Ordinanza collegiale 9 febbraio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3036 del 2025, proposto da
AU GG, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 492/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, in data 12 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa SI BI e udito l’Avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
I) Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con la sentenza in epigrafe ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a titolo di carta docente alla ricorrente, il corrispondente importo per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 per l’importo di € 500,00 oltre rivalutazione ed interessi per ciascun anno.
Nonostante la notifica, effettuata in data 22.12.2024, l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e in data 6.8.2025 la ricorrente ha notificato e depositato il ricorso in ottemperanza, chiedendo altresì oltre l’esecuzione della
Alla camera di consiglio del 28.04.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quanto risulta manifestamente iniqua in relazione alla natura e misura del debito (cfr. in tal senso, tra le tante, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III, 24/04/2026, n. 1926; TAR Veneto, I, 17/03/2026, n. 605). La disposizione esclude, infatti, l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, nella misura e secondo i criteri indicati da Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25, 6924/25, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di darvi esecuzione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) respinge la domanda di astreinte ex art. 114, comma 1, lett. e), c.p.a.;
d) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST IE, Presidente
SI BI, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| SI BI | ST IE |
IL SEGRETARIO