Art. 6.
Alla legge 10 marzo 1955, n. 96 , dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-ter:
"Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'articolo 1 e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell' articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sulle pensioni di guerra, e' riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
((Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra)) .
Alla legge 10 marzo 1955, n. 96 , dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-ter:
"Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'articolo 1 e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell' articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sulle pensioni di guerra, e' riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
((Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra)) .