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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QU NN RI AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 691/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002253669000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002253669000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente.
Resistente/Appellato: il dott. Nominativo_1, per ADE, insiste in atti per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate Direzione Provinciale Enna, Ricorrente_1
, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento , notificata il 12.07.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni 2012 e 2014, per un importo complessivo di €. 354,26.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) irrituale o mancata notifica dell'atto presupposto.
2) prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita Agenzia Entrate Direzione Enna, che ha ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto in violazione dell'art. 19, c. 3, e dell'art 21 del D.lgs. 546/1992, ha controdedotto a tutti i motivi chiedendone il rigetto, con condanna alle spese.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, viene respinto.
La ricorrente eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'intimazione impugnata e l'estinzione del diritto alla riscossione di quanto richiesto essendo inutilmente trascorso il termine prescrizionale triennale previsto dalla legge.
Tale asserzione non regge alla prova versata in atti da Agenzia delle Entrate che produce l' intimazione di pagamento n. 29420239000547864000 notificata il 29/08/2024 a mani della stessa ricorrente, in relazione alla cartella 29420160006117485000 e l' intimazione n. 29420229001171284000 notificata il 07/11/2022 a mani della stessa , in relazione alla cartella 29420180000820188000 .
Si rileva che sulla produzione avversaria nessuna specifica contestazione è stata formulata dalla ricorrente, per cui la stessa può essere assunta quale prova nel presente giudizio per il principio di non contestazione.
Pertanto le intimazioni di pagamento su citate, ritualmente notificate alla ricorrente e non opposte, fanno sì che non sono più ammissibili eccezioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle in esse contenute o di intervenuta prescrizione.
Da ultimo, infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene dunque che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n. 546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.
In ultima analisi, le eccezioni di prescrizione, che si afferma maturata prima delle intimazioni di pagamento,
e di omessa notifica degli atti presupposti vanno fatte valere dal contribuente impugnando il primo atto ritualmente notificato, restando precluse, invece, in sede di impugnazione del successivo atto.
Si rileva che dalle notifiche delle intimazioni di pagamento su indicate a quella dell'atto qui impugnato
( 7.11.2022 e 29.8.2024) non è trascorso il termine prescrizionale triennale previsto dalla legge.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 150,00, a favore di
Agenzia delle Entrate. Così deciso il 19.01.2026 Giudice monocratico Anna Vasquez
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QU NN RI AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 691/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002253669000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002253669000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente.
Resistente/Appellato: il dott. Nominativo_1, per ADE, insiste in atti per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate Direzione Provinciale Enna, Ricorrente_1
, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento , notificata il 12.07.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni 2012 e 2014, per un importo complessivo di €. 354,26.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) irrituale o mancata notifica dell'atto presupposto.
2) prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita Agenzia Entrate Direzione Enna, che ha ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto in violazione dell'art. 19, c. 3, e dell'art 21 del D.lgs. 546/1992, ha controdedotto a tutti i motivi chiedendone il rigetto, con condanna alle spese.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, viene respinto.
La ricorrente eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'intimazione impugnata e l'estinzione del diritto alla riscossione di quanto richiesto essendo inutilmente trascorso il termine prescrizionale triennale previsto dalla legge.
Tale asserzione non regge alla prova versata in atti da Agenzia delle Entrate che produce l' intimazione di pagamento n. 29420239000547864000 notificata il 29/08/2024 a mani della stessa ricorrente, in relazione alla cartella 29420160006117485000 e l' intimazione n. 29420229001171284000 notificata il 07/11/2022 a mani della stessa , in relazione alla cartella 29420180000820188000 .
Si rileva che sulla produzione avversaria nessuna specifica contestazione è stata formulata dalla ricorrente, per cui la stessa può essere assunta quale prova nel presente giudizio per il principio di non contestazione.
Pertanto le intimazioni di pagamento su citate, ritualmente notificate alla ricorrente e non opposte, fanno sì che non sono più ammissibili eccezioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle in esse contenute o di intervenuta prescrizione.
Da ultimo, infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene dunque che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n. 546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.
In ultima analisi, le eccezioni di prescrizione, che si afferma maturata prima delle intimazioni di pagamento,
e di omessa notifica degli atti presupposti vanno fatte valere dal contribuente impugnando il primo atto ritualmente notificato, restando precluse, invece, in sede di impugnazione del successivo atto.
Si rileva che dalle notifiche delle intimazioni di pagamento su indicate a quella dell'atto qui impugnato
( 7.11.2022 e 29.8.2024) non è trascorso il termine prescrizionale triennale previsto dalla legge.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 150,00, a favore di
Agenzia delle Entrate. Così deciso il 19.01.2026 Giudice monocratico Anna Vasquez