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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/12/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Zaccaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 805/2019 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante della (C.F. Controparte_1
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto De LA e ND De P.IVA_1
LA
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_2 C.F._2
GE IA e ES IA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , in proprio e in Parte_1 qualità di legale rappresentante della società ha convenuto in Controparte_1
pagina 1 di 8 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il sig. , chiedendo di accertarne CP_2 la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. e condannarlo al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla morte di quattro cavalle di razza avelignese, di proprietà dell' decedute per aver mangiato erba Controparte_1 verde e fresca che era stata negligentemente e volontariamente immessa in consistente quantità nel recinto ove stabulavano, dal sig. , durante lo svolgimento Controparte_3 delle mansioni assegnategli dal sig. , consistenti nella pulizia con tosaerba CP_2 dell'area adiacente il fabbricato per civile abitazione insistente nel limitrofo fondo agricolo di proprietà di esso committente.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore Nel merito, ha contestato la propria responsabilità, Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
In corso di causa, ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno Parte_1 da affezione avanzata, in proprio, nei confronti del convenuto.
La causa, istruita con produzione documentale, prove orali e c.t.u., all'udienza del
09.05.2025 è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 01.07.2025.
2. SULLA DOMANDA DELLA DI Parte_2
RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE.
2.1. La domanda risarcitoria proposta dalla società è fondata e, Controparte_1 pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
2.2. Dalle risultanze dell'espletata istruttoria (orale e documentale) è emerso che: - in data
05.03.2016 si verificava il decesso di quattro cavalle di razza avelignese, custodite dalla in un fondo agricolo sito in agro del Comune di Stigliano, Controparte_1 frazione Gannano, contraddistinto in catasto al foglio 98 part. 111 e foglio 97 part. 71
(erroneamente indicato in atto di citazione come foglio 98 particelle nn. 71 e 111) e accudite dal sig. ; - che alle ore 15,00 dello stesso giorno intervenivano Parte_1
Cont i dott.ri , dirigente veterinario del Servizio Veterinario della Persona_1 con sede in Montalbano Jonico, e , veterinario (immediatamente Controparte_5 allertati dal ), i quali procedevano alla visita degli animali e con verbale di Pt_1 sequestro e di assegnazione alla distruzione n.1/2016 ne constatavano il decesso per
“colica gassosa in seguito ad ingestione di erba di prato naturale tagliata con tosaerba proveniente dal terreno del vicino confinante, diviso da rete metallica e dispersa pagina 2 di 8 volontariamente nel recinto dove stabulavano i cavalli”. “L'esame delle carcasse non rileva segni riferibili a malattie infettive contagiose per l'uomo e per gli animali” (v. doc. 2 allegato all'atto di citazione); - che le quattro cavalle erano gravide e in buona salute (v. certificato del 15.09.2020 rilasciato dal dott. doc.2 allegato alla Persona_2 memoria ex art. 183 comma 6 n.2 cpc di parte attrice); - che l'erba fresca ingerita dalle cavalle era stata volontariamente immessa in consistente quantità nel recinto ove stabulavano, dal sig. , durante lo svolgimento delle mansioni Controparte_3 assegnategli dal sig. , consistenti nella pulizia con tosaerba dell'area CP_2 adiacente il fabbricato per civile abitazione insistente nel limitrofo fondo agricolo di proprietà di esso committente.
Risulta pure documentalmente provato che il fondo in questione era stato concesso in uso alla società attrice dal proprietario , il quale lo acquistò nel 2010 Persona_3 nell'esercizio della sua impresa agricola avente ad oggetto le coltivazioni agricole associate e l'allevamento di animali (v. atto pubblico di compravendita del 26.02.2010 del Notaio , doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c.). Persona_4
Lo stesso convenuto ha confermato che detto fondo, confinante con la sua proprietà (in catasto Comune di Stigliano al foglio 98 particella 220 sub.1) era in uso alla CP_1
e/o nella sua disponibilità, pur affermando di non conoscerne il titolo (v. comparsa
[...] costituzione pag. 4).
2.3. Le deposizioni dei testi escussi in corso di causa hanno confermato la descrizione dei fatti rappresentata nell'atto introduttivo.
Il teste dott. , veterinario dell' di Matera (ud. 23.02.22), ha Controparte_5 CP_4 confermato il contenuto del sopra citato verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione (v doc. 2 cit.) e di avere trovato sul posto il sig. “il quale Controparte_3 mi disse che involontariamente aveva tagliato erba verde dal giardino al di là della recinzione per la pulizia dello stesso e che l'aveva somministrata alle 4 cavalle”;
“confermo che le 4 cavalle erano di razza Haflinger ed erano addette alla riproduzione;
“confermo che veniva emessa ordinanza sindacale che autorizzava la distruzione delle 4 cavalle, che quindi venivano distrutte mediante infossamento in un sito aziendale secondo le norme all'epoca vigenti”. “confermo che le 4 cavalle morivano per colica gassosa, come accertato sulla base delle mie competenze e verbalizzato nel verbale di sequestro di cui sopra”;
pagina 3 di 8 Il teste dott. veterinario (ud. 23.02.22), ha confermato il contenuto del Persona_2 certificato a sua firma del 15.09.2020 (v. doc.2 allegato alla memoria ex art. 183 comma
6 n.2 cpc di parte attrice) ed in particolare che le cavalle erano gravide, ma ha anche evidenziato di essere stato “veterinario aziendale della Controparte_1 per circa una quindicina di anni, fino a 3-4 anni fa;
lo ero anche nel marzo 2016”.
Il teste (ud. 23.02.22) ha confermato il contenuto della dichiarazione a Controparte_3 sua firma del 07.11.2020 (doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc di parte attrice) e quindi di avere ricevuto dal sig. l'incarico di tagliare CP_2
l'erba del prato di sua proprietà, precisando che “in data 4 marzo 2016 ho tagliato l'erba del prato del sig. , su incarico dello stesso, e ho pensato di buttare CP_2 qualche cestino di erba nel recinto dove erano le cavalle della;
il Controparte_1 CP_2 mi disse di buttare l'erba dove volevo;
le cavalle erano più di quattro, ma non so il numero preciso”; “quando ho buttato l'erba nel recinto le cavalle erano attive e si muovevano tutte”; “è vero che il recinto dove stabulavano le cavalle era protetto da un filo elettrico”.
Il teste (ud. 13.05.22) ha confermato di avere proceduto ad infossare le Testimone_1 quattro cavalle nel cimitero aziendale.
Il teste , oltre a confermare di avere partecipato a seppellire le Testimone_2 carcasse delle quattro cavalle, ha confermato che “ accudiva Parte_1 quotidianamente e personalmente le 4 cavalle che alimentava 2 volte al giorno ed abbeverava con acqua fresca e pulita”; “ il giorno precedente al loro decesso avvenuto il
5/3/2016 le 4 cavalle erano attive e si muovevano nel recinto”; “le 4 cavalle erano adibite a riproduzione di puledri”; “le 4 cavalle erano docili ed affettuose con le persone”.
2.4. Devono quindi ritenersi provati il danno e il nesso causale, ossia la morte delle cavalle conseguente alla condotta illecita di , il quale in sede di prova Controparte_3 testimoniale ha pacificamente ammesso che in data 4 marzo 2016 aveva tagliato l'erba del prato del sig. , su incarico dello stesso, e volontariamente aveva CP_2 buttato qualche cestino di erba nel recinto dove stabulavano le cavalle della società
. Pt_1
Quanto alla causa del decesso, l'unica causa che può prospettarsi come probabile è la colica gassosa dovuta ad ingestione dell'erba di prato somministrata alle cavalle dal
: non sono state invero avanzate ipotesi alternative. CP_3
pagina 4 di 8 Il nominato CTU, pur avendo affermato che “in base alla carenza di dati a disposizione, alla complessità e multifattorialità eziologica riconosciuta quale causa di insorgenza delle coliche nel cavallo, non può confermare che la morte delle cavalle sia stata causata da colica gassosa dovuta ad ingestione di erba di prato”, tuttavia non ha accertato cause alternative.
In conclusione, applicando il criterio del “più probabile che non”, sufficiente a definire il nesso causale in ambito civilistico, in difetto di cause alternative anche solo ipotizzate, deve essere accertata la riferibilità della morte delle cavalle alla somministrazione di erba di prato da parte del . CP_3
2.5. Ciò posto, va ora individuato il soggetto responsabile dell'evento dannoso, atteso che parte attrice ha dedotto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. CP_2
2049 c.c., perché il aveva agito su incarico dello stesso. CP_3
Va rammentato, in proposito, che la disposizione in rilievo configura la responsabilità oggettiva del preponente per i danni arrecati dal fatto illecito del preposto o commesso verso terzi nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito. Tale responsabilità vede come presupposti concorrenti: i) la commissione di un fatto illecito da parte del preposto;
ii) il rapporto di preposizione tra l'imprenditore e l'ausiliario; iii) il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni assegnate a quest'ultimo e l'illecito da lui commesso.
Orbene, con riferimento al primo requisito, vale a dire la sussistenza del fatto illecito del preposto (il ), la condotta di quest'ultimo, nel suo svolgersi fattuale, è stata CP_3 accertata nei termini di cui sopra. Deve pertanto ritenersi sussistente il primo requisito richiesto dalla disposizione di cui all'art. 2049 c.c.
Come accennato, affinché il preponente possa essere ritenuto responsabile per il fatto illecito del preposto, è necessario anche che i soggetti siano legati da rapporto di preposizione, che, per orientamento giurisprudenziale ormai costante, non implica un vincolo di subordinazione, essendo sufficiente anche una mera collaborazione o ausiliarietà del preposto che agisca per conto e sotto la vigilanza del proponente, anche se temporanea od occasionale, a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto in termini di subordinazione.
Nel caso che ci occupa indubbia è la sussistenza del rapporto di preposizione, essendo stato provato che il in data 4 marzo 2016 aveva tagliato l'erba del prato del sig. CP_3
, su incarico dello stesso. CP_2
pagina 5 di 8 Lo stesso convenuto, inoltre, ha ammesso che il giorno 5 marzo 2016 si trovava a Torino
e che per effettuare il taglio dell'erba del giardino di sua proprietà concesso in godimento e/o in custodia al si era avvalso dell'opera di questi, e che nello stesso giorno CP_3 sul fondo utilizzato dalla erano deceduti quattro equini adulti. Controparte_1
Venendo al requisito dell'occasionalità necessaria, è ormai assodato che l'art. 2049 c.c., non richieda il nesso causale tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, né il collegamento dell'illecito con le mansioni svolte. Basta infatti un nesso di occasionalità necessaria, da interpretarsi nel senso che le funzioni esercitate dal preposto abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione, però che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze.
Sulla scorta di tali principi, altrettanto inequivocabile è la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria con riferimento all'attività di taglio e somministrazione dell'erba del prato alle cavalle da parte del , che ha determinato la morte delle cavalle. Ed CP_3 infatti, tale fatto illecito è stato commesso dal sig. proprio nell'ambito delle sue CP_3 mansioni affidategli dal Verre, appena richiamate.
Muovendo dalle precedenti osservazioni, è agevole concludere che debba CP_2 rispondere, in forza dell'art. 2049, c.c., dei danni arrecati alla società attrice dall'illecito commesso dal sig. . Controparte_3
2.6. Tanto premesso in ordine all'an, venendo quindi al quantum risarcibile, ritiene il
Giudicante che possano essere condivise le valutazioni del C.T.U. - in quanto basate su riscontri obiettivi e su argomentazioni logiche e ben motivate - laddove ha quantificato il danno patrimoniale in complessivi € 7.800,00 (v. relazione integrativa del 11.06.2024).
In conclusione, il convenuto va condannato al pagamento, a favore della società attrice, della somma di € 7.800,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA AFFEZIONE DI
CALVELLO PASQUALE IN PROPRIO.
pagina 6 di 8 3.1. Con atto del 11.09.2024 l'attore ha rinunciato alla domanda di Parte_1 risarcimento dei danni da affezione, formulata in proprio nei confronti dell'odierno convenuto.
L'art. 306 c.p.c. prevede al comma 1, che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione e, al comma 3, che il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Quindi, se l'altra parte non accetta la rinuncia agli atti del giudizio, il processo non si estingue automaticamente.
Nella specie, l'odierno convenuto non ha accettato la rinuncia, avendo chiesto nelle conclusioni della comparsa conclusionale di “respingere la richiesta di rinuncia della domanda di parte attrice, sig. ”. Parte_1
Pertanto, la rinuncia formulata dal deve ritenersi priva di effetti. Pt_1
3.2. Ciò posto, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_1
formulata dal convenuto.
[...]
L'eccezione è infondata e va respinta, atteso che la giurisprudenza più recente tende a riconoscere la legittimazione attiva anche a chi, pur non essendo il proprietario, aveva un legame affettivo profondo e stabile con l'animale (es. chi lo accudiva quotidianamente), potendo dimostrare un peggioramento significativo della qualità della vita (danno non patrimoniale) dovuto alla sua perdita conseguente al fatto illecito del terzo, configurando un'evoluzione oltre la mera visione dell'animale come "bene".
3.3. Nel merito, la domanda è infondata, atteso che il non ha fornito la prova Pt_1 della sussistenza di una relazione particolarmente intensa ed affettiva con le cavalle, né le sofferenze provate o il peggioramento della qualità della vita subito a seguito della morte delle cavalle.
Ne consegue il rigetto della domanda proposta da in proprio. Parte_1
4. SULLE SPESE DI LITE.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui il convenuto, siccome soccombente, va condannato in favore della società attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento, in relazione al valore liquidato all'esito del giudizio.
Si ritiene equo compensare integralmente le spese tra in proprio e il Parte_1 convenuto, in ragione della reciproca soccombenza. pagina 7 di 8 Infine, vanno definitivamente posti a carico del convenuto gli oneri peritali, già liquidati con decreto in atti.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dalla società Controparte_1
in persona del legale rappresentante , e per l'effetto condanna il
[...] Parte_1 convenuto al pagamento in favore della società attrice della somma di € CP_2
7.800,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta la domanda proposta da in proprio;
Parte_1
3) condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice le spese di lite, che liquida in €
5.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato, spese generali
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Roberto De LA e
ND De LA, antistatari;
4) compensa integralmente le spese di lite tra in proprio e il convenuto Parte_1
. CP_2
5) pone le spese di ctu definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Matera il 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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