Art. 4.
Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validita' prorogata, nonche' ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attivita' lavorativa nelle aziende colpite dalla siccita' di cui al presente provvedimento, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.
Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validita' prorogata, nonche' ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attivita' lavorativa nelle aziende colpite dalla siccita' di cui al presente provvedimento, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.