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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 782/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
IO NC, Relatore
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3791/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015449700000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015449700000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070001853806000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070001853806000 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 29/12/2023 all'Agenzia delle entrate
SC (di seguito AdER), qui inviato con PEC in data 29/04/2024 e iscritto al n. 3791/2024 R.G.R.,
Ricorrente_1 proponeva reclamo e contestualmente ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90 154497 00, notificata in data 06/11/2023, dell'importo complessivo di € 33.705,86= per
Irpef-Iva, anno 2003.
Deduceva il ricorrente i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato:
1. Prescrizione e decadenza;
2.
Inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza, Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73; 3.
Omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico;
4. Nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni;
5. Illegittimità della richiesta di pagamento. Totale assenza di contraddittorio;
6.Mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio. Chiedeva – previa sospensiva – dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. Si costituiva in giudizio in data 11/05/2024 l'AdER, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, nonché la tardività dell'impugnazione della cartella di pagamento presupposta, e contestando nel merito le deduzioni del ricorrente. Chiamava poi in giudizio l'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), quale ente impositore.
§3. L'AE non si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il difensore del ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso non coglie il segno, atteso che i motivi invocati, peraltro tra loro variamente affastellati senza un preciso ordine logico, sono inammissibili ovvero infondati.
§5. Quanto all'eccezione rubricata ai punti 1 e 2 (prescrizione e inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza), osserva il Collegio che l'intimazione di pagamento, prevista dall'art. 50, comma
2, del D.P.R. n. 602/1973, costituisce un atto della fase esecutiva della riscossione, privo di autonoma natura impositiva, con il quale l'Agente della riscossione invita il debitore ad adempiere entro cinque giorni, in difetto del quale può procedere all'esecuzione forzata.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'intimazione è atto accessorio e consequenziale alla cartella di pagamento, la cui legittimità dipende dalla regolare notifica dell'atto presupposto. Ne consegue che essa non è autonomamente impugnabile nel merito, se non per far valere vizi propri o l'omessa notifica della cartella (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., sez. V, 17 febbraio 2005, n. 3231; Cass., sez. V, n. 3005/2020).
§6. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti da AdER, sulla quale non è stata formulata alcuna specifica osservazione, risulta provata la regolare notifica della cartella di pagamento n.
293 2007 00018538 06, avvenuta in data 03/04/2008 mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio della raccomandata informativa. È dunque infondato anche il motivo al punto 3.
La regolare notifica della cartella, non impugnata nei termini di legge, comporta il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, e rende la cartella definitiva e non più contestabile. Non ricorre pertanto l'ipotesi che consente l'impugnazione dell'intimazione per contestare l'esistenza del titolo.
Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui mira a rimettere in discussione la pretesa tributaria sottostante, è inammissibile ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. La Corte di
Cassazione ha costantemente affermato che la definitività della cartella preclude ogni successiva contestazione del merito della pretesa tributaria, anche se sollevata in occasione dell'impugnazione di atti successivi della riscossione (Cass., sez. V, n. 12715/2021; Cass., sez. V, n. 26283/2022).
§7. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente risulta infondata.
Dalla documentazione prodotta emerge che in data 02/01/2018 è stata notificata a mani personalmente del ricorrente una precedente intimazione di pagamento n. 293 2017 90416903 62, atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale.
Ha eccepito sul punto il ricorrente che tale intimazione non è stata depositata in giudizio, ma che l'AdER ha prodotto in giudizio soltanto la relativa relata di notifica. Tuttavia, tale deduzione non vale a elidere il rilievo della notifica ai fini di interruzione della prescrizione, non essendo stata formulata alcuna osservazione in ordine alla effettiva esistenza della intimazione e alla sua comunicazione al ricorrente.
Peraltro, dalla documentazione prodotta in giudizio da AdER emerge che l'intimazione 293 2017
90416903 62, abbinata alla citata cartella n. 293 2007 00018538 06, è stata notificata in data 02/01/2018 con la raccomandata 64912115858-3, né tali dati sono stati smentiti dal ricorrente.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, per i tributi erariali iscritti a ruolo, trova applicazione il termine di prescrizione decennale, e che gli atti della riscossione regolarmente notificati sono idonei a interrompere il decorso della prescrizione (Cass., sez. V, ord. n. 33213/2023).
§8. Giova comunque in proposito evidenziare come in materia abbia inciso la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19,
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.” Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione impugnata e a quella di proposizione del ricorso, nessuna prescrizione risulta maturata.
§9. Quanto al motivo indicato al punto 5 (infondatezza della pretesa per violazione del contraddittorio), lo stesso non ha pregio.
Giova rimarcare in proposito che il motivo è meramente enunciato con generiche clausole di stile. In seno all'atto impugnato è indicata la cartella di riferimento n. 293 2007 00018538 06, per omesso pagamento di
IRPEF - IVA 2003, in cui è indicato la causale del credito, il periodo di tassazione, gli interessi e l'agio.
Risulta pertanto pienamente soddisfatto l'obbligo di motivazione, in quanto l'AdER ha emesso il provvedimento notificato riproducente il contenuto essenziale della cartella sottostante, in modo da consentire al contribuente di individuare i punti specifici dell'atto richiamato in cui risiedono gli elementi di motivazione del provvedimento (Cass., sentenza n. 6636 del 6 aprile 2016). In seno all'intimazione sono indicati gli estremi dei provvedimenti sui quali si fonda la pretesa impositiva.
L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve pertanto ritenersi adempiuto, in quanto il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, pertanto, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'Imposta. Nello specifico, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Del resto, il ricorrente ha esposto ampiamente nel ricorso le proprie difese, dimostrando di aver ben compreso la pretesa tributaria azionata.
§10. Infine, con i motivi ai punti 4 e 6 (indeterminatezza delle sanzioni e mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'aggio), da esaminarsi congiuntamente per la connessione, il ricorrente sostiene, oltre alla eccezione di incostituzionalità dell'agio in favore di AdER, che non siano dovuti sanzione e interessi e che, comunque,
l'ingiunzione non dettagli puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate.
Anche questa deduzione non coglie il segno, trattandosi di una previsione concernente un diritto alla corresponsione, trattandosi di oneri accessori previsti dalla legge e l'ingiunzione riporta il calcolo degli interessi al saggio legale calcolati fino alla data dell'ingiunzione.
Osserva a tal proposito la Corte che la giurisprudenza (SU, sent. n. 22281/2022) pacificamente ritiene che
“allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l.
n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
§11. Quanto alla eccepita illegittimità costituzionale dell'aggio di riscossione, in quanto si ravvisa una manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità fatta valere, osserva il Collegio che la previsione normativa di somme dovute a titolo di aggio in favore dell'agente della riscossione ha costituito, nel tempo, oggetto di un articolato scrutinio giurisprudenziale, sia da parte della Corte costituzionale sia da parte della Corte di cassazione, con particolare riferimento ai profili di compatibilità con i principi di ragionevolezza, capacità contributiva, legalità dell'imposizione e buon andamento dell'amministrazione.
La Corte costituzionale, pur non avendo dichiarato l'illegittimità della disciplina dell'aggio, ha più volte evidenziato la delicatezza costituzionale del meccanismo, specie nella parte in cui l'onere economico viene posto a carico del contribuente in misura percentuale, indipendentemente dall'effettiva attività svolta dall'agente della riscossione e dai costi concretamente sostenuti.
In particolare, con la sentenza n. 120 del 2021, la Corte ha sottolineato come il sistema dell'aggio presenti profili di potenziale irragionevolezza, laddove il compenso dell'agente non risulti adeguatamente correlato all'attività effettivamente prestata, né assistito da criteri legislativi idonei a evitarne una possibile sproporzione. In tale occasione, pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate, il Giudice delle leggi ha formulato un esplicito monito al legislatore, affinché intervenisse a riformare il sistema, in modo da renderlo maggiormente coerente con i principi di cui agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
Successivamente, la sentenza n. 46 del 2025 ha riesaminato la disciplina dell'aggio alla luce delle modifiche normative introdotte a decorrere dal 2022, ritenendo non fondate le nuove questioni di legittimità costituzionale. La Corte ha valorizzato il mutato assetto normativo, che ha progressivamente ridotto l'incidenza diretta dell'aggio sul contribuente, ma ha comunque ribadito che la materia coinvolge un'area sensibile dell'ordinamento, nella quale la discrezionalità legislativa incontra limiti stringenti derivanti dai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Ne deriva che la legittimità dell'aggio non può essere valutata in astratto, ma deve essere letta nel contesto della concreta disciplina applicabile ratione temporis e in relazione alla funzione effettivamente svolta dall'agente della riscossione.
Sul piano della qualificazione giuridica, la Corte di cassazione ha elaborato un orientamento costante, secondo cui l'aggio di riscossione non ha natura tributaria né sanzionatoria, ma costituisce un corrispettivo di natura retributiva, destinato a remunerare l'attività svolta dall'agente della riscossione nell'ambito di un servizio pubblico affidato per legge.
In tal senso si collocano, tra le altre, le pronunce Cass. n. 5154/2016 e Cass. n. 5517/2022, nelle quali si afferma che l'aggio rappresenta il compenso spettante all'agente per l'attività di riscossione, sicché esso non partecipa della natura del tributo principale e non può essere assimilato a una sanzione o a un accessorio punitivo.
La Suprema Corte ha altresì precisato che, proprio in ragione della sua natura retributiva, l'aggio non presuppone la dimostrazione analitica delle singole attività svolte o dei costi sostenuti in ogni procedimento, trattandosi di un compenso determinato ex lege secondo criteri forfetari. Tuttavia, tale qualificazione non elide la necessità che la previsione normativa del compenso rispetti i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, come richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
Alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato, deve ritenersi che l'aggio di riscossione sia in linea di principio legittimo, in quanto previsto dalla legge e qualificato come corrispettivo per un servizio pubblico, purché subordinato alla corretta individuazione della disciplina ratione temporis applicabile e alla coerenza con i principi costituzionali, come interpretati dal Giudice delle Leggi.
Ne consegue che l'aggio non può essere automaticamente attratto nel regime giuridico del tributo principale, né può essere considerato una sanzione impropria a carico del contribuente, ma deve essere valutato come voce autonoma, la cui legittimità discende dal rispetto dei parametri costituzionali e legislativi sopra richiamati, che nella specie non si intendono violati.
§12. In conclusione, il ricorso merita integrale rigetto.
§13. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.3.000,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle
Entrate SC.
Catania, 26.01.2026. Il Giudice Estensore Il Presidente
CO IO UN AT
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
IO NC, Relatore
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3791/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015449700000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015449700000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070001853806000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070001853806000 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 29/12/2023 all'Agenzia delle entrate
SC (di seguito AdER), qui inviato con PEC in data 29/04/2024 e iscritto al n. 3791/2024 R.G.R.,
Ricorrente_1 proponeva reclamo e contestualmente ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90 154497 00, notificata in data 06/11/2023, dell'importo complessivo di € 33.705,86= per
Irpef-Iva, anno 2003.
Deduceva il ricorrente i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato:
1. Prescrizione e decadenza;
2.
Inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza, Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73; 3.
Omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico;
4. Nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni;
5. Illegittimità della richiesta di pagamento. Totale assenza di contraddittorio;
6.Mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio. Chiedeva – previa sospensiva – dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. Si costituiva in giudizio in data 11/05/2024 l'AdER, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, nonché la tardività dell'impugnazione della cartella di pagamento presupposta, e contestando nel merito le deduzioni del ricorrente. Chiamava poi in giudizio l'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), quale ente impositore.
§3. L'AE non si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il difensore del ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso non coglie il segno, atteso che i motivi invocati, peraltro tra loro variamente affastellati senza un preciso ordine logico, sono inammissibili ovvero infondati.
§5. Quanto all'eccezione rubricata ai punti 1 e 2 (prescrizione e inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza), osserva il Collegio che l'intimazione di pagamento, prevista dall'art. 50, comma
2, del D.P.R. n. 602/1973, costituisce un atto della fase esecutiva della riscossione, privo di autonoma natura impositiva, con il quale l'Agente della riscossione invita il debitore ad adempiere entro cinque giorni, in difetto del quale può procedere all'esecuzione forzata.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'intimazione è atto accessorio e consequenziale alla cartella di pagamento, la cui legittimità dipende dalla regolare notifica dell'atto presupposto. Ne consegue che essa non è autonomamente impugnabile nel merito, se non per far valere vizi propri o l'omessa notifica della cartella (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., sez. V, 17 febbraio 2005, n. 3231; Cass., sez. V, n. 3005/2020).
§6. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti da AdER, sulla quale non è stata formulata alcuna specifica osservazione, risulta provata la regolare notifica della cartella di pagamento n.
293 2007 00018538 06, avvenuta in data 03/04/2008 mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio della raccomandata informativa. È dunque infondato anche il motivo al punto 3.
La regolare notifica della cartella, non impugnata nei termini di legge, comporta il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, e rende la cartella definitiva e non più contestabile. Non ricorre pertanto l'ipotesi che consente l'impugnazione dell'intimazione per contestare l'esistenza del titolo.
Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui mira a rimettere in discussione la pretesa tributaria sottostante, è inammissibile ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. La Corte di
Cassazione ha costantemente affermato che la definitività della cartella preclude ogni successiva contestazione del merito della pretesa tributaria, anche se sollevata in occasione dell'impugnazione di atti successivi della riscossione (Cass., sez. V, n. 12715/2021; Cass., sez. V, n. 26283/2022).
§7. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente risulta infondata.
Dalla documentazione prodotta emerge che in data 02/01/2018 è stata notificata a mani personalmente del ricorrente una precedente intimazione di pagamento n. 293 2017 90416903 62, atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale.
Ha eccepito sul punto il ricorrente che tale intimazione non è stata depositata in giudizio, ma che l'AdER ha prodotto in giudizio soltanto la relativa relata di notifica. Tuttavia, tale deduzione non vale a elidere il rilievo della notifica ai fini di interruzione della prescrizione, non essendo stata formulata alcuna osservazione in ordine alla effettiva esistenza della intimazione e alla sua comunicazione al ricorrente.
Peraltro, dalla documentazione prodotta in giudizio da AdER emerge che l'intimazione 293 2017
90416903 62, abbinata alla citata cartella n. 293 2007 00018538 06, è stata notificata in data 02/01/2018 con la raccomandata 64912115858-3, né tali dati sono stati smentiti dal ricorrente.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, per i tributi erariali iscritti a ruolo, trova applicazione il termine di prescrizione decennale, e che gli atti della riscossione regolarmente notificati sono idonei a interrompere il decorso della prescrizione (Cass., sez. V, ord. n. 33213/2023).
§8. Giova comunque in proposito evidenziare come in materia abbia inciso la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19,
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.” Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione impugnata e a quella di proposizione del ricorso, nessuna prescrizione risulta maturata.
§9. Quanto al motivo indicato al punto 5 (infondatezza della pretesa per violazione del contraddittorio), lo stesso non ha pregio.
Giova rimarcare in proposito che il motivo è meramente enunciato con generiche clausole di stile. In seno all'atto impugnato è indicata la cartella di riferimento n. 293 2007 00018538 06, per omesso pagamento di
IRPEF - IVA 2003, in cui è indicato la causale del credito, il periodo di tassazione, gli interessi e l'agio.
Risulta pertanto pienamente soddisfatto l'obbligo di motivazione, in quanto l'AdER ha emesso il provvedimento notificato riproducente il contenuto essenziale della cartella sottostante, in modo da consentire al contribuente di individuare i punti specifici dell'atto richiamato in cui risiedono gli elementi di motivazione del provvedimento (Cass., sentenza n. 6636 del 6 aprile 2016). In seno all'intimazione sono indicati gli estremi dei provvedimenti sui quali si fonda la pretesa impositiva.
L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve pertanto ritenersi adempiuto, in quanto il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, pertanto, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'Imposta. Nello specifico, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Del resto, il ricorrente ha esposto ampiamente nel ricorso le proprie difese, dimostrando di aver ben compreso la pretesa tributaria azionata.
§10. Infine, con i motivi ai punti 4 e 6 (indeterminatezza delle sanzioni e mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'aggio), da esaminarsi congiuntamente per la connessione, il ricorrente sostiene, oltre alla eccezione di incostituzionalità dell'agio in favore di AdER, che non siano dovuti sanzione e interessi e che, comunque,
l'ingiunzione non dettagli puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate.
Anche questa deduzione non coglie il segno, trattandosi di una previsione concernente un diritto alla corresponsione, trattandosi di oneri accessori previsti dalla legge e l'ingiunzione riporta il calcolo degli interessi al saggio legale calcolati fino alla data dell'ingiunzione.
Osserva a tal proposito la Corte che la giurisprudenza (SU, sent. n. 22281/2022) pacificamente ritiene che
“allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l.
n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
§11. Quanto alla eccepita illegittimità costituzionale dell'aggio di riscossione, in quanto si ravvisa una manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità fatta valere, osserva il Collegio che la previsione normativa di somme dovute a titolo di aggio in favore dell'agente della riscossione ha costituito, nel tempo, oggetto di un articolato scrutinio giurisprudenziale, sia da parte della Corte costituzionale sia da parte della Corte di cassazione, con particolare riferimento ai profili di compatibilità con i principi di ragionevolezza, capacità contributiva, legalità dell'imposizione e buon andamento dell'amministrazione.
La Corte costituzionale, pur non avendo dichiarato l'illegittimità della disciplina dell'aggio, ha più volte evidenziato la delicatezza costituzionale del meccanismo, specie nella parte in cui l'onere economico viene posto a carico del contribuente in misura percentuale, indipendentemente dall'effettiva attività svolta dall'agente della riscossione e dai costi concretamente sostenuti.
In particolare, con la sentenza n. 120 del 2021, la Corte ha sottolineato come il sistema dell'aggio presenti profili di potenziale irragionevolezza, laddove il compenso dell'agente non risulti adeguatamente correlato all'attività effettivamente prestata, né assistito da criteri legislativi idonei a evitarne una possibile sproporzione. In tale occasione, pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate, il Giudice delle leggi ha formulato un esplicito monito al legislatore, affinché intervenisse a riformare il sistema, in modo da renderlo maggiormente coerente con i principi di cui agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
Successivamente, la sentenza n. 46 del 2025 ha riesaminato la disciplina dell'aggio alla luce delle modifiche normative introdotte a decorrere dal 2022, ritenendo non fondate le nuove questioni di legittimità costituzionale. La Corte ha valorizzato il mutato assetto normativo, che ha progressivamente ridotto l'incidenza diretta dell'aggio sul contribuente, ma ha comunque ribadito che la materia coinvolge un'area sensibile dell'ordinamento, nella quale la discrezionalità legislativa incontra limiti stringenti derivanti dai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Ne deriva che la legittimità dell'aggio non può essere valutata in astratto, ma deve essere letta nel contesto della concreta disciplina applicabile ratione temporis e in relazione alla funzione effettivamente svolta dall'agente della riscossione.
Sul piano della qualificazione giuridica, la Corte di cassazione ha elaborato un orientamento costante, secondo cui l'aggio di riscossione non ha natura tributaria né sanzionatoria, ma costituisce un corrispettivo di natura retributiva, destinato a remunerare l'attività svolta dall'agente della riscossione nell'ambito di un servizio pubblico affidato per legge.
In tal senso si collocano, tra le altre, le pronunce Cass. n. 5154/2016 e Cass. n. 5517/2022, nelle quali si afferma che l'aggio rappresenta il compenso spettante all'agente per l'attività di riscossione, sicché esso non partecipa della natura del tributo principale e non può essere assimilato a una sanzione o a un accessorio punitivo.
La Suprema Corte ha altresì precisato che, proprio in ragione della sua natura retributiva, l'aggio non presuppone la dimostrazione analitica delle singole attività svolte o dei costi sostenuti in ogni procedimento, trattandosi di un compenso determinato ex lege secondo criteri forfetari. Tuttavia, tale qualificazione non elide la necessità che la previsione normativa del compenso rispetti i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, come richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
Alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato, deve ritenersi che l'aggio di riscossione sia in linea di principio legittimo, in quanto previsto dalla legge e qualificato come corrispettivo per un servizio pubblico, purché subordinato alla corretta individuazione della disciplina ratione temporis applicabile e alla coerenza con i principi costituzionali, come interpretati dal Giudice delle Leggi.
Ne consegue che l'aggio non può essere automaticamente attratto nel regime giuridico del tributo principale, né può essere considerato una sanzione impropria a carico del contribuente, ma deve essere valutato come voce autonoma, la cui legittimità discende dal rispetto dei parametri costituzionali e legislativi sopra richiamati, che nella specie non si intendono violati.
§12. In conclusione, il ricorso merita integrale rigetto.
§13. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.3.000,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle
Entrate SC.
Catania, 26.01.2026. Il Giudice Estensore Il Presidente
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