Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10605 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
106·05 /0 1 REPUBBLICA IN NOME DEL OPOL TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE * Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1595/99 GIULIANO Presidente Dott. AN - 5138/99 5330/99 Consigliere- Dott. Giovanni Silvio COCO Cron.23223 TRIFONE - Rel. Consigliere Dott. Francesco Rep. 3605 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere - Ud. 15/03/01 Consigliere AMATUCCI Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio INDUSTRIALE SPA, in persona del SOCIETA'ASSICURATRICE dal Sig. IL SOLE 24 ORE + legale rappresentante pro-tempore, elettivamente per diritti 12.000 03 AGO. 2001. domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio IL CANCELLIERE GIOVAMBATTISTA, che la difende, dell'avvocato SGROMO EV RE DCVI giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ER, AM IA,TT AN, TT AM IO;
- intimati 2001 e sul 2° ricorso n° 05138/99 proposto da:* 522 TT AN, elettivamente domiciliato in ROMA PLE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE lopresso studio dell'avvocato OROPALLOCLODIO 32, UFFICIO COPIE DOMENICO, che lo difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio_ day . ST - controricorrente e ricorrente incidentale per diritti 6.20 6.2.02 il_contro IL CANCELLIERE SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSRTIALE (SPA) p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, 28, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE presso lo studio dell'avvocato SGROMO GIOVAN BATTISTA, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale CANCELLERIA nonchè
contro
GO IA, GO IO, TT ER;
intimati e sul 3° ricorso n° 05330/99 proposto da: CANCELLER A TT ER, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato ARCHIDIACONO GAUTTIERI, difeso dall'avvocato MAURIZIO MANSUTTI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SOCIETA'ASSICURATRICE INDUSTRIALE (SPA) p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CANCILLERIA domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, difeso dall'avvocato SGROMO GIOVAN BATTISTA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale · nonchè
contro
TT AN, AM IA, AM IO;
- intimati avverso la sentenza n. 862/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile emessa il 5/11/1997, depositata il 19/03/98; RG.1434/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato PIETRO GIUSEPPE GIGANTE (per delega AVV. G.Sgromo); udito l'Avvocato MAURIZIO MANSUTTI;
udito l'Avvocatyo DOMENICO OROPALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso previa riunione ex art.335 cpc dei tre ricorsi, rigetto del I;
II e III motivo del ricorso principale ed accoglimento del IV motivo;
rigetto dei primi due motivi del ricorso incidentale ET AN. ed assorbimento dell'ultimo motivo relativo alle spese processuali;
Аме rigetto dei primi motivi del ricorso incidentale ET ER ed accoglimento del III motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 18 e 21 marzo 1989 ER TR ET - premesso che il giorno 30.1.1988 in Borgo Isonzo l'autovettura da lui guidata, con a bordo AN ET, era rimasta coinvolta nello scontro con al- tra autovettura (condotta da SO RG, di proprie- tà di ER RG ed assicurata r.c.a. con la socie- tà S.A.I. S.p.A.) e che nel sinistro egli aveva ripor- tato gravi lesioni personali conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Latina l'autista, il proprieta- rio e l'istituto assicuratore per ottenerne la condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico patiti. Con altra citazione innanzi al medesimo tribunale AN ET proponeva analoga domanda nei confron- ti degli stessi convenuti per il ristoro dei danni tut- ti subiti, egli pure attribuendo la esclusiva responsa- bilità dell'incidente a SO RG. Le due cause - nelle quali SO e ER RG rimanevano contumaci e la costituita società S.A.I. S.p.A. chiedeva che fosse dichiarata la colpa concor- rente, in eguale misura, dei conducenti i due mezzi e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di Ro- berto ET, della Fin Proget S.p.A. e della MAA Assicurazioni S.p.A., al fine di rivalersi di quanto eventualmente fosse stata tenuta a dare ad AN TR ET in virtù della solidarietà ex art. 2055 cod. зна -civ. tra i corresponsabili del medesimo illecito ve- nivano riunite in simultaneo processo e decise dall'adito tribunale con sentenza n. 1156 del 1994, la quale, riconosciuta la colpa concorrente in decima par- te di ER ET, condannava i convenuti in so- lido al pagare a costui la somma di lire 157.442.142 ed all'altro danneggiato AN ET la somma di lire 213.033.067, oltre interessi e spese, dichiarando, al- tresì, la società di assicurazione tenuta nei confronti di AN ET anche oltre il massimale, sino alla concorrenza di lire 668.550.000. La sentenza era impugnata con appello principale della società S.A.I. S.p.A., che ne chiedeva la modifi- ca quanto alla rideterminazione in misura maggiore del grado di colpa di ER ET e alla esclusione del danno patrimoniale degli attori e di ogni ipotesi di "mala gestio" da parte di essa società, con il rico- noscimento del diritto ad ottenere da ER ET la restituzione dell'importo corrisposto ad AN TR ર ET, in esecuzione della sentenza di primo grado, in più rispetto all'accertando maggiore grado di colpa . + concorrente dello stesso. Proponevano appello incidentale anche ER ed AN ET al fine di ottenere, ciascuno, una somma maggiore per danni e spese del giudizio di primo 5 grado, senza alcuna limitazione per la S.A.I. S.p.A. di quanto dalla stessa dovuto oltre il massimale di poliz- za. La Corte di appello di Roma, con sentenza deposita- ta il 19.3.1998, riduceva alla misura del settanta per cento il grado di colpa di SO RG;
condannava la società appellante, in solido con SO e ER Berga- mi, a corrispondere la somma di lire 127.539.670 ad An- gelo ET e la somma di lire 62.346.375 a ER ET;
dichiarava che la società S.A.I. S.p.A. ave- va diritto ad ottenere in regresso da ER ET la somma di lire 38.261.901, pari al trenta per cento di quanto la società avrebbe dovuto corrispondere ad AN ET per effetto della sentenza di secondo grado, e che, sempre in regresso, la stessa compagnia di assicurazione aveva diritto alla restituzione dallo stesso ER ET del medesimo importo del tren- ta per cento di quanto corrisposto dalla società ad An- gelo ET in virtù della sentenza di primo grado;
compensava interamente tra le parti le spese del secon- do grado del giudizio. I giudici di appello riconoscevano il maggior grado di colpa di ER ET in considerazione della velocità alla quale lo stesso viaggiava;
escludevano la sussistenza, per entrambi i soggetti danneggiati, di un 6 zun danno patrimoniale: quanto ad AN ET per la mancata incidenza dei postumi da lesioni sulla sua ca- pacità di guadagno e quanto a ER ET avendo lo stesso dopo i sinistro ottenuto un costante incre- mento del suo reddito;
liquidavano per entrambi il dan- no biologico in misura maggiore e mantenevano la entità del danno morale nei limiti riconosciuti dal giudice di primo grado;
riconoscevano ad AN ET le spese mediche sostenute, che invece negavano a ER TR ET, non avendole lo stesso dimostrate mediante ri- tuale produzione della relativa documentazione;
rileva- vano che nessun problema si poneva circa il superamento del massimale di polizza in rapporto alla dedotta "mala gestio" dell'assicuratore, giacchè detto massimale ga- rantiva l'integrale pagamento del risarcimento secondo le liquidazioni effettuate;
davano atto che la società S.A.I. S.p.A. aveva effettuato a favore di AN e Ro- berto ET il pagamento delle somme loro ricono- sciute dalla sentenza del tribunale;
emettevano pronun- cia dichiarativa del diritto di regresso della società nei confronti di ER ET per il pagamento ef- fettuato a suo favore in conseguenza delle statuizioni della sentenza di primo grado;
escludevano che la so- cietà S.A.I. S.p.A. avesse richiesto la restituzione di somme. 7 зив Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so principale la società S.A.I. S.p.A. che affida la sua impugnazione a quattro mezzi d doglianza, cui resi- stono con controricorsi ER ed AN ET, che, a loro volta, avanzano impugnazione incidentale sorretta, rispettivamente, da tre e da quattro motivi. La società di assicurazione contrasta con controri- corsi i due ricorsi incidentali. Non hanno svolto difese gli altri intimati SO e ER RG. MOTIVI DELLA DECISIONE impugnazioni distinte della medesima I ricorsi, sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). -Con il primo motivo del ricorso principale dedu- cendo, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la nulli- tà della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. la società S.A.I. S.p.A. assume che la Corte di merito, che pure aveva proceduto a nuova liquidazione del danno biologico con conferma della entità del danno morale salva la rivalutazione all'attualità, avrebbe errato nella interpretazione della domanda da essa avanzata con il ritenere che essa società nei confronti di Ro- berto ET non aveva proposto alcuna istanza, an- corchè implicita, di restituzione delle somme indebita- mente percepite dal danneggiato in virtù della decisio- 8 зить ne di primo grado rispetto al minore importo liquidato in appello. a censura non è fondata.La Premesso che, in tema di qualificazione della do- manda giudiziale pure in ordine alle istanze accessorie ex art. 345, 1° comma, c.p.c., le domande e le richie- ste delle parti debbono essere interpretate in base al- le concrete finalità perseguite ed indipendentemente dalle espressioni adoperate, senza altri limiti che quello del rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, senza, perciò, che sia consentito sostituire di ufficio a quella formal- mente proposta una diversa domanda (ex plurimis: Cass., n. 381/97; Cass., n. 6727/91; Cass., n. 6100/97; Cass., n. 3613/99), a meno che la istanza non debba tacitamen- te e virtualmente ritenersi contenuta nella richiesta dedotta in giudizio in rapporto di necessaria ed evi- connessione con l'oggetto della lite, Osserva dente questa Corte che, nella specie, rientrando nei compiti del giudice di merito la definizione dell'esatto conte- nuto dell'atto di appello in base alla formulazione letterale e sostanziale della avanzata impugnazione, non è criticabile la conclusione della impugnata sen- tenza secondo cui non è data rinvenire, in alcun tratto delle difese svolte in appello dalla società di assicu- 9 зил razione, cenno alcuno da cui sia consentito desumere una non espressa, ma sicura, sua volontà di domandare la restituzione di somme eventualmente versate oltre il dovuto alla parte danneggiata ER ET. Sussista, infatti, in proposito un totale silenzio della società e la conferma di ciò il giudice di merito ha tratto, nel contesto adeguatamente specifico e par- ticolareggiato delle richieste conclusive, dalla formu- lazione di un espresso capo di domanda dell'appellante S.A.I. S.p.A. relativo al diritto di regresso ex art. 2055 cod. civ., in ogni caso, nei confronti del coob- bligato solidale ER ET per quanto essa ave- va corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado ad AN ET. Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso principale, con il quale la società S.A.I. S.p.A. dedu- ce la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. e ne lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 stesso codice per avere la Corte di merito, pur avendo stabilito che essa istante aveva richiesto una pronuncia dichiarativa del suo di- ritto di ottenere in regresso la somma erogata a favore di AN ET, negato la pronuncia di condanna, che implicitamente veniva reclamata. Posto che ben chiara deve essere la distinzione che 10 зиг l'ordinamento pone tra sentenza dichiarativa o di mero accertamento e sentenza di condanna, nella specie il giudice di merito pure ha spiegato, in modo non censu- adoperata rabile in questa sede, che la formula dall'appellante S.A.I. S.p.A., letta nel complessivo contesto dell'atto, non presentava dubbi di sorta sulla natura della domanda proposta nel suo contenuto sempli- cemente di accertamento, onde sarebbe stato del tutto arbitrario attribuire alla domanda stessa natura e con- tenuto diversi. Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale la società ricorrente denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sen- tenza circa un punto decisivo della controversia, per il contrasto che sussisterebbe tra dispositivo e moti- vazione della decisione di secondo grado, assumendo che la Corte territoriale non aveva esposto le ragioni dell'accoglimento dell'appello incidentale di AN e ER ET e che lo stesso giudice di appello non avrebbe dovuto pronunciare sentenza di condanna a carico di essa società essendovi la certezza dell'avvenuta erogazione di somme in misura superiore al dovuto, tanto che a suo favore era stato dichiarato il diritto ad ottenere in regresso quanto corrisposto già in eccedenza. 11 Quanto al primo profilo della censura, considerando che l'unico capo accolto dell'appello incidentale stato quello relativo alla determinazione della diversa misura del danno biologico, osserva questa Corte che il giudice di merito sul punto ha motivato adeguatamente, considerando che la maggiore dolorosità di svolgimento che non ne era, perciò dell'attività professionale - - andava, tuttavia, ap- risultata impedita o limitata prezzata negli indubbi suoi effetti sul danno biologi- co, valutato in ragione di lire 3.000.000 per punto. Quanto al secondo profilo della censura è agevole osservare, infatti, non solo che il giudice di appello, pur nella riconosciuta riduzione dell'importo dei dan- ni, non poteva sottrarsi alla emissione della pronuncia di condanna, sia pure di contenuto meno ampio di quanto aveva liquidato allo stesso titolo il giudice di primo che, non essendo statagrado;
aggiungendo, altresì, avanzata domanda di restituzione dell'indebito e in presenza soltanto di istanza di regresso ex art. 2055 non poteva procedersi a compensazione dicod. civ., sorta, col risultato finale di ritenere estinto il de- bito per risarcimento della società e sussistente il corrispondente credito per la restituzione di quanto pagato in eccedenza. Meritevole di accoglimento è, invece, il quarto mo- 12 tivo del ricorso, con il quale la società di assicura- zione, lamentando il vizio di motivazione circa un pun- to decisivo della controversia prospettato dalle parti ovvero rilevabile di ufficio, censura la decisione di secondo grado per il fatto che, sulla minore somma ri- conosciuta come dovuta a favore dei danneggiati, il giudice di appello aveva pronunciato anche condanna al pagamento degli interessi legali sin dal 15.11.1988 e della rivalutazione, senza tuttavia considerare che in- teressi e rivalutazione non erano dovuti per il periodo successivo all'avvenuto pagamento di quanto liquidato dal giudice di primo grado. I pagamenti eseguiti dalla S.A.I. S.p.A. in esecu- zione della sentenza del tribunale risultavano, infat- ti, ritualmente acquisiti al processo (la sentenza im- pugnata a pag. 12 contiene menzione espressa della re- lativa documentazione e del contestato importo delle somme versate), sicchè, essendo anche manifesta la con- siderevole riduzione degli importi riconosciuti dalla Corte distrettuale a favore di AN e ER TR ET rispetto a quelli liquidati dal tribunale, il giudice di appello avrebbe dovuto calcolare la misura della rivalutazione monetaria e degli interessi assu- mendo come termine finale di riferimento non la data della pronuncia giudiziale di secondo grado, ma quella 13 зим del suddetto eseguito pagamento. Si impone, pertanto, in sede di giudizio di rinvio, la rideterminazione del dovuto, secondo un calcolo che limiti le somme spettanti per la rivalutazione e gli interessi alla data del pagamento delle maggiori somme versate in esecuzione della sentenza del tribunale. Con il primo motivo del ricorso incidentale AN -ET deducendo la violazione di legge, con par- ticolare riferimento all'art. 4 d.l. 857/76, nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia - lamenta che ingiustamente il giudice di merito avrebbe escluso la sussistenza a suo favore di un danno patrimoniale ri- sarcibile, pur avendo egli documentato un suo lucro cessante in dipendenza dei postumi delle lesioni patite nonchè la entità del suo reddito nel triennio antece- dente, come dalle relative dichiarazioni fiscali pro- dotte. Il motivo non è fondato. I giudici di appello hanno negato la sussistenza di danno patrimoniale affermando in modo univoco che un non vi era prova sufficiente a riguardo. In presenza di giudizio così netto e preciso, la censura proposta, per risultare pertinente, avrebbe do- vuto articolarsi nella specifica indicazione di concre- 14 zu ti elementi, già acquisiti al processo, dai quali fosse stato possibile desumere sia pure in via presuntiva, ma, comunque, nel puntuale rispetto delle regole legali di tale mezzo di prova - la sussistenza della dimostra- zione negata dalla Corte di merito. Viceversa, la impugnazione sul punto si articola e si esaurisce in una semplice esposizione dei precedenti giurisprudenziali in tema di incidenza dei postumi per- manenti di invalidità sulla liquidazione del danno pa- trimoniale, tacendo del tutto sui necessari ed indi- spensabili riflessi che essi avrebbero avuto nella con- creta fattispecie e senza altre specifiche indicazioni delle risultanze processuali necessarie per valutare il carattere decisivo dell'errore contestato alla Corte distrettuale, per cui, in assenza di dette precisazio- ni, la motivazione impugnata (la quale pure dà atto dell'avvenuta produzione delle dichiarazioni dei reddi- ti degli anni 1987 e 1986) non merita censura circa la mancata incidenza dei postumi stessi sulla capacità di guadagno del ricorrente. Con il secondo mezzo di doglianza il ricorrente in- cidentale AN ET assume che, avendo la Corte di merito proceduto ad aumentare nella misura del dop- pio circa la entità del danno biologico, avrebbe dovuto corrispondentemente riconoscere un incremento anche del 15 зы danno morale, considerata, altresì, la esclusione del danno patrimoniale. Anche detta censura non ha pregio per la evidente C considerazione che il danno biologico ed il danno mora- le si inseriscono e si evidenziano, ciascuno, in una specifica sua proiezione, per cui tra le due entità non sussiste necessariamente la stretta indipendenza, che il resistente invoca e che, invece, in concreto, il giudice del merito ben può escludere, siccome è avvenu- to nella specie. Infondato, poi, è anche il terzo motivo del ricor- con il quale AN ET deduce la violazione SO, di legge e la omessa pronuncia su una domanda proposta con l'appello incidentale, assumendo che la Corte di merito non aveva precisato in motivazione la sua scelta di inglobare nella più generale categoria del danno biologico la liquidazione del danno da inabilità tempo- ranea. I giudici di appello, infatti, hanno considerato, argomentativo ineccepibile, che glisecondo un iter esiti delle lesioni, che avevano comportato una maggio- re dolorosità di svolgimento dell'attività professiona- le (che non ne era risultata, però, nè impedita, nè li- mitata, onde la insussistenza di un danno patrimoniale conseguente) si erano riverberati sul solo danno biolo- 16 for gico e detta valutazione, non censurabile in questa se- de, non significa che il danno patrimoniale da inabili- tà temporanea resti assorbito nella valutazione del E danno biologico. In considerazione dell'accoglimento del quarto mo- tivo del ricorso principale della S.A.I. S.p.A., resta assorbito l'esame dell'ultimo motivo del ricorso inci- dentale di AN ET, relativo al governo delle spese processuali. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale, ER ET deducendo la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchè il vizio di illogicità della motivazione anche per travisamento del fatto assume che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il sinistro stradale si era verificato an- che per la colpa concorrente di esso istante secondo il maggior grado indicato nella impugnata sentenza. Della prospettata censura è evidente la infondatez- za. L'elemento di fatto al quale la Corte di merito ha ritenuto di conferire decisiva valenza nella ricostru- zione della misura delle concorrenti responsabilità dei due conducenti delle autovetture coinvolte nello scon- tro - e cioè i danni riportati dai veicoli, come risul- 17 зил tanti dalle fotografie agli atti - è del tetto pacifico nella sua oggettiva esistenza e nella rituale sua ac- quisizione al processo, secondo quanto il giudice di secondo grado ammette, per cui è del tutto ineccepibile l'argomento logico trattone, nel contesto delle ulte- riori risultanze;
di tal che detto argomento si sot- trae, o quanto meno resiste, alla censura proposta. Il convincimento del giudice di appello appare, pertanto, privo di vizi logici, posto che sicuramente la condotta di guida di ER ET è stata rite- nuta causa concorrente del sinistro, onde ogni diversa valutazione del materiale probatorio non è ammissibile in questa sede, ove anche la valutazione circa il grado della colpa concorrente del ricorrente costituisce inammissibile “quaestio facti”. Quanto al secondo motivo del medesimo ricorso inci- dentale - con il quale si deduce la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 4 del d.l. 857/76 nonchè la omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, per avere il giudice di merito negato il risar- cimento del danno patrimoniale osserva questo giudice di legittimità che la infondatezza della censura deri- va, innanzitutto, dalle considerazioni già svolte a proposito dell'analogo motivo prospettato dall'altro 18 zur ricorrente incidentale AN ET, per cui anche per ER ET occorre ribadire che il giudice di merito ha escluso che sussistesse prova alcuna del danno patrimoniale connesso ai postumi da lesioni. Si aggiunge che la Corte d merito ha precisato che il di- sconoscimento di qualsiasi pregiudizio alla capacità di guadagno del ricorrente incidentale derivava anche dal- le stesse affermazioni dell'interessato, secondo cui egli aveva addirittura incrementato i suoi redditi nel periodo successivo al sinistro, e che non risulta vio- lata alcuna norma di legge quanto, con motivato accer- tamento in fatto, si escluda che dai postumi da lesioni sia derivato un danno patrimoniale. Meritevole di accoglimento è, invece, il terzo mo- tivo della impugnazione incidentale di ER Traplet- ti, relativo al vizio di omessa, contraddittoria ed in- sufficiente motivazione circa la statuizione di rigetto della istanza di rimborso delle spese mediche sostenu- te, che la Corte territoriale ha basato sul fatto che la relativa documentazione, della quale il consulente tecnico d'ufficio aveva tenuto conto nel quantificare gli esborsi sostenuti dal danneggiato, non era stata ritualmente prodotta in causa. La Corte territoriale, in realtà, non ha considera- to che al consulente di ufficio era stato affidato an- 19 qu che l'incarico di determinare "l'ammontare delle spese mediche occorse ed occorrende" e che, nell'assolvere a detto compito, il C.T.U. aveva fatto riferimento "alla documentazione allegata relativa alle spese stesse", la quale doveva, perciò, risultare necessariamente acqui- sita, con la conseguenza che di essa lo stesso C.T.U. ben poteva tenere conto. Inoltre, secondo quanto questo giudice di legitti- mità ha già affermato (Cass., n. 2543/88, Cass., n. 3613/79), il consulente tecnico di ufficio, nello svol- gimento delle indagini che è stato autorizzato a com- piere, è abilitato ad assumere informazioni da terzi e ad acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti a lui affidati, ancorchè risultante da documen- ti non prodotti in causa, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito tecnico della consu- lenza e non di fatti o situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento della domanda o delle ecce- zioni delle parti, debbono essere provati. Tal elementi possono essere utilizzati dal giudice per la formazione del proprio convincimento, se riferiti nelle relazione 'di consulenza con indicazione della fonte cui sono sta- ti attinti, in modo da consentire nel processo il con- trollo di attendibilità dei medesimi. In sede di rinvio si impone, pertanto, nuova inda- 2 20 0 gine, che serva a chiarire se il consulente tecnico d'ufficio abbia tenuto conto di documenti già agli at- ti, della cui rituale produzione in giudizio non era suo compito decidere, ovvero se, in assenza comunque di allegazione della medesima documentazione, essa sia stata acquisita dallo stesso organo ausiliario del giu- dice in modo conforme alla possibilità per il giudice di valida utilizzazione, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai fini del controllo di attendibili- tà, per le parti in causa. In conclusione, pertanto, debbono essere rigettati i primi due motivi del ricorso principale, primi tre motivi del ricorso incidentale di AN ET (con assorbimento del quarto) nonchè i primi due motivi del ricorso incidentale di ER ET;
debbono esse- re accolti il quarto motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale di ER TR ET;
la impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti;
la causa deve essere rin- viata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.T.M. La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta i primi tre motivi del ricorso principale e ne accoglie il quarto;
зчил 21 rigetta i primi tre motivi del ricorso incidentale di AN ET e ne dichiara assorbito il quarto;
ri- 109T 250.000 getta i primi due motivi del ricorso incidentale di Ro- 456T/20000 berto ET e ne accoglie il terzo. TOT.370.000 Cassa la impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appel- lo di Roma, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Roma, 15 marzo 2001 Il Consigliere est. Il ✓ Presidente mвили Augue quationпре IL CANCELLIERE C1 Giovanni MB Depositata in Cancelleria oggi, lì -2.060 2001- IL CANCELLIERE C1 C Giovanni MB Registrato in dato 1 GEN. 2002. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 aln.224...1... versate 191,09 (HE CENTONO VANTU NO 03 p. Dirigente Area Servizi R (Dott.ssa Maria Grazia PILIPPO) O M Responsabile Servizio At tari A (Dr. M. RACC 2 0 0 E UFFICIO L L 222 E D 22