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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 4827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4827 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4183 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Garofalo, presso il cui studio a Palermo, via V. Spinelli
n. 26, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. GI Di Stefano, presso il cui studio a Palermo, via GI Alessi n.
25, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di
1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2924/2014 del 19/05/2014;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla pronuncia segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. La ricorrente ha chiesto la previsione di un assegno di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio GI, nato il [...], allegando che lo stesso è affetto da patologie, è stato riconosciuto invalido civile, non svolge attività lavorativa e non percepisce indennità, né pensione.
Il resistente si è opposto alla domanda, evidenziando che il figlio è ampiamente maggiorenne ed ha capacità lavorativa.
a) La ricorrente ha depositato documentazione attestante la percezione da parte del figlio, all'epoca minorenne, dell'indennità di frequenza nonché verbale di invalidità civile dell'INPS del 22/05/2023 con diagnosi di: “Malformazione linfatico chilosa congenita, con aree di linfomatosi e linforrea periodica con linfangiti ricorrenti” e con riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 35% ed, infine, consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di Termini Imerese Sezione-Lavoro a seguito del ricorso proposto avverso detto verbale.
b) Nella relazione del consulente si legge testualmente:
“Dall'anamnesi: Già all'età di anni 1- 2 edema scrotale e lesioni verrucose da displasia linfatica (malformazione genetica), addomino perineali, diagnosticato all'istituto Gaslini di
Genova, sin dal 2002 ove stato in cura da quell'epoca ad oggi.
In data 12/10/2015 intervento di plastica riduttiva a semiluna dello scroto con legature linfatiche antigravitazionali multiple.
In data 28/03/2017 Policlino di PA diagnosi di: “linfedema congenito dello scroto con displasia linfatica cutanea e sotto cutanea”.
CTU del 06/10/2017 con riconoscimento di “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e con diritto a godere dell'indennità di frequenza, a decorrere dalla data di definizione del giudizio (05/10/2016)”
….nel caso del Sig. l'anomalia genetica determina un ostacolo non modificabile, allo CP_1 stato attuale delle conoscenze chirurgiche, in modo risolutivo a livello pelviperineale;
da cui la grave, anche in età adulta, trasudazione delle parti inferiori del corpo, (sotto ombelicale): è certo che è andato e può andare incontro ad episodi di linfangite, trattato con antibiotico
2 terapia, di dermopatie con verrucosità su perineo e cosce, che ha necessità di contenzione con collant specifici o similari, a marcata compressione ed impermeabilità e parziale traspirabilità.
Dato il risultato non felice delle legature linfatiche antigravitazionali del 12/10/2015, effettuato nel tentativo di ridurre il ritorno caudale della linfa, che determina, in modo spesso incontrollato, nella stazione eretta, ristagno e trasudazione, stante la forza gravitazionale attrattiva anche sulla linfa.
Considerato che il ricorrente, anche in atto, è portatore di calze di contenzione, che è presente
l'imbibizione cutanea della mai risolta trasudazione linfatica;
allorché in stazione eretta non sempre riesce a contenere la trasudazione con una sola unità indossata al mattino;
che questo stato patologico congenito ha riflessi sullo stato psichico del ricorrente, caratterizzato da insicurezza, fastidio, limitazione della propria operatività sia lavorativa sia per i comuni atti di vita socio biologica, quindi con secondaria atteggiamento depresso ed irritabilità emergente.
… Si può affermare che il Sig. essere riconosciuto…invalido al 67% Parte_2 per patologia genetica e secondarismo psicologico incidenti sullo status di vita lavorativa e socio biologica a decorrere dalla data della domanda (23/7/2019)”.
c) All'udienza di comparizione del 26/03/2025:
- la ricorrente ha dichiarato: “GI ha una malattia rara, ha una disabilità del 65% che non gli consente di lavorare;
lui vive con me;
”;
- il resistente ha dichiarato: “mio figlio GI ha qualche problema di salute, ma potrebbe lavorare;
per un periodo veniva da me al ristorante ma non era in grado di fare le cose;
per un periodo è andato a lavorare con suo zio a Lipari”.
Sostanzialmente, entrambe le parti hanno confermato che allo stato il figlio GI non svolge attività lavorativa;
anche il resistente ha ammesso la difficoltà del figlio a lavorare.
d) Orbene, alla luce della documentazione sanitaria sopra riportata ed all'accertata invalidità del 67% con incidenza sull'attività lavorativa e sulla vita di relazione, come sopra specificato, ricorrono i presupposti per prevedere che il padre debba continuare a contribuire al mantenimento del figlio GI, di anni 24 e convivente con la madre.
3. Venendo alla quantificazione di tale assegno, va premesso che in sede di separazione nel
2014, allorché il figlio era ancora minorenne, le parti avevano concordato un contributo a carico del di € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Occorre, a questo punto, porre a raffronto la situazione economico e patrimoniale delle parti.
(classe 1972) ha dichiarato di lavorare saltuariamente come baby-sitter, Parte_1 di essersi dedicata in costanza di matrimonio alla cura dei figli (si ricordi che anche la figlia
è affetta da problemi di salute, in quanto ipovedente), di percepire la somma di € Per_1
3 600,00 al mese a titolo di canone di locazione di un appartamento in comproprietà con il marito e di vivere in un immobile condotto in locazione.
Dalle dichiarazioni dei redditi risulta la percezione di un reddito complessivo di € 13.974,00 per l'anno d'imposta 2021 e di € 14.202,00 per l'anno d'imposta 2022.
(classe 1964) è titolare di un ristorante;
vive in un appartamento di cui è CP_1 proprietario esclusivo;
percepisce la somma di € 400,00 al mese a titolo di canone di locazione di un appartamento in comproprietà con la moglie.
Dalle dichiarazioni dei redditi risulta la percezione di un reddito complessivo di € 10.919,00
(con imposta netta di € 408,00) per l'anno d'imposta 2020 e di € 21.159,00 (con imposta netta di 3.934,00) per l'anno d'imposta 2021.
Dall'esame degli estratti conto risulta, invece, il versamento regolare e costante ogni mese di somme contanti di importi consistenti, a dimostrazione dell'effettiva capacità reddituale del resistente, verosimilmente, in forza dell'attività di ristorazione gestita;
si rimanda alle varie movimentazioni bancarie degli estratti conto depositati.
Sulla scorta delle emergenze processuali, va, pertanto, accolta la richiesta della ricorrente, ponendo a carico del resistente un assegno di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio GI.
4. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente solo nella memoria depositata il 14/05/2024, e non nel ricorso introduttivo depositato il 02/04/2024 (in cui, peraltro, la stessa aveva chiesto: “nulla per la ricorrente;
”).
In forza del combinato disposto degli artt. 473bis.12, 473bis.17 e 473bis.19 c.p.c., la domanda
è senz'altro tardiva;
trattandosi di domanda avente ad oggetto un diritto disponibile (ovvero,
l'assegno di divorzio), la parte, non avendola formulata nei termini di legge, è incorsa in decadenza.
Tale decadenza è senz'altro rilevabile d'ufficio (cf. Cass. Sez., Ordinanza n.
16800 del 26/06/2018: “Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene”;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17121 del 13/08/2020).
5. Vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande proposte dalla ricorrente nel ricorso sub lettere E) ed F), ovvero volte al riconoscimento di un debito del resistente ed alla consegna di beni mobili.
Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e
4 36 c.p.c.
Pertanto, non è possibile cumulare in un unico processo la domanda di separazione o divorzio con le domande di divisione di beni immobili, di restituzione di denaro o beni mobili e di disciplina di rapporti obbligatori diversi da quelli nascenti dal matrimonio, trattandosi di domande non legate tra loro da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
6. Stante la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 21/10/1992 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ). C.F._2
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno CP_1 Parte_1 di € 400,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio GI, nato a [...] il [...], maggiorenne e non indipendente, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50%, alle spese straordinarie.
c) Dichiara inammissibili le altre domande proposte dalla ricorrente.
d) Compensa le spese di lite tra le parti.
e) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 348, p. II, serie A, dell'anno 1992).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 27/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RA NO ES IC
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