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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/08/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
ZI IE a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31/1/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.3974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Parte_1 Parte_2
IT e ES NZ giusta delega in atti – ATTORI
E
in persona Controparte_1
dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Grosso, giusta delega in atti - CONVENUTO
OGGETTO : IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.8.2022, i Sigg.ri
[...]
e , fratelli comproprietari di un appartamento Pt_2 Parte_1
sito all'interno del CONDOMINIO NADIR 2000, Palazzina D, in CP_1
convenivano in giudizio il detto , in persona
[...] CP_1
dell'Amministratore pro tempore, avanti al su intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ”a) in via preliminare, per tutti i motivi tutti sopra indicati anche inaudita altera parte, sospendere ai sensi dell'art. 1137 c.c. la delibera condominiale del 9.4.2022 impugnata, sussistendo i gravi motivi illustrati in narrativa e tali da rendere la medesima nulla e/o annullabile e/o comunque invalida;
b) ancora in via preliminare e in rito: dichiarare la delibera del 9.4.2022 nulla e/o comunque annullabile per omessa convocazione e/o comunque per mancanza di prova della sussistenza del quorum per la valida costituzione dell'Assemblea e/o del quorum per deliberare ovvero per mancata indicazione di tutti gli elementi necessari nel verbale redatto nel corso della riunione;
c) nel merito: in accoglimento della presente opposizione, per i motivi sopra illustrati, dichiarare l'annullamento della delibera condominiale impugnata del
9.4.2022 con precipuo riferimento a quanto deliberato al primo punto all'o.d.g.. In subordine, accertare e dichiarare, in ogni caso che i signori
e , quali condomini dissenzienti saranno esonerati dal Pt_1 Parte_2
pagamento di qualsivoglia somma eventualmente dovuta dal CP_1
per i lavori del Superbonus. Con vittorie delle spese di giudizio”.
A sostegno della domanda, eccepivano: a) l'avvenuta convocazione assembleare a mezzo mail senza che l'amministratore avesse dato prova dell'avvenuta ricezione da parte di tutti i condomini;
b) l'omessa l'indicazione dei nominativi di tutti i condomini e l'assenza di sottoscrizioni dei presenti;
c) l'omessa l'indicazione del quorum favorevole dei votanti.
Tanto premesso, insistevano per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva il CP_1
convenuto per resistere all'impugnativa siccome infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale in favore del
Giudice di Pace di Tivoli.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31/1/2024 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la tardività dell'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dal condominio , senza il rispetto dei termini di CP_1 cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. essendosi costituito in giudizio il giorno
20.12.2022 in vista dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data
22.12.2022.
Nel merito, si osserva sempre in via preliminare che sebbene l'argomento posto all'ordine del giorno fosse: “1. A seguito della verifica urbanistica;
decisione dell'Assemblea a dare mandato all'amministratore a sottoscrivere
a nome e per conto del condominio la nomina di professionisti e DI esecutrice per la realizzazione delle opere di cui alla legge 19.5.2020 n. 34 art. 119 e 121 (Decreto rilancio), quanto concretamente deliberato dall'Assemblea condominiale, si compendia nei seguenti termini:
“Interviene l'Arch. il quale dà ampie rassicurazioni riguardo la CP_2
legge 19.05.2020 n. 134 art. 119 e 121. L'assemblea ne prende atto e decide,
a seguito di votazione, di dare mandato all'amministrazione, a seguito e completamento della verifica urbanistica, di proseguire l'attività di detta verifica affinché sia redatto a costo zero un piano di prefattibilità affidato all'architetto . CP_2
Orbene, dovendo tener conto del perimetro dell'impugnazione, limitata al punto 1, e al complessivo ammontare della spesa, non vi è dubbio che la delibera in parola non ha comportato alcun onere o sacrificio economico a carico delle parti impugnanti, essendosi limitata ad affidare al professionista un incarico di prefattibilità a costo zero per i condomini.
Orbene ritiene il Tribunale che chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire. L'interesse del condomino ad impugnare la deliberazione, in particolare, deve essere limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni (Cass. civ., sez. II, 27/04/2024, n.
5129).
Senonché vertendosi nel caso di specie nel mero affidamento di un incarico di prefattibilità che lascia impregiudicata la valutazione a monte relativa alla sottoscrizione del contratto con la DI ai fini dell'effettiva realizzazione dei lavori e, per di più, non comporta alcun reale sacrificio economico per gli attori, essendo stato affidato a costo zero, non può che concludersi la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse.
Spese compensate tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per valore del
Tribunale adito sollevata dalla parte convenuta
2) Dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera condominiale per carenza di interesse;
3) Compensa le spese di lite.
Tivoli, 19.08.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
ZI IE a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31/1/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.3974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Parte_1 Parte_2
IT e ES NZ giusta delega in atti – ATTORI
E
in persona Controparte_1
dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Grosso, giusta delega in atti - CONVENUTO
OGGETTO : IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.8.2022, i Sigg.ri
[...]
e , fratelli comproprietari di un appartamento Pt_2 Parte_1
sito all'interno del CONDOMINIO NADIR 2000, Palazzina D, in CP_1
convenivano in giudizio il detto , in persona
[...] CP_1
dell'Amministratore pro tempore, avanti al su intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ”a) in via preliminare, per tutti i motivi tutti sopra indicati anche inaudita altera parte, sospendere ai sensi dell'art. 1137 c.c. la delibera condominiale del 9.4.2022 impugnata, sussistendo i gravi motivi illustrati in narrativa e tali da rendere la medesima nulla e/o annullabile e/o comunque invalida;
b) ancora in via preliminare e in rito: dichiarare la delibera del 9.4.2022 nulla e/o comunque annullabile per omessa convocazione e/o comunque per mancanza di prova della sussistenza del quorum per la valida costituzione dell'Assemblea e/o del quorum per deliberare ovvero per mancata indicazione di tutti gli elementi necessari nel verbale redatto nel corso della riunione;
c) nel merito: in accoglimento della presente opposizione, per i motivi sopra illustrati, dichiarare l'annullamento della delibera condominiale impugnata del
9.4.2022 con precipuo riferimento a quanto deliberato al primo punto all'o.d.g.. In subordine, accertare e dichiarare, in ogni caso che i signori
e , quali condomini dissenzienti saranno esonerati dal Pt_1 Parte_2
pagamento di qualsivoglia somma eventualmente dovuta dal CP_1
per i lavori del Superbonus. Con vittorie delle spese di giudizio”.
A sostegno della domanda, eccepivano: a) l'avvenuta convocazione assembleare a mezzo mail senza che l'amministratore avesse dato prova dell'avvenuta ricezione da parte di tutti i condomini;
b) l'omessa l'indicazione dei nominativi di tutti i condomini e l'assenza di sottoscrizioni dei presenti;
c) l'omessa l'indicazione del quorum favorevole dei votanti.
Tanto premesso, insistevano per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva il CP_1
convenuto per resistere all'impugnativa siccome infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale in favore del
Giudice di Pace di Tivoli.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31/1/2024 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la tardività dell'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dal condominio , senza il rispetto dei termini di CP_1 cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. essendosi costituito in giudizio il giorno
20.12.2022 in vista dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data
22.12.2022.
Nel merito, si osserva sempre in via preliminare che sebbene l'argomento posto all'ordine del giorno fosse: “1. A seguito della verifica urbanistica;
decisione dell'Assemblea a dare mandato all'amministratore a sottoscrivere
a nome e per conto del condominio la nomina di professionisti e DI esecutrice per la realizzazione delle opere di cui alla legge 19.5.2020 n. 34 art. 119 e 121 (Decreto rilancio), quanto concretamente deliberato dall'Assemblea condominiale, si compendia nei seguenti termini:
“Interviene l'Arch. il quale dà ampie rassicurazioni riguardo la CP_2
legge 19.05.2020 n. 134 art. 119 e 121. L'assemblea ne prende atto e decide,
a seguito di votazione, di dare mandato all'amministrazione, a seguito e completamento della verifica urbanistica, di proseguire l'attività di detta verifica affinché sia redatto a costo zero un piano di prefattibilità affidato all'architetto . CP_2
Orbene, dovendo tener conto del perimetro dell'impugnazione, limitata al punto 1, e al complessivo ammontare della spesa, non vi è dubbio che la delibera in parola non ha comportato alcun onere o sacrificio economico a carico delle parti impugnanti, essendosi limitata ad affidare al professionista un incarico di prefattibilità a costo zero per i condomini.
Orbene ritiene il Tribunale che chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire. L'interesse del condomino ad impugnare la deliberazione, in particolare, deve essere limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni (Cass. civ., sez. II, 27/04/2024, n.
5129).
Senonché vertendosi nel caso di specie nel mero affidamento di un incarico di prefattibilità che lascia impregiudicata la valutazione a monte relativa alla sottoscrizione del contratto con la DI ai fini dell'effettiva realizzazione dei lavori e, per di più, non comporta alcun reale sacrificio economico per gli attori, essendo stato affidato a costo zero, non può che concludersi la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse.
Spese compensate tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per valore del
Tribunale adito sollevata dalla parte convenuta
2) Dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera condominiale per carenza di interesse;
3) Compensa le spese di lite.
Tivoli, 19.08.2025
Il Giudice O.P.