Articolo 4 della Legge 20 dicembre 1959, n. 1102
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 dicembre 1959
Art. 4.
E' elevata al 75 per cento la quota, del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai Comuni a norma dell' art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 , al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1959