Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2089 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. GUERRIERI Parte_1 C.F._1
VIVIANA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 28/10/2023, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
riconoscimento del diritto alla esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, del diritto alla indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il richiamo del c.t.u., dott. Per_1
[...]
All'udienza del 19.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. richiamato nella presente fase, ha accertato che Persona_1 [...]
risulta affetto dai seguenti stati patologici oggettivamente diagnosticati attraverso visite Pt_1 specialistiche e/o esami strumentali: • Cardiopatia ischemica per STEMI anteriore sottoposto a
PTCA primaria e ad intervento di rivascolarizzazione miocardica mediante quadruplice bypass
Diabete mellito in trattamento dietetico e con ipoglicemizzanti orali. • Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di severa entità in trattamento farmacologico con ripercussioni sulle capacità cognitive in corso di definizione diagnostica. • Pregressa TBC polmonare in stabilità clinica e senza ripercussioni sulla funzionalità respiratoria. • Artrosi cervico-lombo-sacrale a modica incidenza funzionale in soggetto con lievi segni di condropatia femoro-rotulea a scarsa incidenza funzionale.
Il c.t.u. ha correttamente osservato che I suddetti quadri patologici sono stati esaminati e classificati in relazione all'incidenza sulla capacità lavorativa generica del soggetto e inquadrati in base all'organo-funzione danneggiato, in infermità coesistenti e concorrenti. Per le prime si è utilizzata la formula del calcolo riduzionistico di Balthazard mentre, per le seconde, qualora il concorso non sia espressamente indicato in tabelle, si è proceduto ad una valutazione complessiva in relazione al grado di incidenza sulla suddetta capacità lavorativa generica ovvero di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. [...]
Sulla base dei punteggi attribuiti alle varie condizioni patologiche menomative riscontrate a carico degli organi-apparati esaminati in funzione dell'incidenza sulla capacità lavorativa generica del soggetto come su riportato (75%-5%-40%-15%-31%), attraverso il calcolo riduzionistico di
Balthazar, così come previsto da normativa vigente, è possibile riconoscere a , una Parte_1 percentuale di invalidità civile pari al 92% con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa presentata ovvero dal mese di maggio 2022. Suddetta percentuale, trattandosi di soggetto da considerare ancora in età lavorativa ed affetto da patologie con inevitabili ripercussioni sulla stessa capacità lavorativa attitudinale e/o specifica maturata, potrebbe essere incrementata fino al 97%, con analoga decorrenza e fino all'età pensionabile, ovvero fino al compimento dei 67 anni, in conformità con orientamenti dottrinari e medico-legali in tema di invalidità civile. Tale percentuale, evidenzia indirettamente una estremamente limitata capacità di svolgere attività lavorative generiche – residui cascami lavorativi – e, pertanto potrebbe considerarsi il soggetto invalido al 100%, con analoga decorrenza sopra definita. In particolare, il , risulta affetto da Pt_1
una patologia coronarica trattata chirurgicamente che, seppur discretamente compensata sotto il profilo funzionale, risulta oggetto di plurimi trattamenti e terapie specifiche che consentono di considerare la stessa come “grave”. Relativamente alla patologia diabetica, risulta segnalata solo in anamnesi ed in alcune certificazioni non specialistiche nonché scarsamente documentata per quanto riguarda eventuali complicanze e/o terapie assunte e, come tale, incidente solo in misura minima sulla capacità lavorativa generica. Dalle plurime certificazioni psichiatriche prodotte agli atti e, in particolare dall'ultima visita eseguita presso stesso specialista, risulta posta diagnosi di
“Sindrome ansiosa depressiva endogena grave e deficit cognitivo”. Dal test MMSE eseguito, tra l'altro, viene evidenziato decadimento cognitivo di livello moderato che per un corretto inquadramento diagnostico “è da meglio definirsi in rapporto ad eventuale risultante di esami di neuroimaging consigliate”.
Sulla base di ciò, considerando che tale disturbo psichiatrico potrebbe, come consigliato dallo stesso specialista, presentare delle maggiori ripercussioni sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, in associazione ad un quadro di dubbio deterioramento cognitivo necessitante opportune valutazioni clinico-radiologiche, si rappresenta la necessità di rivalutazione del soggetto, orientativamente, prima del raggiungimento dell'età pensionabile.
Il c.t.u. ha inoltre accertato che Relativamente alla valutazione della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero alla valutazione di aspetti sanitari utili per il “riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”, non può che confermarsi quanto già definito nella prima fase di ATP ovvero che, il periziando risulta autonomamente deambulante ed, allo stesso tempo, “in grado di compiere gli atti quotidiani della vita...” non presentando menomazioni di natura ortopedica/fisiatrica e/o neurologica e/o cardiologica in grado di determinare una abolizione e/o grave riduzione delle ADL, secondo quanto previsto dalla scala di Katz. Per completezza, visto quanto segnalato dallo specialista psichiatra in recente certificazione, si evidenzia come, sul piano obiettivo medico-legale, il periziando non presenti alcun deficit prensile. Infine, analoghe considerazioni, seppur in ambito valutativo differente, sono da porre in merito alla condizione di handicap, così come definita dalla legge 104/92 che, in assenza di specifici vincoli tabellari, necessita di considerare aspetti di più complessa definizione e incidenti sulla sfera esistenziale, sociale, familiare e lavorativa del periziando, in considerazione dell'età anagrafica. Orbene, trattasi di soggetto di 65 anni che non presenta menomazioni di grave entità che vadano a ridurre l'autonomia correlata all'età né necessitano di accorgimenti riabilitativi periodici e costanti. I riferiti tentativi suicidiari nonché le difficoltà deambulatorie per sottoporsi ad accertamenti periodici presso le varie strutture nosocomiali, difatti, non trovano alcun supporto medico-legale ai fini del riconoscimento di una minorazione di grave entità. Tra l'altro, anche la recente visita cardiologica, che evidenzia anche un miglioramento della frazione di eiezione fino al 40%, conferma l'assenza di sintomatologia compatibile per scompenso cardiaco e, pertanto, l'autonoma capacità del soggetto a compiere in autonomia i brevi tragitti necessari per recarsi ai vari ambulatori periodicamente.
Il c.t.u. ha quindi concluso ritenendo che risulta affetto da infermità che sono Parte_1
causa di una totale perdita della capacità lavorativa generica pari al 100% con decorrenza dal mese di maggio 20223 e con necessità di revisione prima del compimento dell'età pensionabile. In atto, il periziando, non presenza minorazioni che, in considerazione dell'età anagrafica, configurino un handicap con gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 né risulta da considerare soggetto necessitante un accompagnamento continuo per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Non appare necessario disporre il richiamo o il rinnovo della c.t.u., come richiesto, atteso che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per poter beneficiare dell'esonero dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza da Maggio 2023 con necessità di revisione prima dell'età pensionabile.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate in ragione del limitatissimo accoglimento delle pretese del ricorrente, peraltro con decorrenza successiva alla CP_ domanda amministrativa e alla visita medica disposta dalla commissione medica
4- Le spese di c.t.u. in solido a carico delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2089/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da Maggio 2023, sussistono, in capo a , le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini dell'esonero totale dal pagamento del ticket sanitario con necessità di revisione prima del compimento dell'età pensionabile;
2) rigetta per il resto;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti in solido.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 07/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano