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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420240002977043000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udeinza di giugno u.s la Corte, visto l'art. 40 del D.Lgs.vo 546/1992, dichiara interrotto il processo.
Viene omesso nel resto lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata riassunzione del processo tributario interrotto (all'udienza del 16/6/2025) entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione determina l'estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 546/1992.
Tale estinzione, rilevabile anche d'ufficio, comporta la definitività dell'atto impositivo originario.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti e comporta la chiusura definitiva del giudizio, rendendo – pertanto - definiva la pretesa fiscale impugnata.
Ex lege le spese del processo estinto ex art. 45 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione a spese compensate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420240002977043000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udeinza di giugno u.s la Corte, visto l'art. 40 del D.Lgs.vo 546/1992, dichiara interrotto il processo.
Viene omesso nel resto lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata riassunzione del processo tributario interrotto (all'udienza del 16/6/2025) entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione determina l'estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 546/1992.
Tale estinzione, rilevabile anche d'ufficio, comporta la definitività dell'atto impositivo originario.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti e comporta la chiusura definitiva del giudizio, rendendo – pertanto - definiva la pretesa fiscale impugnata.
Ex lege le spese del processo estinto ex art. 45 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione a spese compensate