Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 126
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Estinzione del processo per mancata riassunzione

    La mancata riassunzione del processo tributario interrotto entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione determina l'estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 546/1992. Tale estinzione comporta la definitività dell'atto impositivo originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 126
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 126
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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