Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 887
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che, a causa della sospensione dei termini normativi anti-pandemici, il termine di prescrizione non fosse ancora decorso alla data di emissione dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Non debenza obbligazione tributaria

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che non risulta effettuato alcun pagamento e che spetta al contribuente provare l'avvenuto versamento.

  • Rigettato
    Invalidità della sottoscrizione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto la sottoscrizione a mezzo stampa pienamente legittima, in conformità con la giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Mancata instaurazione del contraddittorio anticipato

    La Corte ha ritenuto che, nel caso specifico, non sussistesse alcun obbligo per l'amministrazione di instaurare il contraddittorio anticipato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 887
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 887
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo