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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente RI MAURIZIA, Relatore PICCININI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 925/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 01/07/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 571/2025 depositato il 13/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: accertare il diritto della s.r.l. a percepire dall'Agenzia delle Entrate la somma di € 23.213,87 (ventitremiladuecentotredici euro e ottantasette centesimi) a titolo di credito per rimborso IVA;
condannare l'Agenzia delle Entrate a corrispondere alla Ricorrente_1 s.r.l. la somma di € 23.213,87 (ventitremiladuecentotredici euro e ottantasette centesimi) oltre interessi legali dal 7/4/2023 al saldo. Con favore di spese e compenso.
Resistente: Respingere il ricorso di parte, perché infondato e carente di valide motivazioni;
Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30.9.2024, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava il provvedimento di diniego di restituzione ex art. 30 ter d.p.r. 633/1972, opposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna, a fronte di istanza di rimborso di eccedenza di credito IVA, presentata all'Ufficio in data 7.4.2023, per complessivi euro 23.213,87. La contribuente, nella dichiarazione IVA 2013 per l'anno 2012, aveva indicato un credito IVA di € 32.136,00 e dopo aver effettuato alcune compensazioni, nella dichiarazione Iva 2014 anno 2013 la Ricorrente_1 ha indicato un credito di € 25.019,00, effettuando ulteriori compensazioni in modelli F24, è arrivata ad avere un credito di € 23.213,87. Il 22/2/2023 la ricorrente ha depositato la comunicazione unica di cessazione attività per Agenzia delle Entrate, Registro Imprese, INPS e INAIL e il 7/4/2023 la Ricorrente_1 ha presentato richiesta di rimborso IVA per € 23.213,87. Con provvedimento dell'1/7/2024 l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di rimborso per due motivi: la Ricorrente_1 sarebbe incorsa nella decadenza biennale di cui all'art. 30 ter D.P.R. n. 633/1972 con decorrenza 31/12/2013; avendo la società cessato l'attività, ed essendo la stessa proprietaria di beni immobili, per la precisione terreni edificabili, vi sarebbe la presunzione di destinazione all'uso personale o familiare dell'imprenditore di cui all'art. 2, comma 2, punto 5 D.P.R. n. 633/1972. Con controdeduzioni del 26 novembre 2024, l'Agenzia esponeva che la società ricorrente non ha richiesto in dichiarazione il rimborso di quel credito, ma, al contrario, la detrazione/compensazione nell'anno successivo. Ha poi successivamente richiesto il rimborso, con istanza presentata in data 7.4.2023, e quindi ben al di là del termine decadenziale previsto dall'art 30ter del DPR 633/72. La giurisprudenza di legittimità citata dalla ricorrente non si applica al caso di specie. Inoltre, non sarebbe stata vinta la presunzione di destinazione del bene all'uso personale. Con memoria del 29 settembre 2025, la società ricorrente replicava che il principio affermato da Cass. 24891/2023, in merito alla decorrenza del termine decennale di prescrizione dalla dichiarazione prevista dall'art. 74 bis D.P, R. n. 633/1972, è applicabile al caso di specie, anche se in quella fattispecie la società parte del giudizio era in amministrazione straordinaria. Il diniego di rimborso oggetto del presente giudizio è stato realizzato il 1/7/2024. Per cui, ad esso è sicuramente applicabile l'art. 6 bis legge 212/2000, norma che, come ricorda controparte nelle controdeduzioni, si applica agli Ricorrente_1atti emessi a partire dal 30/4/2024. La ha cessato l'attività il 31/12/2013. Tale dato è riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate sia nel diniego di rimborso sia nelle controdeduzioni del presente giudizio e comunque dall'INPS che ha annullato gli avvisi di pagamento. Soltanto nell'invito al contraddittorio l'Agenzia delle Entrate afferma che la cessazione sarebbe avvenuta il 31/12/2023, e ciò al mero fine di sostenere la non tardività di un eventuale accertamento. La recente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 23273/2024 e Cass. n. 29257/2023, sulla scia di Cass. SS.UU. n. 8059/2016) si è costantemente orientata sulla nozione sostanziale di cessazione dell'attività economica. All'odierna udienza, le parti insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento e il Collegio ritiene illegittimo il diniego di rimborso impugnato. Dagli atti di causa risulta incontestato che la società ricorrente ha indicato nella dichiarazione IVA 2014, per l'anno di imposta 2013, presentata il 27 febbraio 2014, un credito di € 25.019,00, chiedendo la detrazione/compensazione, che attraverso successive compensazioni in modelli F24, è diventato di
€ 23.213,87, importo oggetto dell'impugnato diniego di rimborso. Nelle controdeduzioni, l'Agenzia dichiara che “l'attività risulta cessata sin dal 31.12.2013 (data chiusura partita iva)”. Alla chiusura della partita IVA non ha però fatto seguito da parte della contribuente la comunicazione unica di cessazione attività per Agenzia delle Entrate, Registro Imprese, INPS e INAIL, depositata solo il 22 febbraio 2023, seguita il 7 aprile 2023 dalla richiesta di rimborso IVA per € 23.213,87. In sede istruttoria, l'Agenzia richiedeva al contribuente ulteriore documentazione ed una relazione sintetica, nella quale l'amministratore della società, in data 19 gennaio 2024, ha spiegato le motivazioni che hanno portato a chiedere il rimborso, ripercorrendo le tappe che hanno portato alla cessazione dell'attività il 31 dicembre 2013 e comunicando all'Agenzia che i terreni di proprietà sono in procinto di essere sottoposti a procedura esecutiva di vendita all'asta, con versamento dell'IVA a carico della procedura stessa. In breve, la società costituita nel 2007, ha acquistato nel 2009 un terreno edificabile per realizzare un progetto di sviluppo immobiliare con un partner che nel 2013 è entrato in procedura fallimentare, cessando l'attività, circostanza che ha reso irrealizzabile il progetto imprenditoriale, con un grosso scoperto nei confronti della banca che lo aveva finanziato, che ha ceduto il credito ad una società che ha in corso un'azione esecutiva, con vendita all'asta, con base di € 102.000,00, che si terrà il prossimo mese di novembre. Il credito IVA è generato dalla fattura di acquisto del terreno, la Società_1n. 10 del 4 giugno 2009 emessa dalla S.r.l. agli atti, non contestata dall'Agenzia delle Entrate, che contiene un credito complessivo di € 85,000, che è stato solo in parte recuperato quando la società era ancora attiva. La dichiarazione al Registro delle Imprese di inattività, ma non di cessazione, era relativa alla speranza di trovare un acquirente. Questa situazione ha generato anche una richiesta di pagamento da parte dell'INPS, a titolo di “Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale”, annullata dall'Istituto preso atto della condizione di cessazione “di fatto” della società al 31 dicembre 2013. Da quanto emerso documentalmente e non contestato, il Collegio ritiene che la censura della contribuente relativa alla violazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000 sia fondata. Il diniego di rimborso oggetto del presente giudizio è stato notificato il 1/7/2024 e quindi è soggetto alle nuove disposizioni dell'art. 6bis della L. 212/2000. L' Agenzia ha contestato alla ricorrente la presunzione di destinazione all'uso personale o familiare dell'imprenditore con necessità di auto fatturazione, senza tenere conto di quanto comunicato, con la relazione richiesta in fase istruttoria, in merito all'imminente avvio della procedura esecutiva e comunque senza instaurare il contraddittorio procedimentale sul punto, che avrebbe messo in luce l'esistenza di una procedura esecutiva in corso, con vendita all'asta prevista per il prossimo mese di novembre. Così come risulta fondata l'eccezione di violazione degli artt. 55 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto un eventuale maggior imponibile per autoconsumo avrebbe dovuto essere accertato con apposito avviso entro il termine di decadenza previsto per legge, decorrente dalla data di chiusura della partita IVA. Infine, il Collegio, condividendo il principio di diritto affermato da Cass. 24891/2023, ritiene che l'istanza di rimborso, presentata il 7 aprile 2023, sia tempestiva in quanto è stato rispettato il termine di prescrizione decennale che decorre dalla presentazione della dichiarazione IVA, avvenuta nel caso di specie il 27 febbraio 2014. Infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “deve considerarsi che in casi eccezionali, in cui la compensazione non può più essere effettuata (morte del contribuente, cessazione dell'attività, ecc.), anche la richiesta in compensazione, che contiene comunque nel suo nucleo la volontà di non perdere il credito, può valere quale esercizio del diritto al rimborso cosicché, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 19115 del 2016, conformi Cass. n. 4559 del 2017, Cass. n. 20255 del 2015; Cass. n. 15867 del 2020; Cass. n. 6876 del 2021)”. Inoltre, nel caso di specie non è applicabile retroattivamente il disposto dell'art.30 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto con l'art. 1, comma 1 della legge n. 167/2017 (legge europea 2017), entrato in vigore il 12/12/2017, in quanto un termine di decadenza introdotto da una norma entrata in vigore il 12/12/2017, non poteva iniziare a decorrere dal 27 febbraio 2014.
In conclusione, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia provato di avere cessato “di fatto” l'attività di impresa il 31 dicembre 2013, circostanza ammessa e non contestata dall'Agenzia delle Entrate, a seguito del fallimento del socio avvenuto nel corso dell'anno 2013 e con la chiusura della partita IVA a fine 2013. Di aver presentato la dichiarazione IVA, contenente la volontà di recuperare il credito, il 27 febbraio 2014, e di avere chiesto il rimborso il 7 aprile 2023, entro il termine decennale. Pertanto, il diniego di rimborso è illegittimo e deve essere annullato con accoglimento della domanda di accertamento del credito IVA da rimborsare, pari a € 23.213,87 (ventitremiladuecentotredici euro e ottantasette centesimi) e per l'effetto, il Collegio ordina il rimborso di tale somma, oltre interessi legali dal 7/4/2023 al saldo.
Considerata la complessità e particolarità della vicenda e trattandosi di questione interpretativa, il Collegio ritiene che sussistano gravi ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, sezione II, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato ed ordina a parte resistente il pagamento della somma chiesta in restituzione, oltre agli accessori di legge. Compensa le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente RI MAURIZIA, Relatore PICCININI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 925/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 01/07/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 571/2025 depositato il 13/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: accertare il diritto della s.r.l. a percepire dall'Agenzia delle Entrate la somma di € 23.213,87 (ventitremiladuecentotredici euro e ottantasette centesimi) a titolo di credito per rimborso IVA;
condannare l'Agenzia delle Entrate a corrispondere alla Ricorrente_1 s.r.l. la somma di € 23.213,87 (ventitremiladuecentotredici euro e ottantasette centesimi) oltre interessi legali dal 7/4/2023 al saldo. Con favore di spese e compenso.
Resistente: Respingere il ricorso di parte, perché infondato e carente di valide motivazioni;
Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30.9.2024, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava il provvedimento di diniego di restituzione ex art. 30 ter d.p.r. 633/1972, opposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna, a fronte di istanza di rimborso di eccedenza di credito IVA, presentata all'Ufficio in data 7.4.2023, per complessivi euro 23.213,87. La contribuente, nella dichiarazione IVA 2013 per l'anno 2012, aveva indicato un credito IVA di € 32.136,00 e dopo aver effettuato alcune compensazioni, nella dichiarazione Iva 2014 anno 2013 la Ricorrente_1 ha indicato un credito di € 25.019,00, effettuando ulteriori compensazioni in modelli F24, è arrivata ad avere un credito di € 23.213,87. Il 22/2/2023 la ricorrente ha depositato la comunicazione unica di cessazione attività per Agenzia delle Entrate, Registro Imprese, INPS e INAIL e il 7/4/2023 la Ricorrente_1 ha presentato richiesta di rimborso IVA per € 23.213,87. Con provvedimento dell'1/7/2024 l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di rimborso per due motivi: la Ricorrente_1 sarebbe incorsa nella decadenza biennale di cui all'art. 30 ter D.P.R. n. 633/1972 con decorrenza 31/12/2013; avendo la società cessato l'attività, ed essendo la stessa proprietaria di beni immobili, per la precisione terreni edificabili, vi sarebbe la presunzione di destinazione all'uso personale o familiare dell'imprenditore di cui all'art. 2, comma 2, punto 5 D.P.R. n. 633/1972. Con controdeduzioni del 26 novembre 2024, l'Agenzia esponeva che la società ricorrente non ha richiesto in dichiarazione il rimborso di quel credito, ma, al contrario, la detrazione/compensazione nell'anno successivo. Ha poi successivamente richiesto il rimborso, con istanza presentata in data 7.4.2023, e quindi ben al di là del termine decadenziale previsto dall'art 30ter del DPR 633/72. La giurisprudenza di legittimità citata dalla ricorrente non si applica al caso di specie. Inoltre, non sarebbe stata vinta la presunzione di destinazione del bene all'uso personale. Con memoria del 29 settembre 2025, la società ricorrente replicava che il principio affermato da Cass. 24891/2023, in merito alla decorrenza del termine decennale di prescrizione dalla dichiarazione prevista dall'art. 74 bis D.P, R. n. 633/1972, è applicabile al caso di specie, anche se in quella fattispecie la società parte del giudizio era in amministrazione straordinaria. Il diniego di rimborso oggetto del presente giudizio è stato realizzato il 1/7/2024. Per cui, ad esso è sicuramente applicabile l'art. 6 bis legge 212/2000, norma che, come ricorda controparte nelle controdeduzioni, si applica agli Ricorrente_1atti emessi a partire dal 30/4/2024. La ha cessato l'attività il 31/12/2013. Tale dato è riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate sia nel diniego di rimborso sia nelle controdeduzioni del presente giudizio e comunque dall'INPS che ha annullato gli avvisi di pagamento. Soltanto nell'invito al contraddittorio l'Agenzia delle Entrate afferma che la cessazione sarebbe avvenuta il 31/12/2023, e ciò al mero fine di sostenere la non tardività di un eventuale accertamento. La recente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 23273/2024 e Cass. n. 29257/2023, sulla scia di Cass. SS.UU. n. 8059/2016) si è costantemente orientata sulla nozione sostanziale di cessazione dell'attività economica. All'odierna udienza, le parti insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento e il Collegio ritiene illegittimo il diniego di rimborso impugnato. Dagli atti di causa risulta incontestato che la società ricorrente ha indicato nella dichiarazione IVA 2014, per l'anno di imposta 2013, presentata il 27 febbraio 2014, un credito di € 25.019,00, chiedendo la detrazione/compensazione, che attraverso successive compensazioni in modelli F24, è diventato di
€ 23.213,87, importo oggetto dell'impugnato diniego di rimborso. Nelle controdeduzioni, l'Agenzia dichiara che “l'attività risulta cessata sin dal 31.12.2013 (data chiusura partita iva)”. Alla chiusura della partita IVA non ha però fatto seguito da parte della contribuente la comunicazione unica di cessazione attività per Agenzia delle Entrate, Registro Imprese, INPS e INAIL, depositata solo il 22 febbraio 2023, seguita il 7 aprile 2023 dalla richiesta di rimborso IVA per € 23.213,87. In sede istruttoria, l'Agenzia richiedeva al contribuente ulteriore documentazione ed una relazione sintetica, nella quale l'amministratore della società, in data 19 gennaio 2024, ha spiegato le motivazioni che hanno portato a chiedere il rimborso, ripercorrendo le tappe che hanno portato alla cessazione dell'attività il 31 dicembre 2013 e comunicando all'Agenzia che i terreni di proprietà sono in procinto di essere sottoposti a procedura esecutiva di vendita all'asta, con versamento dell'IVA a carico della procedura stessa. In breve, la società costituita nel 2007, ha acquistato nel 2009 un terreno edificabile per realizzare un progetto di sviluppo immobiliare con un partner che nel 2013 è entrato in procedura fallimentare, cessando l'attività, circostanza che ha reso irrealizzabile il progetto imprenditoriale, con un grosso scoperto nei confronti della banca che lo aveva finanziato, che ha ceduto il credito ad una società che ha in corso un'azione esecutiva, con vendita all'asta, con base di € 102.000,00, che si terrà il prossimo mese di novembre. Il credito IVA è generato dalla fattura di acquisto del terreno, la Società_1n. 10 del 4 giugno 2009 emessa dalla S.r.l. agli atti, non contestata dall'Agenzia delle Entrate, che contiene un credito complessivo di € 85,000, che è stato solo in parte recuperato quando la società era ancora attiva. La dichiarazione al Registro delle Imprese di inattività, ma non di cessazione, era relativa alla speranza di trovare un acquirente. Questa situazione ha generato anche una richiesta di pagamento da parte dell'INPS, a titolo di “Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale”, annullata dall'Istituto preso atto della condizione di cessazione “di fatto” della società al 31 dicembre 2013. Da quanto emerso documentalmente e non contestato, il Collegio ritiene che la censura della contribuente relativa alla violazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000 sia fondata. Il diniego di rimborso oggetto del presente giudizio è stato notificato il 1/7/2024 e quindi è soggetto alle nuove disposizioni dell'art. 6bis della L. 212/2000. L' Agenzia ha contestato alla ricorrente la presunzione di destinazione all'uso personale o familiare dell'imprenditore con necessità di auto fatturazione, senza tenere conto di quanto comunicato, con la relazione richiesta in fase istruttoria, in merito all'imminente avvio della procedura esecutiva e comunque senza instaurare il contraddittorio procedimentale sul punto, che avrebbe messo in luce l'esistenza di una procedura esecutiva in corso, con vendita all'asta prevista per il prossimo mese di novembre. Così come risulta fondata l'eccezione di violazione degli artt. 55 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto un eventuale maggior imponibile per autoconsumo avrebbe dovuto essere accertato con apposito avviso entro il termine di decadenza previsto per legge, decorrente dalla data di chiusura della partita IVA. Infine, il Collegio, condividendo il principio di diritto affermato da Cass. 24891/2023, ritiene che l'istanza di rimborso, presentata il 7 aprile 2023, sia tempestiva in quanto è stato rispettato il termine di prescrizione decennale che decorre dalla presentazione della dichiarazione IVA, avvenuta nel caso di specie il 27 febbraio 2014. Infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “deve considerarsi che in casi eccezionali, in cui la compensazione non può più essere effettuata (morte del contribuente, cessazione dell'attività, ecc.), anche la richiesta in compensazione, che contiene comunque nel suo nucleo la volontà di non perdere il credito, può valere quale esercizio del diritto al rimborso cosicché, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 19115 del 2016, conformi Cass. n. 4559 del 2017, Cass. n. 20255 del 2015; Cass. n. 15867 del 2020; Cass. n. 6876 del 2021)”. Inoltre, nel caso di specie non è applicabile retroattivamente il disposto dell'art.30 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto con l'art. 1, comma 1 della legge n. 167/2017 (legge europea 2017), entrato in vigore il 12/12/2017, in quanto un termine di decadenza introdotto da una norma entrata in vigore il 12/12/2017, non poteva iniziare a decorrere dal 27 febbraio 2014.
In conclusione, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia provato di avere cessato “di fatto” l'attività di impresa il 31 dicembre 2013, circostanza ammessa e non contestata dall'Agenzia delle Entrate, a seguito del fallimento del socio avvenuto nel corso dell'anno 2013 e con la chiusura della partita IVA a fine 2013. Di aver presentato la dichiarazione IVA, contenente la volontà di recuperare il credito, il 27 febbraio 2014, e di avere chiesto il rimborso il 7 aprile 2023, entro il termine decennale. Pertanto, il diniego di rimborso è illegittimo e deve essere annullato con accoglimento della domanda di accertamento del credito IVA da rimborsare, pari a € 23.213,87 (ventitremiladuecentotredici euro e ottantasette centesimi) e per l'effetto, il Collegio ordina il rimborso di tale somma, oltre interessi legali dal 7/4/2023 al saldo.
Considerata la complessità e particolarità della vicenda e trattandosi di questione interpretativa, il Collegio ritiene che sussistano gravi ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, sezione II, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato ed ordina a parte resistente il pagamento della somma chiesta in restituzione, oltre agli accessori di legge. Compensa le spese di lite.