, elevato al trasgressore in pari data e relativo all'apertura di uno stabilimento di bagni pubblici (piscina) senza la prescritta SCIA (cfr. doc. 3 convenuto).
L'opposizione è stata proposta dinanzi al giudice di pace di Napoli con ricorso depositato in data 30.03.2023. Il giudice di pace si è dichiarato incompetente per materia con ordinanza del
01.12.2023 e il ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale. Pt_2
§ 1.1. A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto che: - le due ordinanze alla base Pt_2 del credito ingiunto non gli erano mai state notificate;
- vi era una manifesta sproporzione tra l'importo delle due sanzioni amministrative applicategli, pari a complessivi € 7.540,00, e quello oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 20230489200000031, pari a € 14.652,00; - con verbale n. 07672, gli era stata contestata la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 287/1991, perché la struttura era stata dichiarata abusiva;
- con sentenza n. 5390 del 2011, il Tar Campania si era già espresso sul punto, annullando il provvedimento di demolizione del manufatto sede del suo locale, che quindi non poteva considerarsi abusivo. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ingiunzione impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Il si è costituito, replicando che: - le due ordinanze ingiunzione erano Controparte_1 state regolarmente notificate alla controparte;
- l'importo ingiunto era comprensivo delle maggiorazioni dovute per il mancato tempestivo pagamento (cfr. art. 27 della legge n. 689 del
1981). Ciò replicato, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
*****
§ 2. L'opposizione è parzialmente fondata.
Il ha depositato gli avvisi di ricevimento relativi alle notificazioni delle due Controparte_1 ordinanze ingiunzione, da cui era sorto il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata dal . Le due notificazioni sono state eseguite ai sensi della legge n. 890 del Pt_2
1982. Dall'esame dei rispettivi avvisi di ricevimento si evince che, in entrambi i casi, il plico non
è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario. Inoltre, negli avvisi risultano attestati: - il deposito del plico presso il punto di ritiro in data 13.05.2022; - la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito in data 06.05.2022; - il mancato ritiro del plico entro 10 giorni dalla data di spedizione della c.d. C.A.D.; - la restituzione dell'avviso al mittente in data
24.05.2022. In atti sono presenti anche gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito, che sono state immesse nella cassetta postale in data 16.05.2022.
Ciò posto le due notificazioni sono affette da nullità per i motivi di seguito esposti.
Il procedimento ex art. 8 della legge n. 890 del 1982 postula l'accertamento della temporanea assenza del destinatario e della mancanza o temporanea assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego postale, sicché “l'omessa attestazione circa la sussistenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti impedisce la verifica dell'effettiva presenza delle condizioni di legge e non consente all'atto di raggiungere il suo scopo” (cfr. Cass., sez. III, n. 25031 del 10/10/2008; in senso conforme Cass., sez. III, n. 10998 del 19/05/2011; Cass., sez. V, n. 1210 del
17/01/2022). Ebbene, nel caso in esame non risulta l'effettuazione dell'accertamento
2 concernente l'eventuale presenza delle altre persone abilitate a ricevere il plico secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982; l'agente postale, infatti, nulla ha attestato circa la loro assenza o mancanza. Ne consegue la nullità della notificazione, in quanto, prima di procedere al deposito del piego e all'invio della raccomandata informativa, l'agente postale avrebbe dovuto sincerarsi della mancanza o temporanea assenza delle altre persone abilitate dalla legge a ricevere l'atto (persona di famiglia anche temporaneamente convivente, addetto alla casa o a servizio del destinatario, portiere dello stabile).
Tuttavia, la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione non rende inesistente il credito vantato dal ma ha come unico effetto quello di consentire all'interessato di impugnare CP_1
l'ordinanza ingiunzione nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento ossia nel termine di 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto presupposto. In altri termini, il trasgressore recupera la possibilità di opporsi all'ordinanza ingiunzione, attivando l'opposizione prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, ma deve comunque rispettare il termine perentorio ivi previsto. Inoltre, il ricorrente ha l'onere di dedurre, non soltanto la mancanza o l'invalidità della notificazione dell'ordinanza, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui omessa deduzione consegue l'inammissibilità dell'opposizione (cfr. Cass., sez. II, 02/05/2025, n. 11571; Cass., sez. III,
10/02/2021, n.3318).
Nel caso in esame l'ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 21.02.2023 (cfr.doc.
1 convenuto), mentre l'opposizione è stata proposta in data 30.03.2023, come dichiarato dal difensore dell'opponente all'udienza del 04.07.2024.
Peraltro, l'unico motivo di merito, oltre ad essere sfornito di adeguato supporto probatorio, non essendovi prova del fatto che la sentenza del T.A.R. della Campania n. 5390 del 2011 si riferisca proprio al manufatto oggetto del verbale n. 7672, non coglie neanche nel segno, atteso che la contestazione non è fondata sull'abusività del manufatto, bensì sulla diversa destinazione d'uso cui esso era adibito (struttura abitativa adibita a bar).
Dunque, alla luce di quanto precede, va rilevato che l'opposizione recuperatoria è inammissibile e che il credito vantato dal a titolo di sanzione amministrativa, è pari a CP_1 complessivi € 7.540,00.
§ 3. L'opposizione è invece fondata per ciò che concerne la maggiorazione prevista dall'art. ex art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981. Infatti, a causa della nullità delle notificazioni delle due ordinanze ingiunzione, la sanzione è divenuta esigibile scaduto il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento, momento in cui il è venuto a Pt_2 conoscenza del credito vantato dal Prima del 21.02.2023, l'opponente non era in mora, CP_1 non essendo a conoscenza del debito a suo carico, né quest'ultimo era esigibile, atteso che il termine di pagamento di 30 giorni decorre dalla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione
(cfr. art. 18, comma 4, della legge n. 689 del 1981).
In conclusione, va dichiarata l'inefficacia dell'ingiunzione n. 20230489200000031, emessa in data 09.02.2023, nella parte in cui ingiunge il pagamento di un importo superiore a € 7.540,00,
3 oltre la maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981 con decorrenza dal 21.02.2023.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
[... a) in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che il credito vantato dal CP_1 nei confronti di ammonta a € 7.540,00, oltre la maggiorazione prevista CP_1 Parte_2 dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981 con decorrenza dal 21.02.2023 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'ingiunzione n. 20230489200000031 del 09.02.2023 nella parte in cui ingiunge il pagamento di somme superiori a quelle dianzi indicate;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 12.05.2025 Il Giudice
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