Art. 4. 1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena e' aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravita' del reato.
Articolo 4 della Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
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Articolo 4 della Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
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18 gennaio 1989
18 gennaio 1989
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