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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 7649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7649 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 26/01/2024 DEla CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto ProcuratoreV(MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso. udito il difensore, l'avvocato LETIZIA FERDINANDO in difesa di RU ON, che ha chiesto l'accoglimento DE ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7649 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare DE Tribunale di Napoli il 5 novembre 2020, ON IN, NO LA e AL ER venivano riconosciuti colpevoli DE DEitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione agiartc.628 comma 3 n. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. perché, avvalendosi DEla forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza all'associazione camorristica denominata clan dei casalesi, con ruolo apicale DE predetto ON IN, e DE conseguente stato di assoggettamento DE territorio DEla provincia di Caserta, avevano costretto i responsabili DEla società che si era aggiudicata l'appalto per la gestione DE servizio di pulizia DEl'ospedale di Caserta a versare periodiche somme dì denaro (15.000 euro in occasione DEle festività di Natale e Pasqua). Nella prospettazione accusatoria, AR IN, direttore sanitario DE nosocomio e cugino DE predetto ON IN, tramite l'odierno ricorrente ON LO, aveva comunicato a quest'ultimo l'avvenuta aggiudicazione DEl'appalto in favore DEla società G.E.S.A.P. e, poi, chiesto per conto DElo stesso ai responsabili DEla società il versamento di 50.000 euro, successivamente ridotti a 30.000 annui da versare in due rate. Infine, AR IN e ON LO avevano provveduto a concordare in prossimità DEle festività di Natale e Pasqua gli appuntamenti per il versamento DEle tangenti, che venivano periodicamente ritirate dal ER o dal LA. Il Giudice per l'udienza preliminare riteneva credibili e convergenti le dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia ON IN e NO LA, in quanto riferite sia al ruolo da loro stessi svolto nella vicenda, sia in ordine al ruolo svolto dal ER. Assolveva, invece, il LO dal reato ascrittogli, rilevando che il ruolo di intermediario gli era stato attribuito dal solo IN, mentre il LA si era espresso in termini dubitativi, facendo riferimento a "LO o GA DR, così venendo meno la necessaria convergenza tra le dichiarazioni eteroaccusatorie DE LA e DElo IN in relazione alla posizione DE LO. 2. Accogliendo l'appello proposto dalla Procura DEla Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la Corte dì appello partenopea ha parzialmente ribaltato la sentenza di primo grado riconoscendo la penale responsabilità DE LO in ordine al DEitto ascrittogli, con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia, mentre ha confermato il giudizio di condanna nei confronti dei coimputati, che avevano anch'essi proposto appello. La Corte territoriale ha fondato il ribaltamento DEla sentenza assolutoria nei confronti DE LO sul rilievo che a carico DE predetto erano presenti gli stessi elementi di prova raccolti a carico dei coimputati e che le dichiarazioni DElo IN erano state puntualmente riscontrate da quelle DE LA. Lo IN, infatti, aveva indicato nel LO la persona che lo coadiuvava nelle estorsioni, facendo da portavoce nei rapporti con il direttore sanitario DEl'ospedale di Caserta AR IN e con l'impresa tenuta al pagamento: secondo tale narrazione, era il LO a 2 contattare AR IN per concordare con l'impresa la consegna DE denaro e, alla data stabilita, un rappresentante DEla società incontrava presso una piazzola autostradale l'esattore, ruolo che, per conto DE clan, era stato svolto in un primo momento dal ER, e poi dal LA, fino all'arresto di questo, in entrambi i casi sulla base DEle indicazioni ricevute dal LO, che lo IN ipotizzava avesse provveduto anche personalmente al ritiro DEla tangente, dopo l'arresto DE LA. Si tratta di dichiarazioni che la Corte territoriale ha ritenuto essere puntualmente riscontrate da quelle DE LA, che ha riferito di essersi recato più volte ad appuntamenti fissati per la consegna DE denaro, su incarico di "persone vicine a IN, se non ricordo male LO ON e, qualche volta, GA DR: la Corte ha ritenuto potersi riconoscere in termini di certezza il tenore di tale dichiarazione, perché risultante "dal verbale stenotipico e verificata dalla Corte in camera di consiglio, tramite audizione DEla fonoregistrazione (allegata ai motivi di appello)" ed inequivocabile nell'indicare l'identità dei mandanti LO e GA, e non già l'uno o l'altro, come ritenuto in primo grado sulla base di un'erronea indicazione DE verbale sintetico DE pubblico ministero. Da qui il riconoscimento DEla penale responsabilità DE LO in ordine al reato ascrittogli. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LO, a mezzo DE suo difensore, affidandolo a sei motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 603 commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. per aver ritenuto la Corte territoriale il mero ascolto DEla fonoregistrazione DEle dichiarazioni DE LA idoneo ad identificare in modo cumulativo, e non già alternativo, i "mandanti" dei diversi incontri, senza riconoscere la necessità dì una consulenza tecnica e senza argomentare con motivazione rafforzata idonea a superare l'assunto DE giudice di primo grado. Ad avviso DE ricorrente, inoltre, già agli atti DE Giudice per l'udienza preliminare vi era la trascrizione DEl'interrogatorio DE LA che riportava, a fl. 6, appunto l'espressione "persone vicine a IN, se non ricordo male LO ON e, qualche volta, GA DR, dato già esaminato dal GUP senza che ne venisse scalfita la valutazione in termini assolutori. Assume inoltre il ricorrente che, trattandosi di prova decisiva, non poteva ribaltarsi la sentenza assolutoria senza procedere alla rinnovazione DE dibattimento, sicché la sentenza impugnata annullata per violazione DEl'art. 603 commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. Deduce, inoltre, il ricorrente che anche il giudice di primo grado aveva provveduto ad ascoltare la fonoregistrazione DEle dichiarazioni DE LA giungendo, però a conclusioni differenti, sicché la Corte doveva fornire una motivazione rafforzata per giustificare l'overturning di condanna. 3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento DE vincolo DEla continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra il reato oggetto di condanna ed i reati di cui alle precedenti condanne riportate dal LO con sentenze DEla Corte di appello di Napoli n. 10224/2015 e n. 6943/2017, entrambe relative ad estorsioni aggravate ex art. 416 bis.
1. cod. pen. 3 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento DEl'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod. pen., sulla base DEl'apodittico assunto secondo cui il LO sarebbe partecipe DE clan dei casalesi, pur in assenza di prove sul punto, non essendosi il predetto mai qualificato come partecipe DE sodalizio. 3.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 628 comita 3 cod. pen. nonché ex art. 416 bis.1 cod. pen., non essendo mai stata prospettata alcuna minaccia alla persona offesa, neppure nella cd. "forma silente" 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione DEl'elemento soggettivo DE reato, essendosi fatta discendere la finalità di agevolazione DE sodalizio camorrista dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia che hanno attribuito al LO il ruolo di uomo di fiducia di ON IN, pur senza aver mai prospettato il ricorrente alcuna pretesa estorsiva, limitandosi a creare un contatto tra AR IN, la ditta interessata ai lavori di pulizia ed ON IN. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego DEle circostanze attenuanti generiche, fondato unicamente sulla gravità DEla condotta, pretermettendo e sottovalutando tutti gli altri parametri normativi DEl'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri DEl'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito DEla decisione impugnata. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto l'assunto DE ricorrente secondo cui anche il giudice di primo grado aveva provveduto ad ascoltare la fonoregistrazione DEle dichiarazioni DE LA giungendo, però a conclusioni differenti da quelle DEla Corte territoriale, non si confronta con il tenore DEla sentenza di primo grado: questa, alla pag. 25, nel riferire che il LA aveva evocato il LO come persona che lo aveva investito DEl'incarico di esattore e, poi, come colui al quale aveva consegnato la busta contenente la tangente pagata dalla ditta, in entrambi i casi associando, però, il suo nome a quello DE GA «con l'impiego DEla congiunzione disgiuntiva "o"», indicava «tale dicitura così come testualmente verbalizzata», in tal modo fondando il suo giudizio non già sull'ascolto DEla fonoregistrazione, bensì sulla verbalizzazione DEle dichiarazioni DE collaboratore. Na consegue che la Corte territoriale, riferendo di aver riconosciuto nelle parole DE LA l'indicazione dei mandanti nelle persone DE LO e DE GA (e non già DEl'uno o DEl'altro) sulla base DEl'univoco tenore DEle dichiarazioni DE collaborante desunto "dal verbale stenotipico e verificata dalla Corte in camera di consiglio, tramite l'ascolto DEla fonoregistrazione (allegata ai motivi di appello)" ha ampiamente soddisfatto l'onere DEla motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado, avendo dato adeguatamente conto DEle linee portanti DE proprio, alternativo, ragionamento probatorio in modo da confutare specificamente i più rilevanti argomenti DEla 4 motivazione DEla prima sentenza, dando conto DEle ragioni DEla relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma DE provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01), né occorreva perizia per superare l'erronea indicazione DEla sentenza di primo grado, già superato sulla base anche DEl'ascolto DEla fonoregistrazione. La mancata effettuazione di un accertamento peritale, peraltro, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi DEl'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità DEle parti e rimesso alla discrezionalità DE giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisìvità (Sez. U, n. 39746 DE 23/03/2017 - dep. 31/08/2017, A. , Rv. 27093601) Nessuna violazione DE disposto DEl'art. 603 cod. proc. pen., infine, può ravvisarsi nel percorso argomentativo DEla sentenza impugnata, laddove questa ha ribaltato la sentenza assolutoria valorizzando il verbale stenotipico DEle dichiarazioni DE LA e l'audizione DEla relativa fonoregistrazione senza procedere alla rinnovazione DE dibattimento, trattandosi di prove dichiarative che non sono state assunte in udienza, come invece richiesto dal comma 3 bis DElo stesso articolo 603 cod. proc. pen. perché sia necessaria la rinnovazione DEla prova. 1.2. Manifestamente infondati sono anche i motivi dì ricorso con i quali il ricorrente contesta il riconoscimento DEle diverse aggravanti. Quanto all'aggravante di cui all'art. 628, comma3 / cod. pen., deve riconoscersi la manifesta infondatezza DEla censura secondo cui difetterebbe l'indicazione di qualsiasi prova DEla partecipazione DE LO all'organizzazione camorristica cd. dei Casalesi, atteso che il reato risulta commesso in concorso con ON IN e NO LA e, in tema di estorsione, la circostanza aggravante DEla commissione DE fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale DE colpevole (Sez. 5, n. 9429 DE 13/10/2016, Rv. 269365 - 01; Sez. 6, n. 41514 DE 25/09/2012, Rv. 253807 - 01). Anche l'aggravante di cui all' art. 416-bis.1 cod. pen. risulta correttamente giustificata dalla sentenza impugnata, attesa la notorietà e la forza dì intimidazione propria DE cd. clan dei Casalesi, pur non essendo stata mai prospettata una minaccia esplicita ai responsabili DEla società GESAP S.r.L., che si era aggiudicata l'appalto per la gestione DE servizio di pulizia DEl'ospedale di Caserta: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte dì legittimità in tema di estorsione, alla quale occorre dare seguito, è infatti configurabile l'aggravante DE metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 DE 18/10/2023, Rv. 285669 - 01; Sez. 5 2, n. 15429 DE 08/03/2024, Rv. 286280 - 01; Sez. 2, n. 21616 DE 18/04/2024, Rv. 286433 - 01). Allo stesso modo, deve ritenersi immune da vizi logici o giuridici il percorso argomentativo DEla sentenza impugnata, laddove questo ha fondato sul ruolo di uomo di fiducia di ON IN, attribuito al ricorrente dai due collaboratori di giustizia, anche il riconoscimento DEla finalità di agevolazione DE sodalizio camorrista, allorché il LO si faceva portavoce DE sodalizio nei rapporti con il direttore sanitario DEl'ospedale di Caserta AR IN e con l'impresa tenuta al pagamento DEla tangente richiesta. 1.3. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa DE ricorrente deduce la violazione dì legge ed difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento DE vincolo DEla continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra il reato oggetto di condanna ed i reati di cui alle precedenti condanne riportate dal LO con sentenze DEla Corte di appello di Napoli n. 10224/2015 e n. 6943/2017, entrambe relative ad estorsioni aggravate ex art. 416 bis.
1. cod. pen., in quanto l'applicazione DEla continuazione era stata richiesta solo in primo grado ma, a fronte di una pronuncia di assoluzione nei confronti DE LO, la posizione DE ricorrente è stata riesaminata dalla Corte territoriale soltanto in virtù DEl'appello proposto dal pubblico ministero, e i in sede di precisazione DEle conclusioni, la difesa DE ricorrente si è limitata a chiedere la conferma DEla sentenza impugnata, senza invocare il riconoscimento DE vincolo DEla continuazione con i reati di cui alle predette sentenze nemmeno in via subordinata, così di fatto rinunciando alla richiesta, comunque riformulabile dinanzi al giudice DEl'esecuzione. Deve ritenersi, infatti, che soltanto qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo dì impugnazione o, comunque, nel corso DE giudizio di appello promosso a seguito DEl'appello DE pubblico ministero, il giudice DEla cognizione sia tenuto a valutare la richiesta (cfr. Sez. U, n. 1 DE 19/01/2000, Rv. 216238 - 01; conf. anche Sez. 2 n. 990 DE 13/12/2019, Rv. 278678 - 0). 1.4. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione DEla sentenza impugnata in ordine al diniego DEle circostanze attenuanti generiche, fondato unicamente sulla gravità DEla condotta. Si tratta, infatti, di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 DE 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 DE 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 DE 16/6/2010, Rv. 248244). 2. La declaratoria d'inammissibilità DE ricorso comporta, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte 6 cost., 13 giugno 2000 n. 186) - DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma dì euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Così deciso in Roma il 26 novembre 2024 L'estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto ProcuratoreV(MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso. udito il difensore, l'avvocato LETIZIA FERDINANDO in difesa di RU ON, che ha chiesto l'accoglimento DE ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7649 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare DE Tribunale di Napoli il 5 novembre 2020, ON IN, NO LA e AL ER venivano riconosciuti colpevoli DE DEitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione agiartc.628 comma 3 n. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. perché, avvalendosi DEla forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza all'associazione camorristica denominata clan dei casalesi, con ruolo apicale DE predetto ON IN, e DE conseguente stato di assoggettamento DE territorio DEla provincia di Caserta, avevano costretto i responsabili DEla società che si era aggiudicata l'appalto per la gestione DE servizio di pulizia DEl'ospedale di Caserta a versare periodiche somme dì denaro (15.000 euro in occasione DEle festività di Natale e Pasqua). Nella prospettazione accusatoria, AR IN, direttore sanitario DE nosocomio e cugino DE predetto ON IN, tramite l'odierno ricorrente ON LO, aveva comunicato a quest'ultimo l'avvenuta aggiudicazione DEl'appalto in favore DEla società G.E.S.A.P. e, poi, chiesto per conto DElo stesso ai responsabili DEla società il versamento di 50.000 euro, successivamente ridotti a 30.000 annui da versare in due rate. Infine, AR IN e ON LO avevano provveduto a concordare in prossimità DEle festività di Natale e Pasqua gli appuntamenti per il versamento DEle tangenti, che venivano periodicamente ritirate dal ER o dal LA. Il Giudice per l'udienza preliminare riteneva credibili e convergenti le dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia ON IN e NO LA, in quanto riferite sia al ruolo da loro stessi svolto nella vicenda, sia in ordine al ruolo svolto dal ER. Assolveva, invece, il LO dal reato ascrittogli, rilevando che il ruolo di intermediario gli era stato attribuito dal solo IN, mentre il LA si era espresso in termini dubitativi, facendo riferimento a "LO o GA DR, così venendo meno la necessaria convergenza tra le dichiarazioni eteroaccusatorie DE LA e DElo IN in relazione alla posizione DE LO. 2. Accogliendo l'appello proposto dalla Procura DEla Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la Corte dì appello partenopea ha parzialmente ribaltato la sentenza di primo grado riconoscendo la penale responsabilità DE LO in ordine al DEitto ascrittogli, con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia, mentre ha confermato il giudizio di condanna nei confronti dei coimputati, che avevano anch'essi proposto appello. La Corte territoriale ha fondato il ribaltamento DEla sentenza assolutoria nei confronti DE LO sul rilievo che a carico DE predetto erano presenti gli stessi elementi di prova raccolti a carico dei coimputati e che le dichiarazioni DElo IN erano state puntualmente riscontrate da quelle DE LA. Lo IN, infatti, aveva indicato nel LO la persona che lo coadiuvava nelle estorsioni, facendo da portavoce nei rapporti con il direttore sanitario DEl'ospedale di Caserta AR IN e con l'impresa tenuta al pagamento: secondo tale narrazione, era il LO a 2 contattare AR IN per concordare con l'impresa la consegna DE denaro e, alla data stabilita, un rappresentante DEla società incontrava presso una piazzola autostradale l'esattore, ruolo che, per conto DE clan, era stato svolto in un primo momento dal ER, e poi dal LA, fino all'arresto di questo, in entrambi i casi sulla base DEle indicazioni ricevute dal LO, che lo IN ipotizzava avesse provveduto anche personalmente al ritiro DEla tangente, dopo l'arresto DE LA. Si tratta di dichiarazioni che la Corte territoriale ha ritenuto essere puntualmente riscontrate da quelle DE LA, che ha riferito di essersi recato più volte ad appuntamenti fissati per la consegna DE denaro, su incarico di "persone vicine a IN, se non ricordo male LO ON e, qualche volta, GA DR: la Corte ha ritenuto potersi riconoscere in termini di certezza il tenore di tale dichiarazione, perché risultante "dal verbale stenotipico e verificata dalla Corte in camera di consiglio, tramite audizione DEla fonoregistrazione (allegata ai motivi di appello)" ed inequivocabile nell'indicare l'identità dei mandanti LO e GA, e non già l'uno o l'altro, come ritenuto in primo grado sulla base di un'erronea indicazione DE verbale sintetico DE pubblico ministero. Da qui il riconoscimento DEla penale responsabilità DE LO in ordine al reato ascrittogli. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LO, a mezzo DE suo difensore, affidandolo a sei motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 603 commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. per aver ritenuto la Corte territoriale il mero ascolto DEla fonoregistrazione DEle dichiarazioni DE LA idoneo ad identificare in modo cumulativo, e non già alternativo, i "mandanti" dei diversi incontri, senza riconoscere la necessità dì una consulenza tecnica e senza argomentare con motivazione rafforzata idonea a superare l'assunto DE giudice di primo grado. Ad avviso DE ricorrente, inoltre, già agli atti DE Giudice per l'udienza preliminare vi era la trascrizione DEl'interrogatorio DE LA che riportava, a fl. 6, appunto l'espressione "persone vicine a IN, se non ricordo male LO ON e, qualche volta, GA DR, dato già esaminato dal GUP senza che ne venisse scalfita la valutazione in termini assolutori. Assume inoltre il ricorrente che, trattandosi di prova decisiva, non poteva ribaltarsi la sentenza assolutoria senza procedere alla rinnovazione DE dibattimento, sicché la sentenza impugnata annullata per violazione DEl'art. 603 commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. Deduce, inoltre, il ricorrente che anche il giudice di primo grado aveva provveduto ad ascoltare la fonoregistrazione DEle dichiarazioni DE LA giungendo, però a conclusioni differenti, sicché la Corte doveva fornire una motivazione rafforzata per giustificare l'overturning di condanna. 3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento DE vincolo DEla continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra il reato oggetto di condanna ed i reati di cui alle precedenti condanne riportate dal LO con sentenze DEla Corte di appello di Napoli n. 10224/2015 e n. 6943/2017, entrambe relative ad estorsioni aggravate ex art. 416 bis.
1. cod. pen. 3 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento DEl'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod. pen., sulla base DEl'apodittico assunto secondo cui il LO sarebbe partecipe DE clan dei casalesi, pur in assenza di prove sul punto, non essendosi il predetto mai qualificato come partecipe DE sodalizio. 3.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 628 comita 3 cod. pen. nonché ex art. 416 bis.1 cod. pen., non essendo mai stata prospettata alcuna minaccia alla persona offesa, neppure nella cd. "forma silente" 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione DEl'elemento soggettivo DE reato, essendosi fatta discendere la finalità di agevolazione DE sodalizio camorrista dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia che hanno attribuito al LO il ruolo di uomo di fiducia di ON IN, pur senza aver mai prospettato il ricorrente alcuna pretesa estorsiva, limitandosi a creare un contatto tra AR IN, la ditta interessata ai lavori di pulizia ed ON IN. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego DEle circostanze attenuanti generiche, fondato unicamente sulla gravità DEla condotta, pretermettendo e sottovalutando tutti gli altri parametri normativi DEl'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri DEl'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito DEla decisione impugnata. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto l'assunto DE ricorrente secondo cui anche il giudice di primo grado aveva provveduto ad ascoltare la fonoregistrazione DEle dichiarazioni DE LA giungendo, però a conclusioni differenti da quelle DEla Corte territoriale, non si confronta con il tenore DEla sentenza di primo grado: questa, alla pag. 25, nel riferire che il LA aveva evocato il LO come persona che lo aveva investito DEl'incarico di esattore e, poi, come colui al quale aveva consegnato la busta contenente la tangente pagata dalla ditta, in entrambi i casi associando, però, il suo nome a quello DE GA «con l'impiego DEla congiunzione disgiuntiva "o"», indicava «tale dicitura così come testualmente verbalizzata», in tal modo fondando il suo giudizio non già sull'ascolto DEla fonoregistrazione, bensì sulla verbalizzazione DEle dichiarazioni DE collaboratore. Na consegue che la Corte territoriale, riferendo di aver riconosciuto nelle parole DE LA l'indicazione dei mandanti nelle persone DE LO e DE GA (e non già DEl'uno o DEl'altro) sulla base DEl'univoco tenore DEle dichiarazioni DE collaborante desunto "dal verbale stenotipico e verificata dalla Corte in camera di consiglio, tramite l'ascolto DEla fonoregistrazione (allegata ai motivi di appello)" ha ampiamente soddisfatto l'onere DEla motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado, avendo dato adeguatamente conto DEle linee portanti DE proprio, alternativo, ragionamento probatorio in modo da confutare specificamente i più rilevanti argomenti DEla 4 motivazione DEla prima sentenza, dando conto DEle ragioni DEla relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma DE provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01), né occorreva perizia per superare l'erronea indicazione DEla sentenza di primo grado, già superato sulla base anche DEl'ascolto DEla fonoregistrazione. La mancata effettuazione di un accertamento peritale, peraltro, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi DEl'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità DEle parti e rimesso alla discrezionalità DE giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisìvità (Sez. U, n. 39746 DE 23/03/2017 - dep. 31/08/2017, A. , Rv. 27093601) Nessuna violazione DE disposto DEl'art. 603 cod. proc. pen., infine, può ravvisarsi nel percorso argomentativo DEla sentenza impugnata, laddove questa ha ribaltato la sentenza assolutoria valorizzando il verbale stenotipico DEle dichiarazioni DE LA e l'audizione DEla relativa fonoregistrazione senza procedere alla rinnovazione DE dibattimento, trattandosi di prove dichiarative che non sono state assunte in udienza, come invece richiesto dal comma 3 bis DElo stesso articolo 603 cod. proc. pen. perché sia necessaria la rinnovazione DEla prova. 1.2. Manifestamente infondati sono anche i motivi dì ricorso con i quali il ricorrente contesta il riconoscimento DEle diverse aggravanti. Quanto all'aggravante di cui all'art. 628, comma3 / cod. pen., deve riconoscersi la manifesta infondatezza DEla censura secondo cui difetterebbe l'indicazione di qualsiasi prova DEla partecipazione DE LO all'organizzazione camorristica cd. dei Casalesi, atteso che il reato risulta commesso in concorso con ON IN e NO LA e, in tema di estorsione, la circostanza aggravante DEla commissione DE fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale DE colpevole (Sez. 5, n. 9429 DE 13/10/2016, Rv. 269365 - 01; Sez. 6, n. 41514 DE 25/09/2012, Rv. 253807 - 01). Anche l'aggravante di cui all' art. 416-bis.1 cod. pen. risulta correttamente giustificata dalla sentenza impugnata, attesa la notorietà e la forza dì intimidazione propria DE cd. clan dei Casalesi, pur non essendo stata mai prospettata una minaccia esplicita ai responsabili DEla società GESAP S.r.L., che si era aggiudicata l'appalto per la gestione DE servizio di pulizia DEl'ospedale di Caserta: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte dì legittimità in tema di estorsione, alla quale occorre dare seguito, è infatti configurabile l'aggravante DE metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 DE 18/10/2023, Rv. 285669 - 01; Sez. 5 2, n. 15429 DE 08/03/2024, Rv. 286280 - 01; Sez. 2, n. 21616 DE 18/04/2024, Rv. 286433 - 01). Allo stesso modo, deve ritenersi immune da vizi logici o giuridici il percorso argomentativo DEla sentenza impugnata, laddove questo ha fondato sul ruolo di uomo di fiducia di ON IN, attribuito al ricorrente dai due collaboratori di giustizia, anche il riconoscimento DEla finalità di agevolazione DE sodalizio camorrista, allorché il LO si faceva portavoce DE sodalizio nei rapporti con il direttore sanitario DEl'ospedale di Caserta AR IN e con l'impresa tenuta al pagamento DEla tangente richiesta. 1.3. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa DE ricorrente deduce la violazione dì legge ed difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento DE vincolo DEla continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra il reato oggetto di condanna ed i reati di cui alle precedenti condanne riportate dal LO con sentenze DEla Corte di appello di Napoli n. 10224/2015 e n. 6943/2017, entrambe relative ad estorsioni aggravate ex art. 416 bis.
1. cod. pen., in quanto l'applicazione DEla continuazione era stata richiesta solo in primo grado ma, a fronte di una pronuncia di assoluzione nei confronti DE LO, la posizione DE ricorrente è stata riesaminata dalla Corte territoriale soltanto in virtù DEl'appello proposto dal pubblico ministero, e i in sede di precisazione DEle conclusioni, la difesa DE ricorrente si è limitata a chiedere la conferma DEla sentenza impugnata, senza invocare il riconoscimento DE vincolo DEla continuazione con i reati di cui alle predette sentenze nemmeno in via subordinata, così di fatto rinunciando alla richiesta, comunque riformulabile dinanzi al giudice DEl'esecuzione. Deve ritenersi, infatti, che soltanto qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo dì impugnazione o, comunque, nel corso DE giudizio di appello promosso a seguito DEl'appello DE pubblico ministero, il giudice DEla cognizione sia tenuto a valutare la richiesta (cfr. Sez. U, n. 1 DE 19/01/2000, Rv. 216238 - 01; conf. anche Sez. 2 n. 990 DE 13/12/2019, Rv. 278678 - 0). 1.4. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione DEla sentenza impugnata in ordine al diniego DEle circostanze attenuanti generiche, fondato unicamente sulla gravità DEla condotta. Si tratta, infatti, di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 DE 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 DE 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 DE 16/6/2010, Rv. 248244). 2. La declaratoria d'inammissibilità DE ricorso comporta, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte 6 cost., 13 giugno 2000 n. 186) - DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma dì euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Così deciso in Roma il 26 novembre 2024 L'estensore Il Presidente