Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 110
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Irrituale o mancata notifica dell'atto presupposto

    La Corte rileva che le intimazioni di pagamento sono state ritualmente notificate alla ricorrente e non contestate, pertanto non sono più ammissibili eccezioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle in esse contenute o di intervenuta prescrizione. La Corte di cassazione ha chiarito che l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione rende inammissibili eccezioni relative ad atti presupposti o alla prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte rileva che le intimazioni di pagamento sono state ritualmente notificate alla ricorrente e non contestate, pertanto non sono più ammissibili eccezioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle in esse contenute o di intervenuta prescrizione. La Corte di cassazione ha chiarito che l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione rende inammissibili eccezioni relative ad atti presupposti o alla prescrizione. Inoltre, si rileva che tra le notifiche delle intimazioni di pagamento non è trascorso il termine prescrizionale triennale.

  • Rigettato
    Irrituale o mancata notifica dell'atto presupposto

    La Corte rileva che le intimazioni di pagamento sono state ritualmente notificate alla ricorrente e non contestate, pertanto non sono più ammissibili eccezioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle in esse contenute o di intervenuta prescrizione. La Corte di cassazione ha chiarito che l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione rende inammissibili eccezioni relative ad atti presupposti o alla prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte rileva che le intimazioni di pagamento sono state ritualmente notificate alla ricorrente e non contestate, pertanto non sono più ammissibili eccezioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle in esse contenute o di intervenuta prescrizione. La Corte di cassazione ha chiarito che l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione rende inammissibili eccezioni relative ad atti presupposti o alla prescrizione. Inoltre, si rileva che tra le notifiche delle intimazioni di pagamento non è trascorso il termine prescrizionale triennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 110
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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