Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2018, n. 5835
CASS
Sentenza 15 novembre 2018

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In tema di rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. pen., ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, qualora le dimensioni della camera detentiva, al netto degli arredi fissi, siano superiori a tre ma inferiori a quattro metri quadri, tra le ulteriori condizioni di fatto che, in un giudizio complessivo sulla qualità dell'offerta trattamentale, possono concorrere a determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona, deve essere valutata anche l'eventuale grave inadeguatezza dei locali destinati allo svolgimento di attività lavorativa interna, sotto i profili di deficienze strutturali o dell'esistenza di rischi per la salute dei lavoratori, non potendosi ritenere l'esercizio dell'attività lavorativa di per sé solo un elemento positivo del trattamento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2018, n. 5835
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5835
Data del deposito : 15 novembre 2018

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