Articolo 9 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076
Articolo 8Articolo 10
Versione
10 febbraio 1970
Art. 9.
Sono stabiliti nella somma di lire 1.257.705 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1960-61, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Entrata in vigore il 10 febbraio 1970