Sentenza 15 novembre 2018
Massime • 1
In tema di rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. pen., ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, qualora le dimensioni della camera detentiva, al netto degli arredi fissi, siano superiori a tre ma inferiori a quattro metri quadri, tra le ulteriori condizioni di fatto che, in un giudizio complessivo sulla qualità dell'offerta trattamentale, possono concorrere a determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona, deve essere valutata anche l'eventuale grave inadeguatezza dei locali destinati allo svolgimento di attività lavorativa interna, sotto i profili di deficienze strutturali o dell'esistenza di rischi per la salute dei lavoratori, non potendosi ritenere l'esercizio dell'attività lavorativa di per sé solo un elemento positivo del trattamento.
Commentari • 5
- 1. C. Cataneo | Le SU sui criteri di calcolo dello spazio minimo disponibile per detenutohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Il riconoscimento di trattamenti disumani e degradanti è frutto di una valutazione multifattoriale della complessiva offerta trattamentale da parte dell'Amministrazione penitenziaria in caso di restrizione in una cella collettiva in cui lo spazio sia uguale o superiore al livello minimo di tre metri quadrati, ma inferiore a quattro metri quadrati e, quindi, pur non violando la regola dettata dalla Corte EDU, possa costituire un fattore negativo ai fini della valutazione delle condizioni complessive di detenzione. In questa ipotesi la contestuale sussistenza di altri fattori negativi potrà portare a ritenere violato l'art. 3 della Convenzione: tali fattori sono indicati nella mancanza di …
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Corte di cassazione, sez. I, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 14260, Mazzei Presidente, Cairo Relatore, Cocomello p.m. (diff.) Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere tre questioni in tema di sovraffollamento carcerario e rimedi risarcitori. Il primo quesito è così compendiato: “se i criteri di computo dello ‘spazio minimo disponibile' per ciascun detenuto – fissato in tre metri quadrati dalla Corte Edu e dagli orientamenti della giurisprudenza della Corte di legittimità – debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2018, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2018 |
Testo completo
05835-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: FILIPPO CASA -Presidente Sent. n. sez. 4389/2018 CC 15/11/2018 GIACOMO ROCCHI R.G.N. 23671/2018 - Relatore RAFFAELLO MAGI - ANTONIO MINCHELLA CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IR nato a [...] il [...] RM h avverso l'ordinanza del 17/04/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG O. Mignolo, che ha chiesto dicicorcors ілерлилmmissibile il ricorso;
- 1 - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con decisione emessa in data 17 aprile 2018,ha parzialmente accolto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia
contro
NO RI, in procedura risarcitoria ex art. 35 ter ord.pen.. In particolare, il Tribunale ha ritenuto di attribuire alla NO una detrazione di pena pari a giorni 26 per il periodo detentivo vissuto dal 29 luglio 2006 al 20 giugno 2012 - - nonché euro 24,00 per ristoro pecuniario, riducendo in tal modo il risarcimento attribuito in primo grado (pari a 109 giorni di detrazione pena) per trattamento inumano o degradante.
1.1 I profili essenziali della decisione possono essere riassunti nel modo che segue. La NO, durante il periodo detentivo, è stata ammessa al lavoro interno, in un laboratorio di sartoria. La divergenza essenziale tra le due decisioni di merito riguarda la valutazione - ai fini di cui all'art. 35 ter ord.pen. dei periodi durante i quali si è svolta l'attività lavorativa in questione. Se, infatti, vi è convergenza delle decisioni di merito in riferimento ai 263 giorni durante i quali la NO, nella camera detentiva, ha pacificamente avuto a disposizione uno spazio minimo inferiore alla quota dei 3 metri quadrati, così non è per il periodo in cui la RY detenuta aveva in camera detentiva uno spazio compreso tra i 3 e i 4 metri quadrati ma - contestualmente era ammessa al lavoro interno. - Per il Magistrato di Sorveglianza anche tale periodo va ritenuto compreso nel trattamento inumano o degradante, in virtù delle ristrette dimensioni dei locali adibiti al lavoro e delle negative condizioni lavorative (rumorosità, assenza di adeguata areazione, assenza di servizi igienici interni) vissute in tale segmento della vita carceraria;
per il Tribunale tale affermazione non può essere condivisa. In particolare, il Tribunale afferma - accogliendo il reclamo, sotto tale profilo, dell'Amministrazione che, quanto ai locali destinati allo svolgimento della attività lavorativa, non vi è possibilità di adottare i 'parametri spaziali' della camera detentiva. Si tratta di una attività trattamentale che tende, di per sé, a favorire il reinserimento sociale e che consente la fruizione di una maggiore libertà di movimento. Si limita, pertanto, la prestazione indennitaria ai 263 giorni durante i quali senza adeguata compensazione la NO ha avuto a disposizione, in camera detentiva, meno di 3 mq. .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore - NO RI, deducendo erronea applicazione della legge regolatrice. Si rappresenta che nel periodo in cui, contestualmente, la NO alloggiava in cella con spazio personale pari a 3,4 mq. ed era addetta al lavoro (per trenta ore settimanali), non 2 accedeva ad alcuna ulteriore attività e rientrava in stanza subito dopo l'orario di lavoro, senza usufruire degli spazi di socialità (per coincidenza degli orari di apertura delle celle con quelli di lavoro). Da qui la rilevanza sulla complessiva valutazione della condizione detentiva -degli aspetti di organizzazione della attività lavorativa, accolti dal Magistrato di Sorveglianza. Non si tratta, pertanto, di 'applicare le regole sullo spazio minimo' ai locali adibiti al lavoro (come ritenuto dal Tribunale), quanto di ritenere 'non favorevole' a fini - compensativi della offerta di spazi inadeguata - il tempo impiegato nei locali di sartoria (per ristrettezza dei locali, rumore e insufficiente areazione).
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1 In premessa, va enucleato il tema in diritto portato all'attenzione di questa Corte di legittimità. La questione esaminata pone, infatti, un interrogativo di fondo, rappresentato dalla valutazione ai particolari fini di individuazione del trattamento inumano o degradante - del periodo di lavoro interno, realizzato ai sensi dell'art. 20 ord.pen. (nella formulazione vigente sino alle modifiche dell'ottobre 2018, nel presente caso non incidenti), lì dove tale prestazione lavorativa si accompagni ad una condizione di restrizione in cella RM collettiva con spazio vitale compreso tra i 3 ed i 4 mq. . Su tale argomento è necessario partire da una considerazione di ordine generale. In presenza di uno spazio vitale in cella collettiva compreso tra i 3 ed i 4 metri quadrati la violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti va ritenuta sussistente lì dove l'offerta trattamentale complessiva risulti gravemente carente ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, qualora lo spazio individuale minimo intramurario assicurato al detenuto, una volta scomputati gli arredi fissi, sia compreso tra i tre ed i quattro metri quadrati, vanno presi in considerazione gli ulteriori aspetti che determinano la complessiva offerta del trattamento detentivo, come la mancanza di aria o di luce, i difetti della condizione igienica, la carenza di assistenza sanitaria o l'assenza di offerte ricreative o culturali (Sez. I n. 52992 del 2016).
3.2 Ciò posto, il fatto che il lavoro interno sia un elemento tendenzialmente favorevole del trattamento rieducativo non esclude che lì dove le condizioni concrete in cui si svolge siano tali da non garantire i diritti fondamentali della persona anche tale elemento possa dar luogo ad una violazione del divieto derivante dall'art. 3 della Convenzione.
3 -In tal senso va considerato che nella dimensione normativa vigente all'epoca dei fatti, prima della modifica apportata nell'ottobre del 2018 il lavoro è definito come obbligatorio per i condannati, non può avere carattere afflittivo e che la responsabilità di porre a disposizione locali adeguati alla tipologia di attività è della amministrazione penitenziaria. Dunque in tale particolare settore, specie ove l'attività lavorativa finisca con 'assorbire' la gran parte del trattamento e la stessa possibilità di fruizione di altre forme di socialità, vige il principio costituzionalmente protetto di pari dignità del lavoratore detenuto rispetto al soggetto libero Nel confermare la giustiziabilità piena delle pretese del lavoratore detenuto, la Corte Costituzionale (decisione n. 341 del 2006) ha affermato, sul tema, che [..] il lavoro dei detenuti, sia che venga svolto in favore dell'amministrazione penitenziaria, sia che venga effettuato come avviene sempre più di frequente - alle dipendenze di terzi, implica una serie di diritti e obblighi delle parti, modulati sulla base contrattuale dei singoli rapporti instaurati. Questa Corte ha già chiarito che dal primato della persona umana, proprio del vigente ordinamento costituzionale, discende, come necessaria conseguenza, che i diritti fondamentali «trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti ad una restrizione della libertà personale i limiti ad essa inerenti, ay connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione»> [..]. Da ciò deriva che non può dirsi 'estranea' al tema posto dalla disposizione di legge di cui all'art. 35 ter ord.pen. la verifica, ai fini della valutazione complessiva della qualità dell'offerta trattamentale, delle modalità concrete di organizzazione e svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto detenuto.
3.3 Non si tratta, dunque, di applicare al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa il medesimo standard di dimensionamento degli spazi elaborato in sede giurisdizionale per le camere detentive né tale lettura pare essere quella adottata dal Magistrato di - Sorveglianza nel caso qui scrutinato quanto di elaborare un 'giudizio in fatto' circa la presenza o meno di fattori tali da determinare la impossibilità di qualificare come 'adeguata' la fruizione concreta di tale opportunità, per le deficienze strutturali e/o per l'esistenza di rischi per la salute del soggetto-lavoratore (v. Sez. Lavoro, in tema di obblighi di protezione, sent. n. 18278 del 2010 per il principio ivi espresso). Lì dove vi sia un giudizio di inadeguatezza è evidente, invero, che ciò determina una negativa valutazione di tale segmento trattamentale, che si unisce, nel caso in esame, alla assenza di altre opportunità ed alla condizione di spazio vitale in camera detentiva comunque inadeguato (tra i 3 ei 4 mq.).
3.4 Da ciò deriva che le argomentazioni esposte nella decisione impugnata, nell'omettere un inquadramento in diritto corrispondente ai parametri sin qui ricordati, finiscono con il concretizzare un caso di motivazione apparente, con necessario annullamento della 4 decisione impugnata, per nuovo esame, nel cui ambito - fermo restando il libero apprezzamento delle risultanze di fatto, dovrà darsi applicazione ai principi di diritto prima enunciati, che di seguito si sintetizzano : - ai fini della valutazione della ricostruzione del trattamento inumano o degradante di cui all'art. 35 ter ord.pen, lì dove lo spazio vitale minimo nella camera detentiva risulti superiore a tre metri quadrati ma inferiore a quattro, va valutata la ricorrenza o meno di altre condizioni di fatto lesive di diritti fondamentali della persona;
tra queste assume rilievo la grave carenza di adeguatezza dei locali destinati allo svolgimento di attività lavorativa, non potendosi ritenere l'esercizio di attività lavorativa di per sé solo un elemento positivo del trattamento
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Così deciso il 15 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filippo Casa Reqi Ce Ricos DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania BAIELLA 5