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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8811 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi ,ha emesso, a seguito del deposito delle note ex art 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 21389 del 2024 RGL, avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente TRA e difesa dall'avv. Maria Laura Laudadio e dall'avv. Paola Parte_1 Ammendola
RICORRENTE E
, in persona del legale rap.nte p.t. , rapp.ta e difesa dall'avv. Gianpiero Controparte_1 Mesco e dall'avv. Errico De Falco
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 09.0.2024 agiva nei confronti dell' per sentire Parte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare lo svolgimento da parte della dott.ssa delle funzioni di direttore Parte_1 responsabile della unità operativa complessa di per il Parte_2 periodo corrente dal 01.06.2012 al 30.11.2018 b) per l'effetto, accertare, dichiarare e riconoscere il diritto della dott.ssa al riconoscimento in suo favore delle somme a titolo di retribuzione di Pt_1 posizione ex art. 24 T.U. n. 165/2001 e art. 35 CCNL Area Dirigenza Medica parametrate ad incarico di direzione di struttura complessa – presso il e Parte_3 CP_3 Parte_2 svolto senza soluzione di continuità per il periodo dal 01.06.2012 al 30.11.2018; c) in accoglimento dei capi di domanda sub a) e b), condannare la a liquidare in favore del Controparte_1 ricorrente la somma a titolo di sorta capitale, quantificata in separata consulenza in € 64.718,06 oltre interessi maturati sulla sorta capitale da calcolarsi da ogni singolo rateo e sino al soddisfo;
In via subordinata per il periodo corrente dal 01.06.2012 al 30.11.2018: d) Riconoscere il diritto della dott.ssa alla liquidazione in suo favore dalle somme dovute a titolo di indennità ex art. 18 Pt_1 comma 7 CCNL di dirigenza medica e veterinaria relativamente al periodo corrente dal 01.11.2011 al 30.11.2018 e) Condannare la a liquidare in favore del ricorrente la somma Controparte_1 a titolo di sorta capitale quantificata in separata consulenza in € 51.396,10 oltre interessi maturati sulla sorta capitale da ogni singolo rateo e sino al soddisfo;
In via principale per il periodo corrente dal 30.11.2018 al 31.01.2021: f) Accertare lo svolgimento da parte della dott.ssa IE di incarico di direzione di struttura semplice dipartimentale di Controparte_4 dal 30.11.2018 al 01.09.2021; g) Riconoscere il diritto della dott.ssa alla
[...] Pt_1 liquidazione in suo favore delle somme dovute a titolo di retribuzione di posizione correlate ad incarico di responsabile di struttura semplice dipartimentale svolte di fatto e su formale incarico della P.A. dal 30.11.2018 al 01.09.2021, da quantificarsi in corso di causa. Condannare la CP_5 a liquidare in favore della ricorrente le somme dovute sub f) e g) oltre interessi maturati sulla sorta capitale da ogni singolo rateo sino al soddisfo, da quantificarsi in corso di causa;
In via subordinata per il periodo corrente dal 30.11.2018 al 31.01.2021 i) Riconoscere il diritto della dott.ssa Pt_1 alla liquidazione in suo favore dalle somme dovute a titolo di indennità ex art. 18 comma 7 CCNL di dirigenza medica e veterinaria relativamente al periodo corrente dal 30.11.2018 al 31.01.2021 per la somma di € 259,00 mensile per un totale di € 7.252,00 per mesi 28; j) Condannare la CP_1
a liquidare in favore del ricorrente la somma di cui al capo i) oltre interessi maturati sulla
[...] sorta capitale da ogni singolo rateo e sino al soddisfo;
Ancora in via subordinata rispetto ai a diretto dal 2012 sino al 30.11.2018 l'Unità Operativa Complessa di Controparte_6
e poi denominate
[...] Parte_2 Controparte_7 e ( delle somme dovute a titolo di retribuzione di posizione Controparte_4 Parte_2 correlate ad incarico di responsabile di struttura semplice dipartimentale svolte di fatto e su formale incarico della P.A. dal 3.08.2018 al 01.09.2021 da quantificarsi in corso di causa oltre interessi maturati sulla sorta capitale da ogni scadenza e sino al soddisfo l) In subordine, riconoscere il diritto della dott.ssa alla liquidazione in suo favore dalle somme dovute a titolo di Parte_1 indennità ex art. 18 comma 7 CCNL di dirigenza medica e veterinaria relativamente al periodo corrente dal 3.08.2018 al 31.01.2019 da quantificarsi in corso di causa oltre interessi maturati sulla sorta capitale da ogni scadenza e sino al soddisfo Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai procurati antistatari”. Affermava la ricorrente di essere dipendente della quale Dirigente Farmacista Controparte_1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Precisava di avere diretto, dal 2012 e sino al 30.11.2018, l'Unità Operativa Complessa di Pt_2
poi denominata Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9
( così come definita dagli atti aziendali,
[...] Controparte_4 Parte_2 occupandosi delle funzioni di direzione, programmazione, indirizzo e coordinamento della struttura, del personale dirigente e del comparto. Deduceva, inoltre, che non le era stata liquidata la retribuzione minima unificata dovuta ai dirigenti responsabili di UOC né la indennità sostitutiva ex art. 18 del CCNL 08.06.2000 e nemmeno la retribuzione di posizione correlata alla direzione di struttura semplice. Evidenziava, altresì, che dal 30.11.2018 aveva diretto la unità Operativa Semplice Dipartimentale di
Controparte_4 Sino a tutto gennaio 2019 alla dott.ssa , non era mai stata riconosciuta la retribuzione per la Pt_1 responsabilità della UU.OO.SS.DD di Controparte_4
Ciò premesso in fatto, in diritto rivendicava la retribuzione di posizione ex art. 24 T.U. n. 165/2001 e art. 35 CCNL Area Dirigenza Medica parametrate ad incarico di direzione di struttura complessa e svolto senza soluzione di continuità, in subordine, il diritto alla liquidazione in suo favore dalle somme dovute a titolo di indennità ex art. 18 comma 7 CCNL di dirigenza medica e veterinaria. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che contestava in fatto quanto assunto dalla ricorrente e sulla base di plurime argomentazioni giuridiche chiedeva il rigetto della domanda attorea eccependo la prescrizione. Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione. In relazione all'eccezione di prescrizione formulata, parte ricorrente ha dimostrato di aver richiesto, con comunicazione del 3 luglio 2017, le differenze retributive dovute e, afferendo la domanda a crediti retributivi del giugno del 2012, risulta prescritto il credito relativo alle retribuzioni che si assumono maturate nel mese di giugno del 2012. Tanto premesso va evidenziato che, così come riconosciuto dalla parte resistente, l'Atto Aziendale dell' del 2004, contemplava, al punto 5.4.1.g, le Unità Operative 6 e 7, con sede Controparte_1 rispettivamente presso il P.O. e presso i. P.O. SS. Annunziata, quali Controparte_4 unità operative periferiche del Dipartimento Farmaceutico, ivi definite come strutture complesse. Risulta, poi, che, con Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2018, si è proceduto alla rimodulazione delle strutture organizzative dell'area sanitaria e, nello specifico, alla ridefinizione della e della Controparte_4 CP_10 e P.S.I. Barra quali Unità Operative Semplici Dipartimentali.
[...] Con successiva Delibera del Direttore Generale n. 2307 del 30 novembre 2018, si è proceduto alla pubblicazione delle tabelle ricognitive del rinnovamento organizzativo delle strutture in cui l' Pt_4 si articolava con il predetto Atto Aziendale del 2018; suddette tabelle riportavano l'indicazione nominativa dei Dirigenti Responsabili delle predette strutture ai quali l'incarico veniva conferito in via provvisoria, così come specificato al punto 4, lettera a). Dal deliberato del suddetto provvedimento: "gli incarichi sono attribuiti provvisoriamente, nelle more dell'attivazione delle procedure per il loro conferimento come previsto dall'emanando regolamento". Nell'allegata tabella, di cui alla pagina 8 della Deliberazione n. 2307 del 30 novembre 2018, è riportato il nominativo della ricorrente quale Responsabile della U.O.S.D. Farmacia Santa Maria di Loreto Nuovo - Capilupi di Capri. Con successiva Deliberazione n. 1188 del 26 agosto 2021 si è proceduto, all'esito della procedura selettiva interna di cui all'Avviso del 7 luglio 2021, al formale conferimento dell'incarico triennale di Responsabilità della U.O.S.D. La ricorrente, come già esposto, rivendica le differenze retributive dovute per l'incarico di direzione di struttura complessa svolto in fatto ed anche, successivamente, di struttura semplice. Come già evidenziato non è in discussione la qualificazione della struttura dapprima come UOC e successivamente quale quanto lo svolgimento in fatto di direzione della struttura complessa. CP_11 La IE afferma di avere svolto le attività di direzione della struttura ed, in particolare, della gestione e controllo del budget assegnato, della gestione e dell'andamento del consumo ospedaliero dei medicinali e dei dispositivi medici in forza al , nonché, dell'appropriatezza Controparte_6 clinica e farmaceutica dei Centri di Prescrizione, della gestione del personale e della verifica dei risultati e delle performance dei dipendenti. Ed invero, quanto allegato e relativo all'intero periodo oggetto del presente giudizio risulta provato in parte dalla documentazione prodotta (cfr. Nota prot. n. 975 del 4.04.2013 e nota prot. n. 1344 del 9.05.2013 Nota prot. n. 2368 del 22.08.2013, Nota prot. n. 430/SPPA del 04.07.2014 Nota prot. n. 5691 del 16.12.2014 Nota prot. n. 2877 del 29.06.2015, Nota prot. n. 1048 del 12.01.2016 Nota prot. n. 66139 del 12.11.2018 dalla nota prot. n. 3511 del 13.12.2013 dalla nota prot. n. 5416 del 1.12.2013 nota prot. n. 1929 del 3.07.2013) afferente alle mansioni affidatele, nonché, dalla nota prot. 933/2014/A.F. datata 20.3.2014, in cui il Coordinatore dell'area farmaceutica ha attestato che “la dott.ssa svolge funzioni di direttore dell' Parte_1 Parte_5
a seguito di disposizione di servizio n. 305 del 29.6.2012”.
[...] Quanto alle deposizioni rese dai testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche per la concordanza delle dichiarazioni rese, per una migliore comprensione dei fatti di causa, sono di seguito integralmente riportate.
ha così riferito: “Sono dipendente della resistente come farmacista ospedaliera Persona_1
e non sono in causa con la stessa. Ho lavorato con la ricorrente da luglio 2012 ad ottobre 2018. La ricorrente in detto periodo ha sempre svolto le medesime mansioni presso l'ospedale e Parte_2 le stesse consistevano in attività di gestione dei carichi di lavoro, supervisione dell'operato, gestione degli stupefacenti, monitoraggio dei fabbisogni di farmaci e dispositivi, dispositivi infungibili in relazione ai quali la dottoressa provvedeva a firmare il modello insieme alla direzione sanitaria per poi inviare alle unità competenti per l'acquisti magari non presente nelle gare ufficiali. Firmava, inoltre, richieste per acquisiti esterni ad esempio nelle farmacia aperta al pubblico per farmaci non presenti in gara ma necessari per i degenti. In relazione, poi, ai stupefacenti provvedeva all'ordine ed acquisto, carico e scarico sull'apposito registro, nonché, ispezione nei reparti per la corretta detenzione degli stessi. Abbiamo, altresì, svolto attività ispettiva nel senso che ci recavamo nei reparti per controllare che fossero istituiti degli armadi farmaceutici con relativo scadenziario in modo da essere certi che ci fosse il cd. Indice di rotazione e ciò avveniva, anche, quando noi ricevevamo la merce nel senso che provvedevamo a posizionare davanti ciò che era in scadenza o provvedevamo a riporli in frigo. Si occupava, altresì, delle ferie nonché dell'aggiornamento professionale dei due dirigenti farmacisti e redigeva, inoltre, gli inventari ogni tre mesi ed i report di spesa da inviare alle sedi opportuni ed era inoltre garante della privacy. Quanto al budget, esso rientra nel controllo della spesa nel senso che laddove si sforava rispetto a quello che era il budget chiedeva delle integrazioni per poter procedere nell'attività. Competeva alla ricorrente inoltre la redazione delle schede di performance individuando gli obiettivi di ciascuno dei dirigenti ed il relativo raggiungimento. Preciso che la ricorrente era membro del comitato delle infezioni ospedaliere che serviva a monitorare la tossicità dei farmaci deputati alle cure dei pazienti, ulteriore compito era quello di monitorare l'adeguatezza delle prescrizioni mediche eseguite dai clinici dell'ospedale sia in relazione all'appropriatezza che al contenimento della spesa. ADR quanto alle richieste di adeguamento del budget avvenivano attraverso richieste scritte a firma della ricorrente”.
ha dichiarato: “Sono dipendente della resistente come farmacista dirigente Testimone_1 attualmente lavoro presso l'ospedale di Loreto Mare e PO Capilupi dal 1° ottobre del 2017. Precedentemente prestavo servizio presso il Ho lavorato in precedenza con la Parte_6 ricorrente e lavoro attualmente dall'ottobre 2017. La ricorrente svolge mansioni di direttore nel senso che si occupa non solo della programmazione, pianificazione e gestione dei farmaci e dei dispositivi medici ma anche del controllo del personale sia del comparto che dei dirigenti farmacisti. In relazione ai farmaci, ogni anno dobbiamo eseguire dei report trimestrali sui consumi in relazione alle singole unità operative e, quindi, in base ai consumi viene effettuata una pianificazione e programmazione. Ciò vale anche per i dispositivi medici nonché per quelli dispositivi medici specialistici. Quanto al controllo del personale, la ricorrente provvede a stabilire degli obiettivi comuni e alle performance dei dirigenti, oltre ad autorizzare le ferie ed organizzarle. In relazione agli obiettivi redige le schede di performance dei dirigenti medici. Provvede, poi, ad individuare i carichi di lavoro controlla inoltre la nostra attività in relazione all'erogazione dei farmaci nel senso che alcuni sono sottoposti al registro di monitoraggio AIFA altri invece al , la ricorrente Per_2 quindi provvede a verificare se i farmaci erogati siano rispondenti alle prescrizioni mediche relative. Compete alla stessa la gestione degli stupefacenti sia per che per ordinando i farmaci CP_1 CP_4 sul buono acquisto e controllando il registro di carico e scarico. Verifica, altresì, nelle singole unità operative la corretta gestione del registro degli stupefacenti oltre che la verifica nei singoli reparti della corretta gestione dei farmaci e dei dispositivi medici nel senso che non vengano conservati farmaci scaduti;
in caso ravvisi la presenza di ciò relaziona alla Direzione sanitaria Circa il budget la ricorrente provvede a controllare per le singole unità operative che ci sia coerenza nei consumi tra i ricoverati e le richieste. In ordine ai dispositivi medici infungibili provvede quando scaduto il relativo decreto, a validare quanto richiesto dal singolo direttore del reparto e mandarlo, poi, alla direzione sanitaria che provvederà nel prosieguo. Fa parte, altresì, del comitato infezione ospedaliere e compete inoltre alla ricorrente il controllo in ordine al rispetto della privacy dal momento che non eroghiamo solo all'interno dell'ospedale ma anche agli esterni in caso di dimissioni o, anche, di farmaci che forniamo solo noi.” Ciò posto, ai fini della presente decisione, appare rilevante il richiamo alle norme che disciplinano la materia. La dirigenza del servizio sanitario nazionale è disciplinata dal D.Lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva e dal D.Lgs. n. 502/1992. L'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 nel testo applicabile ratione temporis (antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 158/2012) prevede che la dirigenza sanitaria "è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali"; aggiunge che "in sede di contrattazione collettiva nazionale sono previsti, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità di risultato". Il comma 6, nel disciplinare le attribuzioni del dirigente di struttura complessa, stabilisce che allo stesso sono assegnate "oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale della stessa
, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata". Il successivo comma 7 stabilisce che "alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sendsi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483...gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto disposto dall'art. 15 ter, comma 2". Il D.P.R. n. 483/1997, al quale il D.Lgs. n. 502/1992 rinvia, detta una disciplina differenziata delle modalità di accesso a seconda del ruolo di appartenenza (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, avvocati, ingegneri, architetti, geologi, analisti, dirigenti amministrativi) ed il D.P.R. n. 484/1997 stabilisce all'art. 4 che per i dirigenti dell'area sanitaria (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi), gli incarichi di secondo livello dirigenziale, ora corrispondenti a quelli di direzione di struttura complessa, "possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, , le regioni e le province autonome". Dal complesso delle richiamate disposizioni emerge che il legislatore, pur nell'unicità del ruolo, ha voluto valorizzare le specificità professionali di ciascun profilo e, non a caso, ha tenuto a precisare che la graduazione degli incarichi deve essere effettuata tenendo conto delle "funzioni attribuite e delle connesse responsabilità" e che l'incarico di direzione di struttura complessa comporta l'attribuzione di funzioni direttive e organizzative che si aggiungono "a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali" (v. Cass. n. 31387/2019). Si è, inoltre, evidenziato che il legislatore, pur rinviando all'atto aziendale ed all'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8 quater, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 l'individuazione delle strutture e del numero degli incarichi conferibili, ha, da un lato, precisato che la direzione di strutture complesse deve essere conferita nel rispetto dei principi di cui al D.P.R. n. 484/1997 e, dall'altro, che il contratto individuale, nel definire oggetto, obiettivi e durata dell'incarico, deve attenersi ai "parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico" (art. 15 ter, comma 1), atteso che alla contrattazione collettiva il comma 1 dell'art. 15 attribuisce il potere di stabilire, in conformità ai principi e alle disposizioni del decreto legislativo, sia i criteri generali per la graduazione e l'assegnazione di funzioni dirigenziali, sia il trattamento economico fondamentale ed accessorio correlato alle funzioni stesse (art. 15 comma 1). La contrattazione collettiva è intervenuta valorizzando la specificità dei profili professionali, attraverso l'istituzione di aree distinte della dirigenza del servizio sanitario, suddivisa in dirigenza medica e veterinaria da un lato e dirigenza sanitaria, professionale, tecnica, amministrativa, dall'altro. Con il CCNL 8.6.2000 si è evidenziato che: "l'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997" (art. 13) ed il rinvio alle disposizioni regolamentari è stato ribadito dall'art. 29 del contratto, che disciplina l'affidamento e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, stabilendo che detti incarichi "sono conferiti con le procedure previste dal D.P.R. n. 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale ..." e che "le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2". Quanto alla valutazione del dirigente, il CCNL, in linea con le previsioni del D.Lgs. n. 502/1992 (art. 15, commi 5 e 6) ed in ragione delle peculiarità proprie della dirigenza del Parte_7 prevede l'intervento, oltre che del nucleo di valutazione, del collegio tecnico, chiamato a
[...] valutare le "attività professionali svolte dal dirigente" e la verifica condiziona il conferimento ed il rinnovo dell'incarico che dipendono, non solo, dalle capacità gestionali del dirigente, verificate dal nucleo di valutazione ma, anche, dalle specifiche competenze professionali. Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate, emerge, dunque, che, nel determinare il trattamento economico, fondamentale ed accessorio spettante al dirigente medico, le parti collettive hanno apprezzato non solo la maggiore o minore complessità della struttura ma, anche, la specifica competenza professionale che la direzione della struttura stessa richiede, competenza che condiziona sia il conferimento dell'incarico, da effettuarsi nel rispetto dei requisiti richiesti dal D.P.R. n. 484/1997, sia il rinnovo dello stesso (v. Cass. n. 31387/2019 cit.). Tanto premesso, nell'ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato - che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001- trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì, esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale. Il concetto sopra espresso trova conferma per la dirigenza sanitaria che è inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello dall'art. 15-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dall'art. 28, comma 6, CCNL 8 giugno 2000 (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 91 del 04/01/2019, ma si vedano anche altre decisioni non massimate: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 91 del 2019; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28151 del 2018). Si condivide il consolidato orientamento (cfr. da ultimo. Cassazione civile sez. lav., 23/09/2024, n. 25430Cassazione civile sez. lav., 24/09/2024, n. 25526 Cassazione civile sez. lav., 29/08/2023, Cass., Sez. L, n. 2542025415/2023) espresso nella seguente massima: "La sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost." (così Cass. n. 21565/2018, che cita, quali precedenti conformi, Cass. nn. 6299/2015; 15577/2015, 584/2016, 9879/2017; successivamente, nello stesso senso, Cass. nn. 10440/2023; 4983/2022; 33136/2019; 7863/2019; 30913/2018). Né può argomentarsi dalla considerazione che la sostituzione sarebbe "al di fuori" della previsione di cui all'art. 18, commi 4 e 7, c.c.n.l." con necessaria corrispondenza tra le funzioni svolte e la retribuzione percepita. Ed invero, con l'art. 18, comma 7, del c.c.n.l., le parti sociali hanno individuato come congrua retribuzione per il sostituto dirigente la sua normale retribuzione integrata dall'indennità mensile come ivi determinata. Se tale congruità vale per il primo anno (rectius: per i primi dieci mesi dopo i due mesi in cui "non è corrisposto alcun emolumento"), non si vede per quale motivo l'indennità non dovrebbe essere congrua anche per l'ulteriore successiva durata dell'incarico. Certamente, la durata ultrannuale dell'incarico provvisorio viola la previsione del c.c.n.l., ma la mancata tempestiva conclusione, da parte dell' , della procedura per la nomina del Controparte_12 titolare non può essere considerata un inadempimento contrattuale nei confronti del sostituto dirigente prorogato quanto, piuttosto, la violazione di un dovere della pubblica amministrazione nei confronti di tutti i potenziali aspiranti a quell'incarico. Inoltre, l'art. 18 del CCNL 8.6.2000, nel determinare la retribuzione del dirigente chiamato a dirigere la struttura semplice o complessa in attesa dell'espletamento delle necessarie procedure concorsuali o selettive, esclude che il preposto possa pretendere il trattamento economico fondamentale ed accessorio connesso alla maggiore complessità della struttura, trattamento che può essere rivendicato solo a condizione che l'incarico venga conferito nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal contratto, previa verifica delle competenze gestionali e professionali richieste per l'espletamento della funzione dirigenziale (v. Cass. nn. 21565/2018; Cass. n. 28151/2018; Cass. n. 28243/2018; Cass. n. 30912/2018 e Cass. n. 7863/2019). Ne consegue che il trattamento economico previsto dai CCNL per i dirigenti medici preposti alla direzione di struttura complessa o semplice non possa essere rivendicato nell'ipotesi in cui un dirigente venga preposto ad una struttura semplice o complessa al di fuori delle procedure concorsuali e selettive disciplinati dagli stessi CCNL. Appare, infatti, rilevante che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori. Il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata. Quanto evidenziato vale non solo nel caso in cui l'incarico sia stato formalmente attribuito in sostituzione del titolare, ed a maggior ragione deve ritenersi che, in caso di incarico "di fatto", non possa il dirigente avere diritto a qualcosa in più rispetto ad un incarico di sostituzione (Cass. 23098/2023). Da quanto innanzi riportato alla ricorrente non compete la retribuzione di posizione ma unicamente l'indennità di sostituzione prevista dall'art 18 cit. Va rigettata, quindi, la domanda principale accogliendosi la sola subordinata. Deve, pertanto, essere riconosciuta unicamente la indennità di sostituzione per il periodo dal 1° giugno 2012 al gennaio 2018 in qualità di incaricato di fatto di struttura complessa e, da tale data in poi, quale incaricato di struttura semplice sino al conferimento formale avvenuto nel novembre del 2018, con riconoscimento della indennità in applicazione dell'art 22 del CCNL cit 2016/2018. Al riguardo si evidenzia che la struttura complessa è stata diversamente qualificata in semplice dipartimentale con l'atto aziendale innanzi citato approvato con Deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2018, con cui si è proceduto alla rimodulazione delle strutture organizzative dell'area sanitaria. In ordine al quantum devono condividersi i rilievi formulati dalla parte resistente. In applicazione dell'art 18 cit non si computano i primi due mesi, il primo in ogni caso non era dovuto perché prescritto, e, pertanto, va detratto il mese di luglio 2012 sino al momento in cui la struttura in questione è stata qualificata mediante atto aziendale quale Struttura semplice dipartimentale e, cioè, dal 2 gennaio 2018. Come previsto sia da detta disposizione che dall'art 22 del CCNL applicabile ratione temporis l'indennità di sostituzione compete per dodici mensilità. L'importo di € 600,00 è dovuto dalla data di entrata in vigore del CCNL 2016 e 2018 non rivenendo nel combinato disposto delle norme richiamate (art. 22 e 95) una diversa data di applicazione della disposizione de qua. Pertanto, la resistente va condannata al pagamento di €535,05 per 31 mensilità pari € 16.585,00 ed € 600,00 per 24 mensilità pari ad € 14.400,00 quale indennità di sostituzione per UOC, e di €259 per Parte 11 mensilità 2849,00 per la Non si ritiene di dover detrarre l'importo delle due mensilità previsto dalla norma avendovi Cont provveduto già l' al momento del conferimento formale dell'incarico. Sulle somme riconosciute decorrono gli interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al saldo. Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.M. n. 352/1998, "Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l'anatocismo". Sul punto, si osserva che: "Tale criterio di calcolo trova adesione in un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che il Collegio condivide. Ciò in quanto la parte del capitale destinata a ritenute fiscali è una somma di cui i dipendenti non potrebbero mai disporre e che, dunque, è improduttiva nei loro confronti di interessi e rivalutazione, atteso che dette ritenute vengono effettuate prima ancora che il credito venga percepito dal titolare (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2008, n. 4772; Sez. VI, 26 maggio 2006, n. 3144; Sez. IV, 22 maggio 2006, n. 2989; Sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 462; Sez. VI, 14 dicembre 2004, n. 8041; Sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383; Sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Ad. plen., 30 marzo 1999, n. 3). In conclusione, mentre per i dipendenti da datore di lavoro privato i calcoli vanno effettuati sulle somme al lordo delle ritenute erariali (Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2011, n. 19790; sez. lav., 4 settembre 2007, n. 18570 e 20 agosto 2003, n. 12265), stante l'ingiustificato arricchimento che il datore di lavoro riceverebbe dal ritardato pagamento, per quello pubblico (ivi compreso il personale c.d. contrattualizzato) i calcoli vanno effettuati sulla sorte al netto delle citate ritenute, in osservanza dei medesimi princìpi che hanno guidato il supremo organo di nomofilachia" - Consiglio di Stato, Ad. Generale, parere n. 565/2012, nonché, in termini, di recente, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 1061/2018 e sez. IV, sent. 16/1/2020n. 395. Parte Conclusivamente va dichiarato che la ricorrente ha svolto in fatto l'incarico di direzione della dal 1.6.2012 al 31.12.2017 e, sempre in fatto, della UOSD dal 2.1.2018 al 30.11.2018 e, per l'effetto, va condannata la resistente al pagamento di complessive € 33834,00 oltre interessi legali calcolati come in motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione del minore importo riconosciuto.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive pari € 33834,00 oltre interessi legali calcolati come in motivazione;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €4500,00 oltre IVA CPA, spese forfettarie e contributo unificato da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari. Napoli,19 novembre 2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi ,ha emesso, a seguito del deposito delle note ex art 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 21389 del 2024 RGL, avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente TRA e difesa dall'avv. Maria Laura Laudadio e dall'avv. Paola Parte_1 Ammendola
RICORRENTE E
, in persona del legale rap.nte p.t. , rapp.ta e difesa dall'avv. Gianpiero Controparte_1 Mesco e dall'avv. Errico De Falco
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 09.0.2024 agiva nei confronti dell' per sentire Parte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare lo svolgimento da parte della dott.ssa delle funzioni di direttore Parte_1 responsabile della unità operativa complessa di per il Parte_2 periodo corrente dal 01.06.2012 al 30.11.2018 b) per l'effetto, accertare, dichiarare e riconoscere il diritto della dott.ssa al riconoscimento in suo favore delle somme a titolo di retribuzione di Pt_1 posizione ex art. 24 T.U. n. 165/2001 e art. 35 CCNL Area Dirigenza Medica parametrate ad incarico di direzione di struttura complessa – presso il e Parte_3 CP_3 Parte_2 svolto senza soluzione di continuità per il periodo dal 01.06.2012 al 30.11.2018; c) in accoglimento dei capi di domanda sub a) e b), condannare la a liquidare in favore del Controparte_1 ricorrente la somma a titolo di sorta capitale, quantificata in separata consulenza in € 64.718,06 oltre interessi maturati sulla sorta capitale da calcolarsi da ogni singolo rateo e sino al soddisfo;
In via subordinata per il periodo corrente dal 01.06.2012 al 30.11.2018: d) Riconoscere il diritto della dott.ssa alla liquidazione in suo favore dalle somme dovute a titolo di indennità ex art. 18 Pt_1 comma 7 CCNL di dirigenza medica e veterinaria relativamente al periodo corrente dal 01.11.2011 al 30.11.2018 e) Condannare la a liquidare in favore del ricorrente la somma Controparte_1 a titolo di sorta capitale quantificata in separata consulenza in € 51.396,10 oltre interessi maturati sulla sorta capitale da ogni singolo rateo e sino al soddisfo;
In via principale per il periodo corrente dal 30.11.2018 al 31.01.2021: f) Accertare lo svolgimento da parte della dott.ssa IE di incarico di direzione di struttura semplice dipartimentale di Controparte_4 dal 30.11.2018 al 01.09.2021; g) Riconoscere il diritto della dott.ssa alla
[...] Pt_1 liquidazione in suo favore delle somme dovute a titolo di retribuzione di posizione correlate ad incarico di responsabile di struttura semplice dipartimentale svolte di fatto e su formale incarico della P.A. dal 30.11.2018 al 01.09.2021, da quantificarsi in corso di causa. Condannare la CP_5 a liquidare in favore della ricorrente le somme dovute sub f) e g) oltre interessi maturati sulla sorta capitale da ogni singolo rateo sino al soddisfo, da quantificarsi in corso di causa;
In via subordinata per il periodo corrente dal 30.11.2018 al 31.01.2021 i) Riconoscere il diritto della dott.ssa Pt_1 alla liquidazione in suo favore dalle somme dovute a titolo di indennità ex art. 18 comma 7 CCNL di dirigenza medica e veterinaria relativamente al periodo corrente dal 30.11.2018 al 31.01.2021 per la somma di € 259,00 mensile per un totale di € 7.252,00 per mesi 28; j) Condannare la CP_1
a liquidare in favore del ricorrente la somma di cui al capo i) oltre interessi maturati sulla
[...] sorta capitale da ogni singolo rateo e sino al soddisfo;
Ancora in via subordinata rispetto ai a diretto dal 2012 sino al 30.11.2018 l'Unità Operativa Complessa di Controparte_6
e poi denominate
[...] Parte_2 Controparte_7 e ( delle somme dovute a titolo di retribuzione di posizione Controparte_4 Parte_2 correlate ad incarico di responsabile di struttura semplice dipartimentale svolte di fatto e su formale incarico della P.A. dal 3.08.2018 al 01.09.2021 da quantificarsi in corso di causa oltre interessi maturati sulla sorta capitale da ogni scadenza e sino al soddisfo l) In subordine, riconoscere il diritto della dott.ssa alla liquidazione in suo favore dalle somme dovute a titolo di Parte_1 indennità ex art. 18 comma 7 CCNL di dirigenza medica e veterinaria relativamente al periodo corrente dal 3.08.2018 al 31.01.2019 da quantificarsi in corso di causa oltre interessi maturati sulla sorta capitale da ogni scadenza e sino al soddisfo Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai procurati antistatari”. Affermava la ricorrente di essere dipendente della quale Dirigente Farmacista Controparte_1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Precisava di avere diretto, dal 2012 e sino al 30.11.2018, l'Unità Operativa Complessa di Pt_2
poi denominata Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9
( così come definita dagli atti aziendali,
[...] Controparte_4 Parte_2 occupandosi delle funzioni di direzione, programmazione, indirizzo e coordinamento della struttura, del personale dirigente e del comparto. Deduceva, inoltre, che non le era stata liquidata la retribuzione minima unificata dovuta ai dirigenti responsabili di UOC né la indennità sostitutiva ex art. 18 del CCNL 08.06.2000 e nemmeno la retribuzione di posizione correlata alla direzione di struttura semplice. Evidenziava, altresì, che dal 30.11.2018 aveva diretto la unità Operativa Semplice Dipartimentale di
Controparte_4 Sino a tutto gennaio 2019 alla dott.ssa , non era mai stata riconosciuta la retribuzione per la Pt_1 responsabilità della UU.OO.SS.DD di Controparte_4
Ciò premesso in fatto, in diritto rivendicava la retribuzione di posizione ex art. 24 T.U. n. 165/2001 e art. 35 CCNL Area Dirigenza Medica parametrate ad incarico di direzione di struttura complessa e svolto senza soluzione di continuità, in subordine, il diritto alla liquidazione in suo favore dalle somme dovute a titolo di indennità ex art. 18 comma 7 CCNL di dirigenza medica e veterinaria. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che contestava in fatto quanto assunto dalla ricorrente e sulla base di plurime argomentazioni giuridiche chiedeva il rigetto della domanda attorea eccependo la prescrizione. Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione. In relazione all'eccezione di prescrizione formulata, parte ricorrente ha dimostrato di aver richiesto, con comunicazione del 3 luglio 2017, le differenze retributive dovute e, afferendo la domanda a crediti retributivi del giugno del 2012, risulta prescritto il credito relativo alle retribuzioni che si assumono maturate nel mese di giugno del 2012. Tanto premesso va evidenziato che, così come riconosciuto dalla parte resistente, l'Atto Aziendale dell' del 2004, contemplava, al punto 5.4.1.g, le Unità Operative 6 e 7, con sede Controparte_1 rispettivamente presso il P.O. e presso i. P.O. SS. Annunziata, quali Controparte_4 unità operative periferiche del Dipartimento Farmaceutico, ivi definite come strutture complesse. Risulta, poi, che, con Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2018, si è proceduto alla rimodulazione delle strutture organizzative dell'area sanitaria e, nello specifico, alla ridefinizione della e della Controparte_4 CP_10 e P.S.I. Barra quali Unità Operative Semplici Dipartimentali.
[...] Con successiva Delibera del Direttore Generale n. 2307 del 30 novembre 2018, si è proceduto alla pubblicazione delle tabelle ricognitive del rinnovamento organizzativo delle strutture in cui l' Pt_4 si articolava con il predetto Atto Aziendale del 2018; suddette tabelle riportavano l'indicazione nominativa dei Dirigenti Responsabili delle predette strutture ai quali l'incarico veniva conferito in via provvisoria, così come specificato al punto 4, lettera a). Dal deliberato del suddetto provvedimento: "gli incarichi sono attribuiti provvisoriamente, nelle more dell'attivazione delle procedure per il loro conferimento come previsto dall'emanando regolamento". Nell'allegata tabella, di cui alla pagina 8 della Deliberazione n. 2307 del 30 novembre 2018, è riportato il nominativo della ricorrente quale Responsabile della U.O.S.D. Farmacia Santa Maria di Loreto Nuovo - Capilupi di Capri. Con successiva Deliberazione n. 1188 del 26 agosto 2021 si è proceduto, all'esito della procedura selettiva interna di cui all'Avviso del 7 luglio 2021, al formale conferimento dell'incarico triennale di Responsabilità della U.O.S.D. La ricorrente, come già esposto, rivendica le differenze retributive dovute per l'incarico di direzione di struttura complessa svolto in fatto ed anche, successivamente, di struttura semplice. Come già evidenziato non è in discussione la qualificazione della struttura dapprima come UOC e successivamente quale quanto lo svolgimento in fatto di direzione della struttura complessa. CP_11 La IE afferma di avere svolto le attività di direzione della struttura ed, in particolare, della gestione e controllo del budget assegnato, della gestione e dell'andamento del consumo ospedaliero dei medicinali e dei dispositivi medici in forza al , nonché, dell'appropriatezza Controparte_6 clinica e farmaceutica dei Centri di Prescrizione, della gestione del personale e della verifica dei risultati e delle performance dei dipendenti. Ed invero, quanto allegato e relativo all'intero periodo oggetto del presente giudizio risulta provato in parte dalla documentazione prodotta (cfr. Nota prot. n. 975 del 4.04.2013 e nota prot. n. 1344 del 9.05.2013 Nota prot. n. 2368 del 22.08.2013, Nota prot. n. 430/SPPA del 04.07.2014 Nota prot. n. 5691 del 16.12.2014 Nota prot. n. 2877 del 29.06.2015, Nota prot. n. 1048 del 12.01.2016 Nota prot. n. 66139 del 12.11.2018 dalla nota prot. n. 3511 del 13.12.2013 dalla nota prot. n. 5416 del 1.12.2013 nota prot. n. 1929 del 3.07.2013) afferente alle mansioni affidatele, nonché, dalla nota prot. 933/2014/A.F. datata 20.3.2014, in cui il Coordinatore dell'area farmaceutica ha attestato che “la dott.ssa svolge funzioni di direttore dell' Parte_1 Parte_5
a seguito di disposizione di servizio n. 305 del 29.6.2012”.
[...] Quanto alle deposizioni rese dai testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche per la concordanza delle dichiarazioni rese, per una migliore comprensione dei fatti di causa, sono di seguito integralmente riportate.
ha così riferito: “Sono dipendente della resistente come farmacista ospedaliera Persona_1
e non sono in causa con la stessa. Ho lavorato con la ricorrente da luglio 2012 ad ottobre 2018. La ricorrente in detto periodo ha sempre svolto le medesime mansioni presso l'ospedale e Parte_2 le stesse consistevano in attività di gestione dei carichi di lavoro, supervisione dell'operato, gestione degli stupefacenti, monitoraggio dei fabbisogni di farmaci e dispositivi, dispositivi infungibili in relazione ai quali la dottoressa provvedeva a firmare il modello insieme alla direzione sanitaria per poi inviare alle unità competenti per l'acquisti magari non presente nelle gare ufficiali. Firmava, inoltre, richieste per acquisiti esterni ad esempio nelle farmacia aperta al pubblico per farmaci non presenti in gara ma necessari per i degenti. In relazione, poi, ai stupefacenti provvedeva all'ordine ed acquisto, carico e scarico sull'apposito registro, nonché, ispezione nei reparti per la corretta detenzione degli stessi. Abbiamo, altresì, svolto attività ispettiva nel senso che ci recavamo nei reparti per controllare che fossero istituiti degli armadi farmaceutici con relativo scadenziario in modo da essere certi che ci fosse il cd. Indice di rotazione e ciò avveniva, anche, quando noi ricevevamo la merce nel senso che provvedevamo a posizionare davanti ciò che era in scadenza o provvedevamo a riporli in frigo. Si occupava, altresì, delle ferie nonché dell'aggiornamento professionale dei due dirigenti farmacisti e redigeva, inoltre, gli inventari ogni tre mesi ed i report di spesa da inviare alle sedi opportuni ed era inoltre garante della privacy. Quanto al budget, esso rientra nel controllo della spesa nel senso che laddove si sforava rispetto a quello che era il budget chiedeva delle integrazioni per poter procedere nell'attività. Competeva alla ricorrente inoltre la redazione delle schede di performance individuando gli obiettivi di ciascuno dei dirigenti ed il relativo raggiungimento. Preciso che la ricorrente era membro del comitato delle infezioni ospedaliere che serviva a monitorare la tossicità dei farmaci deputati alle cure dei pazienti, ulteriore compito era quello di monitorare l'adeguatezza delle prescrizioni mediche eseguite dai clinici dell'ospedale sia in relazione all'appropriatezza che al contenimento della spesa. ADR quanto alle richieste di adeguamento del budget avvenivano attraverso richieste scritte a firma della ricorrente”.
ha dichiarato: “Sono dipendente della resistente come farmacista dirigente Testimone_1 attualmente lavoro presso l'ospedale di Loreto Mare e PO Capilupi dal 1° ottobre del 2017. Precedentemente prestavo servizio presso il Ho lavorato in precedenza con la Parte_6 ricorrente e lavoro attualmente dall'ottobre 2017. La ricorrente svolge mansioni di direttore nel senso che si occupa non solo della programmazione, pianificazione e gestione dei farmaci e dei dispositivi medici ma anche del controllo del personale sia del comparto che dei dirigenti farmacisti. In relazione ai farmaci, ogni anno dobbiamo eseguire dei report trimestrali sui consumi in relazione alle singole unità operative e, quindi, in base ai consumi viene effettuata una pianificazione e programmazione. Ciò vale anche per i dispositivi medici nonché per quelli dispositivi medici specialistici. Quanto al controllo del personale, la ricorrente provvede a stabilire degli obiettivi comuni e alle performance dei dirigenti, oltre ad autorizzare le ferie ed organizzarle. In relazione agli obiettivi redige le schede di performance dei dirigenti medici. Provvede, poi, ad individuare i carichi di lavoro controlla inoltre la nostra attività in relazione all'erogazione dei farmaci nel senso che alcuni sono sottoposti al registro di monitoraggio AIFA altri invece al , la ricorrente Per_2 quindi provvede a verificare se i farmaci erogati siano rispondenti alle prescrizioni mediche relative. Compete alla stessa la gestione degli stupefacenti sia per che per ordinando i farmaci CP_1 CP_4 sul buono acquisto e controllando il registro di carico e scarico. Verifica, altresì, nelle singole unità operative la corretta gestione del registro degli stupefacenti oltre che la verifica nei singoli reparti della corretta gestione dei farmaci e dei dispositivi medici nel senso che non vengano conservati farmaci scaduti;
in caso ravvisi la presenza di ciò relaziona alla Direzione sanitaria Circa il budget la ricorrente provvede a controllare per le singole unità operative che ci sia coerenza nei consumi tra i ricoverati e le richieste. In ordine ai dispositivi medici infungibili provvede quando scaduto il relativo decreto, a validare quanto richiesto dal singolo direttore del reparto e mandarlo, poi, alla direzione sanitaria che provvederà nel prosieguo. Fa parte, altresì, del comitato infezione ospedaliere e compete inoltre alla ricorrente il controllo in ordine al rispetto della privacy dal momento che non eroghiamo solo all'interno dell'ospedale ma anche agli esterni in caso di dimissioni o, anche, di farmaci che forniamo solo noi.” Ciò posto, ai fini della presente decisione, appare rilevante il richiamo alle norme che disciplinano la materia. La dirigenza del servizio sanitario nazionale è disciplinata dal D.Lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva e dal D.Lgs. n. 502/1992. L'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 nel testo applicabile ratione temporis (antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 158/2012) prevede che la dirigenza sanitaria "è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali"; aggiunge che "in sede di contrattazione collettiva nazionale sono previsti, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità di risultato". Il comma 6, nel disciplinare le attribuzioni del dirigente di struttura complessa, stabilisce che allo stesso sono assegnate "oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale della stessa
, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata". Il successivo comma 7 stabilisce che "alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sendsi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483...gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto disposto dall'art. 15 ter, comma 2". Il D.P.R. n. 483/1997, al quale il D.Lgs. n. 502/1992 rinvia, detta una disciplina differenziata delle modalità di accesso a seconda del ruolo di appartenenza (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, avvocati, ingegneri, architetti, geologi, analisti, dirigenti amministrativi) ed il D.P.R. n. 484/1997 stabilisce all'art. 4 che per i dirigenti dell'area sanitaria (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi), gli incarichi di secondo livello dirigenziale, ora corrispondenti a quelli di direzione di struttura complessa, "possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, , le regioni e le province autonome". Dal complesso delle richiamate disposizioni emerge che il legislatore, pur nell'unicità del ruolo, ha voluto valorizzare le specificità professionali di ciascun profilo e, non a caso, ha tenuto a precisare che la graduazione degli incarichi deve essere effettuata tenendo conto delle "funzioni attribuite e delle connesse responsabilità" e che l'incarico di direzione di struttura complessa comporta l'attribuzione di funzioni direttive e organizzative che si aggiungono "a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali" (v. Cass. n. 31387/2019). Si è, inoltre, evidenziato che il legislatore, pur rinviando all'atto aziendale ed all'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8 quater, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 l'individuazione delle strutture e del numero degli incarichi conferibili, ha, da un lato, precisato che la direzione di strutture complesse deve essere conferita nel rispetto dei principi di cui al D.P.R. n. 484/1997 e, dall'altro, che il contratto individuale, nel definire oggetto, obiettivi e durata dell'incarico, deve attenersi ai "parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico" (art. 15 ter, comma 1), atteso che alla contrattazione collettiva il comma 1 dell'art. 15 attribuisce il potere di stabilire, in conformità ai principi e alle disposizioni del decreto legislativo, sia i criteri generali per la graduazione e l'assegnazione di funzioni dirigenziali, sia il trattamento economico fondamentale ed accessorio correlato alle funzioni stesse (art. 15 comma 1). La contrattazione collettiva è intervenuta valorizzando la specificità dei profili professionali, attraverso l'istituzione di aree distinte della dirigenza del servizio sanitario, suddivisa in dirigenza medica e veterinaria da un lato e dirigenza sanitaria, professionale, tecnica, amministrativa, dall'altro. Con il CCNL 8.6.2000 si è evidenziato che: "l'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997" (art. 13) ed il rinvio alle disposizioni regolamentari è stato ribadito dall'art. 29 del contratto, che disciplina l'affidamento e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, stabilendo che detti incarichi "sono conferiti con le procedure previste dal D.P.R. n. 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale ..." e che "le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2". Quanto alla valutazione del dirigente, il CCNL, in linea con le previsioni del D.Lgs. n. 502/1992 (art. 15, commi 5 e 6) ed in ragione delle peculiarità proprie della dirigenza del Parte_7 prevede l'intervento, oltre che del nucleo di valutazione, del collegio tecnico, chiamato a
[...] valutare le "attività professionali svolte dal dirigente" e la verifica condiziona il conferimento ed il rinnovo dell'incarico che dipendono, non solo, dalle capacità gestionali del dirigente, verificate dal nucleo di valutazione ma, anche, dalle specifiche competenze professionali. Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate, emerge, dunque, che, nel determinare il trattamento economico, fondamentale ed accessorio spettante al dirigente medico, le parti collettive hanno apprezzato non solo la maggiore o minore complessità della struttura ma, anche, la specifica competenza professionale che la direzione della struttura stessa richiede, competenza che condiziona sia il conferimento dell'incarico, da effettuarsi nel rispetto dei requisiti richiesti dal D.P.R. n. 484/1997, sia il rinnovo dello stesso (v. Cass. n. 31387/2019 cit.). Tanto premesso, nell'ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato - che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001- trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì, esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale. Il concetto sopra espresso trova conferma per la dirigenza sanitaria che è inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello dall'art. 15-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dall'art. 28, comma 6, CCNL 8 giugno 2000 (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 91 del 04/01/2019, ma si vedano anche altre decisioni non massimate: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 91 del 2019; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28151 del 2018). Si condivide il consolidato orientamento (cfr. da ultimo. Cassazione civile sez. lav., 23/09/2024, n. 25430Cassazione civile sez. lav., 24/09/2024, n. 25526 Cassazione civile sez. lav., 29/08/2023, Cass., Sez. L, n. 2542025415/2023) espresso nella seguente massima: "La sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost." (così Cass. n. 21565/2018, che cita, quali precedenti conformi, Cass. nn. 6299/2015; 15577/2015, 584/2016, 9879/2017; successivamente, nello stesso senso, Cass. nn. 10440/2023; 4983/2022; 33136/2019; 7863/2019; 30913/2018). Né può argomentarsi dalla considerazione che la sostituzione sarebbe "al di fuori" della previsione di cui all'art. 18, commi 4 e 7, c.c.n.l." con necessaria corrispondenza tra le funzioni svolte e la retribuzione percepita. Ed invero, con l'art. 18, comma 7, del c.c.n.l., le parti sociali hanno individuato come congrua retribuzione per il sostituto dirigente la sua normale retribuzione integrata dall'indennità mensile come ivi determinata. Se tale congruità vale per il primo anno (rectius: per i primi dieci mesi dopo i due mesi in cui "non è corrisposto alcun emolumento"), non si vede per quale motivo l'indennità non dovrebbe essere congrua anche per l'ulteriore successiva durata dell'incarico. Certamente, la durata ultrannuale dell'incarico provvisorio viola la previsione del c.c.n.l., ma la mancata tempestiva conclusione, da parte dell' , della procedura per la nomina del Controparte_12 titolare non può essere considerata un inadempimento contrattuale nei confronti del sostituto dirigente prorogato quanto, piuttosto, la violazione di un dovere della pubblica amministrazione nei confronti di tutti i potenziali aspiranti a quell'incarico. Inoltre, l'art. 18 del CCNL 8.6.2000, nel determinare la retribuzione del dirigente chiamato a dirigere la struttura semplice o complessa in attesa dell'espletamento delle necessarie procedure concorsuali o selettive, esclude che il preposto possa pretendere il trattamento economico fondamentale ed accessorio connesso alla maggiore complessità della struttura, trattamento che può essere rivendicato solo a condizione che l'incarico venga conferito nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal contratto, previa verifica delle competenze gestionali e professionali richieste per l'espletamento della funzione dirigenziale (v. Cass. nn. 21565/2018; Cass. n. 28151/2018; Cass. n. 28243/2018; Cass. n. 30912/2018 e Cass. n. 7863/2019). Ne consegue che il trattamento economico previsto dai CCNL per i dirigenti medici preposti alla direzione di struttura complessa o semplice non possa essere rivendicato nell'ipotesi in cui un dirigente venga preposto ad una struttura semplice o complessa al di fuori delle procedure concorsuali e selettive disciplinati dagli stessi CCNL. Appare, infatti, rilevante che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori. Il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata. Quanto evidenziato vale non solo nel caso in cui l'incarico sia stato formalmente attribuito in sostituzione del titolare, ed a maggior ragione deve ritenersi che, in caso di incarico "di fatto", non possa il dirigente avere diritto a qualcosa in più rispetto ad un incarico di sostituzione (Cass. 23098/2023). Da quanto innanzi riportato alla ricorrente non compete la retribuzione di posizione ma unicamente l'indennità di sostituzione prevista dall'art 18 cit. Va rigettata, quindi, la domanda principale accogliendosi la sola subordinata. Deve, pertanto, essere riconosciuta unicamente la indennità di sostituzione per il periodo dal 1° giugno 2012 al gennaio 2018 in qualità di incaricato di fatto di struttura complessa e, da tale data in poi, quale incaricato di struttura semplice sino al conferimento formale avvenuto nel novembre del 2018, con riconoscimento della indennità in applicazione dell'art 22 del CCNL cit 2016/2018. Al riguardo si evidenzia che la struttura complessa è stata diversamente qualificata in semplice dipartimentale con l'atto aziendale innanzi citato approvato con Deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2018, con cui si è proceduto alla rimodulazione delle strutture organizzative dell'area sanitaria. In ordine al quantum devono condividersi i rilievi formulati dalla parte resistente. In applicazione dell'art 18 cit non si computano i primi due mesi, il primo in ogni caso non era dovuto perché prescritto, e, pertanto, va detratto il mese di luglio 2012 sino al momento in cui la struttura in questione è stata qualificata mediante atto aziendale quale Struttura semplice dipartimentale e, cioè, dal 2 gennaio 2018. Come previsto sia da detta disposizione che dall'art 22 del CCNL applicabile ratione temporis l'indennità di sostituzione compete per dodici mensilità. L'importo di € 600,00 è dovuto dalla data di entrata in vigore del CCNL 2016 e 2018 non rivenendo nel combinato disposto delle norme richiamate (art. 22 e 95) una diversa data di applicazione della disposizione de qua. Pertanto, la resistente va condannata al pagamento di €535,05 per 31 mensilità pari € 16.585,00 ed € 600,00 per 24 mensilità pari ad € 14.400,00 quale indennità di sostituzione per UOC, e di €259 per Parte 11 mensilità 2849,00 per la Non si ritiene di dover detrarre l'importo delle due mensilità previsto dalla norma avendovi Cont provveduto già l' al momento del conferimento formale dell'incarico. Sulle somme riconosciute decorrono gli interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al saldo. Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.M. n. 352/1998, "Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l'anatocismo". Sul punto, si osserva che: "Tale criterio di calcolo trova adesione in un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che il Collegio condivide. Ciò in quanto la parte del capitale destinata a ritenute fiscali è una somma di cui i dipendenti non potrebbero mai disporre e che, dunque, è improduttiva nei loro confronti di interessi e rivalutazione, atteso che dette ritenute vengono effettuate prima ancora che il credito venga percepito dal titolare (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2008, n. 4772; Sez. VI, 26 maggio 2006, n. 3144; Sez. IV, 22 maggio 2006, n. 2989; Sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 462; Sez. VI, 14 dicembre 2004, n. 8041; Sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383; Sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Ad. plen., 30 marzo 1999, n. 3). In conclusione, mentre per i dipendenti da datore di lavoro privato i calcoli vanno effettuati sulle somme al lordo delle ritenute erariali (Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2011, n. 19790; sez. lav., 4 settembre 2007, n. 18570 e 20 agosto 2003, n. 12265), stante l'ingiustificato arricchimento che il datore di lavoro riceverebbe dal ritardato pagamento, per quello pubblico (ivi compreso il personale c.d. contrattualizzato) i calcoli vanno effettuati sulla sorte al netto delle citate ritenute, in osservanza dei medesimi princìpi che hanno guidato il supremo organo di nomofilachia" - Consiglio di Stato, Ad. Generale, parere n. 565/2012, nonché, in termini, di recente, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 1061/2018 e sez. IV, sent. 16/1/2020n. 395. Parte Conclusivamente va dichiarato che la ricorrente ha svolto in fatto l'incarico di direzione della dal 1.6.2012 al 31.12.2017 e, sempre in fatto, della UOSD dal 2.1.2018 al 30.11.2018 e, per l'effetto, va condannata la resistente al pagamento di complessive € 33834,00 oltre interessi legali calcolati come in motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione del minore importo riconosciuto.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive pari € 33834,00 oltre interessi legali calcolati come in motivazione;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €4500,00 oltre IVA CPA, spese forfettarie e contributo unificato da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari. Napoli,19 novembre 2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi