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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 119/23 RG
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Mastronardi e Guastadisegni.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente ordinanza, della quale viene data immediata lettura.
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Tribunale
- vista l'eccezione di incompetenza di parte convenuta e chiamata;
- considerato che, essendo in questione un giudizio attinente all'attività del quale Pt_1 imprenditore, nel rapporto con il l'attore non si configura come consumatore (v. in tal senso CP_1
Cass. 38264/21), con conseguente inapplicabilità del relativo foro;
- considerato che, avendo il residenza e studio in Cassino ed essendo in questione un processo CP_1 tenutosi, in primo grado, presso il Tribunale di Pistoia, la competenza appartiene, quale foro del convenuto e quale foro del luogo dove è sorta l'obbligazione, al Tribunale di Cassino e, quale foro del luogo nel quale doveva eseguirsi l'obbligazione, al Tribunale di Pistoia;
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Massa;
rimette le parti, alternativamente, davanti ai predetti Tribunali, con i termini di legge per la riassunzione;
condanna l'attore a rifondere al convenuto ed alla chiamata le spese di lite, che liquida, quanto al convenuto in € 6.000,00 per compenso del difensore ed € 237,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge, quanto alla chiamata in € 6.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Mastronardi e Guastadisegni.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente ordinanza, della quale viene data immediata lettura.
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Tribunale
- vista l'eccezione di incompetenza di parte convenuta e chiamata;
- considerato che, essendo in questione un giudizio attinente all'attività del quale Pt_1 imprenditore, nel rapporto con il l'attore non si configura come consumatore (v. in tal senso CP_1
Cass. 38264/21), con conseguente inapplicabilità del relativo foro;
- considerato che, avendo il residenza e studio in Cassino ed essendo in questione un processo CP_1 tenutosi, in primo grado, presso il Tribunale di Pistoia, la competenza appartiene, quale foro del convenuto e quale foro del luogo dove è sorta l'obbligazione, al Tribunale di Cassino e, quale foro del luogo nel quale doveva eseguirsi l'obbligazione, al Tribunale di Pistoia;
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Massa;
rimette le parti, alternativamente, davanti ai predetti Tribunali, con i termini di legge per la riassunzione;
condanna l'attore a rifondere al convenuto ed alla chiamata le spese di lite, che liquida, quanto al convenuto in € 6.000,00 per compenso del difensore ed € 237,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge, quanto alla chiamata in € 6.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari