Articolo 13 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 maggio 1995
Art. 13. (Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche) 1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile , devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale iscrizione entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'Ente patrimoniale dell'UCEBI puo' concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 7 maggio 1995