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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 594/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6045/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frignano - Via Vittorio Emanuele 81030 Frignano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 392/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2160 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: ribadiscono le conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'avviso di sollecito/accertamento esecutivo per l'omesso pagamento al Comune di Frignano del ruolo Tari per gli anni 2019, 2020 e 2021 n. 2160 del 9.2.2024 di euro 1.649,00, notificatogli il 29.6.2024, deducendo la carenza di motivazione perché non erano indicati gli estremi catastali dell'immobile, l'ubicazione e la destinazione e non essendo stati allegati gli atti presupposti richiamati per relationem.
Il Comune non si costituì.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 392 pronunciata all'udienza del 22.1.2025 e depositata il 3.2.2025 dichiarò l'inammissibilità del ricorso perché il ricorrente non aveva provato la data di notifica dell'atto impugnato, in tal modo non consentendo al giudice di controllare la tempestività del ricorso.
La sentenza è stata impugnata dal contribuente il quale ne ha chiesto la totale riforma con vittoria di spese e loro distrazione al difensore anticipatario.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto la erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
I primi giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché, non avendo il ricorrente fornito la prova della data di notifica dell'atto impugnato, non era possibile verificarne la tempestività.
L'appellante contesta la decisione evidenziando che l'omesso deposito dell'atto impugnato non determina l'inammissibilità del ricorso, non rientrando tra le ipotesi previste in forma tassativa dall'articolo 22 del dec.
Leg.vo 546/92.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Disciplinando la costituzione nel giudizio di primo grado, l'articolo 22 del decreto legislativo 546/92 così dispone:
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
……
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
Dalla lettura della disposizione si evince che il deposito dell'atto impugnato, necessario per verificare la tempestività del ricorso, non è previsto a pena di inammissibilità
La Cassazione ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti espressamente previsti dal comma 1 dell'articolo 22 citato, non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo, sicché
l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, qualora si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 (Cass. n. 10152 del 2019;
Cass. n. 27837/2013; n. 18872/2007; n. 4431/2010).
La giurisprudenza si è pronunciata in particolare sulla questione in esame, affermando che “… nel processo tributario non è prevista alcuna sanzione, a norma del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, sebbene il contribuente sia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto (cfr. Cass. nn. 25107/2020, 10209/2018; Cass. ordin. n. 10152/2019; Cassazione ordinanza n. 29957/2023) …”
La Suprema Corte è addivenuta a statuire il suddetto principio sulla circostanza che “… le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato;
ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze C. Cost. nn.
189 del 2000 e 520 del 2002); ( cfr. Cass. n. 21170 del 2005; Cass. n. 6391 del 2006; Cass. n. 29394 del
2008; Cass. n. 15444 del 2010; Cass. n. 6130 del 2011; Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del
17/12/2014; Cass. n. 25107 del 2020 e molte altre); …”
Per cui per i giudici di legittimità “… la chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (“ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi”), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali» (Cass. n. 26560 del 17/12/2014).
Si tratta, invero, di un obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (v. Cass.
n. 22770 del 23/10/2006; Cass. n. 11435 del 11/05/2018). …”
Nel caso in esame, non avendo il Comune, peraltro neanche costituitosi in primo grado, sollevato eccezioni sulla tempestività del ricorso, non era sorto alcun obbligo per il ricorrente di depositare l'atto impugnato, per cui il ricorso era ammissibile.
L'appellante ha comunque depositato documentazione dalla quale risulta che l'atto gli era stato notificato il
29 giugno 2024, per cui il ricorso fu depositato nei termini.
Nel merito l'appellante ripropone le eccezioni sollevate in primo grado.
L'atto sarebbe illegittimo perché non conterrebbe l'indicazione degli identificativi catastali (foglio, particella, numero e sub, rendita catastale) mancanza che precluderebbe la possibilità di individuazione dell'immobile occupato, con inevitabile pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente. L'eccezione non è fondata.
L'avviso conteneva l'indicazione della superficie degli immobili, della composizione del nucleo familiare ed il riferimento alla denuncia presentata al Comune.
Queste indicazioni consentivano al contribuente di comprendere la causale della richiesta e di difendersi in giudizio.
Con altro motivo l'appellante deduce il difetto di motivazione sotto un altro profilo.
Nell'avviso di accertamento erano stati richiamati per relationem quattro documenti che avrebbero dato origine all'invio dell'atto, non allegati.
Anche questa eccezione non è fondata.
I quattro atti sono qualificati nell'avviso come “ documento origine”. Si tratta di atti che avevano preceduto l'invio del sollecito di pagamento che è stato impugnato, la cui mancata allegazione non incide sulla completezza della motivazione in quanto, come si è innanzi precisato, il sollecito conteneva elementi sufficienti per consentire al Ricorrente_1 di difendersi.
L'appello va respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6045/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frignano - Via Vittorio Emanuele 81030 Frignano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 392/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2160 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: ribadiscono le conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'avviso di sollecito/accertamento esecutivo per l'omesso pagamento al Comune di Frignano del ruolo Tari per gli anni 2019, 2020 e 2021 n. 2160 del 9.2.2024 di euro 1.649,00, notificatogli il 29.6.2024, deducendo la carenza di motivazione perché non erano indicati gli estremi catastali dell'immobile, l'ubicazione e la destinazione e non essendo stati allegati gli atti presupposti richiamati per relationem.
Il Comune non si costituì.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 392 pronunciata all'udienza del 22.1.2025 e depositata il 3.2.2025 dichiarò l'inammissibilità del ricorso perché il ricorrente non aveva provato la data di notifica dell'atto impugnato, in tal modo non consentendo al giudice di controllare la tempestività del ricorso.
La sentenza è stata impugnata dal contribuente il quale ne ha chiesto la totale riforma con vittoria di spese e loro distrazione al difensore anticipatario.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto la erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
I primi giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché, non avendo il ricorrente fornito la prova della data di notifica dell'atto impugnato, non era possibile verificarne la tempestività.
L'appellante contesta la decisione evidenziando che l'omesso deposito dell'atto impugnato non determina l'inammissibilità del ricorso, non rientrando tra le ipotesi previste in forma tassativa dall'articolo 22 del dec.
Leg.vo 546/92.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Disciplinando la costituzione nel giudizio di primo grado, l'articolo 22 del decreto legislativo 546/92 così dispone:
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
……
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
Dalla lettura della disposizione si evince che il deposito dell'atto impugnato, necessario per verificare la tempestività del ricorso, non è previsto a pena di inammissibilità
La Cassazione ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti espressamente previsti dal comma 1 dell'articolo 22 citato, non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo, sicché
l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, qualora si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 (Cass. n. 10152 del 2019;
Cass. n. 27837/2013; n. 18872/2007; n. 4431/2010).
La giurisprudenza si è pronunciata in particolare sulla questione in esame, affermando che “… nel processo tributario non è prevista alcuna sanzione, a norma del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, sebbene il contribuente sia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto (cfr. Cass. nn. 25107/2020, 10209/2018; Cass. ordin. n. 10152/2019; Cassazione ordinanza n. 29957/2023) …”
La Suprema Corte è addivenuta a statuire il suddetto principio sulla circostanza che “… le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato;
ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze C. Cost. nn.
189 del 2000 e 520 del 2002); ( cfr. Cass. n. 21170 del 2005; Cass. n. 6391 del 2006; Cass. n. 29394 del
2008; Cass. n. 15444 del 2010; Cass. n. 6130 del 2011; Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del
17/12/2014; Cass. n. 25107 del 2020 e molte altre); …”
Per cui per i giudici di legittimità “… la chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (“ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi”), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali» (Cass. n. 26560 del 17/12/2014).
Si tratta, invero, di un obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (v. Cass.
n. 22770 del 23/10/2006; Cass. n. 11435 del 11/05/2018). …”
Nel caso in esame, non avendo il Comune, peraltro neanche costituitosi in primo grado, sollevato eccezioni sulla tempestività del ricorso, non era sorto alcun obbligo per il ricorrente di depositare l'atto impugnato, per cui il ricorso era ammissibile.
L'appellante ha comunque depositato documentazione dalla quale risulta che l'atto gli era stato notificato il
29 giugno 2024, per cui il ricorso fu depositato nei termini.
Nel merito l'appellante ripropone le eccezioni sollevate in primo grado.
L'atto sarebbe illegittimo perché non conterrebbe l'indicazione degli identificativi catastali (foglio, particella, numero e sub, rendita catastale) mancanza che precluderebbe la possibilità di individuazione dell'immobile occupato, con inevitabile pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente. L'eccezione non è fondata.
L'avviso conteneva l'indicazione della superficie degli immobili, della composizione del nucleo familiare ed il riferimento alla denuncia presentata al Comune.
Queste indicazioni consentivano al contribuente di comprendere la causale della richiesta e di difendersi in giudizio.
Con altro motivo l'appellante deduce il difetto di motivazione sotto un altro profilo.
Nell'avviso di accertamento erano stati richiamati per relationem quattro documenti che avrebbero dato origine all'invio dell'atto, non allegati.
Anche questa eccezione non è fondata.
I quattro atti sono qualificati nell'avviso come “ documento origine”. Si tratta di atti che avevano preceduto l'invio del sollecito di pagamento che è stato impugnato, la cui mancata allegazione non incide sulla completezza della motivazione in quanto, come si è innanzi precisato, il sollecito conteneva elementi sufficienti per consentire al Ricorrente_1 di difendersi.
L'appello va respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese