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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 887/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DEMONTIS SERGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 629/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - Corso Umberto I 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19501 DEL 23.09.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo a TARI del Comune di Carini 2019.
Eccepisce parte ricorrente: a) prescrizione della pretesa tributaria;
b) non debenza obbligazione tributaria;
c) l'invalidità della sottoscrizione dell'atto impugnato;
d) la mancata instaurazione del contradditorio anticipato;
Il Comune di Carini, ritualmente costituito, chiede il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che, in considerazione della sospensione dei termini prevista dalla normativa antipandemica, alla data del 02.01.2025 il termine di prescrizione dell'atto impugnato, relativo a IMU 2019, non era ancora decorso.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta effettuato alcun pagamento TARI per il 2019 ed è egli, e non l'amministrazione, a dover provare l'avvenuto versamento.
Neppure fondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto sottoscritto a mezzo stampa , trattandosi di modalità di firma perfettamente legittima, come più volte ribadito dal consolidato orientamento della giurispprudenza di legittimità.
Infondato è, infine, anche il quarto e ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata instaurazione del contraddittorio anticipato, non essendovi, nel caso di specie, alcun obbligo in tal senso per l'amministrazione.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Carini, delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DEMONTIS SERGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 629/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - Corso Umberto I 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19501 DEL 23.09.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo a TARI del Comune di Carini 2019.
Eccepisce parte ricorrente: a) prescrizione della pretesa tributaria;
b) non debenza obbligazione tributaria;
c) l'invalidità della sottoscrizione dell'atto impugnato;
d) la mancata instaurazione del contradditorio anticipato;
Il Comune di Carini, ritualmente costituito, chiede il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che, in considerazione della sospensione dei termini prevista dalla normativa antipandemica, alla data del 02.01.2025 il termine di prescrizione dell'atto impugnato, relativo a IMU 2019, non era ancora decorso.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta effettuato alcun pagamento TARI per il 2019 ed è egli, e non l'amministrazione, a dover provare l'avvenuto versamento.
Neppure fondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto sottoscritto a mezzo stampa , trattandosi di modalità di firma perfettamente legittima, come più volte ribadito dal consolidato orientamento della giurispprudenza di legittimità.
Infondato è, infine, anche il quarto e ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata instaurazione del contraddittorio anticipato, non essendovi, nel caso di specie, alcun obbligo in tal senso per l'amministrazione.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Carini, delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.